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La successione (=sostituzione) può essere a titolo universale (quella che si verifica a causa di morte) o a titolo particolare
(quella in caso di fusione di società).
CAPITOLO 5
1. Fatti e atti nel diritto privato. Atti giuridici in senso ampio
L'espressione “fatto giuridico” indica in generale ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto.
Con l’aggettivo “giuridico” indichiamo che il fatto di cui stiamo parlando è previsto da una regola di diritto che collega
al suo accadere determinate conseguenze e gli attribuisce così rilevanza giuridica. Ogni diverso fatto rileva secondo il
modo in cui la legge lo considera, cioè in ragione dei particolari connotati che la regola di diritto prende in
considerazione per definire la “fattispecie”.
Nella classe dei fatti giuridici possiamo separare: fatti in senso stretto- che vengono considerati in modo oggettivo- e
atti- ovvero azioni umani per le quali è rilevante l'aspetto soggettivo, cioè la consapevolezza e la volontà dell'azione.
La legge collega determinate conseguenze solo a un atto umano, ovvero l'azione di una persona. Dunque si può
parlare di atto giuridico per ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto
imputabile ad una persona come sua propria azione.
All'interno degli atti in senso ampio, un’utile distinzione è quella fra atti leciti (quando una norma attribuisce rilevanza
giuridica ad una condotta lecita) e atti illeciti (quando un comportamento viene in considerazione proprio perché è
contrario a una norma o ad un principio dell'ordinamento giuridico, e ha perciò come conseguenza una sanzione).
Gli atti illeciti, L’illecito civile
Una condotta umana è giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto- cioè quando corrisponde ad un
comportamento vietato, o quando non corrisponde al comportamento dovuto- e perciò lede gli interessi protetti dalla
norma. Nella valutazione di illiceità, la norma si riterrà violata solo in quanto si possa affermare che il comportamento
è tale da ledere gli interessi protetti dalla regola legale.
Sebbene vi siano interi settori del diritto nei quali il legislatore prevede in modo espresso e preciso il comportamento
vietato o obbligatorio (come nel diritto penale dove: “nullum crimen sine lege”), tuttavia in altri casi il legislatore fa
riferimento al risultato che si vuole assicuratore. Tale valutazione si presenta allora come risposta alla domanda se il
comportamento tenuto si possa ritenere lesivo degli interessi protetti dalla norma=> quel che conta è il rispetto o la
lesione dell'interesse protetto.
Si possono distinguere diverse specie di illecito:
Illecito penale: comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela e
- interesse generale, e che espressamente prevede come fattispecie di reato, cui si collega una pena a carico
dell'autore dell’illecito;
Illecito amministrativo: comprende tutti i comportamenti che volano norme poste a tutela di quegli interessi
- di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla Pubblica Amministrazione.
Nel capo del diritto privato occorre distinguere tra:
Atto illecito: è contrario alla legge un atto che viola una norma giuridica e che perciò stesso lede gli interessi
- (generali o particolari) da essa protetti;
Illecito civile, ovvero comportamento che (a)lede direttamente un interesse particolare protetto da una
- norma giuridica; (b)provoca un pregiudizio per il soggetto leso. L illecito civile e fonte di responsabilità
(=obbligo di risarcire il danno).
Un illecito può verificarsi in due ordini di casi:
Illecito contrattuale: l’inadempimento dell’obbligazione, ovvero la condotta del debitore che non adempie la
- prestazione drogata al creditore, violando la norma che lo obbliga ad adempiere, e lede l'interesse del
creditore;
Illecito extracontrattuale: qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto e dispone
- l'obbligo del risarcimento a carico di chi ha commesso il fatto. Qui non siamo di fronte alla vuole azione di un
obbligo importo all'interno di un rapporto preesistente tra danneggiante è danneggiato: la lesione
dell'interesse è fuori di oggi relazione precostituita.
3. Gli atti (leciti) nel codice civile
Con “atto” il legislatore si riferisce ad uno specifico campo dell'attività giuridica, per il quale ritiene necessario stabilire
particolari requisiti. Tra questi atti, i principali (contratto, testamento, matrimonio, procura) sono dichiarazioni o
manifestazioni della volontà di uno o più autori dell'atto. Altri atti invece (confessione, giuramento) sono dichiarazioni
di conoscenza o di verità=> asseriscono.
Tutti gli atti per i quali il legislatore richiede una specifica età consentono a chi li compie di riporre dei propri interessi,
cioè di decidere da se circa la sorte dei propri interessi: può cioè esercitare la propria autonomia (=regolare da se i
propri affari).
4. L'idea di autonomia privata
Autonomia significa dare regole a se stessi, farsi da se le proprie regole. Dire che gli atti giuridici sono atti di
autonomia significa riconoscere che con questi atti i soggetti ottengono il risultato di regolare da se i propri interessi.
Pertanto, il diritto privato sceglie di far dipendere la disciplina di una gran parte di interessi dalla decisione, cioè dalla
volontà m degli stessi interessati.
