DIRITTO AMMINISTRATIVO II – ATTO E PROCEDIMENTO
ATTIVITÀ DELLA PA
Il diritto amministrativo consiste in un complesso di regole che nel loro operare ci
danno la misura della nostra libertà nei confronti del potere pubblico. Negli
ordinamenti è sempre esistito un potere esercitato sui consociati: il diritto
amministrativo lo limita, ne regola l’esercizio e conferisce ai cittadini gli strumenti per
tutelarsi nei confronti dello stesso. Il diritto amministrativo è la misura della libertà del
cittadino nei confronti del potere pubblico e tutela la posizione individuale dei cittadini.
IL CONCETTO DI INTERESSE
Gli interessi possono essere meramente individuali, collettivi e sociali e dell’intera
collettività. Alcuni di questi interessi divengo pubblici cioè vengono assunti
dall’ordinamento con meccanismi diversi e acquistano al suo interno una
qualificazione particolare che ne determina un regime giuridico.
Abbiamo quindi un gruppo di norme dell’ordinamento che trasformano tali interessi in
interessi pubblici e predispongono apparati amministrativi che li gestiscono e
consentono, a chi riterranno idoneo, di entrare nella categoria in questione.
Nell’assumere questo interesse come proprio, l’ordinamento crea un apparato
amministrativo di organi ai quali affida i compiti di gestire al meglio, secondo le regole
predisposte, la cura di tali interessi.
L’interesse pubblico è quello che in un dato momento storico l’ordinamento
assume come meritevole di cura da parte di un apparato di organi
amministrativi.
La trasformazione di interessi in interessi pubblici dà luogo alla creazione di apparati
pubblici cui vengono conferiti poteri di cui sono titolari affinché li gestiscano al meglio.
Per tutelare un interesse che è della collettività e quindi deve poter essere perseguito
in maniera prevalente rispetto ad un interesse singolo o individuale gli apparti pubblici
sono messi in una condizione diversa rispetto agli altri operatori in società e possono
imporsi su questi ultimi per dare tutela concreta all’interesse affidato alla loro
gestione. Questi poteri si presentano come poteri autoritativi , possono essere
esercitati e arrivare a produrre effetti giuridici anche contro la volontà dei destinatari.
Si passa da un interesse pubblico individuato da una fonte che dà il potere di tutelarlo,
all’esercizio di questo potere in modo concreto. Gli apparati amministrativi diventano
titolari di poteri quando l’ordinamento qualifica un interesse come pubblico e
contestualmente attribuisce poteri per la sua cura ad ogni organo della PA. I poteri di
cui dispone la PA sono tipici: tanti poteri quanti sono gli interessi pubblici che
l’ordinamento le affida in cura. Il potere è tipico ed è quello che la legge consente in
funzione della cura di quel dato interesse.
Il potere pubblico si interfaccia con il potere che ha il compito di perseguirlo in forza di
una legge che qualifica come pubblico l’interesse stesso e attribuisce all’autorità
pubblica specifici poteri, il potere esiste in quanto la legge lo contempla ( principio di
legalità ). È tipico, non esiste un generico potere in capo all’autorità pubblica.
Il potere viene esercitato in maniera unilaterale dalla PA, a volte è possibile che
l’amministrazione si muova con strumenti pattizi basati sulla consensualità con i
destinatari dell’atto, altre volte è impensabile. Il potere talora si presenta come
potere discrezionale, ma non sempre. Le misure discrezionali sono quelle per cui la
an
PA è libera di apprezzare alcuni profili in maniera articolata: l’ della decisione, il
quando per l’applicazione della misura, il modo per adottarla, ecc.
Esistono situazioni soggettive legate all’esercizio del potere e che possono essere lese
da questo, con la necessità di apprestare all’interno dell’ordinamento strumenti per
rimediare a questo tipo di incidenza. Le situazioni soggettive possono essere:
di soggezione il soggetto ne subisce gli effetti, la soggezione nei confronti
della PA nasce con l’esercizio del potere, prima non esisteva) o
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di onere sottoporre al potere pubblico l’interesse in gioco e aspettare la
risposta, negativa o positiva, dell’autorità).
