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TUTELA E AFFIDAMENTO:

Affidamento sulla tutela e la validità del contratto se l’altra parte non conosce lo stato di incapacità

dell’altra.

Il legislatore deve scegliere chi tutelare: si può verificare se una persona è incapace o no, quindi

prevale la tutela dell’incapace legale.

Da ciò deriva l’ ANNULLAMENTO IMMEDIATO (per l’amministratore di sostegno si limita ai casi

che eccedono quelli elencati nel provvedimento del giudice e quelli compiuti dal beneficiario che

secondo il provvedimento non poteva fare).

Se il minore con raggiri e macchinazioni ha occultato l’età non si tutela il minore.

NB: non basta chiedere, servono prove (documento falso), cioè serve una “macchinazione”

Un minore che raggira non ha bisogno di essere tutelato.

Nell’incapacità naturale l’annullamento non è immediato in quanto sorge il problema di un

affidamento del terzo (che può non sapere mancando un atto pubblico):

art 428:

l’atto compiuto dall’incapace di intendere e di volere si annulla se reca un grave pregiudizio e se

risulta la malafede dell’altro contraente (che si ricava dal grave pregiudizio che il terzo ha fatto all’

incapace).

FOCUS: GRAVE PREGIUDIZIO

in ambito contrattuale si considera quello economico (sproporzione tra le due prestazioni)

La giurisprudenza esclude quello morale, mentre la dottrina lo include.

Caso pratico: vende una cosa a cui è molto legato e poi si pente

Per la giurisprudenza il contratto rimane valido se è venduto a valore di mercato, infatti qui non

risulta la malafede dell’altro contraente.

Qui esige un bilanciamento degli interessi: la certezza dei traffici economici.

Non si tutela invece l’affidamento: nei negozi di diritto di famiglia (devono essere voluti con piena

consapevolezza), atti di liberalità (donazione, testamento,.. sono a titolo gratuito) e gli atti

unilaterali se sono gravemente dannosi per l’incapace. art

Non risponde per i propri atti illeciti a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (

2046 ).

MINORE ETA’

• In Francia, Uk, Germania,… i contratti fatti dai minori sono tutti validi a meno che il minore

non abbia subito un danno per acquisti necessari o utili. Quando si annulla un contratto si

deve restituire da entrambe le parti (quindi il minore deve restituire l’equivalente nei limiti del

vantaggio ricevuto, solitamente il prezzo di mercato) così se il contratto concluso è a giusto

prezzo l’annullamento diventa inutile.

• Con la riforma del 1975 i genitori sono in parità quindi se non sono d’accordo su decisioni

riguardo al figlio il giudice deve cercare di creare un accordo tra i due e in mancanza di questo

deciderà lui quale delle due opinioni sia la migliore per gli interessi del minore. I genitori sui beni

patrimoniali del figlio sono limitati ad atti di ordinaria amministrazione e hanno l’usufrutto

legale sui beni del figlio (tranne quelli che ha acquistato con il suo lavoro), questo vuole evitare

di creare disparità nel tenore di vita nella convivenza familiare.

• Quando il minore non ha genitori, si nomina un tutore che ha gli stessi poteri, ma è limitato da

un più frequente controllo del giudice (ogni anno deve mostrare al giudice il rendiconto della

sua amministrazione e anche alla fine farne uno finale e può venire rimosso con conseguente

risarcimento dei danni al minore). Come i genitori si limita all’ordinaria amministrazione dei beni

del minore.

EMANCIPAZIONE

Il minore di sedici anni di età può per gravi motivi sposarsi e quindi acquista l’emancipazione,

paragonabile per i limiti all’incapacità: ordinaria amministrazione e curatore.

SCOMPARSA ASSENZA O PRESUNTA MORTE

Il tribunale nomina un curatore per rappresentare lo scomparso e conservarne il patrimonio.

2 anni dopo la scomparsa: possesso agli eredi che devono conservare il patrimonio. Dichiarata

l’assenza.

10 anni dopo la scomparsa: dichiarata la presunta morte. Gli eredi sono liberi di usare la loro

eredità e il coniuge di sposarsi.

Se ritorna (“redivivo”) recupera i beni nello stato in cui si trovano e il nuovo matrimonio del coniuge

è nullo, ma i suoi effetti civili si producono fino alla sentenza del giudice di nullità.

PERSONE GIURIDICHE art 2

Sono soggetti della vita giuridica al pari degli uomini ( formazioni sociali in cui si svolge la

art 18

sua personalità - libertà di associazione): per questo le chiamiamo persone.

Savigny

1800 - (teoria della finzione): per il commercio, “sono una sorta di uomini artificiali”.

teoria della volontà: accanto alle persone fisiche ci sono altri soggetti giuridici che pur non

essendo uomini seguono i loro fini come fanno gli uomini. Quindi il legislatore riconoscendoli non

usa alcuna finzione in quanto esistono nelle realtà sociali. Organismo naturale dotato al pari

dell’uomo di una propria volontà e portatore al pari dell’uomo di propri interessi.

Kelsen critica questa teoria: rifiuta la visione antropomorfica della corporazione. Gli unici soggetti

di diritto sono gli uomini.

