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CAPITOLO XXXVI - LA MANCANZA DI VOLONTÀ E LA SIMULAZIONE

330. Il problema in generale.

Costituisce un classico problema della teoria del negozio giuridico quello della disciplina dei casi in cui a una

esteriorizzata effettiva effetti giuridici

dichiarazione non corrisponda un' volontà del dichiarante di produrre gli

conformi al contenuto della dichiarazione. In via generale, il criterio di soluzione di tali problemi è quello della

dell'affidamento

protezione dei destinatari della dichiarazione, o comunque di quanti abbiano fatto conto su di essa

per regolare il proprio comportamento.

331. La simulazione. Nozione. simulazione

Gli artt. 1414 ss. c.c. sono dedicati alla figura della , di cui, peraltro, il legislatore non dà una

simulato

definizione, lasciata all’elaborazione della dottrina. Si considera « » un contratto quando le parti pongono in

esteriorità

essere l' di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi (sebbene si tratti

non non

di un atto apparente), ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato sono voluti e si

devono verificare; conseguentemente i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che

non non

daranno esecuzione alle prestazioni da esso previste, in quanto, appunto, dovute.

accordo simulatorio

Ciò che caratterizza la simulazione, dunque, è il c.d. « », ossia l'intesa tra i simulanti che il

(simulato) puramente

contratto ufficiale da questi stipulato è fittizio e inidoneo a realizzare gli effetti cui appare

preordinato; la situazione reale resta quella anteriore all'atto (salvo che, accanto all'atto simulato, sussista un efficace

accordo dissimulato

« », v. par. 332). Siamo dunque in presenza di una finzione concordata tra le parti, che hanno

voluto agire al fine di rappresentare ai terzi una determinata situazione giuridica.

Non sempre le ragioni della simulazione sono illecite o lesive degli interessi di terzi, ma stanno in una volontà di

riservatezza (es. voglio aiutare un parente in difficoltà, donandogli una casa, ma per discrezione simuliamo una

causa simulandi

vendita). Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione si suole chiamare .

332. Simulazione assoluta e relativa.

assoluta

La simulazione si dice se le parti, coi loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza, tra loro, del

rimane,

contratto apparentemente simulato, cosicché la situazione giuridica preesistente in realtà, immutata; si

relativa assuma

dice qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni non abbia effetti l'atto simulato, mentre

rilevanza un diverso negozio, che si dice «dissimulato», in quanto celato sotto l'ombrello del negozio simulato. In

questo caso le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma intendono produrre

effetti giuridici, che non sono quelli del contratto apparente, bensì quelli concordati con l'atto dissimulato.

investire

La simulazione relativa può l'oggetto del contratto (ad es. appare un prezzo minore rispetto a quello

dissimulato). La simulazione relativa può, ancora, dar luogo ad una falsa rappresentazione dei soggetti dell’atto; si

interposizione fittizia di persona

parla, in tal caso, di , che ricorre quando il contratto simulato viene stipulato tra

Tizio e Caio, ma entrambi sono d'accordo con Sempronio che, in realtà, gli effetti dell'atto si verificheranno nei confronti

di quest'ultimo (e non di Caio, che, pertanto si chiama prestanome). L’interposizione fittizia si distingue

interposizione reale di persona dominus

dall’ , che si verifica quando un soggetto, non volendo palesarsi come di un

certo affare, incarica un altro di trattare e concludere in nome proprio il contratto.

333. Effetti della simulazione tra le parti.

Gli effetti della simulazione sono diversi secondo che si consideri la situazione tra le parti o rispetto ai terzi. Per quanto

concerne gli effetti tra le parti, occorre distinguere tra simulazione assoluta e relativa.

Se la simulazione è assoluta, proprio perché esiste uno specifico accordo tra le parti, che hanno convenuto

 di stipulare un contratto apparente senza però considerarsi vincolate dalle relative conseguenze giuridiche, la

non produce

legge concede rilevanza all'intesa simulatoria e stabilisce che il negozio simulato effetto tra le

parti (art. 1414, co. 1, c.c.). Ciascuna di queste può far valere la simulazione in giudizio, e il giudice emetterà

una sentenza di mero accertamento dell'esistenza della simulazione. Per la giurisprudenza, in realtà, più che

nullità

di inefficacia si tratta di del contratto simulato, deducendo poi l'imprescrittibilità della relativa

azione.

Se si tratta di simulazione relativa, il contratto simulato - quello ostensibile e che funge da copertura

 non può produrre può

dell’operazione effettivamente progettata dalle parti - effetti tra le parti; invece avere

effetto il contratto dissimulato, ma subordina tale efficacia ai presupposti di validità di quest’ultimo

(requisiti di forma e sostanza). Ad esempio, se si dovesse stipulare una vendita, ma in realtà si vuole una

donazione, la vendita non produrrà nessun effetto, mentre la donazione avrà effetto tra le parti se le stesse

avranno rispettato i requisiti previsti dalla legge per le donazioni (l’atto pubblico).