L’INTERESSE LEGITTIMO
È una situazione soggettiva meritevole di tutela in base al principio di legalità e allo
stato di diritto, il cittadino si deve poter difendere quando nei suoi confronti venga
esercitato un potere pubblico.
Concezione di natura meramente processuale l’interesse legittimo è
visto come un interesse ad agire processuale: l’ordinamento abilita alcuni
cittadini a proporre un ricorso per chiedere al giudice la tutela di un interesse
pubblico generale. L’interesse che viene fatto valere dal singolo è un interesse
meramente processuale: è la legittimazione ad agire.
- L’interesse legittimo come situazione processuale (nella prima accezione si
configurava come l’interesse ad agire previsto dal c.p.c.) era configurabile nel
momento in cui nasceva l’interesse processuale stesso. L’interesse legittimo
esiste solo quando vi è interesse processuale ad agire per la sua tutela. Finché
non c’è lesione, non vi è interesse legittimo.
Concezione di natura sostanziale l’interesse legittimo diventa una vera e
propria situazione sostanziale. L’individuo è titolare di una posizione che ha una
sua sostanza a prescindere dall’esistenza di un atto della PA che la leda. Questa
condizione troverà riscontro normativo nella Costituzione.
- L’interesse legittimo come situazione sostanziale è configurabile in
conseguenza del rapporto che intercorre tra il cittadino e la PA e non solo in
conseguenza della lesione dello stesso. Coinvolge i soggetti che sono interessati
alla decisione finale ancor prima che questa sia presa, cioè al di là se
quest’ultima lederà o meno il soggetto destinatario. L’interesse legittimo quindi
ha un suo contenuto: l’aspettativa a che la PA, che è in attività, arrivi a
concedere quel beneficio o quel bene cui si aspira.
L’interesse legittimo esiste a priori rispetto alla sua lesione e quindi alla
nascita dell’interesse processuale ad agire per tutelarlo. È una posizione
differenziata che nasce con la relazione tra cittadino e Pubblica
Amministrazione.
Nel Novecento si è cercato di distinguere i diritti soggettivi dagli interessi legittimi. A
questi fini sono state elaborate alcune teorie:
Gli interessi legittimi sono dei diritti soggettivi degradati , cioè diritti
soggettivi che hanno subito un potere pubblico che li ha trasformati. Questa
teoria non regge però se a priori non esiste un diritto soggettivo da degradare.
Quando la PA esercita un potere discrezionale, la condizione di chi soggiace
al risultato di questo potere è di interesse legittimo; se invece la PA esercita un
potere vincolato, il cittadino è titolare di un diritto soggettivo.
Se la PA esercita un potere di cui dispone, la situazione del cittadino
eventualmente lesa è di interesse legittimo; se invece esercita un potere che
non ha, la situazione lesa del cittadino è di diritto soggettivo.
Sentenza delle SU, n. 500/1999 dove si dà una definizione di interesse
legittimo come “interesse a un bene della vita che ciascuno di noi può
avere, il cui conseguimento è legato all’esercizio del potere pubblico”.
Sono titolari di interessi legittimi tutti coloro che colloquiano con il potere
pubblico.
Gli interessi legittimi si distinguono in oppositivi e pretensivi:
Interessi legittimi oppositivi la procedura di esproprio fa nascere in capo al
soggetto un interesse legittimo oppositivo. Si concretano nell’opporsi
all’esercizio del potere, si realizzano con l’annullamento del potere esercitato.
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L’atto porta ad un restringimento della sfera giuridica del destinatario, che
quindi ha un interesse legittimo a paralizzarne gli effetti.
Interessi legittimi pretensivi si concretano in una pretesa, si parte da una
domanda dell’interessato alla PA. La differenza è che qui non basta
l’annullamento dell’atto che nega il concretizzarsi effettivo della pretesa (=atto
di diniego); per la piena soddisfazione si chiede contestualmente un atto
positivo da parte della PA.
Nel primo lo Stato non offre prestazioni o servizi ai cittadini, nel secondo invece lo
Stato diviene attivo nell’economia e regola i rapporti fra i cittadini; ecco perché si
sviluppano gli interessi legittimi pretensivi.
