vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L’ORGANIZZAZIONE
È un’unita di persone, strutturata e gestita in modo da perseguire scopi comuni che i singoli non
sarebbero in grado di raggiungere:
Principi principali:
1. Del buon andamento,
2. Imparzialità
3. Autonomistico: autonomia finanziaria e statuaria. Trova bilanciamento nel principio della
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.
L’organizzazione ruota attorno a 3 concetti:
1. Persona giuridica: è un’organizzazione formale considerata dall’ordinamento giuridico
come soggetto di diritto separato dalle persone fisiche che ne fanno parte e dotato di una
propria capacità giuridica.
2. Organi: sono centri di imputazione giuridica e servono per poter instaurare rapporti giuridici
con soggetti esterni.
Si distinguono in:
ATTIVI: hanno il compito di esprimere la volontà dell’ente.
CONSULTIVI E DI CONTROLLO: svolgono funzioni ausiliari.
Gli organi sono monocratici se hanno come titolare una sola persona collegiali se hanno un
insieme di persone a capo; si distinguono anche organi perfetti se perché una votazione sia
valida devono essere presenti tutti i membri, imperfetti se ne basta una parte.
Si distinguono ancora organi rappresentativi se sono formati da persone elette dalla
collettività, non rappresentativi al contrario; gli organi possono essere anche esterni o
interni a seconda se sono idonei a porre in essere atti con rilevanza esterna o meno;
possono essere straordinari od ordinaria a seconda se siano istituiti in modo permanente o
meno.
3. Persona fisica titolare dell’organo: gli organi e gli uffici agiscono per mezzo di persone,
attraverso l’investitura. La persona fisica è legata anche alla persona giuridica da un
rapporto di servizio che ha per contenuto tutti gli obblighi e doveri di un dipendente. Se il
rapporto è preceduto da un atto di investitura nullo si dice che il funzionario è di fatto.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Principi costituzionali:
L'amministrazione pubblica è un gesto di norme costituzionali. L'articolo 97 della Costituzione
stabilisce i principi di imparzialità e buon andamento. Il 98 afferma che i pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione ciò significa che si deve operare
senza recare discriminazioni punto il principio di sussidiarietà dell'articolo 118 afferma che le
funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. Le province, le città metropolitane, le regioni e lo
Stato intervengono solo se fini pubblici non possono essere adeguatamente realizzati dagli
organismi inferiori.
L'amministrazione pubblica si articola in: ministeri, agenzie amministrative, enti pubblici, autorità
amministrative indipendenti, imprese con partecipazione pubblica, strutture amministrative delle
Regioni, delle province e dei comuni.
I MINISTERI
Costituiscono la struttura tradizionale dell'amministrazione dello Stato punto dipendono dal
ministro stesso e possono essere articolati in dipartimenti oppure direttamente in direzioni generali.
LE AGENZIE
Sono strutture preposte allo svolgimento di attività a carattere tecnico operativo e sono
sottoposte al potere di un ministro.
LE AZIENDE
Sono strutture interne del Ministero dotate di autonomia operativa e preposte all'esercizio di attività
di erogazione dei servizi pubblici.
L'AVVOCATURA DELLO STATO 2
È un organo ausiliario non costituzionale la funzione di consulenza generale e di rappresentanza
legale.
GLI ENTI TERRITORIALI
Sono le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane ed isolane e le
città metropolitane. Sono istituite obbligatoriamente su tutto il territorio e ogni cittadino trova
riferimento in ciascuno di essi.
I COMUNI
È l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Lo statuto e approvato dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata stabilisce le
norme dell'organizzazione dell'ente e specifica le attribuzioni degli organi. Nei comuni con più di
15.000 abitanti può essere nominato il direttore generale che funge da accordo tra gli organi del
governo e la dirigenza nei comuni, può essere nominato anche un difensore civico che svolge i
compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento.
Gli organi del comune sono:
• IL CONSIGLIO COMUNALE: è composto da consiglieri eletti con sistema proporzionale e
può essere sciolto con D.P.R su proposta del ministro.
• IL SINDACO: è il titolare della maggior parte dei poteri, è eletto dal corpo elettorale,
rappresenta l’ente nomina e revoca gli assessori convoca e presiede la giunta.
• LA GIUNTA: è titolare di tutte le competenze non attribuite al consiglio o al sindaco
composta dal sindaco e dagli assessori.
LE PROVINCE
È un ente locale territoriale il cui territorio è per estensione inferiore a quello della regione e
superiore a quello dei comuni; sono titolari di funzioni rispetto a: viabilità e trasporti, difesa del
suolo, tutela dell’ambiente, igiene e profilassi, smaltimento dei rifiuti.
LE REGIONI
Sono enti territoriali autonomi che perseguono fini generali; gli organi della regione sono: il
consiglio regionale, la giunta e il presidente eletto.
GLI ENTI PUBBLICI
Sono denominati amministrazioni paralleli, sono dotati di personalità giuridica e hanno organi
propri.
