Diritto penale
Aggiornamenti
Legge 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Legge 1 ottobre 2012, n. 172. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ha convertito il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (c.d. decreto anti-femminicidio), recante norme in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
Capitolo I
Delitti contro la personalità dello stato
L'attentato dell'11 settembre 2001 alle Twin Towers di New York ha provocato un'accelerata introduzione in vari Paesi di nuove norme in materia di terrorismo. La Comunità europea ha recentemente dettato una definizione della finalità di terrorismo: “arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale”.
Delitti di attentato
L'elemento soggettivo strutturale di questi delitti è il dolo generico intenzionale.
Art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello stato
Il reato dunque può essere commesso solo attraverso un comportamento commissivo violento, capace e diretto a:
- Sottoporre il territorio dello stato o una parte di esso, alla sovranità di uno stato straniero: rimangono escluse dal novero le navi e gli aeromobili italiani. Per sovranità si deve intendere la possibilità di esercitare un potere materiale attraverso l’esercizio delle funzioni tipiche dell’organizzazione statuale.
- Menomare l’indipendenza dello stato: riduzione dell’autonomia politica.
- L’unità dello stato.
Art. 280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Introdotta nel 1980, stabilisce che chiunque, per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita o all’incolumità di una persona, è punito con la reclusione non inferiore a 20 anni. L’interesse tutelato è quello della salvaguardia della convivenza civile e dell’ordine costituzionale. Per la definizione di terrorismo, ci si rifà all’art. 270-sexies introdotto nel 2005. La locuzione eversione dell’ordine democratico è da interpretarsi nel senso di sovversione dell’ordine costituzionale, quale complesso di principi e di istituti in cui si esprime la forma democratica dello stato secondo la Costituzione. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.
Art. 280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
È richiesto il dolo specifico, costituito dalla finalità di terrorismo. Esistono infine, circostanze aggravanti nel caso in cui il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle assemblee legislative, della Corte Costituzionale, degli organi di governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica o un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da 5 a 10 anni.
Art. 284. Insurrezione armata contro i poteri dello stato
La pena è l’ergastolo. Promuovere nel senso di muovere in favore di qualche risultato e quindi, compiere atti diretti a un certo scopo: anche in questo caso si tratta di un delitto di attentato. Gli studiosi di diritto internazionale hanno proposto anche l’interpretazione del termine insurrezione, la quale viene concepita come “sollevazione in armi di grandi masse di cittadini, di notevole estensione ed organizzazione, portata, contro quel certo stato cui compete, in un determinato momento storico, pienezza di poteri su di un certo territorio”: il fenomeno deve comunque rappresentare un grave pericolo per l’assetto dello Stato.
Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage
“Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo”.
- Per strage si rimanda all’art. 422 per cui la strage è un evento di pericolo e si realizza quando una condotta, posta in essere al fine di uccidere, realizzi un fatto che pone a rischio la pubblica incolumità.
- Si ha devastazione quando il fatto di danneggiamento si evidenzi per l’indiscriminata potenza distruttiva, per l’estensione territoriale interessata e per la notevole quantità di cose mobili coinvolte.
- Il saccheggio è il fatto commesso da più persone che s’impossessano indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti con la commissione di reati contro il patrimonio.
L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico dei fatti volti alla devastazione e al saccheggio cui si aggiunge il dolo specifico costituito dall’intento finalistica di recare offesa alla sicurezza dello Stato. La pena prevista è l’ergastolo.
Art. 286. Guerra civile
Consiste in una lotta armata tra fazioni della popolazione dello stato connotata da notevole importanza e pericolosità, da una certa organizzazione da entrambe le parti e da un’apprezzabile continuità temporale. La sanzione è l’ergastolo anche quando la guerra si verifica.
Delitti associativi
Art. 416-bis: Associazioni di tipo mafioso anche straniere
L’esistenza del pericolo giustifica la punibilità di un’attività meramente preparatoria, in deroga all’art. 115, che sancisce l’irrilevanza penale del mero accordo criminoso, se non sia seguito dalla commissione del delitto. Il primo problema che occorre affrontare è quello della compatibilità di queste fattispecie con gli artt. 18 e 49 Cost: l’art. 18 sottopone il diritto dei cittadini di associarsi a tre limiti:
- Che lo scopo dell’associazione non sia penalmente vietato ai singoli;
- Che l’associazione non abbia carattere segreto;
- Che l’associazione non sia organizzata militarmente;
- Il limite del divieto di ricostruire associazioni di stampo fascista.
