Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TEORIA FUNZIONALE NORMATIVA
Come aspettative che caratterizzano l'identità di una società: il reato è espressione di senso contraria a tali aspettative, lesione simbolica della vigenza della norma; la competenza dipende dal assunto dal soggetto nel contesto sociale: questo genera attese ruolo comportamentali negli altri consociati e correlativamente l'infrazione del ruolo comporta responsabilità. Il sistema della responsabilità è modellato su due tipi fondamentali di ruoli:
- Ruolo comune di cittadino: obbligo di comportarsi come persona inserita in un'organizzazione regolata dal diritto e quindi di organizzare la propria vita in modo da non mettere a repentaglio quella degli altri consociati;
- Ruolo speciale: espressione di determinate istituzioni (famiglia, matrimonio etc.), comporta l'obbligo di gestire e implementare un ambito parziale della società.
Nel nostro paese si sono alternati due modelli teorici di scomposizione.
- Analitica del reato: la bipartizione e la tripartizione.
- Secondo la teoria bipartita distingue tra:
- Elemento oggettivo: comprende tutto ciò che di oggettivo si trova nella descrizione legale;
- Elemento soggettivo: comprende il collegamento psichico tra fatto e autore.
- La concezione tripartita, invece, distingue:
- Tipicità: complesso degli elementi oggettivi descritti dalle singole norme incriminatrici;
- Antigiuridicità: contrarietà del fatto all'intero ordinamento giuridico;
- Colpevolezza: insieme dei contrassegni di carattere psicologico che rendono possibile il rimprovero penale.
- In tempi recenti, è stata aggiunta una sistematica quadripartita del reato in cui agli elementi tradizionali della tripartizione si inserisce quello della punibilità.
- Oggettivismo: la bipartizione è un modello che ha sicuramente il pregio della immediata comprensibilità, infatti il reato si può descrivere come la causazione di una lesione a un.
benegiuridico su cui si innesta la colpevolezza; inoltre questo sistema offre l'accertamento per gradi: occorre fornire prima la prova dell'elemento oggettivo. Tuttavia il dogma bidimensionale nel tempo si è prestato a varie critiche. Ci si è resi conto che il modello della tradizione classica peccava proprio nel suo presupposto fondamentale: causazione di una lesione a un bene giuridico. Il problema di base è la polisemia: tanto il termine "oggettivo" quanto quello "soggettivo" assumono significati molteplici e variabili in funzione del contesto in cui vengono utilizzati. Oggi la cultura penalistica italiana si è principalmente caratterizzata per una concezione oggettivistica del reato, non come manifestazione di volontà interiore. Infine per comprendere a pieno il lascito dell'oggettivismo nella teoria del reato è necessario
affermare che la pena va intesa come reazione proporzionata a fatti materiali offensivi di beni giuridici. Capitolo XI — Attori del conflitto: autore e vittima del reato Il reato è un fatto umano che può segnare profondamente i percorsi esistenziali dei soggetti coinvolti, siano essi autori o vittime. Soggetto attivo o autore del reato è chi pone in essere il fatto tipico. Pressoché tutte le disposizioni del codice sono ritagliate sul modello dell'autore individuale sulla scorta di una visione antropocentrica del diritto penale. Nella maggioranza dei casi, perché sia configurato il reato, la legge non richiede al soggetto attivo alcun requisito o qualità particolare: è pertanto autore potenziale del fatto di reato (reati comuni). In altri casi invece la norma incriminatrice richiede particolari requisiti o particolari qualità in capo ad un soggetto perché possaConfigurarsi un reato (reati propri). Il più delle volte, per capire se ci si trova dinanzi ad un reato comune o un reato proprio, sarà sufficiente una fugace lettura della norma incriminatrice però non è sempre così facile. In alcuni casi benché la norma appaia riferibile a chiunque, in realtà si rivolge a soggetti che sono titolari di qualifiche particolari implicite all'interno della norma (es: nel reato di bigamia vige a qualifica implicita della presenza di un primo matrimonio avente effetti civili).