La critica che si muove a Kelsen è che la stessa definizione di persona è artificiale. Persona è un

Si è persona per il diritto, non per

termine tecnico che si adatta sia a persone che a enti.

natura.

Per parlare di persona giuridica si deve parlare di un patrimonio autonomo, staccato da quello di

qualsiasi persona fisica.

Si declina in autonomia patrimoniale perfetta e autonomia patrimoniale imperfetta.

NB: i creditori del singolo partecipante possono chiedere solo che sia liquidata in denaro la sua

quota al netto dei debiti (in questo modo verrano prima pagati i creditori dell’ente)

L’autonomia patrimoniale perfetta è regolata molto più rigorosamente dalla legge intesa ad

assicurare gli interessi dei creditori, del pubblico,.. Per questo ci vuole anche il riconoscimento da

parte dell’autorità amministrativa (che non è essenziale, secondo l’art 18, ma se si vuole

l’autonomia patrimoniale perfetta sì).

Per le azioni fatte prima del riconoscimento rispondono i soci direttamente.

NB: BENEFICIO DI ESCUSSIONE (autonomia patrimoniale imperfetta): prima pago con i soldi

della società, quando saranno finiti mi rivolgo ai singoli soci.

Le persone si classificano principalmente in quanto

• realizzano interessi generali: fondazioni

• realizzano gli interessi delle persone che stanno all’interno: associazioni (non a scopo di lucro),

società (a scopo di lucro), consorzi (soddisfacimento di un bisogno economico in comune)

NB: solo in casi limite è possibile eliminare lo schermo della personalità giuridica: ad esempio

quando i soci si approfittano della buona fede dell’amministratore. Qui l’ordinamento non deve più

tutelare l’interesse dell’ente in quanto non è meritevole.

LE ASSOCIAZIONI

Hanno uno scopo comune diverso dall’attività economica: es. sindacati e partiti politici

• Le associazioni che si propongono fini illeciti sono vietate, ma il controllo di liceità può essere

fatto solo dall’autorità giudiziaria.

• In mancanza del riconoscimento non c’è autonomia patrimoniale perfetta, ma solo per quelli che

hanno agito in conto e in nome dell’associazione (non quindi tutti gli associati).

• Il riconoscimento ha dunque efficacia costituiva della personalità giuridica.

Se riconosciute le persone giuridiche sono sottoposti a pubblicità, quindi molti non lo fanno per

mantenere la riservatezza degli associati.

• Per costituirla se non la si vuole riconoscere basta l’accordo (sia scritto che orale) se si vuole

che sia riconosciuto si deve redarre l’atto costitutivo in forma pubblica.

• FEDERAZIONI

Per risolvere problemi organizzativi si suole creare delle cioè associazioni in

cui i soci sono altre associazioni: i creditori di un’associazione minore non potranno rivolgersi

alle altre o alla federazione.

• E’ la stessa associazione che decide chi può entrare o no senza che il giudice possa intervenire.

• E’ nullo l’impegno di partecipare a vita ad un’associazione (per tutelare la libertà del singolo) e si

può recedere anticipatamente per giusta causa.

• L’esclusione piò essere solo per gravi motivi e potrà venire impugnata davanti all’autorità

giudiziaria, però la stessa non può sostituire i propri criteri con quelli dell’associazione.

L’escluso non può pretendere che gli venga liquidata una quota del patrimonio sociale in quanto

l’associazione è a fondo perduto.

• Se è riconosciuta lo scioglimento è dichiarato dall’autorità amministrativa e prima di sciogliersi

entra in liquidazione (i soldi vanno secondo lo statuto o lo decide il giudice ad enti che hanno fini

analoghi).

LE FONDAZIONI

Hanno uno scopo determinato.

Sono diverse dalle associazioni perché quest’ultime sono composte da persone che interpretano e

modificano liberamente gli scopi dell’associazione, mentre nella fondazione si perseguono

finalità esterne e immutabili, determinate dal fondatore con l’atto costitutivo.

• Si costituisce con atto pubblico o con testamento.

• Acquista la personalità giuridica con l’atto amministrativo.

• L’autorità amministrativa nomina gli amministratori se questi non sono nominati nell’atto di

fondazione.

• I beneficiari della fondazione possono chiedere l’adempimento della prestazione solo nel caso

che questi siano determinati.

• Se lo scopo benefico non esiste più l’autorità amministrativa può trasformare (il meno possibile)

la fondazione, se finisco i soldi la può fondere con altre simili e si estingue se lo scopo è

raggiunto, per le cause previste nell’atto costitutivo o se non viene trasformata.

MODI DI ACQUISTO DI UN DIRITTO

È il collegamento di un diritto con una persona che ne diventa titolare.

Nei casi di intrasferibilità legale l’eventuale trasferimento è privo di effetto.

Può essere decisa l’intrasferibilità mediante un negozio, ma sono validi solo se sono

temporanei e rispondenti “a un apprezzabile interesse di una delle parti”: la ragione è la libera

circolazione dei beni considerata esigenza primaria dell’economia.

Questo ha però efficacia obbligatoria, quindi inopponibile a terzi.

1- A titolo derivativo

Il diritto si trasmette da una persona all’altra

FONTI:

negozio giuridico (contratto, testamento,

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilalilli02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Castelli Laura.