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PROCEDURE CONCORSUALI

Invitalia SpA si propone di favorire attrazione di investimenti esteri che contribuiscano allo

sviluppo economico e produttivo, sviluppare innovazione nei settori industriali territoriali,

promuovere la competitività e potenzialità attrattive dei settori. Lo stato interviene nelle

situazioni di crisi anche come arbitro e regolatore oltre che stabilizzatore (normativa

concorsuale). Le procedure concorsuali devono regolamentare il diritto dei creditori a

ottenere il rimborso dei crediti; interesse degli stakeholders alla continuazione

dell’impresa; l’interesse della collettività a una corretta allocazione delle risorse;

l’economicità della gestione della crisi. I sistemi oncorsuali si basano su par condicio

creditorim e absolute priorità rule. La prima impone che i creditori abbiano pari

trattamentoto con un medesimo grado di prelazione, la seconda è l’impossibilità di

soddisfare creditori appartenenti a una classe successiva s prima non sono stati pagati i

creditori di quella precedente. Riforma del r.d. 16 marzo 1942 n267. Riforma improntata

a un maggior coinvolgimento dei creditori, riconoscendo un più forte interesse privatistico

della gestione della crisi con diminuzione del potere assegnato al tribunale e al giudice

delegato; una maggiore attenzione alla conservazione del valore aziendale, introducendo

nel fallimento la necessità di una verifica da parte del curatore sull’effettiva opportunità di

disporre l’esercizio provvisorio, affitto o cessione dell’azienda o rami di essa. Fallimento:

ha come scopo il soddisfacimento dei creditori e l’eliminazione dal mercato del soggetto

insolvente. Presupposto per la dichiarazione del fallimento è l’insolvenza. Art. 2221: sono

soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che esercitano attività commerciale, esclusi enti

pubblici e piccoli imprenditori. Il fallimento è dichiarato al termine di un procedimento, il

tribunale che lo ha dichiarato nomina un giudice che vigili sull’operato del curatore, che

gestisce conserva e realizza il patrimonio fallimentare. L’imprenditore fallito perde

l’amministrazione e disponibilità dei suoi beni che vengono amministrati e gestiti dal

curatore.

Concordato fallimentare: il debitore, uno o più creditori o un terzo, possono presentare

una proposta a tutti i creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione

dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni

straordinarie, compresa attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate,

azioni e quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e

titoli di debito. La proposta concordataria può prevedere il pagamento percentuale dei

creditori privilegiati, nonché la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione

giuridica ed interessi economici omogenei. Concordato preventivo: procedimento che

mira a evitare la dichiarazione di fallimento, attraverso la stipulazione e esecuzione di un

accordo tra imprenditore e creditori, sotto il controllo giudiziario. Il debitore presenta ai

creditori un piano che prevede 1) ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti

attraverso qualsiasi forma (cessione beni, accollo, op.straord) 2) attribuzione delle attività

delle imprese interessate dalla proposta di concordato all’assuntore. 3) prosecuzione

dell’attività d’impresa da parte del debitore, cessione dell’azienda in esercizio, ovvero il

conferimento in una o più società di nuova costituzione 4) suddivisione dei creditori in

classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Piani di risanamento consistono nell’esclusione della revocabilità per quegli atti,

pagamenti e garanzie posti in essere dal debitore in esecuzione di un piano

potenzialmente idoneo a risanare anche parzialmente, l’esposizione debitoria in una

prospettiva di continuità d’impresa.

Accordi di ristrutturazione: stipula di uno o più accordi di natura privatistica tra

imprenditore in crisi e i suoi creditori. Per poter richiedere l’omologa, l’imprenditore deve

sottoscrivere, depositare presso il competente tribunale e pubblicare nel registro delle

imprese, accordi di ristrutturazione con riferimento ad almeno il 60% di tutti i debiti sociali.

L’attuabilità degli accordi è poi attestata da una relazione redatta da un professionista.

Consente sia al debitore che ai creditori di beneficiare di alcune tutele 1) esenzione da

revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione degli accordi 2) esenzione da reato di

bancarotta preferenziale e semplice 3) riconoscimento della prededuzione ai crediti sorti a

fronte di finanziamenti effettuati da banche, intermediari e soci.