Le figure associative contenute nel codice, distinguono a volte tra i vari ruoli degli appartenenti all’associazione:
- Promotore è colui che prende l’iniziativa per la creazione dell’associazione portando a conoscenza dei terzi il programma sociale;
- Costitutore è chi crea l’organizzazione facendola venire ad esistenza e reclutando persone e mezzi;
- Organizzatore è chi fornisce una struttura organizzativa con autonomo potere decisionale;
- Direttore è chi svolge funzioni di guida e gestione;
- Partecipe è chi svolge attività meramente fungibili ed esecutive per la sopravvivenza dell’associazione e il perseguimento dei fini.
Le prime 4 sono condotte alternative fungibili e vengono punite allo stesso modo, la partecipazione viene invece punita in misura minore.
I delitti associativi in particolare
Art. 270. Associazione sovversiva
(l. 85/2006) punisce chiunque, nel territorio dello stato, promuove, costituisce, organizza e dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello stato con la reclusione da 5 a 10 anni; la reclusione va da 1 a 3 anni per il partecipe.
Art. 270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Introdotta con la L. 15/80 e riformulata nel 2001: chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. La pena è la reclusione da 5 a 10 anni per chi partecipa. Per ordine democratico si deve intendere l’ordine costituzionale. Con finalità di terrorismo si indica in primo luogo la volontà di spargere panico nella collettività e in base alla modifica del 2001, possono rientrare nella nozione di terrorismo anche atti diretti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Art. 270-ter. Assistenza agli associati
Introdotto nel 2001 con la legge n° 438: punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicata negli artt. 270 e 270-bis.
Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione
Si stabilisce che quando tre o più persone si accordano per commettere uno dei delitti indicati dall’art. 302, coloro che promuovono, costituiscono organizzano l’associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da 5 a 12 anni. Per il partecipante la pena è la reclusione da 2 a 8 anni (autonoma figura di reato). Se la fattispecie di cui all’art. 304 si risolve nel semplice accordo delle volontà, qui si dà maggiore rilievo all’aspetto organizzativo e permanente della struttura che opera con propri mezzi che prescindono da quelli degli associati. La fattispecie quindi si legittima per la concreta esposizione a pericolo dei beni tutelati. Il dolo è specifico e si sostanzia nello scopo di porre in essere uno dei delitti di cui all’art. 302.
Art. 306. Banda armata
È la forma più grave di criminalità associata: può essere posta in essere anche da 2 soli soggetti; il possesso di armi integra un elemento costitutivo ma non è necessario che ciascuno dei componenti sia armato: basta la disponibilità di armi in quantità adeguata al perseguimento dello scopo e la possibilità di usare le armi da parte di tutti i consociati. Non è necessaria la presenza di una struttura gerarchica di tipo militare ma è sufficiente un vincolo stabile che colleghi gli appartenenti al gruppo. Lo scopo deve essere quello di realizzare uno dei delitti contro la personalità dello stato richiamati dall’art. 302 (dolo specifico). La norma punisce anche i sovventori: questa categoria ricomprende non solo coloro che effettuano prestazioni di carattere finanziario, ma anche coloro che pongono in essere condotte comunque in grado di aiutare la banda: devono essere comunque prestazioni non occasionali, significative per l’esistenza e la potenziale espansione della banda.
Art. 308. Cospirazione: casi di non punibilità
Nei casi previsti dagli artt. 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali:
- Disciolgono o comunque determinano lo scioglimento dell’associazione (per scioglimento s’intende la dissoluzione del vincolo);
- Non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione: per recesso si intende qualsiasi comportamento positivo o negativo che riveli in modo non equivoco la volontà di non partecipare più alla cospirazione;
- Impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.
Art. 309. Banda armata: casi di non punibilità
Nei casi previsti dagli artt. 306 e 307, non sono punibili coloro i quali:
- Disciolgono o comunque determinano lo scioglimento della banda;
- Si ritirano dalla banda o si arrendano senza porre resistenza e consegnano o abbandonano le armi;
- Impediscono l’esecuzione del delitto-scopo.
Delitti di opinione
Si concretizzano in espressioni verbali pronunciate dall’agente.
