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LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La rescissione del contratto si ha quando i contratti sono conclusi:
IN STATO DI BISOGNO
IN STATO DI PERICOLO
L’articolo 1447 C.C. stabilisce che il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la
necessità, nota dalla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere
rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
L’articolo 1448 C.C. stabilisce che il contratto è stato concluso in maniera sproporzionale, dipesa dallo stato di bisogno di
una parte, del quale l’altra parte ne ha approfittato per trarne vantaggio e può chiedere la rescissione.
Per chiedere la rescissione del contratto, però, lo squilibrio deve superare la metà del valore della cosa.
In sede di giudizio però la parte contro cui è stata chiesta la rescissione può chiedere al giudice di conservare il
contratto, riconducendo il contratto ad equità, pagando la differenza della controparte.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
I casi in cui si ha la risoluzione del contratto ovvero il contratto si scioglie sono:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’.
Il contratto si scioglie per inadempimento.
Se non si adempie il creditore può chiedere la risoluzione del contratto o l’esecuzione forzata.
Però ci sono casi dove la risoluzione avviene da sé:
Quando i contratti sono stipulati con una CLAUSOLA DI INADEMPIMENTO (chiamata CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA);
Quando c’è la DIFFIDA AD ADEMPIERE, oltre la scadenza il contratto si risolve;
Se vi è la presenza di un TERMINE ESSENZIALE, la prestazione avvenuta in ritardo non ha alcun valore, ma si può
adempiere lo stesso se il creditore decide di ricevere comunque la prestazione.
Il contratto si scioglie per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto se il debitore non può adempiere per
forza maggiore e caso fortuito, non è tenuto al risarcimento del danno.
La prestazione che diventa onerosa col passare del tempo si risolve, cioè succede un fatto imprevedibile quando si
stipula il contratto e ha provocato uno squilibrio nelle prestazione, la parte che subisce l’eccessiva onerosità può
chiedere al giudice la risoluzione del contratto o di condurre il contratto ad equità.
CONTRATTO DI VENDITA
L’articolo 1470 del C.C. stabilisce che la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
È un contratto CONSENSUALE, il trasferimento avviene nel momento in cui nasce l’accordo.
È un contratto A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, in quanto le due parti devono eseguire una la prestazione
all’altra.
È un contratto che produce EFFETTI REALI, perché si trasferisce il diritto di proprietà della cosa, ma ci sono delle
eccezioni dove il contratto produce EFFETTI OBBLIGATORI, ovvero il diritto di proprietà non passerà subito al
compratore ma si trasferirà in un secondo momento.
Il contratto di vendita può comprendere 4 casi:
VENDITA DI COSA FUTURA
VENDITA ALTERNATIVA
VENDITA DI COSA GENERICA
VENDITA DI COSA ALTRUI
L’articolo 1472 C.C. stabilisce la vendita di cose future, che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si
verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Questo tipo di vendita avviene maggiormente nel settore agricolo.
Per quanto riguarda la vendita alternativa, il compratore ha la possibilità di scegliere tra due oggetti, il contratto si
potrà concludere anche non sapendo l’oggetto preciso.
Il trasferimento della proprietà avverrà non con la conclusione del contratto, ma con la comunicazione da parte del
compratore della scelta effettuata.
Con la vendita di cosa generica, l’oggetto deve essere determinato, preciso, ma non si sa di preciso qual è il bene,
oggetto del contratto, si conosce genericamente, ma lo identifica solo quando ci sarà il trasferimento della cosa.
La vendita altrui è un particolare tipo di vendita dove il venditore non è ancora proprietario, ma sa di diventarlo, quindi
il compratore diventerà proprietario nel momento in cui lo diventerà il venditore. Esempio compro un televisore che
attualmente non c’è in magazzino, ma sta in fabbrica, e una volta che il televisore arriverà in magazzino, il venditore
diventerà proprietario e trasferirà il bene al compratore, nuovo proprietario.
OBBLIGHI DEL VENDITORE
L’articolo 1476 C.C. stabilisce gli obblighi del venditore, che sono:
Consegnare la cosa al compratore;
Far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto
Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa, ovvero dai difetti occulti che non sono visibili al
momento dell’acquisto.
Entro 8 giorni dalla scoperta devo denunciare il difetto al venditore; se il venditore non accetta, entro un anno dal
giorno in cui il bene fu consegnato ci si può rivolgere dal giudice. Si può fare quindi l’azione redibitoria: mi rivolgo dal
giudice e chiedo lo scioglimento del contratto; o l’azione estimatoria: mi rivolgo dal giudice per ricalcolare il prezzo.
