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Diritti potestativi
Il soggetto ha un potere a cui corrisponde una soggezione (es. diritto di divisione della cosa comune)
Titolarità
Il soggetto a cui appartengono diritti e doveri o cose è titolare
Fatto giuridico
Qualsiasi fatto al quale una norma giuridica attribuisce un qualsiasi effetto
Atto giuridico
Ogni atto che la legge prende in considerazione lecito o illecito e imputabile a una persona come propria azione
Atti personalissimi
Atti che può compiere solo l'interessato e non i suoi rappresentati
Atti di ordinaria amministrazione
Sono tutti quegli atti che non rientrano negli atti di straordinaria amministrazione (si tratta quindi di ipotesi residuali). L'atto di ordinaria amministrazione ha lo scopo di conservare o migliorare il patrimonio su cui incide.
Atti di straordinaria amministrazione
Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono. Si pensi, ad esempio, alla compravendita (artt.
1470 ss. c.c.)o alla donazione (769 ss. c.c.). Tali atti sono esattamente individuati dall'ordinamento, mentre gli atti di ordinaria amministrazione si ricavano in via residuale.
Negozio giuridico: è una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere atti giuridici.
Soggetto di diritto: centro d'imputazione di diritti e doveri
Cose generiche: non interessano i connotati ma il genere definito con connotati; misura quantità...
Cose specifiche: uniche considerate per la loro identità.
Pubblicità notizia: conoscibilità legale di alcuni fatti senza connettere effetti sull'efficacia del fatto
Pubblicità dichiarativa: la pubblicità condiziona l'efficacia dell'atto
Pubblicità costitutiva: l'atto non produce effetti fino a quando non è reso pubblico
Trascrizione: strumento di pubblicità per gli atti relativi a beni immobili.
Presunzione: da fatto noto si risale a fatto
ignoto attraverso congetture
Prescrizione: ogni diritto si prescrive quando il titolare non lo esercita peri tempi stabiliti dalla legge, termine ordinario di prescrizione è di 10 anni; 5 anni prescrizione atto illecito; 2 anni risarcimento danni da autoveicoli.
Proprietà del suolo: la proprietà del fondo si estende in altezza e in profondità fin dove esiste un'utilità
Uso: servisi della cosa e goderne i frutti solo per i suoi famigliari
Abitazione: diritto di abitare un immobile solo per i membri della famiglia del titolare dell'immobile.
Divieto di immissione: immissione=mandar dentro (suoni, gas...). Art 844 il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni che non superino la normale tollerabilità
Usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e di percepirne i frutti; può percepire i frutti civili e dare in locazione la cosa; l'usufruttuario ha il possesso sulla cosa. N.B.
l'usufruttuario non può cambiare la destinazione economica della cosa durata limitata: cessa con la morte dell'usufruttuario; per persone giuridiche non dura più di 30 anni; prescrizione per non uso ventennale; totale perimento della cosa. Nuda proprietà: il proprietario della cosa in usufrutto non ha alcun diritto di godere della cosa però ha una certa influenza sulla cosa. Frutti naturali: cose materiali prodotte dalla cosa. Frutti civili: compensi in denaro. Proprietà superficiaria: proprietà limitata all'edificio ma non al suolo. Diritto di superficie: proprietà del suolo diritto reale limitato che si esaurisce con la facoltà di edificazione. Servitù prediale: consiste in un peso che grava su un fondo per l'utilità di un altro fondo; è prevista la prescrizione in caso di non uso per 20 anni. Art.1153: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista.La proprietà si acquista mediante il possesso, purché si sia in buona fede al momento della consegna(1) e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà(2). La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno(3).
Art. 1158: usucapione: La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni(1).
Possesso (art 1140): è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altri diritti reali.
Azioni possessorie: Il possessore che sia spogliato da altri del possesso della cosa, ovvero che da altri sia stato molestato nel suo possesso, può rivolgersi al giudice e ottenere un
provvedimento che ordini lareintegrazione del possesso o la cessazione delle molestie.
Detenzione: potere di fatto sulla cosa riconoscendo un diritto altrui.
Animus detinendi cioè dando dei segni di riconoscere un diritto altrui.
Animus possidendi cioè possedere la cosa come se fosse il titolare.