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EORIA FUNZIONALE

privilegiare un approccio di tipo contenutistico-funzionale, secondo cui all’origine di

quest’obbligo ci sarebbe sempre una particolare posizione di garanzia, attribuita a certi

soggetti e preesistente all’insorgere di una concreta situazione di pericolo per il bene

protetto. Può trattarsi di:

posizione di protezione : il garante è chiamato a un compito di tutela di certi beni

o giuridici, nei confronti di tutti i pericoli ai quali sono esposti, stante l’incapacità dei

rispettivi titolari di proteggerli da sé stessi; si fondano su uno stato di minorata

difesa del bene per l’incapacità del suo titolare di proteggerlo da sé adeguatamente

(vigente sui genitori nei confronti dei figli minori, può essere temporaneamente

trasferita mediante contratto -posizione di protezione derivata - e cessa solo nel

momento in cui i figli fuoriescono definitivamente dalla sfera di protezione); va

altresì considerato che vi può essere un obbligo di assunzione volontaria di una

posizione di protezione. Non è escluso, peraltro, che la posizione di protezione

possa assumersi anche unilateralmente in modo illecito: pensiamo al sequestro di

persona di un bambino cardiopatico che giornalmente deve assumere farmaci, non

vi è dubbio che i sequestratori divengono garanti della salute e della vita del piccolo

sequestrato.

posizione di controllo : egli è chiamato a un compito di controllo di determinate fonti

o di pericolo, che possono minacciare una pluralità di beni e di soggetti diversi; vanno

poste in relazione con determinate fonti di pericolo che rientrano nella sfera di

dominio di certi soggetti, i quali sono tenuti a compiere le azioni necessarie ad

impedire che il pericolo si traduca in un evento lesivo per i beni giuridici di terze

persone; può trattarsi di cose mobili, immobili oppure dello svolgimento di attività

pericolose. Vi sono, inoltre, casi in cui la posizione di controllo deriva dal fatto

illecito di terze persone: ciò accade innanzi tutto allorché queste persone siano

incapaci, in toto o solo parzialmente, di agire in modo responsabile. Anche le

posizioni di controllo, al pari di quelle di protezione, potrebbero derivare da un atto

di assunzione volontaria, unilaterale o consensuale.

Responsabilità omissiva all’interno delle organizzazioni complesse.

La tematica della responsabilità omissiva e delle posizioni di garanzia assume una

particolare rilevanza in relazione all’attività di impresa, che può essere fonte di svariati

pericoli per una molteplicità di beni.

Nel contesto di un’organizzazione complessa, è possibile individuare una fitta rete di

posizioni di garanzia cui fa capo il garante primario, ossia colui che è posto al vertice

dell’azienda. Tuttavia pretendere che possa ricadere in capo ad un solo soggetto ogni

omissione dell’organizzazione, pare eccessivo; è stato così introdotto l’istituto della

delega, con cui il delegante attribuisce ad altri (i delegati), lo svolgimento di compiti

specifici.

Condizioni perché sia ammessa la delega sono che l’impresa sia di notevoli dimensioni e

che la delega risponda a reali necessità organizzative dell’impresa stessa.

Per quanto riguarda la rilevanza della delega sul versante della responsabilità penale, le

opinioni non sono concordi. Sono state formulate due teorie in proposito:

teoria formale-civilistica: si ritiene che la delega esaurisca la sua rilevanza sul piano

- soggettivo perché è un atto di autonomia privata e non potrebbe avere l’effetto di

trasferire da un soggetto (delegante) ad un altro (delegato) la titolarità dell’obbligo

penalmente sanzionato;

teoria funzionalistica: al delegato verrebbe trasferita la qualifica soggettiva, per cui

- egli sarebbe legittimato in prima persona al compimento del reato proprio mentre

non lo sarebbe più il delegante.

Capitolo XV — Dolo

Il delitto doloso rappresenta il modello fondamentale dell’illecito penale. Il concetto

classico di dolo, che esprime un legame psicologico più intenso tra il fatto e il suo autore,

ha assunto un ruolo centrale nello sviluppo della cultura della responsabilità colpevole.

art. 42,2 «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se

non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo

espressamente preveduti dalla legge». Nei delitti il criterio ordinario di imputazione è il

dolo. Quando, invece, le disposizioni incriminatrici contemplano anche la condotta colposa

e quella preterintenzionale, si ritiene necessaria, di volta in volta, una previsione espressa;

di conseguenza, se la norma incriminatrice non indica la natura dell’elemento soggettivo

richiesto, si può rispondere esclusivamente per dolo.

art. 43,1 «Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o

pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere

l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria

azione od omissione». Da questa definizione si desume che la struttura del dolo

contempla due requisiti soggettivi – la previsione e la volontà dell’agente – e un

requisito oggettivo – l’evento dannoso o pericoloso. L’oggetto del dolo non abbraccia

però soltanto l’evento ma tutti gli elementi del fatto che costituisce reato.

