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LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La rescissione del contratto si ha quando i contratti sono conclusi:

 IN STATO DI BISOGNO

 IN STATO DI PERICOLO

L’articolo 1447 C.C. stabilisce che il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la

necessità, nota dalla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere

rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

L’articolo 1448 C.C. stabilisce che il contratto è stato concluso in maniera sproporzionale, dipesa dallo stato di bisogno di

una parte, del quale l’altra parte ne ha approfittato per trarne vantaggio e può chiedere la rescissione.

Per chiedere la rescissione del contratto, però, lo squilibrio deve superare la metà del valore della cosa.

In sede di giudizio però la parte contro cui è stata chiesta la rescissione può chiedere al giudice di conservare il

contratto, riconducendo il contratto ad equità, pagando la differenza della controparte.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I casi in cui si ha la risoluzione del contratto ovvero il contratto si scioglie sono:

 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

 RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

 RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’.

Il contratto si scioglie per inadempimento.

Se non si adempie il creditore può chiedere la risoluzione del contratto o l’esecuzione forzata.

Però ci sono casi dove la risoluzione avviene da sé:

 Quando i contratti sono stipulati con una CLAUSOLA DI INADEMPIMENTO (chiamata CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA);

 Quando c’è la DIFFIDA AD ADEMPIERE, oltre la scadenza il contratto si risolve;

 Se vi è la presenza di un TERMINE ESSENZIALE, la prestazione avvenuta in ritardo non ha alcun valore, ma si può

adempiere lo stesso se il creditore decide di ricevere comunque la prestazione.

Il contratto si scioglie per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto se il debitore non può adempiere per

forza maggiore e caso fortuito, non è tenuto al risarcimento del danno.

La prestazione che diventa onerosa col passare del tempo si risolve, cioè succede un fatto imprevedibile quando si

stipula il contratto e ha provocato uno squilibrio nelle prestazione, la parte che subisce l’eccessiva onerosità può

chiedere al giudice la risoluzione del contratto o di condurre il contratto ad equità.

CONTRATTO DI VENDITA

L’articolo 1470 del C.C. stabilisce che la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una

cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

 È un contratto CONSENSUALE, il trasferimento avviene nel momento in cui nasce l’accordo.

 È un contratto A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, in quanto le due parti devono eseguire una la prestazione

all’altra.

 È un contratto che produce EFFETTI REALI, perché si trasferisce il diritto di proprietà della cosa, ma ci sono delle

eccezioni dove il contratto produce EFFETTI OBBLIGATORI, ovvero il diritto di proprietà non passerà subito al

compratore ma si trasferirà in un secondo momento.

Il contratto di vendita può comprendere 4 casi:

 VENDITA DI COSA FUTURA

 VENDITA ALTERNATIVA

 VENDITA DI COSA GENERICA

 VENDITA DI COSA ALTRUI

L’articolo 1472 C.C. stabilisce la vendita di cose future, che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si

verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Questo tipo di vendita avviene maggiormente nel settore agricolo.

Per quanto riguarda la vendita alternativa, il compratore ha la possibilità di scegliere tra due oggetti, il contratto si

potrà concludere anche non sapendo l’oggetto preciso.

Il trasferimento della proprietà avverrà non con la conclusione del contratto, ma con la comunicazione da parte del

compratore della scelta effettuata.

Con la vendita di cosa generica, l’oggetto deve essere determinato, preciso, ma non si sa di preciso qual è il bene,

oggetto del contratto, si conosce genericamente, ma lo identifica solo quando ci sarà il trasferimento della cosa.

La vendita altrui è un particolare tipo di vendita dove il venditore non è ancora proprietario, ma sa di diventarlo, quindi

il compratore diventerà proprietario nel momento in cui lo diventerà il venditore. Esempio compro un televisore che

attualmente non c’è in magazzino, ma sta in fabbrica, e una volta che il televisore arriverà in magazzino, il venditore

diventerà proprietario e trasferirà il bene al compratore, nuovo proprietario.

OBBLIGHI DEL VENDITORE

L’articolo 1476 C.C. stabilisce gli obblighi del venditore, che sono:

 Consegnare la cosa al compratore;

 Far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto

 Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa, ovvero dai difetti occulti che non sono visibili al

momento dell’acquisto.

Entro 8 giorni dalla scoperta devo denunciare il difetto al venditore; se il venditore non accetta, entro un anno dal

giorno in cui il bene fu consegnato ci si può rivolgere dal giudice. Si può fare quindi l’azione redibitoria: mi rivolgo dal

giudice e chiedo lo scioglimento del contratto; o l’azione estimatoria: mi rivolgo dal giudice per ricalcolare il prezzo.

