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SEPARAZIONE DEI DERIVATI INCORPORATI
1) Un contratto ibrido è un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero luogo se non fosse stata presente la componente derivativa.
CONTRATTO IBRIDO E DERIVATO INCORPORATO
2) Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato separatamente come uno strumento finanziario derivato esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali e se e solo se si verificano le seguenti condizioni: a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario; b) lo strumento incorporato soddisfa tutti i requisiti per essere definito uno strumento derivato.
VALUTAZIONE
3) Il
derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo che ad ogni data dichiusura. Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al contratto primario, che è valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto. Se la società non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value del derivato incorporato, determina il fair value come differenza tra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario. In base a quanto previsto dall'articolo 2426 comma 1) del Codice Civile: 'gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value'. I derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale, i.e. quando la società diviene parte delle clausole contrattuali.ossia alla data di sottoscrizione del contratto, sia ad ogni data dichiusura del bilancio. Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. La società deve valutare il fair value massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di fair value sopra descritta. Il Codice Civile ha altresì definito specifiche voci di Stato Patrimoniale per la rilevazione contabile degli strumenti derivati. Il fair value: è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Ai sensi dell'art 2426 cc il fair value può essere.La società deve valutare il fair value massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di fair value sopra descritta. Variazioni di valore: ________________________________________________________________________________ Tipologie di copertura e di rischi La copertura è ammessa per il rischio di: - Interesse (es. di un debito rilevato al costo ammortizzato). - Cambio (es. su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera). - Prezzo (es. di una merce in magazzino o di una vendita futura altamente probabile). - Credito (es. di una controparte ma ad esclusione del rischio di credito proprio della società). In generale, uno strumento finanziario derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il fair value in componenti e designare una o più di queste.come strumento di copertura. Possono essere designati come strumenti di copertura: a) il solo valore intrinseco del fair value di un'operazione acquisita; b) il solo elemento spot di un contratto forward; c) quota dell'intero strumento di copertura. Sono ammessi/considerati elementi coperti: a) attività e passività iscritte in bilancio; b) impegni irrevocabili; c) un'esposizione aggregata, ossia combinazione tra elemento coperto e uno strumento finanziario derivato; d) una parte del fair value. Trattamento contabile: FONDI RISCHI E ONERI Rilevazione iniziale I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche: 1- Natura determinata; 2- Esistenza certa o probabile; 3- Ammontare o data di sopravvivenza della passività indeterminati; 4- Ammontare della passività attendibilmente stimabile. I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza.a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta. Conseguentemente non è possibile iscrivere fondi per:- rettificare i valori dell'attivo;
- coprire rischi generici;
- effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
Valutazione della congruità dei fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente deve essere oggetto di riesame alla data di bilancio. Le eventuali rettifiche che potrebbero emergere dall'aggiornamento della valutazione sulla congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel CE. Attenzione agli "adjusting events" dopo la chiusura di esercizio ma prima della formazione del bilancio. L'utilizzo di un fondo è effettuato in modo diretto; Rettifiche ed eccedenze tra quanto accantonato ed effettivo esborso sono rilevate a CE.
Fattore temporale: Nel processo di stima è possibile tenere conto dell'orizzonte temporale di riferimento quando:
- alla data di bilancio esiste un'obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
- è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso.
connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza;
la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.
A parità di altre condizioni la società adeguerà successivamente il fondo solo per tenere conto del trascorrere del tempo (adeguamento a conto economico).
Fondo per contratti onerosi:
Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.
I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per
inadempimento. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto a conto economico secondo la natura della voce.
Chiarimenti rimborsi assicurativi e fondi: In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.
Classificazione: Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica,...
accessoria o, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci del conto economico.
IMPOSTE SUL REDDITO
Rilevazione Iniziale
Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data bilancio. Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte in esercizi precedenti risulta eccedente (carente) rispetto all'ammontare dovuto, la differenza positiva (negativa) è imputata a conto economico.
(Valgono le regole generali degli OIC di riferimento per crediti, debiti e
fondi)
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Rilevazione operazioni con impatto sul CE
Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero
La ragionevole certezza è comprovata quando:
a) esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno (negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili) o sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;
b) e/o vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento (negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile e/o per coprire le perdite fiscali).
Le passività per imposte differite,
di norma, sono sempre rilevate (E