CAPITOLO XXXVI - LA MANCANZA DI VOLONTÀ E LA SIMULAZIONE
330. Il problema in generale.
Costituisce un classico problema della teoria del negozio giuridico quello della disciplina dei casi in cui a una
esteriorizzata effettiva effetti giuridici
dichiarazione non corrisponda un' volontà del dichiarante di produrre gli
conformi al contenuto della dichiarazione. In via generale, il criterio di soluzione di tali problemi è quello della
dell'affidamento
protezione dei destinatari della dichiarazione, o comunque di quanti abbiano fatto conto su di essa
per regolare il proprio comportamento.
331. La simulazione. Nozione. simulazione
Gli artt. 1414 ss. c.c. sono dedicati alla figura della , di cui, peraltro, il legislatore non dà una
simulato
definizione, lasciata all’elaborazione della dottrina. Si considera « » un contratto quando le parti pongono in
esteriorità
essere l' di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi (sebbene si tratti
non non
di un atto apparente), ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato sono voluti e si
devono verificare; conseguentemente i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che
non non
daranno esecuzione alle prestazioni da esso previste, in quanto, appunto, dovute.
accordo simulatorio
Ciò che caratterizza la simulazione, dunque, è il c.d. « », ossia l'intesa tra i simulanti che il
(simulato) puramente
contratto ufficiale da questi stipulato è fittizio e inidoneo a realizzare gli effetti cui appare
preordinato; la situazione reale resta quella anteriore all'atto (salvo che, accanto all'atto simulato, sussista un efficace
accordo dissimulato
« », v. par. 332). Siamo dunque in presenza di una finzione concordata tra le parti, che hanno
voluto agire al fine di rappresentare ai terzi una determinata situazione giuridica.
Non sempre le ragioni della simulazione sono illecite o lesive degli interessi di terzi, ma stanno in una volontà di
riservatezza (es. voglio aiutare un parente in difficoltà, donandogli una casa, ma per discrezione simuliamo una
causa simulandi
vendita). Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione si suole chiamare .
332. Simulazione assoluta e relativa.
assoluta
La simulazione si dice se le parti, coi loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza, tra loro, del
rimane,
contratto apparentemente simulato, cosicché la situazione giuridica preesistente in realtà, immutata; si
relativa assuma
dice qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni non abbia effetti l'atto simulato, mentre
rilevanza un diverso negozio, che si dice «dissimulato», in quanto celato sotto l'ombrello del negozio simulato. In
questo caso le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma intendono produrre
effetti giuridici, che non sono quelli del contratto apparente, bensì quelli concordati con l'atto dissimulato.
investire
La simulazione relativa può l'oggetto del contratto (ad es. appare un prezzo minore rispetto a quello
dissimulato). La simulazione relativa può, ancora, dar luogo ad una falsa rappresentazione dei soggetti dell’atto; si
interposizione fittizia di persona
parla, in tal caso, di , che ricorre quando il contratto simulato viene stipulato tra
Tizio e Caio, ma entrambi sono d'accordo con Sempronio che, in realtà, gli effetti dell'atto si verificheranno nei confronti
di quest'ultimo (e non di Caio, che, pertanto si chiama prestanome). L’interposizione fittizia si distingue
interposizione reale di persona dominus
dall’ , che si verifica quando un soggetto, non volendo palesarsi come di un
certo affare, incarica un altro di trattare e concludere in nome proprio il contratto.
333. Effetti della simulazione tra le parti.
Gli effetti della simulazione sono diversi secondo che si consideri la situazione tra le parti o rispetto ai terzi. Per quanto
concerne gli effetti tra le parti, occorre distinguere tra simulazione assoluta e relativa.
Se la simulazione è assoluta, proprio perché esiste uno specifico accordo tra le parti, che hanno convenuto
di stipulare un contratto apparente senza però considerarsi vincolate dalle relative conseguenze giuridiche, la
non produce
legge concede rilevanza all'intesa simulatoria e stabilisce che il negozio simulato effetto tra le
parti (art. 1414, co. 1, c.c.). Ciascuna di queste può far valere la simulazione in giudizio, e il giudice emetterà
una sentenza di mero accertamento dell'esistenza della simulazione. Per la giurisprudenza, in realtà, più che
nullità
di inefficacia si tratta di del contratto simulato, deducendo poi l'imprescrittibilità della relativa
azione.
Se si tratta di simulazione relativa, il contratto simulato - quello ostensibile e che funge da copertura
non può produrre può
dell’operazione effettivamente progettata dalle parti - effetti tra le parti; invece avere
effetto il contratto dissimulato, ma subordina tale efficacia ai presupposti di validità di quest’ultimo
(requisiti di forma e sostanza). Ad esempio, se si dovesse stipulare una vendita, ma in realtà si vuole una
donazione, la vendita non produrrà nessun effetto, mentre la donazione avrà effetto tra le parti se le stesse
avranno rispettato i requisiti previsti dalla legge per le donazioni (l’atto pubblico).
334. Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
Nei confronti dei terzi, vale a dire coloro che non hanno partecipato alla simulazione (ad es., gli acquirenti del bene
oggetto del contratto di vendita simulato o coloro i quali sono eredi legittimari di chi ha simulato la vendita di un bene
possono
caduto poi in successione), l’art. 1415 c.c. prevede che se subiscono un pregiudizio dal contratto simulato
far dichiarare
agire in giudizio per la nullità del contratto simulato.
abbiano acquistato
Più delicato è il discorso per quanto riguarda i terzi che diritti dal titolare apparente. Infatti, al terzo
in buona fede
che sia (cioè ignaro della simulazione), la simulazione non può essere opposta e l'atto col quale egli
produrrà dominus
ha acquistato dei diritti (proprietà, ipoteca, ecc.) i suoi effetti benché posto in essere non dal vero del
bene. Perciò l'art. 1415, co. 1, c.c. dispone che «la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né
dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare
apparente», e ciò vale sia per i negozi a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito
335. Effetti della simulazione nei confronti dei creditori.
rispetto ai creditori delle parti
Anche si riscontrano situazioni analoghe a quelle già considerate rispetto ai terzi
aventi causa dal simulato acquirente. In generale i creditori del simulato alienante hanno interesse a far valere la
simulazione, perché ne vengono ad essere pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni apparentemente usciti
dal patrimonio del loro debitore; quelli del simulato acquirente hanno un interesse contrario, in quanto
avvantaggiati dalla possibilità di espropriare i beni fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore.
non
Ai sensi dell’ art. 1416 c.c. «la simulazione può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare
apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato». I
creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i
creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
336. La prova della simulazione. fenomeno
La simulazione, come si è visto, è un per sua natura destinato a generare una divaricazione tra
apparente realmente
un’attività giuridica e ciò che le parti vogliono realizzare. Essa, dunque, si regge sulla
riservatezza prova
dell’accordo simulatorio e perciò pone un rilevante problema di dell’intesa simulatoria
stessa. Altrettanto evidente la differente situazione probatoria in cui si trovano, rispettivamente, le parti
documenti
simulanti, che avranno modo di munirsi di appositi volti ad attestare l'intesa “nascosta”, e i terzi che ben
difficilmente potranno mettere le mani sul documento dal quale risulti l'intesa simulatoria. Pertanto, la legge regola
diversamente i mezzi di prova utilizzabili, a seconda che ad agire siano le parti o i terzi. La relativa disciplina è
dettata dall'art. 1417 c.c., che deve essere coordinata con le disposizioni generali in tema di prova, poste dagli artt.
2722 ss. c.c. trust
337. Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il .
distinto apparentemente
Il negozio simulato va tenuto da altre situazioni negoziali affini.
differenza
Anzitutto è da tener presente la tra simulazione e frode alla legge o ai creditori: mentre nel negozio
simulato gli effetti negoziali non sono voluti dalle parti, negli atti in frode (alla legge o ai creditori) gli effetti negoziali
nella forma dell'interposizione fittizia
sono voluti, sia pure con un intento di frode. Con la simulazione , invece, non va
intestazione di un bene a nome di altri
confusa la generica figura dell' : questa figura ricorre tutte le volte in cui un
bene viene intestato (non simulatamente) a favore di un soggetto, sebbene i mezzi per il suo acquisto siano stati forniti
da un soggetto diverso (es. mandato senza rappresentanza, donazione indiretta, negozio fiduciario).
fiduciario indiretto
Il negozio simulato si distingue anche da quello « » e da quello « ».
negozio indiretto
a) Si ha « » (o procedimento negoziale indiretto) quando un determinato effetto giuridico
non direttamente,
viene perseguito bensì ponendo in essere atti tipicamente diretti ad altri effetti, ma
clausole combinazione di plurimi negozi,
che, grazie all'inserimento di apposite o per mezzo della realizzano
ugualmente il risultato pratico perseguito dalle parti o un risultato simile (ad es., voglio estinguere un
debito e conferisco al creditore il mandato a riscuotere il canone di locazione di un mio immobile, fin quando
non avrà incassato quanto gli devo). Ma la differenza rispetto al negozio simulato è evidente: il mandato
ad incassare è effettivamente voluto dalle parti e produce quindi integralmente i relativi effetti. Perciò, mentre
nel negozio simulato le parti si accordano per escludere gli effetti dell'atto, in quello indiretto il negozio è
realmente voluto, sebbene le parti si prefig
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto privato 1, Prof. Damiani Enrico, libro consigliato Il torrente, Andrea Torrente
-
Riassunto esame diritto privato, Prof. Del Prato Enrico Elio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrent…
-
Riassunto esame diritto privato, Prof. Del Prato Enrico Elio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Andrea …
-
Riassunto esame diritto privato, Prof. Del Prato Enrico Elio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrent…