Procedure concorsuali
Invitalia SpA si propone di favorire l'attrazione di investimenti esteri che contribuiscano allo sviluppo economico e produttivo, sviluppare innovazione nei settori industriali territoriali, promuovere la competitività e potenzialità attrattive dei settori. Lo stato interviene nelle situazioni di crisi anche come arbitro e regolatore oltre che stabilizzatore (normativa concorsuale). Le procedure concorsuali devono regolamentare il diritto dei creditori a ottenere il rimborso dei crediti; l'interesse degli stakeholders alla continuazione dell’impresa; l’interesse della collettività a una corretta allocazione delle risorse; l'economicità della gestione della crisi. I sistemi concorsuali si basano su par condicio creditorum e absolute priority rule. La prima impone che i creditori abbiano pari trattamento con un medesimo grado di prelazione, la seconda è l’impossibilità di soddisfare creditori appartenenti a una classe successiva se prima non sono stati pagati i creditori di quella precedente.
Riforma della legge fallimentare
Riforma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Riforma improntata a un maggior coinvolgimento dei creditori, riconoscendo un più forte interesse privatistico della gestione della crisi con diminuzione del potere assegnato al tribunale e al giudice delegato; una maggiore attenzione alla conservazione del valore aziendale, introducendo nel fallimento la necessità di una verifica da parte del curatore sull’effettiva opportunità di disporre l’esercizio provvisorio, affitto o cessione dell’azienda o rami di essa.
Fallimento
Fallimento: ha come scopo il soddisfacimento dei creditori e l’eliminazione dal mercato del soggetto insolvente. Presupposto per la dichiarazione del fallimento è l’insolvenza. Art. 2221: sono soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che esercitano attività commerciale, esclusi enti pubblici e piccoli imprenditori. Il fallimento è dichiarato al termine di un procedimento, il tribunale che lo ha dichiarato nomina un giudice che vigili sull’operato del curatore, che gestisce conserva e realizza il patrimonio fallimentare. L’imprenditore fallito perde l’amministrazione e disponibilità dei suoi beni che vengono amministrati e gestiti dal curatore.
Concordato fallimentare
Concordato fallimentare: il debitore, uno o più creditori o un terzo, possono presentare una proposta a tutti i creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, azioni e quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. La proposta concordataria può prevedere il pagamento percentuale dei creditori privilegiati, nonché la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
Concordato preventivo
Concordato preventivo: procedimento che mira a evitare la dichiarazione di fallimento, attraverso la stipulazione e esecuzione di un accordo tra imprenditore e creditori, sotto il controllo giudiziario. Il debitore presenta ai creditori un piano che prevede:
- Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (cessione beni, accollo, operazioni straordinarie)
- Attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato all’assuntore
- Prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, cessione dell’azienda in esercizio, ovvero il conferimento in una o più società di nuova costituzione
- Suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei
Piani di risanamento
Piani di risanamento: consistono nell’esclusione della revocabilità per quegli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dal debitore in esecuzione di un piano potenzialmente idoneo a risanare anche parzialmente, l’esposizione debitoria in una prospettiva di continuità d’impresa.
Accordi di ristrutturazione
Accordi di ristrutturazione: stipula di uno o più accordi di natura privatistica tra imprenditore in crisi e i suoi creditori. Per poter richiedere l’omologa, l’imprenditore deve sottoscrivere, depositare presso il competente tribunale e pubblicare nel registro delle imprese, accordi di ristrutturazione con riferimento ad almeno il 60% di tutti i debiti sociali. L’attuabilità degli accordi è poi attestata da una relazione redatta da un professionista. Consente sia al debitore che ai creditori di beneficiare di alcune tutele:
- Esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione degli accordi
- Esenzione da reato di bancarotta preferenziale e semplice
- Riconoscimento della prededuzione ai crediti sorti a fronte di finanziamenti effettuati da banche, intermediari e soci
Capitolo 10
Ristrutturazione del debito fiscale e contributivo
La ristrutturazione del debito fiscale e contributivo può essere 1) lato sensu (dilazione o riscadenziamento del debito), 2) stricto sensu (interviene il quantum del debito e consente anche una riduzione del valore originario del debito). Stricto sensu è percorribile mediante l’istituto della transazione fiscale, con essa il debitore in crisi può sottoporre al fisco e enti previdenziali una ristrutturazione avente ad oggetto la falcidia o dilazione o moratoria del debito. Quella lato sensu è percorribile mediante rateazione esattoriale, che consente al contribuente in stato di temporanea difficoltà di adempiere, a richiedere la dilazione dei debiti al concessionario della riscossione e non all’ente creditore. 2011: manovra di stabilizzazione finanziaria, viene riconosciuta la prelazione legale attribuita ai crediti fiscali per imposte, anche a quelli per sanzioni tributarie, eliminato ogni limite temporale e quantitativo precedentemente fissato per il privilegio fiscale civilistico. Rateazione del debito iscritto a ruolo: La rateazione esattoriale consiste nella possibilità accordata al contribuente che si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà, di avanzare al concessionario della riscossione (equitalia), una richiesta di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sino a un max di 72 rate mensili.
