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L’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA.
Dopo aver scelto quale delle norme giuridiche applicare,si procede all’argomentazione di tale decisione in
quanto l’argomentazione è il complesso delle operazioni logiche con cui si sostiene una soluzione e se ne
combattono altre,in sostanza è la giustificazione che segue all’applicazione di una norma e proprio per
questo,l’argomentazione serve a persuadere chi abbiamo di fronte sostenendo che ciò che è stato scelto
sia la strada giusta da percorrere. Di fatto la persuasione serve agli avvocati o ancor di più ai giudci.
Essendo un complesso di operazioni logiche,l’argomentazione utilizza per l’appunto meccanismi logici
quali: ARGOMENTO A CONTRARIIS: se un’argomentazione vale per un certo fatto (a) se ne ricava che non
può valere per tutti i fatti diversi da A.
ARGOMENTO A FORTIORI:se un’argomentazione vale per un fatto a,e questo fatto presenta caratteristiche
ed elementi simili ad altri fatti b,c,allora l’argomentazione risulterà sufficiente anche per questi ultimi.
ARGOMENTO AD ABSURDUM: per cui date due possibili argomentazioni se ne sceglie soltanto una perché
l’altra porterebbe a conclusioni assurde.
Esiste anche una particolare argomentazione giuridica che è chiamata ANALISI ECONOMICA DEL
DIRITTO,la quale consiste nel mettere a confronto le diverse soluzioni possibili individuandone le
conseguenze economiche di ognuna e nello scegliere quella che sembra avere l’allocazione più razionale
ed efficiente delle risorse economiche implicate nel problema. Tale soluzione più che argomentazione
giuridica è vista come argomentazione politica in quanto,l’argomentazione giuridica ha come scopo
persuadere chi ci sta di fronte che la soluzione trovata sia quella più conforme alle norme esistenti e
quindi fa riferimento al diritto già fatto (de iure condito) mentre l’argomentazione politica riguarda la
soluzione più opportuna e desiderabile anche se questa non corrisponde con le norme esistenti ed
occorrerebbe effettuare un cambiamento,dunque ci si riferisce al diritto da fare (de iure condendo).
GLI INTERPRETI DELLE NORME E LA GIURISPRUDENZA .
Teoricamente tutte le persone sarebbero in grado di interpretare le norme poiché sono tenuti sia a
conoscerle che ad osservarle,però un’interpretazione più approfondita spetta a chi è qualificato in questo
campo ed ha una posizione di rilievo. Esistono vari tipi di interpretazione ovvero: INTERPRETAZIONE
AUTENTICA: cioè l’interpretazione fatta da un’altra norma (interpretativa) di grado o pari o superiore alla
norma da interpretare. La norma interpretativa esplica l’interpretazione da attribuire all’altra e solo per le
norme interpretative la regola della RETROATTIVITA’ è valida ovvero che la norma ha avuto fin dall’origine
lo stesso significato che indica successivamente essendo una norma interpretativa. Altro tipo di
interpretazione è quella GIUDIZIALE,quest’interpretazione è svolta dai giudici ed è molto importante in
quanto è a loro che spetta assegnare chi ha torto o ragione nelle varie situazioni. Esiste un termine che
indica l’interpretazione che i giudici effettuano ed è il termine GIURISPRUDENZA. L’interpretazione svolta
dagli organi di pubblica amministrazione è detta INTERPRETAZIONE AMMINISTRATIVA,quella invece svolta
dagli studiosi del diritto (giuristi) è detta INTERPRETAZIONE DOTTRINALE. L’interpretazione autentica è
l’unica che vincola le altre,gli altri tipi di interpretazione non sono vincolanti in quanto il nostro diritto si
fonda sul principio del “civil law” ovvero le decisioni giudiziare non sono vere e proprie fonti del diritto in
quanto ogni giudice può interpretare la norma in modo diverso da come la interpreteranno quelli di grado
superiore per cui il principio di PRECEDENTE VINCOLANTE in italia non esiste,al contrario nei sistemi
giuridici statunitense il principio del precedente vincolante è pienamente valido per cui si parla di
“common law” o più propriamente di “judge made law” (diritto fatto dai giudici).
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO.
Le norme giuridiche del nostro ordinamento si ripartiscono sostanzialmente in due grandi categorie,norme
di DIRITTO PUBBLICO e norme di DIRITTO PRIVATO. Il diritto PUBBLICO si rifà ai principi di soggezione e
subordinazione di qualcuno a qualcun’altr,mentre il DIRITTO PRIVATO si rifà ai principi di autonomia e
parità fra le persone. Per capire meglio questi due concetti basta associare degli esempi quali : diritto
pubblico (esproprio),e dunque qui vi troviamo tutte quelle norme che attribuiscono a una pubblica
autorità il potere di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone anche senza e anche contro la
loro stessa volontà. Per il diritto privato invece si pensi al contratto,questo è il classico esempio che
esprime e mette in luce che per mezzo del diritto privato vivono i principi di autonomia e parità in quanto
quest’ultimo pone le persone sullo stesso piano (uguaglianza) e permette loro di scegliere e agire nel
proprio interesse.
IL DIRITTO PRIVATO COME DIRITTO COMUNE.
