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Delitti contro la personalità dello Stato

Introduzione

Le ragioni di obsolescenza della fattispecie sono molteplici. È venuto meno il postulato ideologico che caratterizzava la specialità dei diritti politici, che dava ad essi un carattere di relatività fondato sulla tutela dei soli interessi dello Stato nazionale, cosa incompatibile con il carattere universale della lesività di molte condotte ispirate a ragioni politiche.

Oggi si presuppone un terrorismo sganciato da ogni valutazione della vita politica e civile dell'ordinamento italiano (terrorismo o eversione dell'ordine democratico) ed è divenuto una nozione strumentale alla repressione delle attività di organizzazioni violente messe al bando dagli accordi tra stati.

La stessa sovranità dello Stato (elemento principale su cui si basava la fattispecie) è stata erosa da due versanti: l'emergere di istanze sovranazionali e di riforme di autonomia regionale locale. A seguito dei flussi migratori, l'organizzazione statuale nei rapporti internazionali non si impernia più sul solo Stato nazionale. Il riferimento alla personalità dello Stato presente in molti articoli appare oggi irragionevolmente legato a una concezione autoritaria e antropomorfica dello Stato. Per questi motivi sono state adottate dalla dottrina e dalla giurisprudenza diverse operazioni per trasformare molte fattispecie dei diritti politici.

Norme di contrasto del terrorismo internazionale

La nuova categoria del terrorismo internazionale ha messo in crisi molti istituti del diritto penale. Per contrastare il terrorismo internazionale si fa oggi riferimento anche a fattispecie che presuppongono l'esistenza del tempo di guerra. Essendo insufficiente la normativa presente in materia introdotta negli anni '70 per reprimere forme di lotta politica violenta, è necessario il ricorso alle norme in tempo di guerra. Ma tali fattispecie sono create sul presupposto che per guerra si intenda un conflitto tra stati mentre i fenomeni su cui si vuole intervenire sono posti in essere da individui o gruppi e non da stati.

Inoltre, la guerra presuppone un inizio e una fine, mentre per l'attentato internazionale si può pensare solo a interventi di riduzione del danno e di contenimento come per i fenomeni di criminalità, ma non una cessazione del conflitto nel breve o medio periodo. Non è ben chiaro nemmeno l’area dei diritti d'applicarsi a coloro che vengono catturati: questi non sembrano godere completamente né delle garanzie previste per i prigionieri di guerra né di quelle previste per i detenuti in attesa di giudizio.

Nuova disciplina sul terrorismo internazionale

Numerose convenzioni internazionali avevano già previsto molte condotte riconducibili al fenomeno terroristico (dirottamento di aerei, prese d'ostaggi, ecc.), ma è solo dal '97 che in sede ONU vengono elaborate convenzioni nelle quali compare il riferimento esplicito alla nozione di terrorismo. È difficilmente affrontabile il problema di una definizione di terrorismo che sia condivisa dagli stati. Da un lato si vorrebbe un riferimento obiettivo (es. violenza indiscriminata contro civili), ma in tale modo potrebbero essere coinvolte anche le iniziative militari degli stati. Dall'altro canto, a una riconduzione alla categoria in termini oggettivi si è opposto chi vorrebbe escludervi le condotte poste in essere nell'ambito di lotta di liberazione nazionale.

La comunità europea ha dato una definizione della finalità di terrorismo recepita nel nostro ordinamento con la legge 155/2005, che è quella di arrecare grave danno a un paese o a una organizzazione internazionale. È stato poi emanato il DL 28/7/2001 (L. 415/2001) che reca sanzioni per le violazioni di un regolamento della comunità europea sul divieto di asilo, protezione e il finanziamento nei confronti dei talebani e richiama le fattispecie "il commercio con il nemico", "favoreggiamento bellico" che sono entrambe formulate sul presupposto di essere in tempo di guerra.

Evoluzione della fattispecie nella storia

Il concetto giuridico di attentato era già stato definito dal codice penale sardo del 1859 e rappresentava una forma di quello che è definito tentativo remoto, che si distingueva dal tentativo prossimo perché, a differenza di quest'ultimo, non richiedeva atti di esecuzione che manifestassero di per sé la volontà di realizzare l'evento. La forma monarchica influenzava diverse norme volte alla tutela del re.

Il codice Zanardelli del 1889 recepisce le tecniche sanzionatorie dei sistemi precedenti, ma elimina il termine attentato, sostituito dalla formula “diretto a”. In verità, già all'epoca c'era un tentativo di assimilarlo al tentativo, ma la maggiore interpretazione vi comprendeva anche attività preparatorie e rivelatrici solo di intenzioni sovversive.

Il codice Rocco riprende la struttura dei delitti contro la personalità dello Stato dal codice Zanardelli, anche se è evidente l'impronta autoritaria del codice tramite la dilatazione delle figure di attentato, dei diritti di opinione e la creazione di fattispecie per identificare più gli oppositori del regime che reprimere condotte materialmente individuate (es. disfattismo politico).