334. Effetti della simulazione rispetto ai terzi.

Nei confronti dei terzi, vale a dire coloro che non hanno partecipato alla simulazione (ad es., gli acquirenti del bene

oggetto del contratto di vendita simulato o coloro i quali sono eredi legittimari di chi ha simulato la vendita di un bene

possono

caduto poi in successione), l’art. 1415 c.c. prevede che se subiscono un pregiudizio dal contratto simulato

far dichiarare

agire in giudizio per la nullità del contratto simulato.

abbiano acquistato

Più delicato è il discorso per quanto riguarda i terzi che diritti dal titolare apparente. Infatti, al terzo

in buona fede

che sia (cioè ignaro della simulazione), la simulazione non può essere opposta e l'atto col quale egli

produrrà dominus

ha acquistato dei diritti (proprietà, ipoteca, ecc.) i suoi effetti benché posto in essere non dal vero del

bene. Perciò l'art. 1415, co. 1, c.c. dispone che «la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né

dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare

apparente», e ciò vale sia per i negozi a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito

335. Effetti della simulazione nei confronti dei creditori.

rispetto ai creditori delle parti

Anche si riscontrano situazioni analoghe a quelle già considerate rispetto ai terzi

aventi causa dal simulato acquirente. In generale i creditori del simulato alienante hanno interesse a far valere la

simulazione, perché ne vengono ad essere pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni apparentemente usciti

dal patrimonio del loro debitore; quelli del simulato acquirente hanno un interesse contrario, in quanto

avvantaggiati dalla possibilità di espropriare i beni fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore.

non

Ai sensi dell’ art. 1416 c.c. «la simulazione può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare

apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato». I

creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i

creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.

336. La prova della simulazione. fenomeno

La simulazione, come si è visto, è un per sua natura destinato a generare una divaricazione tra

apparente realmente

un’attività giuridica e ciò che le parti vogliono realizzare. Essa, dunque, si regge sulla

riservatezza prova

dell’accordo simulatorio e perciò pone un rilevante problema di dell’intesa simulatoria

stessa. Altrettanto evidente la differente situazione probatoria in cui si trovano, rispettivamente, le parti

documenti

simulanti, che avranno modo di munirsi di appositi volti ad attestare l'intesa “nascosta”, e i terzi che ben

difficilmente potranno mettere le mani sul documento dal quale risulti l'intesa simulatoria. Pertanto, la legge regola

diversamente i mezzi di prova utilizzabili, a seconda che ad agire siano le parti o i terzi. La relativa disciplina è

dettata dall'art. 1417 c.c., che deve essere coordinata con le disposizioni generali in tema di prova, poste dagli artt.

2722 ss. c.c. trust

337. Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il .

distinto apparentemente

Il negozio simulato va tenuto da altre situazioni negoziali affini.

differenza

Anzitutto è da tener presente la tra simulazione e frode alla legge o ai creditori: mentre nel negozio

simulato gli effetti negoziali non sono voluti dalle parti, negli atti in frode (alla legge o ai creditori) gli effetti negoziali

nella forma dell'interposizione fittizia

sono voluti, sia pure con un intento di frode. Con la simulazione , invece, non va

intestazione di un bene a nome di altri

confusa la generica figura dell' : questa figura ricorre tutte le volte in cui un

bene viene intestato (non simulatamente) a favore di un soggetto, sebbene i mezzi per il suo acquisto siano stati forniti

da un soggetto diverso (es. mandato senza rappresentanza, donazione indiretta, negozio fiduciario).

fiduciario indiretto

Il negozio simulato si distingue anche da quello « » e da quello « ».

negozio indiretto

a) Si ha « » (o procedimento negoziale indiretto) quando un determinato effetto giuridico

non direttamente,

viene perseguito bensì ponendo in essere atti tipicamente diretti ad altri effetti, ma

clausole combinazione di plurimi negozi,

che, grazie all'inserimento di apposite o per mezzo della realizzano

ugualmente il risultato pratico perseguito dalle parti o un risultato simile (ad es., voglio estinguere un

debito e conferisco al creditore il mandato a riscuotere il canone di locazione di un mio immobile, fin quando

non avrà incassato quanto gli devo). Ma la differenza rispetto al negozio simulato è evidente: il mandato

ad incassare è effettivamente voluto dalle parti e produce quindi integralmente i relativi effetti. Perciò, mentre

nel negozio simulato le parti si accordano per escludere gli effetti dell'atto, in quello indiretto il negozio è

realmente voluto, sebbene le parti si prefig

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nonnostef di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Damiani Enrico.
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