Storicamente la Corte di Cassazione tendeva a negare la risarcibilità dell’interesse
legittimo, per due ordini di ragioni:
1) l’articolo 2043 c.c. veniva interpretato come una norma a tutela solo dei diritti
soggettivi e quindi non era invocabile per la lesione di interessi legittimi;
2) nel sistema di giustizia non vi era un giudice titolato a condannare la PA per il
risarcimento del danno provocato con la lesione di un interesse legittimo,
pertanto esso non poteva essere oggetto di risarcimento.
Rimanevano delle situazioni prive di una tutela sostanziale, sebbene ne ricevessero
una formale. Questa situazione non fu accettata a livello Comunitario, ancor più dato il
disinteresse dell’ordinamento comunitario per le categorie giuridiche e quindi anche
per la distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo. La Direttiva Comunitaria
obbliga l’Italia a risarcire il danno in materia di appalti in situazioni in cui non si può
più dar vita ad un risarcimento in forma specifica.
Sent. n. 500/1999 Cass. Sez. Unite per la quale anche la lesione ingiusta di
un interesse legittimo può determinare la conseguenza del risarcimento del
danno.
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Per procedimento si intende un progresso, un avanzamento, per arrivare ad un certo
risultato.
Per procedimento amministrativo si intende una sequenza di atti e adempimenti
che preludono alla decisione che la PA deve assumere.
Per provvedimento amministrativo si intende la decisione che è frutto finale del
procedimento amministrativo.
Questa sequenza di atti o fatti, pubblici o privati, ha una funzione
preparatoria della decisione che la PA deve assumere: è la forma della
funzione amministrativa. È il modo in cui l’esercizio della funzione si
formalizza.
Funzione del procedimento amministrativo:
Teoria formale il procedimento amministrativo è la sede nella quel la PA
istruisce la decisione da assumere: funzione istruttoria, cioè di verifica della
sussistenza dei presupposti alla base della decisione da adottare.
Teoria sostanziale il procedimento amministrativo avrebbe anche la
funzione ulteriore di garanzia dei terzi. Si deve coinvolgere nel procedimento il
cittadino, per consentirgli di dialogare con la PA e dargli così più garanzie su
quello che sarà il contenuto della decisione finale. In partica si dà al cittadino la
possibilità di difendersi già nella fase di elaborazione del provvedimento.
Teoria processuale il procedimento amministrativo avrebbe una funzione
para-giurisdizionale, è una sorta di processo anticipato.
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Il procedimento funzionale al perseguimento di un interesse pubblico, coerentemente
con quanto stabilito della legge, deve essere confrontato con altri sub-procedimenti
che regolano altri interessi pubblici e che concorrono alla decisione in esame.
I sub-procedimenti sono quelli di valutazione, esame e confronto che devono essere
fatti in ragione del procedimento principale (vedi valutazioni paesaggistiche per la
realizzazione di un’opera pubblica).
Possiamo configurare varie tipologie di procedimenti amministrativi:
D’ufficio o ad istanza di parte:
a) Il procedimento amministrativo è d’ufficio quando nasce dalla PA.
b) Il procedimento amministrativo è ad istanza di parte quando è conseguenza
della domanda da parte di un soggetto interessato.
Vincolato o discrezionale:
a) Il procedimento amministrativo è vincolato quando la PA non ha margini per
decidere se avviare il procedimento o non avviarlo, ma al contrario è tenuta
(Es: caso dell’abuso edilizio: è vincolata ad assumere misure
a farlo
repressive). Quando il procedimento è vincolato è tendenzialmente più
semplice: si deve solo verificare che sussistano effettivamente i presupposti
previsti per legge.
b) Il procedimento amministrativo è discrezionale quando la decisione finale è
(Es: progetto per costruire uno stadio
legata a valutazioni discrezionali
calcistico: l’amministrazione deve eseguire una serie di valutazioni secondo
la sua libera scelta).
Ampliativo o restrittivo:
a) Il procedimento amministrativo è ampliativo quando allarga la sfera giuridica
(Es: rilascio del permesso di costruire).
del destinatario
b) Il procedimento amministrativo è restrittivo quando restringe la sfera
(Es: licenziamento di un professore universitario,
giuridica del destinatario
rapporto di pubblico impiego).
