Diritto Penale
Aggiornamenti:
“Legge 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
“Legge 1 ottobre 2012, n. 172. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché
norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.
“Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ha convertito il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (c.d. decreto anti-femminicidio),
recante norme in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province”. CAPITOLO I
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO
L’attentato dell’11 settembre 2001 alle Twin Towers di New York ha provocato un’accelerata introduzione
in vari Paesi di nuove norme in materia di terrorismo. La Comunità europea ha recentemente dettato una
definizione della finalità di terrorismo: “arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione
internazionale”.
DELITTI DI ATTENTATO:
L’elemento soggettivo strutturale di questi delitti è il dolo generico intenzionale.
ART. 241. ATTENTATI CONTRO L’INTEGRITÀ, L‘INDIPENDENZA O L’UNITÀ DELLO STATO.
Il reato dunque può essere commesso solo attraverso un comportamento commissivo violento, capace e
diretto a:
sottoporre il territorio dello stato o una parte di esso, alla sovranità di uno stato straniero:
rimangono escluse dal novero le navi e gli aeromobili italiani, per sovranità si deve intendere la
possibilità di esercitare un potere materiale attraverso l’esercizio delle funzioni tipiche
dell’organizzazione statuale;
menomare l’indipendenza dello stato: riduzione dell’autonomia politica;
l’unità dello stato.
ART. 280. ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE.
Introdotta nel 1980 stabilisce che chiunque, per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico,
attenta alla vita o all’incolumità di una persona, è punito con la reclusione non inferiore a 20 anni e
6. L’interesse tutelato è quello della salvaguardia della
nel secondo caso con la reclusione non inferiore a
convivenza civile e dell’ordine costituzionale. Per la definizione di terrorismo, ci si rifà all’art. 270-
sexies introdotto nel 2005, la locuzione eversione dell’ordine democratico è da interpretarsi nel
senso di sovversione dell’ordine costituzionale, quale complesso di principi e di istituti nei quali si esprime
la forme democratica dello stato secondo la Costituzione.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.
ART. 280- BIS. ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI.
È richiesto il dolo specifico, costituito dalla finalità di terrorismo.
Esistono infine, circostanze aggravanti nel caso in cui il fatto è diretto contro la sede della presidenza della
repubblica, delle assemblee legislative, della Corte Costituzionale, degli organi di governo o comunque di
organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto
deriva pericolo per l’incolumità pubblica o un grave danno per l’economia nazione, si applica la
reclusione da 5 a 10 anni. 1
ART. 284. INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO.
La pena è l’ergastolo.
Promuovere nel senso di muovere in favore di qualche risultato e quindi, compiere atti diretti a un certo
scopo: anche in questo caso si tratta di un delitto di attentato.
Gli studiosi di diritto internazionale hanno proposto anche l’interpretazione del termine insurrezione, la quale
viene concepita come “sollevazione in armi di grandi masse di cittadini, di notevole estensione ed
organizzazione, portata, contro quel certo stato cui compete, in un determinato momento storico,
pienezza di poteri su di un certo territorio”: il fenomeno deve comunque rappresentare un grave pericolo
per l’assetto dello Stato.
ART. 285. DEVASTAZIONE, SACCHEGGIO E STRAGE.
“Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato, commette un fatto diretto a portare la
devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello stato o in una parte di esso è punito con
l’ergastolo”.
Per strage si rimanda all’art. 422 per cui la strage è un evento di pericolo e si realizza quando
una condotta, posta in essere al fine di uccidere, realizzi un fatto che pone a rischio la pubblica
incolumità.
Si ha devastazione quando il fatto di danneggiamento si evidenzi per l’indiscriminata potenza
distruttiva, per l’estensione territoriale interessata e per la notevole quantità di cose mobili
coinvolte.
Il saccheggio è il fatto commesso da più persone che s’impossessano indiscriminatamente di una
rilevante quantità di oggetti con la commissione di reati contro il patrimonio.
L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico dei fatti volti alla devastazione e al saccheggio cui si
aggiunge il dolo specifico costituito dall’intento finalistica di recare offesa alla sicurezza dello Stato.
La pena prevista è l’ergastolo.
ART. 286. GUERRA CIVILE.
Consiste in una lotta armata tra fazioni della popolazione dello stato connotata da notevole importanza e
pericolosità, da una certa organizzazione da entrambe le parti e da un’apprezzabile continuità temporale.
La sanzione è l’ergastolo anche quando la guerra si verifica.
DELITTI ASSOCIATIVI:
ART. 416-BIS: ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE.
L’esistenza del pericolo giustifica la punibilità di un’attività meramente preparatoria, in deroga all’art. 115,
che sancisce l’irrilevanza penale del mero accordo criminoso, se non sia seguito dalla commissione del
delitto.
