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Il ruolo dell'attestatore nel comitato

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese ma non al compenso. Il professionista attestatore deve godere di alcuni requisiti, tra cui di fondamentale importanza è quello di indipendenza rispetto al debitore.

Per quanto riguarda le funzioni:

  • Attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
  • Attestare, nel caso il debitore richieda dei finanziamenti, che questi sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'attestatore deve quindi esprimere un giudizio, un parere però caratterizzato da competenza tecnica ed imparzialità del suo autore. Egli deve dunque garantire l'affidabilità e la corrispondenza a realtà dei dati forniti dal debitore, così come l'idoneità delle proposte e dei programmi dello stesso.

Effetti nei confronti del debitore:

  • Effetti patrimoniali: Il debitore non subisce lo spossessamento in quanto conserva l'amministrazione dei suoi beni.
l’esercizio dell’impresa, seppur sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Per questo si dice che il concordato si pone come evento neutro, in quanto l’attività d’impresa continua. Alcuni atti, considerati pericolosi e idonei ad alterare la consistenza della massa attiva, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Ad esempio, alienazioni di immobili, concessioni di ipoteche, mutui, fideiussioni. Il debitore può comunque compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. Da non escludere però la possibilità che l’attività d’impresa non prosegua. Difatti può accadere che ad essere ammesso alla procedura di concordato sia un debitore in fase di liquidazione o che l’attività venga interrotta per volontà del debitore stesso, qualora l’interruzione non pregiudichi la fattibilità del concordato. - Effetti personali Al debitore non si

producono quelle incapacità che si ricollegano allo status di fallito. L'unico vero obbligo di collaborazione per il debitore è quello di rendere disponibili al giudice delegato i libri contabili.

L'ammissione al concordato di una società non ha alcun effetto sul contratto sociale né sull'organizzazione e i suoi organi.

Effetti nei confronti dei creditori

Le norme riguardo gli effetti del concordato nei confronti dei creditori hanno il fine di assicurare la cristallizzazione della massa passiva e il rispetto del principio par condicio creditorum.

Dalla data di pubblicazione del ricordo nel registro e fino al decreto di omologazione i creditori anteriori al decreto non possono eseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Dunque, solo i creditori anteriori al decreto possono, in caso di inadempimento, agire esecutivamente sui beni del debitore.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti.

e le ipoteche giudiziali iscritte nel registro delle imprese nei 90 gg precedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Nel concordato preventivo non vi è una fase di accertamento a carico dei creditori rispetto al proprio credito. Difatti spessa solo al debitore redigere l'elenco dei creditori e dei crediti, e al commissario giudiziale eventualmente di rettificarlo. Effetti nei confronti dei rapporti giuridici preesistenti Si intendono i contratti pendenti, quelli ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti al momento della presentazione del ricordo per l'ammissione alla procedura di concordato. Il debitore può chiedere al tribunale o al giudice delegato, che lo autorizzi a sciogliersi dai contratti pendenti alla data di presentazione del ricordo. Può anche essere chiesta la sospensione per non più di 60 gg. Il contraente avrà comunque diritto ad un indennizzo per ilmancato adempimento. Lo scioglimento o la sospensione avranno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. Caso particolare sono i contratti pubblici. La legge prevede che l'ammissione alla procedura non impedisce la continuazione di essi a condizione che il professionista ne attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del debitore. 2-Fase negoziale Viene raggiunto l'accordo tra il debitore e i creditori. Rientrano in questa fase tutte le operazioni di voto, gli adempimenti. Gli adempimenti preliminari e propedeutici alla votazione Rientrano in questa categoria quelli che riguardano l'adunanza dei creditori. Il tribunale ordina la convocazione dei creditori non oltre 120 gg dalla data del provvedimento, la convocazione spetta al commissario giudiziale, il quale dovrà inoltre verificare e in caso correggere l'elenco dei creditori. Altri adempimenti sempre a cura del commissario.

giudiziale hanno lo scopo di fornire ai creditori e agli organi della procedura elementi di valutazione della convenienza e fattibilità del piano.

Votazione: approvazione e mancata accettazione della proposta- Partecipanti all'adunanza

Giudice delegato, commissario giudiziale, creditori anteriori alla presentazione del ricordo, coobbligati, fideiussori, debitore ha il dovere di intervenire.