Di primo grado o di secondo grado:
a) Il procedimento amministrativo di primo grado è un qualsiasi procedimento
che porta l’Amministrazione ad emettere un provvedimento con cui decide
un qualche cosa.
b) Il procedimento amministrativo di secondo grado si ha nel momento in cui la
PA riprende in esame la decisione già assunta e annulla o riconferma il
provvedimento già rilasciato. È un eventuale procedimento ulteriore che dà
luogo ad una rivalutazione di una decisione già assunta (riconferma o
(Es: misura di
annullamento). Muove da una decisione di primo grado
sanatoria per chi ha costruito in maniera difforme).
Effetto costitutivo o meramente dichiarativo
a) Il procedimento amministrativo è ad effetto costitutivo quando incide su una
(Es: permesso di costruire).
situazione soggettiva modificandola
b) Il procedimento amministrativo è meramente dichiarativo quando non opera
(Es: il certificato di residenza).
con effetti costitutivi
Il procedimento amministrativo era teorizzato come un susseguirsi di alcune fasi:
1) Momento dell’iniziativa da parte di un privato o da parte della stessa PA.
2) Momento dell’istruttoria acquisizione degli elementi a supporto della
decisione; approfondimento degli aspetti tecnici, giuridici, amministrativi,
politici, ecc. Si può articolare in maniera molto ampia, può allargarsi molto a
causa di sub procedimenti.
3) Momento della decisione a seconda della tipologia dell’organo ha
caratteristiche diverse: 4
- Se è un organo individuale scaturisce dalla testa del soggetto che ricopre il
ruolo.
- Se è un organo collegiale si deve decidere con la tecnica della maggioranza
(assoluta, relativa, semplice, ecc.). Raramente si chiede l’unanimità, in quanto
porterebbe a paralisi dell’attività amministrativa.
Al termine di questo percorso il procedimento amministrativo diviene perfetto
perché si è formata la volontà della PA, tuttavia non è ancora idonea a produrre
effetti giuridici.
4) Momento della integrazione dell’efficacia condiziona gli effetti giuridici
della decisione presa, si devono verificare alcuni eventi successivi.
Le fasi però possono estrinsecarsi in modo molto diverso a seconda del procedimento
messo in moto: la fase dell’iniziativa è sempre analoga, ma quella dell’istruzione può
avere i contenuti e le tempistiche più disparate.
La l. 241/1990 ha regolato alcuni aspetti del procedimento amministrativo, ponendo
una serie di principi all’azione amministrativa e disciplinando in particolare il diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
LEGGE 241/1990
Principi ricavabili dalla legge: “La pubblica
Principio di legalità Articolo 1, comma 1-bis:
amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo
le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.” La PA può
agire usando gli strumenti del diritto privato (tipo i contratti) o tramite un potere
di tipo autoritativo. La PA, quando si avvale degli strumenti del diritto privato,
non è libera nella scelta del fine: deve perseguire quello che la legge ha stabilito
nel momento in cui le ha conferito poteri amministrativi (fine di interesse
pubblico che la legge ha posto sotto la sua cura conferendole specifici poteri di
gestione). “l’attività amministrativa persegue i fini
L’art. 1, comma 1 esordisce con
determinati dalla legge”. Questo significa che la PA ha un potere solo se la legge
lo ha previsto, non c’è una generale capacità giuridica di diritto pubblico (non vi
sono poteri atipici). Ogni potere è per legge funzionale al perseguimento di un
fine. una PA esercita molte funzioni in conseguenza di tante leggi che le
assegnano ad essa: ogni potere deve essere usato per il perseguimento delle
finalità di interesse pubblico previste dalla stessa legge che ha conferito il
potere in discussione. La tipicità del potere è legata all’interesse pubblico
che con esso deve essere perseguito.
Il principio di legalità significa due cose: il potere c’è se conferito dalla
legge, che ne predetermina i presupposti, le modalità e le finalità di
esercizio, e quel dato potere deve essere esercitato per le finalità
poste.
Principio di ragionevolezza inteso come “non arbitrarietà”. Le scelte
devono essere consequenziali rispetto ai presupposti accertati in funzione della
decisione finale.
Principio di imparzialità posizione equidistante dell’Amministrazione
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