Il primo problema che occorre affrontare è quello della compatibilità di queste fattispecie con gli artt. 18 e
49 Cost: l’art. 18 sottopone il diritto dei cittadini di associarsi a tre limiti:
1. che lo scopo dell’associazione non sia penalmente vietato ai singoli;
2. che l’associazione non abbia carattere segreto;
3. che l’associazione non sia organizzata militarmente;
ed infine
4. il limite del divieto di ricostruire associazioni di stampo fascista.
Le figure associative contenute nel codice, distinguono a volte tra i vari ruoli degli appartenenti
all’associazione:
Promotore è colui che prende l’iniziativa per la creazione dell’associazione portando a
conoscenza dei terzi il programma sociale;
persone e
Costitutore è ci crea l’organizzazione facendola venire ad esistenza e reclutando
mezzi; 2
Organizzatore è chi fornisce una struttura organizzativa con autonomo potere decisionale;
Direttore è chi svolge funzioni di guida e gestione;
Partecipe è chi svolge attività meramente fungibili ed esecutive per la sopravvivenza
dell’associazione e il perseguimento dei fini.
Le prime 4 sono condotte alternative fungibili e vengono punite allo stesso modo, la partecipazione
viene invece punita in misura minore.
I DELITTI ASSOCIATIVI IN PARTICOLARE:
ART. 270. ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA: (l. 85/2006) punisce chiunque, nel territorio dello stato, promuove,
costituisce, organizza e dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economici o sociali costituiti nello stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e
giuridico dello stato con la reclusione da 5 a 10 anni; la reclusione va da 1 a 3 anni per il partecipe.
ART. 270-BIS. ASSOCIAZIONI CON FINALITA’ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE
DELL’ORDINE DEMOCRATICO.
Introdotta con la L. 15/80 e riformulata nel 2001: chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o
finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico, è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. La pena è la reclusione da 5
a 10 anni per chi partecipa.
Per ordine democratico si deve intendere l ’ ordine costituzionale.
Con finalità di terrorismo si indica in primo luogo la volontà di spargere panico nella collettività e in base
alla modifica del 2001, possono rientrare nella nozione di terrorismo anche atti diretti contro uno stato
estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
ART. 270-TER. ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI: introdotto nel 2001 con la legge n° 438: punisce con la
reclusione fino a 4 anni chiunque, fuori dal casi di concorso nel reato e favoreggiamento, da rifugio o fornisce
vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle
associazioni indicata negli artt. 270 e 270-bis.
ART. 305. COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE: si stabilisce che quando tre o più persone
si accordano per commettere uno dei delitti indicati dall’art. 302, coloro che promuovono,
costituiscono organizzano l’associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da 5 a 12 anni. Per il
partecipante la pena è la reclusione da 2 a 8 anni (autonoma figura di reato).
Se la fattispecie di cui all’art. 304 si risolve nel semplice accordo delle volontà, qui si dà maggiore rilievo
propri mezzi che prescindono
all’aspetto organizzativo e permanente della struttura che opera con
da quelli degli associati.
La fattispecie quindi si legittima per la concreta esposizione a pericolo dei beni tutelati.
Il dolo è specifico e si sostanzia nello scopo di porre in essere uno dei delitti di cui all’art. 302.
ART. 306. BANDA ARMATA: è la forma più grave di criminalità associata: può essere posta in essere anche
possesso di armi integra un elemento costitutivo ma non è necessario che ciascuno
da 2 soli soggetti; il
dei componenti sia armato: basta la disponibilità di armi in quantità adeguata al perseguimento dello scopo
e la possibilità di usare le armi da parte di tutti i consociati Non è necessaria la presenza di una struttura
gerarchica di tipo militare ma è sufficiente un vincolo stabile che colleghi gli appartenenti al gruppo.
Lo scopo deve essere quello di realizzare uno dei delitti contro la personalità dello stato richiamati
dall’art. 302 (dolo specifico).
La norma punisce anche i sovventori: questa categoria ricomprende non solo coloroche effettuano
prestazioni di carattere finanziario, ma anche coloro che pongono in essere condotte comunque in grado di
aiutare la banda: devono essere comunque prestazioni non occasionali, significative per l’esistenza e la
potenziale espansione della banda. 3 304, 305 e 307 non sono
ART. 308. COSPIRAZIONE: CASI DI NON PUNIBILITA’: nei casi previsti dagli artt.
punibili coloro i quali:
disciolgono o comunque determinano lo scioglimento dell’associazione; (per scioglimento
s’intende la dissoluzione del vincolo);
non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione: per recesso si intende
qualsiasi comportamento positivo o negativo che riveli in modo non equivoco la volontà di non
partecipare più alla cospirazione;
impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è
intervenuto o l’associazione è stata costituita.
ART. 309. BANDA ARMATA: CASI DI NON PUNIBILITA’: nei casi previsti dagli artt. 306 e 307, non sono
punibili coloro i quali:
disciolgono o comunque determinano lo scioglimento della banda;
si ritirano dalla banda o si arrendano senza porre resistenza e consegnano o abbandonano le armi;
impediscono l’esecuzione del delitto-scopo.
DELITTI DI OPINIONE:
Si concretizzano in espressioni verbali pronunciate dall’agente.
