Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 78
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 1 Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Canestrari, libro consigliato Diritto Penale: Lineamenti di Parte Speciale Pag. 76
1 su 78
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ART. 365. OMISSIONE DI REFERTO.

“Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera

in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o

ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la multa fino a € 516”.

ART. 367. SIMULAZIONE DI REATO.

“Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta

all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente

essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento

penale per accertarlo, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”.

Scopo primario: impedimento e/o rimozione di ostacoli all’attività giurisdizionale.

Differenze tra: può essere effettuata da chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio * (per

1. denuncia:

es., violenza domestica, minaccia di morte o mediante armi, clandestinità, lesioni personali,

omicidio, etc..) perché è il mezzo con cui un privato mette a conoscenza la polizia Giudiziaria, o

il pubblico ministero, della commissione di un reato che per sua natura farà aprire delle indagini

anche in assenza al momento di "colpevoli". La denuncia consiste anch'essa, in termini

formali, in un'esposizione di fatti di cui si è stati testimoni;

dichiarazione da parte di chi si considera parte lesa quale vittima di un reato non

2. querela:

perseguibile d'ufficio (detto anche "reato perseguibile a querela" *) e vuole che si proceda in

merito ad esso, cioè si chiede alle autorità competenti di aprire un procedimento penale. Si

querela, infatti, per i reati definiti "minori" (per es., diffamazione, ingiuria, invasione di terreni o

edifici...) e, in senso lato, "opinabili".

Querelare NON vuol dire che si ha/avrà ragione, ma che si chiede all'autorità giudiziaria di

intervenire in una questione che a nostro avviso lede i nostri diritti perché sia poi l'autorità stessa

a decidere in tal senso SE abbiamo ragione o meno;

richiesta di intervento, di controllo da parte degli organi di Polizia Giudiziaria (Vigili,

3. richiesta:

Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale…) per mediare dissidi privati tra le parti in contesa. Si attua

mediante l’esposizione dei fatti in cui si è stati coinvolti, esposizione che può essere presentata

sia da entrambi le parti coinvolte, sia da una sola di esse. Con l'esposto si richiede un intervento

immediato, o comunque un’indagine: l'autore dell'esposto si limita a segnalare il fatto, poi la

polizia decide che tipo di misure prendere - se indagare, se applicare una multa, o se esistano

addirittura i presupposti per un reato passabile di querela, o di denuncia;

4. istanza: l'atto giuridico con il quale un privato chiede ad un organo pubblico di avviare

un procedimento;

5. esposto: è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso

di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.

A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per

tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:

 deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio;

27

 se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo

componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di

querela.

In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla

sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.

(*) Cosa vuol dire "perseguibile d'ufficio"? procedimento civile,

Si riferisce a un reato che, per essere perseguito (cioè che a causa di esso sia attivato un

o penale, a carico di qualcuno, "iscrivendo il fatto nel registro delle notizie di reato"), non necessita vi

siano state prima querele a suo riguardo: per esempio, se è stato scoperto un cadavere, non sarà

necessario che qualcuno "denunci il reato": la sola esistenza del cadavere stesso imporrà all'autorità

giudiziaria di procedere alle indagini per scoprire le cause di quella morte sospetta!

In caso per esempio di diffamazione, invece, è la presunta parte lesa che deve depositare querela,

o non si procederà in alcun modo. Quindi in simili casi si parla di un reato non perseguibile d'ufficio senza

previa richiesta alle autorità da parte di chi ritiene lesi i propri diritti.

Dalla lettera della norma è possibile distinguere 2 tipologie di condotta:

la simulazione formale o diretta: quando l’apparenza di un crimine sia prodotta mediante

- presentazione all’autorità competente di denuncia, querela, richiesta o istanza;

- la simulazione reale o indiretta: consistente nella predisposizione delle tracce di un reato che in realtà

non è stato mai perpetrato.

ART. 368. CALUNNIA.

“Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta

all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato

taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da 2

a 6 anni” (…).

La calunnia è considerato un reato plurioffensivo in quanto lede sia la corretta amministrazione della

giustizia sia l’onore e la libertà personale dell’incolpato.