Discussione

Si apre la discussione sulla proposta formulata dal debitore e le eventuali proposte concorrenti. Spetta al commissario illustrare la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle concorrenti.

Votazione

Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono presenti classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica nel maggior numero di classi. È venuto meno il

principio del silenzio assenso, i creditori devono manifestare espressamente il loro voto. Nel caso di più proposte si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto.

Legittimazione: Spetta a tutti i creditori anteriori alla presentazione del ricorso. Sono esclusi però il coniuge del debitore, e i suoi parenti entro il 4° grado, la società che controlla la società debitrice e le società da questa controllate. Questo per evitare che soggetti vicini al debitore possano usare strumentalmente il voto per perseguire fini diversi da quelli dei creditori.

Approvazione: È richiesta la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto. Se la maggioranza non viene raggiunta, il giudice delegato lo riferisce al tribunale che sancirà non approvato il concordato. Su istanza di uno o più creditori su richiesta del PM il tribunale potrà dichiarare fallito il debitore. Raggiunta la

maggioranza si passa all'omologazione. 3-Fase istituzionale È la fase in cui il tribunale deve omologare o respingere il concordato approvato dai creditori. Il giudice delegato riferirà al tribunale che dovrà fissare un'udienza per la comparizione delle partie del commissario. Le parti devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata. - Se non ci sono opposizioni all'omologazione il tribunale omologa il concordato, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione. Dunque, il controllo d'ufficio si limita ad una verifica della regolarità formale dell'iter. - Se vengono presentate delle opposizioni la questione cambia. Intanto la legge non specifica chi è legittimato a presentare opposizioni (è sicuro che rientrino i creditori dissenzienti e che non possano il debitore e i creditori accettanti, mentre è ragionevole che non possa nemmeno il commissario, che deve.

presentare pareremotivato sulla proposta)La legge non specifica nemmeno i motivi su cui possa fondarsi un’opposizione.Sicuramente può fondarsi su motivi attinenti al procedimento (es. non regolarità dellacomunicazione o della votazione) e anche su motivi attinenti alla non fattibilità del piano.Con la riforma adesso il creditore appartenente ad una classe dissenziente, o i creditoridissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto, contestano laconvenienza della proposta, il tribunale può omologare comunque il concordato se rilevache il credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore allealternative praticabili.Il giudizio di omologazione si chiude con decreto motivato con il quale il tribunale accoglie leopposizioni e rifiuta l’omologazione oppure respinge le opposizioni e omologa il concordato.In questa fase il tribunale non ha alcun potere di modifica sul concordato, può solo accogliere

orespingere la proposta di concordato accettata dai creditori.

Nel caso in cui respinga la proposta di concordato, su istanza dei creditori o del PM può dichiarare il fallimento del debitore.

Effetti dell’omologazione

  • Effetti nei confronti del debitore

Il debitore rientra nella piena amministrazione e disposizione del patrimonio, potendo compiere tutti gli atti, ordinari e straordinari. È possibile però che vi siano delle limitazioni poste da clausole del concordato stesso. Nel caso di concordato con cessione dei beni, è illiquidatore a procedere agli atti di vendita. Il debitore dovrà comunque conformarsi a quanto stabilito nei patti di concordato. La violazione delle clausole potrà causare la risoluzione del concordato.

  • Effetti nei confronti dei creditori

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricordo. Quindi l’omologazione provoca la modifica del rapporto originario.

con la falcidia e/o la dilazione convenute. Per i crediti sorti durante il corso della procedura non vale quanto detto, e devono essere pagati per intero alla scadenza. - Effetti nei confronti degli organi della procedura Dopo l'omologazione il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato e riferirà al giudice eventuali fatti di pregiudizi ai creditori. 4-Fase di esecuzione Essa si apre con il decreto di omologazione. Il debitore, o l'assuntore, deve adempiere agli impegni derivanti dal piano accettato, nei termini, nelle modalità e nei tempi previsti. Deve cioè soddisfare i creditori nei modi stabiliti. In caso di concordato con cessione dei beni, spetta al liquidatore vendere il patrimonio e pagare con i ricavi i creditori. Non esiste un provvedimento con il quale venga accertata la completa esecuzione del concordato, ma spetta al commissario giudiziale depositare un rapporto finale. Analizziamo la situazione in cui sia stata approvata una

proposta c

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A.A. 2019-2020
63 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giovanni996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ristrutturazione delle imprese e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Sancetta Giuseppe.