Dopo la caduta del fascismo, con il DLgs 159/1944 si stabiliva che tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo fossero abrogate. La norma era comunque troppo generica e più che cancellare tali norme vennero rimodellate in modo da adeguarle alla forma repubblicana (es. vita, integrità personale, libertà e l'onore del presidente della Repubblica e non più del sovrano) e al nuovo Stato dei rapporti tra governo, parlamento e autonomie locali.

Dopo gli anni '70 si avranno novelle vere e proprie. Si rimodellò il segreto di Stato in modo da circoscrivere il potenziale arbitrio, anche se non menzionare le notizie riservate ha suscitato pareri contrastanti circa la sopravvivenza di tale categoria. Si introdusse durante il sequestro Aldo Moro il “sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico”. Con questa norma, per la prima volta compare lo scopo di terrorismo e di eversione che diverrà una circostanza aggravante comune a effetto speciale con la legge 15/1980.

Vengono introdotte nel corso degli anni ottanta legislazioni premiali per coloro che inducano fenomeni di disgregazione all'interno del gruppo di lettori del sequestro e di coloro che attuino un ripudio ideologico. Viene introdotta l'associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico. Anche in questo periodo la Corte Costituzionale è intervenuta solo limitandosi a tagliare le norme la cui sopravvivenza sarebbe stata paradossale o manifestamente irragionevole e a fornire indicazioni per aggiustare le altre disposizioni la cui presenza è in aperto contrasto nel carattere democratico.

La legge 85/2006 in materia dei diritti d'opinione di delitti di attentato, anziché diminuirli, aggrava i problemi interpretativi per il suo carattere frammentario e disorganico.

Legislazione premiale

Forme premiali erano già previste dal codice del 1930 negli articoli 308 e 309 per i delitti di cospirazione politica tramite accordo, mediante associazione e banda armata. Alla eliminazione del danno l'ordinamento attribuisce l'esclusione della pena mentre la sua riduzione costituisce attenuante.

La legge 15/1980 introduce una attenuante speciale per i diritti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico che opera nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per individuazione e cattura dei concorrenti. L'ergastolo è sostituito dalla reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

In teoria la riduzione è applicabile ai soli concorrenti, ma in realtà bisogna includervi anche la fattispecie monosoggettiva (es. soggetto che ha collocato una bomba ma che ne permette ritrovamento prima dell'esplosione). Inoltre, si deve ritenere l'applicabilità non solo a ipotesi di concorso eventuale ma anche necessario. L'indicata finalità può integrare un elemento costitutivo della fattispecie o può costituire una circostanza aggravante. In questa ipotesi, viene stabilito che in presenza dell'attenuante è inapplicabile l'aggravante.

È necessario per l'operare della riduzione della pena che la condotta per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori sia oggettivamente idonea, mentre per quanto riguarda l'aiuto all'autorità di polizia giudiziaria è sufficiente che, in base a una valutazione ex ante, la condotta possa ritenersi idonea al conseguimento della prova che potrà anche non avvenire ma solo per cause non dipendenti dal dissociato. Non rileva la decisività della prova.

La legge del 1982 detta una causa speciale di non punibilità legata al distacco da un accordo criminoso posto in essere per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Non sono punibili coloro che dissolvono o determinano lo scioglimento dell'associazione della banda, recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione della banda o si consegnano senza opporre resistenza o abbandonano le armi e in ogni caso forniscono le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione della banda. Coloro che impediscono che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda è stata formata.

Queste norme si applicano anche a coloro che, nel caso di associazione con fini di terrorismo o eversione, abbiano commesso reati concernenti armi e munizioni o esplosivi, fatta eccezione per le importazioni, esportazioni, rapina e furto. E per coloro che abbiano commesso favoreggiamento se forniscono completa informazione sullo stesso.

Inoltre, è prevista una diminuzione della pena per coloro che, prima della sentenza definitiva di condanna, tenendo uno dei comportamenti previsti prima, rendano piena confessione e si adoperino durante il processo per attenuare o eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione dei reati connessi. In questi casi, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 15 a 21 anni e le altre pene diminuite di un terzo ma non possono superare in ogni caso i quindici anni.

La legge del 1987 introduce nell'ordinamento il ravvedimento post delittuoso. Si applicano le attribuzioni di pena previste dalla legge del 1982 agli imputati o condannati per atti con finalità di terrorismo o eversione che ammettano le attività effettivamente svolte, abbiano comportamenti incompatibili con il permanere del vincolo associativo e ripudino la violenza come metodo di lotta politica. L'attenuante non si applica al terrorista solitario.

Codice penale tedesco, francese e spagnolo

Il codice tedesco, anche se ha meno e più specificate fattispecie rispetto al codice Rocco, mantiene una impalcatura del reato basato sulla sovranità dello Stato. Inoltre, anticipa la punibilità alla preparazione di attentato di alto tradimento. Il codice francese mantiene delle tradizionali fattispecie politiche e la previsione di eventi lesivi indeterminati. Il codice spagnolo, invece, mantiene un equilibrio accettabile fra gli elementi della fattispecie nel rispetto della determinatezza, senza anticipazione della punibilità e individua specificamente le condotte lesive. Prevede inoltre un titolo sui delitti contro la comunità internazionale e minuziose norme rivolte agli attentati compiuti dai corpi militari.