Si dividono in.
• Enti disciplinati da leggi generali: camera di commercio, università, aziende sanitarie.
• Enti a statuto singolare: CONI, ISTAT.
• Enti nazionali o regionali: a seconda se nazionali o regionali.
• Enti associativi o non associativi: a seconda se sono esponenziali di categorie o
essenzialmente patrimoniali.
• Enti pubblici non economici: svolgono funzioni di pubblico interesse.
• Enti pubblici economici: sono gli strumenti con i quali lo Stato fa il suo ingresso nel sistema
economico.
Gli enti pubblici sono soggetti alla registrazione nel registro delle pubbliche imprese, non
soggiacciono al fallimento, hanno poteri pubblicistici come quello di autoregolamentarsi e di
autorganizzarsi.
Processo di privatizzazione: gli enti pubblici furono istituiti a partire dai primi del 900 ma negli
anni 70 a causa del processo di declino al quale, per porne fine, dette vita al processo di
privatizzazione.
GLI ENTI PRIVATI
È una persona giuridica che persegue fini di interesse privato. Si distinguono in:
• Associazioni riconosciute.
• Organizzazioni stabili formate da più persone per fini comuni.
• Fondazioni.
• Società di capitali: SPA, SAPA e SRL.
AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 3
Sono soggetti o enti pubblici che esercitano funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o
di alto contenuto tecnico tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei
confronti del Governo allo scopo di garantire una maggiore imparzialità.
Possono essere:
• Generalista: il garante della concorrenza e del mercato: applicazione della disciplina nei
confronti delle aziende e il garante della protezione dei dati personali: costituisce la più
rilevante autorità di tutela amministrativa dei diritti soggettivi
• Settoriale: (Banca d’Italia, consob)
LE SOCIETA’ PUBBLICHE
Si affermano grazie a 3 cause:
• L’ affermazione dello stato imprenditore,
• La privatizzazione degli enti pubblici,
• L’esternalizzazione di attività svolte da apparati amministrativi.
Le imprese pubbliche sono ricondotto a varie tipologie:
• Società pubbliche disciplinate dal diritto comune: sono in concorrenza con imprese private,
• Semi-amministrazione: sono regolate in modo specifico,
• Società in house: sono equiparate ad un ufficio interno delle P.A e devono avere 2 requisiti:
Controllo analogico: assicura che tra P.A e società intercorra un rapporto tale da
o assimilarla alla pubblica amministrazione, che può essere congiunto nel caso in cui
più comuni affidano ad un’unica società la gestione di un servizio, indiretto nel caso
in cui l’amministrazione detenga la partecipazione totalitaria in una società che a
sua volta detenga una partecipazione in un’altra attività.
Devono avere caratteri strumentali rispetto all’amministrazione e non possono
o affermare la loro presenza sul mercato.
LE RELAZIONI INTERORGANICHE E INTERSOGGETTIVE
Principalmente sono 4:
• Gerarchia: presuppone che le competenze dell'organo o dell'ufficio sottordinato siano
incluse in quelle dell'organo o dell'ufficio sovraordinato.
• Direzione: strumento attraverso il quale l'organo sovraordinato orienta l'attività degli
organi sottordinati, sono uno strumento attraverso il quale il Ministro competente o
la regione esercitano il potere di indirizzo nei confronti degli enti pubblici.
• Controllo: dà origine a un rapporto di sovraordinazione tra l'organo o l'ufficio titolare del
potere di controllo e il destinatario di quest'ultimo.
• Coordinamento: azione volta a conferire uniformità e coerenza agli organi che operano in
assenza di rapporti gerarchici per garantire unitarietà alla struttura.
I SERVIZI PUBBLICI
Sono attività prestate i miei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi.
Si distinguono in:
• Servizi aventi rilevanza economica: sono esercitati in forma imprenditoriale e si
presentano a essere gestiti da privati.
• Servizi non economici: si fanno direttamente carico di essi le P.A e il coinvolgimento dei
privati è possibile solo se ai gestori vengono erogati finanziamenti pubblici.
• Servizi a fruizione collettiva necessaria: si riferiscono a beni non escludibili cioè che non
sono necessariamente disponibili per tutti, sono erogati gratuitamente.
• Servizi a fruizione individuale: il gestore intrattiene una relazione giuridica anche con gli
utenti del servizio.
Nella prospettiva europea le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale sono sottoposti alle norme dei trattati. Il diritto europeo pone una distinzione tra:
• Servizi di interesse economico generale: beni e servizi offerti in un determinato mercato.
• Servizi non economici di interesse generale: si collocano al di fuori del mercato.
Negli anni 90 sono intervenuti numerosi direttive europee volte a liberalizzare i servizi di interesse
economico generale che hanno aperto il mercato alla concorrenza.
Occorre distinguere: 4
• Concorrenza NEL mercato: riguarda i servizi pubblici per i quali la fornitura del servizio
può essere svolta da una pluralità di operatori in co