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Eccesso di potere
È stato definito come grimaldello per scardinare e consentire il sindacato sulla discrezionalità amministrativa, la quale non risulta essere sindacabile dal giudice. Esistono tuttavia delle eccezioni, sebbene il vizio per eccesso di potere sia comunque molto difficile da definire: per questo motivo si adottano delle figure sintomatiche che sono state elaborate nel corso degli anni dalla giurisprudenza amministrativa; quest'ultima, ad esempio, ha elaborato come figura di eccesso di potere quella della contraddittorietà manifesta o dell'errore sui presupposti. Le figure sintomatiche di eccesso di potere sono caratterizzate dal fatto di essere visibili a tutti, ed infatti sono caratterizzate da aggettivi come manifesta, palese. La regola, dunque, è quella secondo la quale la discrezionalità non è sindacabile, salvo casi estremi manifesti e palesi. Ad esempio sindaco Pisa e Abetone.
Potere vincolato
Quando la legge...
stabilisce tutto nei minimi particolari e attribuisce un solo strumento minuziosamente disciplinato per raggiungere un determinato fine, non si parlerà più di discrezionalità, ma si parla di potere vincolato o di discrezionalità tecnica.
La scelta dell'amministrazione si limita semplicemente a verificare la sussistenza dei requisiti di natura tecnica prefissati dalla legge stessa (ad esempio come accade con la revisione dell'automobile).
CRISI DELLA LEGGE
MODELLO IDEALE è attraverso il principio di legalità, strettamente collegato all'attuazione del principio democratico e alla sovranità popolare. In particolar modo è stato evidenziando come l'amministrazione si occupi di trasformare in provvedimenti, vale a dire in atti concreti che ricadono sul cittadino, la volontà espressa dal cittadino stesso attraverso l'elezione dei propri rappresentanti in parlamento, rappresentanti che si occupano invece
dell’emanazione delle leggi, fondamento del potere amministrativo. Questo è il quadro ideale, ben costruito e congegnato che rappresenta un modo di attuazione del principio democratico
QUADRO REALEà Oggi, infatti, il parlamento è per così dire depotenziato; si parla di un parlamento consulente o addirittura, negli ultimi tempi, si parla di un bicameralismo alternato in quanto i progetti di legge non vengono più esaminati secondo il criterio costituzionale della navette ma è solo una la camera che si occupa di studiare il disegno di legge, mentre l’altra si limita a recepire quanto deciso dalla prima.
Se ad esempio il progetto di legge arriva prima al senato, questo segue l’iter descritto occupandosi dello studio e della discussione del progetto stesso; quando invece arriva alla camera rappresenta un testo per così dire blindato perché viene posta la questione di fiducia. Il testo quindi non viene più studiato,
discorsi o modifiche dalla camera ma preso così come ideato dal senato. Il senso del bicameralismo sarebbe, in teoria, quello di consentire uno scambio di idee tra due assemblee che nonostante presentino molti tratti comuni, hanno anche delle diversità tra cui un numero differente di membri (una camera ha la metà dei membri dell'altra) e una diversa formamentis: il senato è definito una camera di "ripensamento e saggezza" mentre la camera in senso stretto è il luogo in cui si fa più vivo lo scontro politico tanto che i leader dei partiti mirano sempre ad essere eletti alla camera. Questo oggi non accade più, tanto che uno dei nostri costituzionalisti ha definito il nostro un bicameralismo alternato in quanto la navette esiste ma è formale; una delle due camere, infatti, non fa altro che recepire quanto deciso dalla prima (che ha recepito il concetto). Il bicameralismo italiano oggi è in crisi ragione per cui negliPer anni si è pensato di "snellire", attraverso referendum, il numero dei membri del parlamento o di attuare una maggiore differenziazione tra camera e senato che non sia quella del numero dei membri o dell'età. Questa necessità viene riconosciuta unanimemente tanto che oggi anche i partiti di governo, che in precedenza avevano sostenuto il "no referendum", propongono riforme nelle quali è prevista la riduzione del numero dei parlamentari. A non funzionare non è solo il bicameralismo ma l'intero parlamentarismo, a prova di questa crisi le pochissime leggi approvate in parlamento. A prevalere, a scapito della decisione parlamentare, è la decisione governativa; infatti, le decisioni (anche se non formalmente) sono quasi sempre adottate dal governo. Tale sostituzione del governo al parlamento non fa altro che vanificare quanto ribadito dalla Costituzione all'art. 1 (principio democratico e di volontà popolare).
In quanto il governo non rappresenta tutti gli elettori ma solo la maggioranza che li ha votati. Si può parlare, pertanto, di emarginazione completa delle minoranze: è vero sì che le minoranze rimangono sempre tali, anche in sede di parlamento, ma avrebbero quantomeno la possibilità di far sentire la propria voce, di proporre qualche modifica o l'attenuazione di un principio o di una norma. Questa possibilità in sede governativa, cioè in sede di consiglio dei ministri, non esiste perché vi sono solo membri della maggioranza. Dal momento che il governo decide al posto del parlamento, siamo dinanzi al depotenziamento del parlamento stesso, della legge e ancora del principio democratico e di legalità perché molto spesso l'amministrazione si trova in una situazione in cui il suo fondamento non è più la legge ma gli atti normativi del governo. Nella precedente lezione è stato fatto anche un excursus.