I delitti di attentato

Nella struttura di delitti di attentato anticipa la punibilità rinunciando alla descrizione delle condotte e utilizza locuzioni come “commette un fatto diretto a” o “promuove” o “attenta” seguite dall'indicazione dell'evento. Si ritiene che la condotta dell'attentato, per raggiungere una rilevanza accettabile per il diritto penale oltreché diretta, debba essere idonea. Tale disposizione si riconduce al principio di offensività.

Dopo aver sostenuto la tesi dell'autonomia dell’attentato dal tentativo, per la quale qualunque condotta diretta alla realizzazione del fine indipendentemente da ogni valutazione di pericolosità integrerebbe la fattispecie, l'orientamento è mutato e si ammette la necessità di una valutazione di pericolosità della condotta ma solo nei limiti della non inidoneità. Nonostante la più volte pretesa oggettività del concetto di idoneità, questo è fortemente condizionato nella valutazione di pericolosità dagli accadimenti storici e dalla valutazione di chi pronuncia.

La tipicità si basa solo sul fine perseguito e inoltre i delitti sono previsti monosoggettivamente, anche se di fatto nessuna singola persona può realizzare eventi di portata storica senza essere dotato di funzioni costituzionali o di un comando militare o senza associarsi: il fatto che le norme ignorino nei loro elementi costitutivi essenziali questi dati determina una regressione della soglia di punibilità a condotte meramente sintomatiche dell'atteggiamento interiore dell'autore.

La legge 85/2006 ha modificato alcune fattispecie di attentato aggiungendo il requisito della violenza come modalità della condotta per gli artt. 289, 241, 283 ma solo per questi ultimi due ha aggiunto il requisito dell'idoneità. L'elemento soggettivo di questi delitti è il dolo generico intenzionale, salvo le ipotesi dove in aggiunta sia previsto il dolo specifico. La direzione della volontà è proiettata su un evento la cui realizzazione non è necessaria alla fine della consumazione dell'illecito ma coincide con la direzione obiettiva della condotta. La volontà del soggetto aderisce cioè alla direzione degli atti. Non è configurabile la forma tentata.

Art. 241 - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato

Configura la più grave ipotesi di attentato ed era punito inizialmente con l'ergastolo. Ha le sue radici nel codice Zanardelli ed è spiegabile con la forte esigenza di tutelare la propria identità dello Stato. La legge 85/2006 ha introdotto il requisito della modalità violenta e dell'idoneità del comportamento. Perciò il reato è commesso solo attraverso un comportamento commissivo violento, capace e diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità dello Stato straniero, o a menomare l'indipendenza dello Stato o l'unità di esso.

Rientrano in tale ipotesi criminosa le azioni separatiste volte a consentire entro il presente assetto territoriale dello Stato stati nazionali autonomi o Stati federati. Non fanno parte dell'incriminazione i fatti omissivi o commissivi non violenti, pur capaci di incidere sul bene giuridico. La fattispecie è punibile a titolo di dolo intenzionale.

Questa norma si presenta sotto molti aspetti obsoleta, innanzitutto per la contrapposizione Stato nazionale e Stato straniero; inoltre, per il depauperamento attuale della sovranità degli stati nazionali per l'integrazione sovranazionale prevista dall’art. 11 della Costituzione e per le influenze delle multinazionali. Inoltre, molte condotte astrattamente sarebbero rientrate (prima della modifica) in questa disciplina, pur essendo in realtà applicazione di un sistema democratico (esempio: l'autonomia regionale).

Articolo 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita o all'incolumità di una persona è punito nel primo caso con la reclusione non inferiore a vent'anni e nel secondo con reclusione non inferiore a sei anni. La tutela dell'integrità fisica dei singoli è strumentale a quella dell’ordine democratico. La verificazione dell'evento non condiziona il perfezionamento del diritto.

Per terrorismo è necessario ricorrere alla definizione della legge 155/2005, mentre per eversione dell'ordine democratico si deve intendere la sovversione dell'ordine costituzionale. Quindi i termini non sono equivalenti. Il fatto deve essere diretto e idoneo; perciò la finalità di terrorismo o eversione deve essere oggetto immediato diretto dell'intenzione dell’agente e non deve concretizzarsi in mere percosse, perché la lesione deve comunque essere grave (la soglia minima è la lesione personale), altrimenti si avrebbe sproporzione tra l'esiguità del fatto e il carico punitivo.

La pena è aggravata se dal fatto derivano una lesione grave o gravissima o la morte, o se i fatti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie, penitenziarie o di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con tali aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 280 bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

L'articolo 280 bis è stato introdotto dalla norma 34/2003 e contiene una clausola di riserva relativa. Trova applicazione solo se il fatto non costituisca più grave reato e punisce chiunque, per finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi, esplosivi o comunque micidiali, con la reclusione da 2 a 5 anni. L'articolo 280 prevede il dolo specifico costituito dal perseguimento della finalità di terrorismo e prevede che non ogni atto diretto al dan

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Canestrari Stefano.
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