Allora la corretta definizione del dolo è la seguente: il dolo sussiste se vi è conoscenza e

volontà nei riguardi di tutti gli aspetti del fatto storico congruenti con le figure di reato

descritte dalle norme incriminatrici, insomma è rappresentazione e volontà del fatto di

reato.

Struttura del dolo.

Il dolo ha una triplice struttura:

rappresentazione del soggetto agente : consiste nella conoscenza dei fattori

 precedenti e concomitanti alla condotta del soggetto agente, nonché nella

previsione di quelli futuri laddove contemplati dalla fattispecie incriminatrice;

la rappresentazione dei requisiti deve essere attuale nel senso che

l’elemento intellettivo del dolo non può fondarsi su una conoscenza passata

o potenziale.

elemento volitivo : per la sussistenza del dolo è necessario che il risultato

 della condotta sia riconducibile al volere del soggetto agente e in questi

termini il dolo può essere definito come decisione a favore della violazione

del bene giuridico; esso non deve essere identificato col motivo o movente

dell’azione ma si deve tradurre in realizzazione almeno dello stadio del

tentativo punibile, ciò significa che i semplici desideri o speranze non sono

sufficienti.

oggetto del dolo : i requisiti del fatto tipico che rilevano come oggetto del dolo

 sono:

i. presupposti della condotta : possono costituire solo oggetto di

rappresentazione;

ii. condotta : è bene distinguere tra le fattispecie a forma libera o

vincolata

forma libera: oggetto sarà di regola l’ultimo degli atti necessari

 per attivare il processo causale.

forma vincolata: oggetto è il comportamento descritto nella

 norma (es: delitto di truffa);

iii. evento : risultato materiale della condotta;

iv. nesso di causalità :

forma libera: il soggetto agente si deve prefigurare lo

 svolgimento causale soltanto nei suoi profili essenziali

forma vincolata: le modalità di causazione sono investite dal

 dolo.

Forma del dolo.

Le forme che può assumere il dolo, in rapporto agli elementi della volizione e della

rappresentazione, sono molteplici ma lo schema principale è quello della tripartizione:

ricorre nelle ipotesi in cui la causazione dell’evento

 

DOLO INTENZIONALE

oppure la realizzazione dell’illecito, sono prese direttamente di mira dal

soggetto agente. È evidente la rilevante accentuazione del momento volitivo

e di conseguenza il ruolo residuale che svolge la componente conoscitiva;

ciò implica che questo tipo di dolo si configura anche quando l’autore

considera come soltanto possibile la verificazione del fatto tipico (es: Tizio

punta una pistola a Caio e spara uccidendolo).

ricorre quando l’agente conosce come certi gli elementi del

 

DOLO DIRETTO

fatto tipico e prevede come sicuro, o altamente probabile, che il suo

comportamento realizzerà la fattispecie incriminatrice. La componente

cognitiva assume un ruolo rilevante difatti l’offesa non può ritenersi voluta ma

soltanto perché considerata necessariamente connessa al risultato che il reo

aveva di mira (es: il terrorista sequestra un uomo politico prevedendo come

sicura l’uccisione degli uomini della sua scorta).

o secondo il c.d. criterio dell’accettazione del

 

DOLO EVENTUALE INDIRETTO

rischio, il soggetto agente non persegue direttamente l’evento lesivo ma si

rappresenta la possibilità concreta della realizzazione del fatto e ne accetta il

rischio (es: Tizio colloca un ordigno esplosivo in una piazza allo scopo di

provocare panico, pur prevedendo la possibilità che l’esplosione possa ferire

un passante).

Sono state elaborate alcune teorie in relazione al concetto di dolo eventuale:

teoria della probabilità : pone l’accento sull’elemento rappresentativo, negando la

 necessità della presenza di un requisito volitivo; secondo tale concezione, si

configura dolo eventuale quando l’agente considera l’evento come conseguenza

probabile della condotta.

teoria della possibilità : si ritiene che la punibilità a titolo di dolo eventuale sia già

 motivata dalla semplice rappresentazione della possibilità dell’avverarsi dell’evento.

teoria dell’approvazione o del consenso dell’evento : si integra l’elemento volitivo del

 dolo eventuale in relazione alla conseguenza lesiva prevista qualora quest’ultima

sia stata approvata (“approvazione” intesa come rifiuto emozionale dell’evento); in

assenza di questa adesione interiore, si configura una colpa cosciente.

formula di Frank : il dolo eventuale si configura quando si può affermare che il

 soggetto avrebbe agito ugualmente anche se gli fosse risultato certo il verificarsi

dell’evento lesivo.

Crisi del criterio dell’accettazione del rischio ciò dipende particolarmente dal

progressivo diffondersi in questo periodo storico di condotte pericolose che il soggetto

compie nonostante l’effettiva percezione dei rischi. Allora è giunto il momento di

riconoscere al dolo eventuale una struttura più complessa che

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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bonnycat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Canestrari Stefano.