Esiste un DECRETO LEGISLATIVO 206 del 2005 conosciuto come il “CODICE DEL CONSUMO” che è una raccolta di tutte le

norme poste a tutela del consumatore, fatte per sostenere più garanzie di quelle che ci sono. Le norme che tutelano il

consumatore impongono che:

 Entro 2 mesi dalla scoperta della difformità si può chiedere al venditore la consegna del bene acquistato senza

difformità (DIFETTO DI CONFORMITA’) valido soprattutto per le vendite online; in caso di rifiuto si può chiedere

la risoluzione del contratto.

 Per le vendite a distanza (via Internet, televisione, ecc) il consumatore ha il diritto senza giustificazione di

recedere dal contratto (PENTIMENTO) entro 10 giorni dalla consegna del bene.

OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo stabilito; le parti sono libere di scegliere il luogo, nel caso in cui non c’è un

accordo tra le parti, la legge impone al compratore di recarsi al domicilio del venditore e le spese extra sono a carico del

compratore in caso di nessun accordo.

PARTICOLARI SPECIE DI VENDITA

 VENDITA CON PATTO DI RISCATTO (articolo 1500 C.C.): il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà

della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. La

legge stabilisce un termine massimo per il riscatto: 2 anni per i beni mobili e 5 anni per i beni immobili.

 VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO (articolo 1520 C.C.): la vendita non si perfeziona fino a quando il

gradimento del compratore non sia stato comunicato al venditore. Unico vincolato è il venditore, dal momento

che il compratore può negare il gradimento senza fornire motivazioni.

 VENDITA A PROVA (articolo 1521 C.C.): si presume fatta sotto la condizione sospensiva (articoli 1353 e ss.) che

la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e

modalità stabilisti dal contratto.

 VENDITA SU CAMPIONE (articolo 1522 C.C.): è una vendita perfettamente conclusa, tuttavia il compratore può

chiedere la risoluzione nel caso rilevi qualsiasi difformità della merce rispetto al campione precedentemente

revisionato.

 VENDITA A RATE O CON RISERVA DI PROPRIETA’ (articolo 1523 C.C.): questa vendita presenta delle

particolarità:

1. Il compratore non versa il prezzo in un’unica volta al momento della consegna materiale della cosa, ma lo

paga in maniera dilazionata, con rate prefissate nel loro ammontare e nella loro scadenza;

2. Il compratore acquista la proprietà della cosa non nel momento della conclusione del contratto, ma con il

pagamento dell’ultima rata del prezzo;

3. In caso di incidenti avvenuti per forza maggiore o caso fortuito la responsabilità è del compratore anche se

non è ancora di sua proprietà e deve comunque continuare a pagare le rate.

Questa vendita serve per garantire il venditore nel caso in cui il compratore non esegue la sua prestazione (non

paga le rate) e per chi non ha il capitale necessario per l’acquisto in contanti. Se il mancato pagamento non

supera l’1/8 del prezzo totale, il venditore non può chiedere la risoluzione del contratto, se supera può chiedere

la risoluzione del contratto.

 VENDITA IMMOBILIARE: deve essere redatta per atto pubblico, in questo caso la forma è essenziale. Non è

opponibile. Per trasferire la proprietà bisogna recarsi dal notaio che farà la registrazione ai REGISTRI

IMMOBILIARI.

 VENDITA SU DOCUMENTI: il venditore è esonerato dall’obbligo di consegnare la merce con la consegna di un

documento rappresentativo. Nel momento in cui si conclude il contratto il venditore non ha l’obbligo di

consegnare la merce, ma si delibera con la consegna di un documento rappresentativo.

 LA PERMUTA

Gli articoli che stabiliscono la permuta sono 1552 e seguenti. La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco

trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da un contraente all’altro. Si distingue dal normale contratto di

vendita perché lo scambio avviene tra cosa e cosa, non cosa e prezzo.

 IL MUTUO: è il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro e si

obbliga a restituire cose della stessa qualità e specie. È un contratto reale: la consegna della cosa è elemento

costitutivo della fattispecie e consente al mututario l’immediata disponibilità delle cose.

 SOMMINISTRAZIONE: articolo 1559 C.C. è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di

un prezzo, a eseguire a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

 CONCESSIONE DI VENDITA: regola i rapporti tra produttori e rivenditori al dettaglio. È modellata sullo schema

della somministrazione. Essenziale al contratto è che il concessionario sia autorizzato e obbligato ad usare nella

propria impresa il marchio e l’insegna del produttore.

 FACTORING

 LOCAZIONE (articolo 1571 C.C.): è il contratto mediante il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una

cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un corrispettivo prezzo. Il proprietario è il LOCATORE,

l’inquilino è il CONDUTTORE.

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher berta12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Corriero Valeria.