L'ampiezza dell'autonomia provata dipende da come sono considerati gli interessi che si tratta di regolare: se come
interessi privati (“interessi disponibili”) o come interessi che vanno garantiti anche contro la volontà delle parti
(“interessi non disponibili”). L'autonomia non è quasi mai una soluzione pura, ma quasi sempre parziale e combinata
con elementi più o meno forti di eteronomia. Infatti, una regola inderogabile rappresenta un interesse che
l'ordinamento vuole proteggere anche contro l'autonomia dei privati.
5. Distinzioni tra atti giuridici
Per la struttura si distinguono:
Atti unilaterali: consistono in una dichiarazione proveniente da una sola parte (procura, diffida, disdetta,
- voto);
Atti bi- o plurilaterali si combinano dichiarazioni provenienti da più parti (contratto);
- N.b: “una parte” non significa “una persona”, ma un centro di interessi.
Atto universale: testamento, che può essere fatto da una sola persona (è vietato farete stampanti insieme);
- Atto collegiale: quella manifestazione di. Volontà che si forma attraverso le dichiarazioni di più soggetti in un
- collegio. L'atto corrisponde dunque alla delibera che, una volta formata, viene trattata come se fosse una
manifestazione di volontà.
Per l'oggetto si distinguono:
Atti patrimoniali: sono diretti a regolare primariamente interessi economici (contratto);
- Atti non patrimoniali: sono diretti a regolare interessi di natura personale (matrimonio, riconoscimento di un
- figlio);
Atti personalissimi: certi atti possono essere compiuti solo personalmente e direttamente dal l'interessato e
- non da suoi rappresentanti).
Per la funzione si distinguono:
Atti inter vivos: destinati a regolare i rapporti tra viventi;
- Atti mortis causa: destinati a regolare la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte del titolare
- (testamento).
7. La disciplina degli atti nel sistema del codice
Alcuni problemi sono comuni a tutti gli atti di autonomia: il legislatore considera la questione della capacità (minore o
maggiore età, interdizione, inabilitazione, capacità di intendere e di volere), della forma (cioè del mezzo usati per
compiere l'atto: comunicazione verbale, scritta o solo tacita), della volontà (problemi di errore, di violenza, di dolo).
8. Il sistema del codice e la nozione di “negozio giuridico”
Il negozio giuridico e una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici. La
categoria del negozio giuridico nasce con lo scopo di creare una figura unitaria- la dichiarazione di volontà- e di
stabilirne in modo uniforme requisiti e disciplina. La nozione di negozio e utile per:
Individuare e raccogliere in una sola categoria i diversi strumenti dell'autonomia negoziale, cioè gli atti con
- cui si esercita quella speciale libertà dei privati di regolare da se i propri interessi;
Riconoscere una certa omogeneità di problemi nel campo degli atti di autonomia, e sfruttare
- l'interpretazione sistematica e l’analogia per risolverli.
9. Efficacia e validità degli atti giuridici
Di fronte a un atto concreto esiste sempre un problema di corrispondenza con la fattispecie astratta: si tratta di
verificare sem nel caso concreto, sussistano tutti gli elementi o requisiti propri alla fattispecie e se, di conseguenza, si
producano gli effetti previsti dalla legge. Nel caso di illecito, la verifica di corrispondenza tra fattispecie astratta e
fattispecie concreta e la premessa per una conclusione di efficacia giuridica della condotta illecita. Anche per gli atti di
autonomia, la legge stabilisce dei requisiti: le norme che prevedono i requisiti di un atti sono come una specie
particolare di norme di produzione.
Quando un atto di autonomia presenta tutti i requisiti, che la legge prevede come necessari perché quel tipo
- di atto possa valere come fonte di auto-disciplina, diciamo che quell atto ha validità (=idoneità a produrre i
suoi effetti);
Un atto che ha validità può comunque essere inefficace (per esempio quando chi ha compiuto l'atto non
- aveva il potere di disporre dei beni o degli interessi cui l'atto di riferiva). Atto valido e inefficace si ha anche se
le stesse parti hanno stabilito che l'atto produca i suoi effetti a partire da un determinato momento (termine)
o se si verifichi una condizione.
Quando un atto non ha tutti i requisiti stabiliti dalla legge, o presenti un vizio (=difetto) in uno dei requisiti,
- allora l'atto è invalido, ovvero non è in se idoneo a produrre i suoi effetti.
La nullità deriva dalla mancanza di un requisito essenziale, o dall’illiceità dell'atto ed e una idoneità radicale e
- tendenzialmente irrimediabile dell'atto di autonomia a produrre i suoi specifici effetti.
L’annullabilità deriva da un difetto definitivo, perché l'esistenza del vizio permette di ottenere una sentenza
- di annullamento, che toglie di mezzo l'atto viziato e cancella i suoi effetti un modo retroattivo.
Dunque l’invalidità di un atto non implica sempre una conclusione di inefficacia: è senz'altro inefficace l’atto
ð nullo; e invece efficace, fino al