Esiste un DECRETO LEGISLATIVO 206 del 2005 conosciuto come il “CODICE DEL CONSUMO” che è una raccolta di tutte le
norme poste a tutela del consumatore, fatte per sostenere più garanzie di quelle che ci sono. Le norme che tutelano il
consumatore impongono che:
Entro 2 mesi dalla scoperta della difformità si può chiedere al venditore la consegna del bene acquistato senza
difformità (DIFETTO DI CONFORMITA’) valido soprattutto per le vendite online; in caso di rifiuto si può chiedere
la risoluzione del contratto.
Per le vendite a distanza (via Internet, televisione, ecc) il consumatore ha il diritto senza giustificazione di
recedere dal contratto (PENTIMENTO) entro 10 giorni dalla consegna del bene.
OBBLIGHI DEL COMPRATORE
Il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo stabilito; le parti sono libere di scegliere il luogo, nel caso in cui non c’è un
accordo tra le parti, la legge impone al compratore di recarsi al domicilio del venditore e le spese extra sono a carico del
compratore in caso di nessun accordo.
PARTICOLARI SPECIE DI VENDITA
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO (articolo 1500 C.C.): il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. La
legge stabilisce un termine massimo per il riscatto: 2 anni per i beni mobili e 5 anni per i beni immobili.
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO (articolo 1520 C.C.): la vendita non si perfeziona fino a quando il
gradimento del compratore non sia stato comunicato al venditore. Unico vincolato è il venditore, dal momento
che il compratore può negare il gradimento senza fornire motivazioni.
VENDITA A PROVA (articolo 1521 C.C.): si presume fatta sotto la condizione sospensiva (articoli 1353 e ss.) che
la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e
modalità stabilisti dal contratto.
VENDITA SU CAMPIONE (articolo 1522 C.C.): è una vendita perfettamente conclusa, tuttavia il compratore può
chiedere la risoluzione nel caso rilevi qualsiasi difformità della merce rispetto al campione precedentemente
revisionato.
VENDITA A RATE O CON RISERVA DI PROPRIETA’ (articolo 1523 C.C.): questa vendita presenta delle
particolarità:
1. Il compratore non versa il prezzo in un’unica volta al momento della consegna materiale della cosa, ma lo
paga in maniera dilazionata, con rate prefissate nel loro ammontare e nella loro scadenza;
2. Il compratore acquista la proprietà della cosa non nel momento della conclusione del contratto, ma con il
pagamento dell’ultima rata del prezzo;
3. In caso di incidenti avvenuti per forza maggiore o caso fortuito la responsabilità è del compratore anche se
non è ancora di sua proprietà e deve comunque continuare a pagare le rate.
Questa vendita serve per garantire il venditore nel caso in cui il compratore non esegue la sua prestazione (non
paga le rate) e per chi non ha il capitale necessario per l’acquisto in contanti. Se il mancato pagamento non
supera l’1/8 del prezzo totale, il venditore non può chiedere la risoluzione del contratto, se supera può chiedere
la risoluzione del contratto.
VENDITA IMMOBILIARE: deve essere redatta per atto pubblico, in questo caso la forma è essenziale. Non è
opponibile. Per trasferire la proprietà bisogna recarsi dal notaio che farà la registrazione ai REGISTRI
IMMOBILIARI.
VENDITA SU DOCUMENTI: il venditore è esonerato dall’obbligo di consegnare la merce con la consegna di un
documento rappresentativo. Nel momento in cui si conclude il contratto il venditore non ha l’obbligo di
consegnare la merce, ma si delibera con la consegna di un documento rappresentativo.
LA PERMUTA
Gli articoli che stabiliscono la permuta sono 1552 e seguenti. La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da un contraente all’altro. Si distingue dal normale contratto di
vendita perché lo scambio avviene tra cosa e cosa, non cosa e prezzo.
IL MUTUO: è il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro e si
obbliga a restituire cose della stessa qualità e specie. È un contratto reale: la consegna della cosa è elemento
costitutivo della fattispecie e consente al mututario l’immediata disponibilità delle cose.
SOMMINISTRAZIONE: articolo 1559 C.C. è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di
un prezzo, a eseguire a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
CONCESSIONE DI VENDITA: regola i rapporti tra produttori e rivenditori al dettaglio. È modellata sullo schema
della somministrazione. Essenziale al contratto è che il concessionario sia autorizzato e obbligato ad usare nella
propria impresa il marchio e l’insegna del produttore.
FACTORING
LOCAZIONE (articolo 1571 C.C.): è il contratto mediante il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una
cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un corrispettivo prezzo. Il proprietario è il LOCATORE,
l’inquilino è il CONDUTTORE.