Art. 266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Punisce (da 1 a 3 anni) chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi, a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa ad un militare l’apologia di fatti contrari alla legge, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari. L’istigatore viene punito anche quando il fatto istigato non costituisca reato. L’istigato, ove accolga l’istigazione, nella maggior parte dei casi sarà sanzionato da un illecito disciplinare, mentre l’istigatore sarà punito dall’art. 266. La Corte Costituzionale ha legittimato la fattispecie rinvenendo il bene tutelato nella difesa della patria.
L’art. 266 prevede 2 circostanze aggravanti:
- La prima è ad effetto speciale e si applica per l’essere il fatto commesso pubblicamente e in questo caso la reclusione è da 2 a 5 anni (per pubblico si intende il fatto commesso con il mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in una riunione che non abbia carattere di riunione privata);
- La seconda si applica per l’essere il fatto commesso in tempo di guerra.
Per stampa s’intende ogni riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici, destinata alla pubblicazione; per propaganda s’intende ogni mezzo con cui si possa in un medesimo contesto spazio-temporale, portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone una manifestazione di pensiero. Luogo pubblico è quello in cui può accedere un numero indeterminato di persone. Luogo aperto al pubblico è quello in cui l’accesso è subordinato all’osservanza delle condizioni poste da chi vi ha diritto. Per riunione s’intende il convegno di più persone e il carattere non privato si desume da parametri alternativamente indicati dal legislatore.
Segreti di stato
Richiama alla sicurezza come tutela dell’esistenza, integrità, unità e pace dello Stato.
Art. 256. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello stato
Contempla il delitto di colui che agisce per acquisire notizie segrete o riservate senza perseguire uno scopo di spionaggio e in mancanza di una qualsiasi attività agevolatrice da parte del depositario della notizia. Il procacciamento è il delitto di colui che agisce per acquisire notizie segrete o riservate senza perseguirne uno scopo di spionaggio e in mancanza di un qualsiasi attività agevolatrice da parte del depositario della notizia.
Artt. 261 e 262. Rivelazione di notizie segrete ovvero di notizie di cui sia vietata la divulgazione
La rivelazione può assumere la forma della comunicazione o della diffusione;
- Si ha comunicazione quando la notizia è trasmessa ad un numero determinato di persone;
- Si ha diffusione quando la trasmissione ha un numero indeterminato di destinatari.
Ricorrerà invece il procacciamento tutte le volte in cui si sia agito con inganno o mezzi fraudolenti. La rivelazione è punita sia a titolo di dolo che a titolo di colpa mentre l’ottenuta rivelazione è punita solo a titolo di dolo. Il dolo in entrambi i casi è generico e deve comprendere la coscienza del carattere segreto o riservato della notizia. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio la pena sarà dell’ergastolo.
Altre fattispecie
Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione
Nasce come risposta dello Stato alla vicenda di Aldo Moro: nel 1978 si rese autonoma questa fattispecie da quella di sequestro a scopo di estorsione.
Art. 294. Attentato contro i diritti politici dei cittadini
Non vanno confusi né con le pubbliche funzioni, né con i diritti di libertà, infatti nei diritti politici il cittadino realizza prevalentemente un proprio interesse. Fra questi diritti vanno certamente annoverati quelli di elettorato attivo e passivo, di petizione e iniziativa di legge, di associarsi liberamente in partiti e di referendum.
Capitolo II
Delitti contro la pubblica amministrazione
Il concetto di pubblica amministrazione considerato dal codice, non coincide con quello giuspubblicistico. Infatti, nell’ambito del diritto pubblico con questo termine, si identifica l’organizzazione pubblica preposta ad amministrare l’interesse pubblico concreto, preposta quindi all’esplicazione delle funzioni amministrative, e si differenzia in modo ontologico dagli altri due settori di organizzazione statuale e cioè il potere legislativo e quello giudiziario. Per il legislatore penale, invece, il concetto di pubblica amministrazione è omnicomprensivo delle 3 sfere della organizzazione-potere dello stato.
Art. 97. Costituzione
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Il nostro codice prevede 3 qualifiche soggettive la cui presenza è necessaria affinché sia integrato il reato, disciplinate al terzo capo dagli artt. 357, 358, 359 (rispettivamente: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica utilità).
Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
La norma ha carattere definitorio e individua il concetto di pubblico ufficiale, facendo riferimento ad una concezione oggettiva della pubblica funzione.
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