La condotta può assumere 2 modalità:

calunnia diretta o formale consistente nell’accusare

- taluno di un reato che non ha commesso e

può realizzarsi con denuncia, querela, richiesta o istanza;

- calunnia indiretta o materiale o reale che consiste invece nel simulare a carico di taluno le tracce di

un reato attraverso la simulazione: si distingue dalla simulazione perché fa riferimento ad una

persona determinata.

Oggetto della falsa incolpazione deve essere un reato e non una mera esposizione di sospetti.

Non sussiste il reato se in presenza di cause soggettive di esclusione della pena: es. soggetto immune per

ragioni politiche, soggetto non imputabile per ragioni di età o infermità di mente.

ART. 369. AUTOCALUNNIA.

“ Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell’articolo precedente, anche se

fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità

giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è

punito con la reclusione da 1 a 3 anni”.

Il bene leso è rappresentato dalla corretta amministrazione della giustizia.

Se autoaccusandosi falsamente il soggetto incolpa anche altri, opererà il solo reato di calunnia.

DELITTI DI FAVOREGGIAMENTO: se ne conoscono 2 tipologie:

 favoreggiamento personale;

 favoreggiamento reale. 28

ART. 378. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e

fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a

sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a 4 anni” (...).

Il bene-interesse protetto è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate

all’accertamento del reato.

La condotta è a forma libera: l’aiuto illecito può essere prestato in qualunque modo e con qualunque mezzo,

purché sia effettivamente idoneo ad intralciare le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità.

È un reato di pericolo e la condotta, secondo la giurisprudenza, può consistere anche in un’omissione: es.

silenzio, reticenza. Invece, la dottrina afferma che non sussiste un obbligo giuridico a carico del cittadino che

abbia avuto conoscenze di un reato, di attivarsi affinché venga scoperto ed arrestato l’autore dello stesso.

Il favoreggiamento attuato in fale testimoniale attua integra il solo reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.).

ART. 379. FAVOREGGIAMENTO REALE.

“Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta

taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque

anni se si tratta di delitto, e con la multa da € 51 a € 1.032 se si tratta di contravvenzione” (…).

La condotta può consistere in un qualsiasi comportamento purché idoneo a far conseguire al favorito il

provento della sua precedente attività criminosa.

Per prodotto del reato si intende il risultato empirico dell’agire criminoso.

Il profitto sono le utilità economiche ricavate dal reato.

Il prezzo è il compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto al compimento

del reato.

Si differenzia dal reato di ricettazione (art. 648) sotto il profilo soggettivo:

- se l’ausilio è prestato al fine di trarne un profitto personale ricorre l’art. 648;

- in caso contrario si incorre in favoreggiamento reale (art. 379).

Ex.1 Nel caso in cui un latitante che si nasconde per evitare la cattura chiami un medico per un intervento e

quest’ultimo si reca in casa sua…:

- secondo una corrente di pensiero giurisprudenziale vi è reato di favoreggiamento;

- secondo un’altra corrente non sussiste il reato poiché i medici eseguono il giuramento di Ippocrate

che impone loro di intervenire qualunque sia il paziente.

Le sentenze 4 giugno e 25 gennaio 2002 hanno stabilito che l’intervento -> è azione socialmente adeguata.

Tuttavia, se il medico effettua un’attività “aggiuntiva”, in quel caso “aveva spento il cellulare” per cui si tratta

di un quid pluris poiché non era necessario spegnerlo a meno che non si volesse “occultare qualcosa”, si avrà

un “uscita dal perimetro dell’azione socialmente adeguata” e quindi verrà condannato (avrebbe potuto

lasciare a casa il telefono…).

Ex. 2 Un fruttivendolo che consegna giornalmente frutta e verdura ad un latitante:

- se la quantità è commisurata ai bisogni giornalieri allora non si avrà favoreggiamento;

- in caso contrario si configurerà il reato.

ART. 371. FALSO GIURAMENTO DELLA

Dettagli
A.A. 2013-2014
78 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appuntiedispense di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Canestrari Stefano.