Il diritto privato è anche denominato come DIRITTO COMUNE in quanto esso risulta applicabile sia ai casi
propri con fini e interessi privati e sia ai casi riguardanti fini e interessi pubblici. Dunque esso si applica a
tutte le situazioni escluse quelle che sono regolate da norme speciali e diverse da quelle del diritto privato
(ad es.quelle di diritto pubblico). Il diritto privato allora è la regola,quello pubblico è l’eccezione.
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO SOCIALE.
Il diritto privato e pubblico pur operando in settori differenti e secondo modalità differenti spesso si
ritrovano ad intrecciarsi in quanto ad esempio spesso le relazioni e azioni di apparati pubblici sono
regolati da norme del diritto privato o ancor di più,elementi di diritto privato si trovano a far capo ad
elementi che fanno parte del diritto pubblico. In effetti la distinzione tra i due tipi di diritto è netta ma
teorica in quanto questi due nella maggior parte dei casi si trovano ad intrecciarsi tra loro. Nel passato,la
divisione era molto netta,allora si parlava di STATO LIBERALE,in quanto l’azione presente in questi due
campi era ben DISTINTA E SEPARATA,avendo da un lato lo Stato che rappresentava la branca del diritto
pubblico,e dall’altro la società civile che rappresentava la branca di diritto privato. Dunque in passato lo
stato si limitava semplicemente a vegliare sulla società civile ma a non intromettersi nelle questioni ad
esse interne,in quanto i privati operavano liberamente. Con l’avvento della 1 GUERRA MONDIALE vi è lo
spartiacque storico che segna un importante mutamento per tutti gli individui,dunque non si parla più di
stato liberale bensì di stato sociale in cui le due branche del diritto iniziano a cooperare tra loro e dunque
viene meno quell’assoluta libertà presente nello stato liberale.
INDIVIDUO E COLLETTIVITA’.
Individuo-collettività è una coppia di concetti che è alla base del nostro ordinamento giuridico. L’inidividuo
in quanto singola persona umane possiede un valore importante che merita tutela e considerazione; ma
di contro,la collettività rappresenta un altro fondamentale valore del nostro ordinamento che deve essere
anch’essa considerata e tutelata. Spesso però tra questa coppia può sussistere un rapporto complesso e
problematico in quanto la realizzazione dell’interesse del singolo può andare contro quello della
collettività e viceversa. Allora l’ordinamento di fronte ad un rapporto complesso e problematico,cerca di
reagire e trovare una soluzione in modo alquanto ragionevole per tutelare da un lato i singoli e dall’altro la
collettività. Gli individui però, non devono essere pensati come singoli isolati dagli altri in quanto essi non
conducono la propria vita essendo isolati,ma la consucono organizzati in gruppi,per cui si parla di
COMUNITA’ INTERMEDIE. Le comunità intermedie sono gli intermediari che esistono tra l’individuo unico e
solo e la collettività,esse svolgono un ruolo decisamente importante in quanto a queste sono riconosciute
i diritti INVIOLABILI dell’uomo,infatti si pensi all’art.2(COSTITUZIONE): “LA REPUBBLICA RICONOSCE E
GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI
SI SVOLGE LA SUA PERSONALITA”. Cio denota infatti che l’individuo è riconosciuto dalla nostra
costituzione in ogni caso e a tal proposito,questo fenomeno si analizza sia come individuale che sociale
adottando allora un termine quale: PRIVATO SOCIALE. Ovviamente le formazioni sociali avvengono nella
maggiore autonomia possibile,per cui lo Stato non si deve intromettere nelle formazioni sociali
dell’individuo,ma può capitare che all’interno di queste formazioni sociali vi siano conflitti più o meno forti
e,allora in quel caso lo stato interviene per tutelare gli individui che sono esposti al pericolo.
LIBERTA’ E UGUAGLIANZA.
Libertà e uguaglianza sono un’altra coppia fondamentale che caratterizza il nostro ordinamento
giuridico,entrambe devono essere salvaguardate e tutelate per mezzo di misure ragionevoli ma anche qui
può succedere che ci sia un rapporto di contrasto. Se si rispetta fino in fondo la libertà si rischia di ledere
l’uguaglianza tra gli individui limitandola e dunque accrescendo le condizioni di disuguaglianza,di contro
invece più si agisce in termini di uguaglianza e più si limita la libertà di azione degli individui. Per cui la via
migliore da seguire è un punto di equilibrio tra i due estremi,infatti la libertà è un valore garantito ma allo
stesso tempo limitato ragionevolmente per garantire l’uguaglianza. Sono ammessi limiti più o meno forti
a seconda del tipo di libertà di cui si parla,infatti ad esempio le libertà economiche hanno dei limiti più
profondi rispetto alle libertà personali. La ricerca dell’equilibrio libertà-uguaglianza è una nuova
concezione del nostro ordinamento giuridico. Nell’800 infatti la libertà in senso formale aveva un
significato di tipo negativo in quanto prevedeva l’assenza di obblighi e divieti da parte dello stato. Con
l’avvento dello stato moderno e quindi sociale si parla non più di libertà formale e negativa ma di libertà
sostanziale,ovvero libertà di scegliere e di agire per poter soddisfare i propri bisogni facendo si che non si
parli più di LIBERTA’ DALLO STATO ma di LIBERTA’ PER MEZZO DELLO STATO,intentendola con un ruolo