CAPITOLO 10

La ristrutturazione del debito fiscale e contributivo può essere 1) lato sensu (dilazione o

riscadenziamento del debito), 2) stricto sensu (interviene il quantum del debito e consente

anche una riduzione del valore originario del debito). Stricto sensu è percorribile mediante

l’istituto della transazione fiscale, con essa il debitore in crisi può sottoporre al fisco e enti

previdenziali una ristrutturazione avente ad oggetto la falcidia o dilazione o moratoria del

debito. Quella lato sensu è percorribile mediante rateazione esattoriale, che consente al

contribuente in stato di temporanea difficoltà di adempiere, a richiedere la dilazione dei

debiti al concessionario della riscossione e non all’ente creditore. 2011: manovra di

stabilizzazione finanziaria, viene riconosciuta la prelazione legale attribuita ai crediti fiscali

per imposte, anche a quelli per sanzioni tributarie, eliminato ogni limite temporale e

quantitativo precedentemente fissato per il privilegio fiscale civilistico. Rateazione del

debito iscritto a ruolo: La rateazione esattoriale consiste nella possibilità accordata al

contribuente che si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà, di avanzare al

concessionario della riscossione (equitalia), una richiesta di rateazione del pagamento

delle somme iscritte a ruolo, sino a un max di 72 rate mensili.

CONCORDATO PREVENTIVO E’ una procedura concorsuale giudiziale di carattere

volontario, potendo aprirsi esclusivamente su richiesta del debitore. Tende a prevenire

l’apertura del fallimento e tutto ciò che ne consegue. Esso previene il manifestarsi dello

stato di insolvenza, e viene aperto quando il debitore è in stato di crisi. Due elementi:

accordo tra maggioranza dei creditori e il debitore, con il quale i primi accetto la proposta

di sistemazione dell’esposizione debitoria del debitore; intervento istituzionale degli organi

della procedura, che valutano la regolarità dell’iter. Dopo la riforma del 2005, il conc.

preventivo assume i connotati di una forma di organizzazione e regolamentazione

dell’accordo tra debitore e creditori. Permette la conservazione degli organismi produttivi,

o mediante risanamento dell’impresa o cessione a terzi, e mantiene i livelli occupazionali e

un’efficiente riallocazione delle risorse economiche. Consente al debitore di operare sul

mercato senza la frattura nello svolgimento di attività d’impresa. Come fine comunque è

quello di soddisfare i creditorii attraverso la ristrutturazione crediti mediante qualsiasi

forma. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato

preventivo sulla base di un piano che può prevedere 1) ristrutturazione debiti e

soddisfazione crediti attraverso qualsiasi forma, cessione dei beni, accollo, operazioni

straordinarie 2) attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di

concordato a un assuntore (creditori stessi o società) 3) suddivisione in classi secondo

posizione giuridica e interessi economici omogenei 4) trattamenti differenziati tra creditori

appartenenti a classi diverse. Questo piano deve essere attestato da un professionista e

dovrebbero emergere tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esatta esecuzione del

concordato. Contenuto necessario: ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei

crediti in qualsiasi forma; contenuto eventuale 1) cessione attività ad un assuntore

(creditori, terzi, società) in tal caso l’assuntore si accolla le obbligazioni concordatarie

2)Contenuti alternativi 3)Classi di creditori 4)Creditori privilegiati. Il concordato può avere a

oggetto anche una mera cessione dei beni del debitore ai creditori: l’esecuzione del

concordato consiste quindi in una liquidazione dei beni affidata a un liquidatore Fasi: 1)

apertura 2) negoziale in cui si raggiunge accordo 3) istituzionale (controllo da parte degli

organi che si chiude con l’omologazione) 4) esecuzione. Apertura: L’unico soggetto

abilitato a richiederla è l’imprenditore in stato di crisi. Ovvero quando nonostante l’evidente

impossibilità di predeterminare in anticipo e con esattezza il concreto evolversi degli

eventi, presenti una oggettiva probabilità di non riuscire nel breve periodo a adempiere

regolarmente le proprie obbligazioni. La domanda per l’ammissione alla procedura di

concordato è proposta con ricorso sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui

l’impresa ha la sede principale; Il debitore deve presentare con il ricorso: una relazione

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, uno stato analitico ed

estimativo delle attività, e l’elenco dei creditori; l’elenco dei titolari dei diritti reali o

personali; il valore dei beni e creditori particolari. Il tutto deve essere accompagnato dalla

relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano

medesimo. Presentato il ricorso, il tribunale valuta se sussistono i requisiti richiesti dalla

legge per l’ammissione alla procedura di concordato. Se non sussistono i requisiti, il

tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato, e ciò può portare alla

dichiarazione di fallimento del debitore. Qualora sussistano i requisiti, il tribunale con

decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo,

valuta se è corretta l’eventuale ripartizione in classi dei creditori. Nomina gli altri organi

della procedura, giudice delegato e commissario giudiziale, ordina la convocazione dei

creditori non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la

comunicazione di questa data ai creditori. Il debitore può anche modificare in corso di

procedura la proposta originaria. Il Tribunale: ha minori competenze che rispetto al

concordato fallimentare, gli competono le decisioni in punto di inizio e fine del concordato,

apertura, omologazione, risoluzione e annullamento, e dich

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
14 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/10 Organizzazione aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcomtl di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ristrutturazione delle imprese e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Sancetta Giuseppe.