Concordato preventivo
Concordato preventivo: è una procedura concorsuale giudiziale di carattere volontario, potendo aprirsi esclusivamente su richiesta del debitore. Tende a prevenire l’apertura del fallimento e tutto ciò che ne consegue. Esso previene il manifestarsi dello stato di insolvenza, e viene aperto quando il debitore è in stato di crisi. Due elementi: accordo tra maggioranza dei creditori e il debitore, con il quale i primi accettano la proposta di sistemazione dell’esposizione debitoria del debitore; intervento istituzionale degli organi della procedura, che valutano la regolarità dell’iter. Dopo la riforma del 2005, il concordato preventivo assume i connotati di una forma di organizzazione e regolamentazione dell’accordo tra debitore e creditori. Permette la conservazione degli organismi produttivi, o mediante risanamento dell’impresa o cessione a terzi, e mantiene i livelli occupazionali e un’efficiente riallocazione delle risorse economiche. Consente al debitore di operare sul mercato senza la frattura nello svolgimento di attività d’impresa. Come fine comunque è quello di soddisfare i creditori attraverso la ristrutturazione crediti mediante qualsiasi forma. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
- Ristrutturazione debiti e soddisfazione crediti attraverso qualsiasi forma, cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie
- Attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato a un assuntore (creditori stessi o società)
- Suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei
- Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse
Questo piano deve essere attestato da un professionista e dovrebbero emergere tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esatta esecuzione del concordato. Contenuto necessario: ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma; contenuto eventuale:
- Cessione attività ad un assuntore (creditori, terzi, società) in tal caso l’assuntore si accolla le obbligazioni concordatarie
- Contenuti alternativi
- Classi di creditori
- Creditori privilegiati
Il concordato può avere ad oggetto anche una mera cessione dei beni del debitore ai creditori: l’esecuzione del concordato consiste quindi in una liquidazione dei beni affidata a un liquidatore.
Fasi del concordato preventivo
- Apertura: L’unico soggetto abilitato a richiederla è l’imprenditore in stato di crisi. Ovvero quando nonostante l’evidente impossibilità di predeterminare in anticipo e con esattezza il concreto evolversi degli eventi, presenti una oggettiva probabilità di non riuscire nel breve periodo a adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato è proposta con ricorso sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale; Il debitore deve presentare con il ricorso: una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività, e l’elenco dei creditori; l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali; il valore dei beni e creditori particolari. Il tutto deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano medesimo.
- Negoziabile: In cui si raggiunge accordo.
- Istituzionale: Controllo da parte degli organi che si chiude con l’omologazione.
- Esecuzione.
Presentato il ricorso, il tribunale valuta se sussistono i requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione alla procedura di concordato. Se non sussistono i requisiti, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato, e ciò può portare alla dichiarazione di fallimento del debitore. Qualora sussistano i requisiti, il tribunale con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, valuta se è corretta l’eventuale ripartizione in classi dei creditori. Nomina gli altri organi della procedura, giudice delegato e commissario giudiziale, ordina la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questa data ai creditori. Il debitore può anche modificare in corso di procedura la proposta originaria. Il Tribunale: ha minori competenze che rispetto al concordato fallimentare, gli competono le decisioni in punto di inizio e fine del concordato, apertura, omologazione, risoluzione e annullamento.
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