Inerente i decreti legislativi e i decreti legge; il focus però è stato posto principalmente sulla normazione secondaria e sul processo della delegificazione.
Il termine "delegificazione" aiuta a capire il fenomeno: esso è un regolamento attraverso il quale una legge del parlamento (fonte primaria) autorizza il governo a disciplinare con un regolamento (fonte secondaria) una materia che, precedentemente, era disciplinata da legge. È un istituto di semplificazione che, tra la fine degli anni '80 e gli anni '90, ha cercato di semplificare la pubblica amministrazione e di avviare una riduzione delle leggi (eccessivamente numerose in Italia). Alcune materie, dunque, possono essere delegate al governo ma non con fonti primarie bensì con fonti secondarie, con la conseguenza che, se ad esempio, una norma necessita di modifica si potrà semplicemente riunire il Consiglio dei Ministri piuttosto che le Camere, evitando dunque la navetta.
la riunione di più soggetti. La maggiore preoccupazione riguarda i regolamenti governativi che sfuggono ancor di più al controllo popolare rispetto alle leggi, le quali generalmente sono conosciute quasi da tutti. Il principio di legalità, vale a dire il principio secondo cui la legge è fondamento dell'attività amministrativa, viene ulteriormente sacrificato perché il diritto comunitario, nelle materie di competenza comunitaria, prevale sulla legge. Sono sempre più nel corso degli anni le materie di competenza dell'Unione europea; accade pertanto che la legge ceda, a fronte del diritto comunitario, alle direttive e ai regolamenti così che il fondamento del potere amministrativo viene ad essere implementato non più dalla legge ma dal diritto europeo. A questo punto bisogna verificare se la legislazione europea presenti le stesse garanzie di democraticità della legislazione italiana. Uno sforzo in tal senso
è stato fatto attraverso l’aumento, negli anni, dei poteri del parlamento europeo fino ad arrivare all’attuale situazione nella quale il procedimento ordinario decisionale europeo è quello di colegislazione: a decidere, come fosse un modello bicamerale, sono il consiglio e il parlamento europeo, due organi le cui volontà devono convergere per poter emanare una direttiva o un regolamento (fonti primarie del diritto comunitario). In passato, i regolamenti venivano utilizzati in misura maggiore, oggi, invece, sono più utilizzate le direttive perché lasciano agli stati un margine di discrezionalità maggiore nella loro attuazione; esse si limitano a fissare dei principi e degli obiettivi da raggiungere che gli stati adeguano sulla base delle esigenze, delle tradizioni giuridiche e delle particolarità del paese stesso. È possibile pertanto affermare che il principio di legalità oggi viene implementato non tanto dalla legge.madagli atti normativi del governo o dalle normative europee che prevalgono sulla legge stessa in virtù dell’art.117 primo comma della Costituzione, dove si trova il principio del primato del diritto comunitario.
Rimane il problema della democraticità o meno delle decisioni assunte a livello europeo: se da un lato il parlamento europeo potrebbe rispondere ai requisiti di democraticità perché eletto dal popolo, dall’altro il consiglio dell’Unione europea fa emergere maggiori dubbi perché costituito dai capi di stato di governo dei diversi paesi. Quanto i capi di stato rappresentano la volontà popolare?
Ciò dipende dai vari sistemi. Nel nostro la perplessità è dovuta al fatto che sia il presidente del consiglio, organo non democraticamente eletto, a rappresentare il nostro paese.
La soluzione potrebbe essere un recupero della democraticità attraverso un maggior controllo del parlamento inteso non solo come
controllo a posteriori ma anche preventivo sull'operato del nostro presidente del consiglio a Bruxelles. Sarebbe bene che il parlamento seguisse l'intera programmazione dell'attività europea in modo che quando il presidente del consiglio va in sede di consiglio europeo possa avere ricevuto delle direttive da parte del parlamento che successivamente potrà tornare a riferire.
Esiste però parecchio disinteresse da parte del nostro parlamento nei confronti delle questioni europee salvo quando deflagrano; in questi casi succede che ci costringano a cambiare la legge di bilancio o addirittura a eliminare un livello di governo quale le province, come è successo nella lettera della BCE nel 2011. Solo in casi simili ci si accorge di far parte dell'Europa quando in realtà il percorso dovrebbe essere monitorato di continuo.
In conclusione la pubblica amministrazione trova il proprio fondamento sempre meno nella legge e sempre più in atti.
normativi del governo o atti di diritto comunitario dalla democraticità problematica. Così la crisi della legge è crisi del principio di legalità e di quel meccanismo teorico ideale già studiato. Per ricostruire i principi cost