ART. 266. ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI: punisce (da 1 a 3 anni) chiunque istiga i
militari a disobbedire alle leggi a disobbedire o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare
o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa ad un militare l’apologia di fatti contrari alla legge, al
giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari.
L’istigatore viene punito anche quando il fatto istigato non costituisca reato. L’istigato, ove accolga
l’istigazione, nella maggior parte dei casi sarà sanzionato da un illecito disciplinare, mentre l’istigatore
sarà punito dall’art. 266.
La Corte Costituzionale ha legittimato la fattispecie rinvenendo il bene tutelato nella difesa della patria.
L’art. 266 prevede 2 circostanze aggravanti:
la prima è ad effetto speciale e si applica per l’essere il fatto commesso pubblicamente e in questo
caso al reclusione è da 2 a 5 anni (per pubblico si intende il fatto commesso con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di propaganda, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in una riunione che non
abbia carattere di riunione privata);
la seconda si applica per l’essere il fatto commesso in tempo di guerra.
Per stampa s’intende ogni riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici,
- destinata alla pubblicazione; per propaganda s’intende ogni mezzo con cui si possa in un
medesimo contesto spazio-temporale, portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone
una manifestazione di pensiero.
- Luogo pubblico è quello in cui può accedere un numero indeterminato di persone.
- Luogo aperto al pubblico è quello in cui l’accesso è subordinato all’osservanza delle condizioni
poste da chi vi ha diritto.
Per riunione s’intende il convegno di più persone e il carattere non privato si desume da
- parametri
alternativamente indicati dal legislatore.
SEGRETI DI STATO
Richiamo alla sicurezza come tutela dell’esistenza, integrità, unità e pace dello Stato.
ART. 256. PROCACCIAMENTO DI NOTIZIE CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLO STATO: contempla il delitto
di colui che agisce per acquisire notizie segrete o riservate senza perseguire una scopo di spionaggio e in
mancanza di una qualsiasi attività agevolatrice da parte del depositario della notizia.
4
Il procacciamento è il delitto di colui che agisce per acquisire notizie segrete o riservate senza perseguirne
uno scopo di spionaggio e in mancanza di un qualsiasi attività agevolatrice da parte del depositario della
notizia.
ARTT. 261 E 262. RIVELAZIONE DI NOTIZIE SEGRETE OVVERO DI NOTIZIE DI CUI SIA VIETATA LA
DIVULGAZIONE: la rivelazione può assumere la forma della comunicazione o della diffusione;
si ha comunicazione quando la notizia è trasmessa ad un numero determinato di
- persone;
- si ha diffusione quando la trasmissione ha un numero indeterminato di destinatari.
Ricorrerà invece il procacciamento tutte le volte in cui si sia agito con inganno o mezzi fraudolenti.
La rivelazione è punita sia a titolo di dolo che a titolo di colpa mentre l’ottenuta rivelazione è punita
solo a titolo di dolo. Il dolo in entrambi i casi è generico e deve comprendere la coscienza del carattere
segreto o riservato della notizia.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio la pena sarà dell’ergastolo.
ALTRE FATTISPECIE
ART. 289-BIS. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O EVERSIONE: nasce come risposta dello
Stato alla vicenda di Aldo Moro: nel 1978 si rese autonoma questa fattispecie da quella di sequestro a
scopo di estorsione.
ART. 294. ATTENTATO CONTRO I DIRITTI POLITICI DEI CITTADINI: non vanno confusi né con le pubbliche
funzioni, né con i diritti di libertà, infatti nei diritti politici il cittadino realizza prevalentemente un proprio
Fra questi diritti vanno certamente annoverati quelli di elettorato attivo e passivo, di petizione
interesse.
e iniziativa di legge, di associarsi liberamente in partiti e di referendum.
CAPITOLO II
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il concetto di pubblica amministrazione considerato dal codice, non coincide con quello giuspubblicistico.
Infatti nell’ambito del diritto pubblico con questo termine, si identifica l’organizzazione pubblica
preposta ad amministrare l’interesse pubblico concreto, preposta quindi all’esplicazione delle
funzioni amministrative, e si differenzia in modo ontologico dagli altri due settori di organizzazione statuale
e cioè il potere legislativo e quello giudiziario.
Per il legislatore penale, invece, il concetto di pubblica amministrazione è omnicomprensivo delle 3 sfere
della organizzazione-potere dello stato.
ART. 97. COSTITUZIONE.
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Il nostro codice prevede 3 qualifiche soggettive la cui presenza è necessaria affinché sia integrato il reato,
disciplinate al terzo capo dagli ARTT. 357, 358, 359 (rispettivamente: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico
servizio, esercente un servizio di pubblica utilità).
ART. 357. NOZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE.
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
La norma ha carattere definitorio e individua il concetto di pubblico ufficiale, facendo riferimento ad una
concezione oggettiva della pubblica funzione. 5
Al primo comma vuole offrire una definizione generale di pubblico uf
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