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CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO

grandi categorie, ciascuna descritta da uno dei tre commi

a) Specifica comminatoria di nullità di un determinato tipo di contratto o di patto contenuta in unanorma di legge. “nullità testuale”

Si tratta dei casi di c.d. e di ipotesi in cui il riconoscimento della nullità èagevole, perché la legge descrive la fattispecie negoziale colpita da invalidità.

b) Mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio.

art. 1325La mancanza di uno dei requisiti di cui all’ c.c. o del motivo comune alle parti; laart. 1346mancanza, nell’oggetto, dei requisiti stabiliti dall’ c.c.

Queste nullità vengono dette “strutturali”.

c) Infine, un atto è nullo “quando è contrario a norme imperative” quand’anche la nullità dell’attonon sia espressamente prevista da una specifica norma, si parla di “nullità

virtuale”.Nullità parziale e sostituzione di clausole. (p. 655)Il vizio che determina la nullità può investire l’intero negozio (nullità totale) ovvero soltanto una o piùclausole dell’atto (nullità parziale).Tanto meno la nullità di singole clausole inficia il resto del negozio quando è lo stesso legislatore adaver già previsto la c.d. sostituzione automatica delle clausole invalide con le clausole “imposte” dallalegge. azione di nullitàL’ (p. 656)L’azione di nullità presenta alcune caratteristiche significative:a) È imprescrittibile ("l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione”). Si trattadella differenza più significativa rispetto all’azione di annullamento.b) È esclusa qualsiasi sanatoria: il contratto “non può essere convalidato”, ossia le parti non

nepossono in alcun modo confermare o consolidare gli effetti.

L'azione di nullità è un'azione di mero accertamento o dichiarativa, in quanto la sentenza che abbia ad accogliere la domanda non modifica la situazione giuridica preesistente, limitandosi ad accertare che il negozio è nullo.

La legittimazione attiva a far valere la nullità di un negozio è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse.

Il principio dell'assolutezza dell'azione di nullità vale salvo diversa disposizione, ed ove la legittimazione attiva sia concessa in modo restrittivo, si parla di nullità relativa.

La nullità di un atto "può essere rilevata d'ufficio dal giudice".

Conseguenze della nullità. (p. 661)

Il negozio giuridico nullo produce in linea generale alcun effetto - tuttavia da un lato, il legislatore apporta talvolta delle deroghe a questa regola - si considerino art. 2126.

2332. Dall'altro lato occorre tener conto della eventuale rilevanza del negozio nullo di fronte ai terzi -→ va premesso che la nullità di un atto è tendenzialmente idonea a travolgere anche i diritti acquistati dai terzi, ma dipendenti dall'atto nullo. Se il negozio nullo sia stato eseguito, si può pretendere la restituzione delle prestazioni eseguite. L'azione di nullità è imprescrittibile, ma restano salvi gli effetti dell'occupazione e della prescrizione dell'azione di ripetizione.

B. L'ANNULLABILITÀ

Le cause e la disciplina dell'annullabilità. - L'annullabilità rappresenta un'anomalia di minore gravità; in genere deriva dall'inosservanza delle regole che mirano a proteggere particolarmente uno dei soggetti. Le cause generali dell'annullabilità sono:

  1. L'incapacità, legale o naturale, del contraente;
  2. I vizi della volontà: errore, violenza,

Il negozio annullabile produce gli effetti a cui era diretto, ma questi vengono meno se viene proposta ed accolta l'azione di annullamento.

L'annullabilità di un negozio presenta i seguenti caratteri:

  1. L'azione di "annullamento" è un'azione costitutiva
  2. Salvo diversa disposizione di legge, la legittimazione a chiedere l'annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse l'invalidità è prevista dalla legge
  3. L'annullabilità di un atto non può essere rilevata d'ufficio dal giudice
  4. L'azione di annullamento è soggetta a prescrizione, di regola il termine di prescrizione è di cinque anni
  5. Mentre l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione, la corrispondente eccezione può essere sollevata in ogni tempo dalla parte che sia stata convenuta in giudizio per l'esecuzione del contratto. Se così non fosse, la parte non

legittimata a far valere l'invalidità potrebbe attendere la prescrizione senza far valere l'atto viziato. L'annullabilità è sanabile, attraverso la "convalida" del negozio. Effetti dell'annullamento:

  • Se la domanda di annullamento viene accolta dal giudice, la sentenza ha effetto retroattivo. Quindi devono essere restituite le prestazioni eventualmente eseguite in attuazione del negozio annullabile.
  • Se il negozio è annullato per incapacità, l'incapace è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio. I diritti acquistati dai terzi sono infatti salvi a condizione si tratti di acquisti a titolo oneroso e sussista la buona fede.
  • Se però l'annullamento dipende da incapacità legale, il principio dell'efficacia retroattiva viene applicato anche rispetto ai terzi.

rivoluzione per impossibilità sopravvenuta

680). L'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l'obbligazione. Nei contratti corrispettivi essa fa anche venire meno la giustificazione del diritto alla controprestazione e quindi dà luogo alla rivoluzione (art. 1463 c.c.) che opera di diritto. Se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile, la risoluzione è quindi parziale. Se però la prestazione che è residua non offre un interesse apprezzabile per il creditore, egli può recedere dal contratto. La risoluzione per eccessiva onerosità (p. 682) - Il legislatore ha concesso un rimedio contro l'alterazione dell'equilibrio dello scambio delineato dalle parti, per il grave caso in cui fatti sopravvenuti straordinari ed imprevedibili rendano la prestazione di una delle parti eccessivamente onerosa, determinando un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra. Si ha diritto alla risoluzione del contratto per

Eccessiva onerosità quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. Che si tratti di contratti per i quali è previsto il decorso di un intervallo di tempo tra la stipulazione dell'accordo e la sua esecuzione;
  2. Che si verifichi una situazione di eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti.

Anzitutto deve trattarsi di una onerosità sopravvenuta successivamente alla conclusione del contratto.

In secondo luogo, deve trattarsi di una onerosità eccessiva, che crei uno squilibrio economico grave tra prestazione e controprestazione;

Che l'eccessiva onerosità dipenda da avvenimenti straordinari e imprevedibili.

La risoluzione del contratto non può essere concessa quando l'onerosità sopravvenuta non supera l'alea normale che ogni operazione economica protratta nel tempo presenta.

La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori, nei quali non sussiste un equilibrio dello scambio.

I SINGOLI CONTRATTI (P.689)

Capitolo XXXIX

DAI CONTRATTI DEL CONSUMATORE AL DIRITTO DEL CONSUMATORE (P. 690)

Premessa. La genesi e le ragioni del diritto dei consumatori.

I contratti del consumatore non costituiscono un "tipo" contrattuale. Tuttavia, la legislazione ha fattoemergere una disciplina generale applicabile ai contratti stipulati dai consumatori + ha introdottoappositi strumenti di tutela giurisdizionale a favore dei consumatori. Oggi appare appropriato parlare diun "diritto del consumatore" nell'elaborazione di un testo unico, il "codice del consumo".

Il contratto assolveva la funzione di strumento di libertà, di autonomia dei privati.

Il codice di consumo si struttura in 6 Parti.

Nelle disposizioni di esordio il codice del consumo enumera i diritti riconosciuti ai consumatori:

a) Alla tutela della salute;

b) Alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) Ad un'adeguata

informazione e ad una corretta pubblicità al fatto che le pratiche commerciali siano esercitate secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) All'educazione al consumo; e) Alla correttezza, trasparenza ed equità.

COMPRAVENDITA

La vendita è un contratto che con cui una persona fa ricorso per procurarsi i beni di cui ha bisogno e può essere attuata:

  1. dal produttore
  2. da un intermediario
  3. da un venditore non professionale

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto vs il corrispettivo di un prezzo (elemento essenziale e consiste in denaro).

La vendita è un contratto consensuale: per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa.

La vendita può avere effetti reali, ossia produce il trasferimento della

lista numerata:
  1. compravenduto, quando il contratto si riferisca ad una cosa determinata
  2. Efficace obbligatoria quando la proprietà non passa immediatamente, ma sorge dal contratto,
  3. a carico del venditore, l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore compiendo le attività funzionali. Le figure più importanti sono:
  • la vendita di cose generiche
  • la vendita alternativa
  • la vendita di cosa futura
  • la vendita di cose altrui

La vendita di beni immobili deve farsi per iscritto ed è soggetta a trascrizione, vale anche per i mobili registrati.

Obbligazioni del venditore - sono:

  1. fare acquistare al compratore la proprietà, sull'acquisto non è effetto automatico del contratto
  2. Consegnare la cosa al compratore. Per quanto riguarda il luogo si concorderà che l'obbligazione di consegnare una certa determinata cosa, deve avvenire attraverso una
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher baldongreta02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tescaro Mauro.