Soggetto passivo o vittima del reato è il titolare del bene giuridico tutelato. Nell'omicidio, il soggetto passivo è l'uomo del quale si cagiona la morte. Il codice per designare questo soggetto usa il termine di da cui si distingue la figura del danneggiato che è colui che subisce il danno e che eventualmente si costituisce parte persona offesa.
civile nel processo penale. Talvolta la persona offesa e il danneggiato possono coincidere come ad esempio nel reato di lesioni personali, altre volte no come avviene ad esempio nel reato di omicidio dove la parte offesa è l'uomo che perde la vita e i soggetti danneggiati sono i suoi familiari. È importante discernere i:- reati a soggetto passivo indeterminato: il soggetto passivo del reato è una pluralità indifferenziata di persone;
- reati plurioffensivi: soggetto passivo è una pluralità determinata di soggetti;
- reati ostativi: reati senza vittima la cui incriminazione è volta a prevenire la commissione di un futuro comportamento offensivo (es: detenzione illegale di armi da fuoco).
PERSONE GIURIDICHE E DIRITTO PENALE
La figura, il contesto e il comportamento del soggetto passivo può talvolta incidere sulleconseguenze sanzionatorie del reato. Secondo una concezione che per più di due secoli ha regnato nella cultura penale europea, solo l'uomo può delinquere poiché, in base al brocardo "societasle persone giuridiche sarebbero sprovviste della capacità di commetteredelinquere non potest",reati.
Tuttavia sul versante della politica criminale si è avvertito, da diversi decenni, come questoprincipio sia oltre che ingiusto anche inefficace. Nell'attuale realtà socio-economica, molti fattipenalmente rilevanti, appaiono
Riconducibili a scelte di politica d'impresa compiute nell'interesse esclusivo della società. Le ragioni che per lungo tempo hanno portato all'esclusione della responsabilità degli enti, si rinvenogno nel fatto che essi sono incapaci di azione ed incapaci di colpevolezza. Queste obiezioni sono comunque superabili. Per quanto concerne l'incapacità di azione si replica considerando che la persona giuridica agisce per il tramite delle condotte dei propri organi. Più consistente appare il problema dell'incapacità di colpevolezza. Le vie perseguite allo scopo di superare l'ostacolo sono due: la prima è stata quella di fare ricorso nei confronti delle persone giuridiche all'applicazione delle misure di sicurezza che si fondano sulla pericolosità oggettiva della societas riconducibile alla sua organizzazione. La seconda via è quella di affrontare il problema sul piano del diritto sanzionatorio amministrativo.
È per questa via che si è arrivato a teorizzare un'inedita responsabilità di organizzazione. Il d.lgs. n.231/2001 ha sancito la definitiva messa al bando del principio "societas delinquere non potest". Gli enti sono ora chiamati a rispondere, dinanzi al giudice penale, dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Si tratta di una responsabilità diretta e autonoma e quindi solo eventualmente concorrente con quella dell'autore materiale del reato presupposto. I meccanismi sanzionatori applicabili agli enti sono: - sanzioni pecuniarie; - sanzioni interdittive, sospensive o di divieto; - pubblicazione della sentenza di condanna. Art. 2: "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto". La legge delimitala sfera dei possibili autori individuali dei reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti (c.d. reati presupposto): persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente. Il reato dovrà inoltre essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso; l'unico criterio rilevante è quello dell'interesse, inteso come finalizzazione oggettiva della condotta, mentre il vantaggio costituisce una sorta di variabile casuale. Nell'ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la responsabilità dell'ente è invece subordinata alla condizione che il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Ciò che fonda e giustifica la responsabilità della persona giuridica è una colpevolezza di organizzazione e cioè la rimproverabilità per nonaver adottato misure organizzative adeguate, volte alla neutralizzazione del rischio di reato.
TIPICITÁ DEL REATO
Capitolo XII — Dimensione oggettiva della tipicità
Il fatto tipico è costituito dall’insieme degli elementi che devono necessariamente sussistere perché si dia illecito penale.
Gli elementi che compongono il fatto tipico si caratterizzano sotto tre profili:
- Sono previsti in via legislativa, conformemente al principio di tassatività-determinatezza;
- Sono oggetto di accertamento giudiziale;
- Rientrano nell’oggetto del dolo.
Il complesso di tali elementi compone la fattispecie.
Si distingue una componente oggettiva ed una soggettiva della tipicità:
- La componente oggettiva riguarda i contrassegni descrittivi del fatto, ossia la realizzazione materiale di esso, vale a dire quegli elementi che sono empiricamente verificabili;
- La componente soggettiva prende in considerazione le componenti soggettive che caratterizzano il fatto ossia