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EFFETTI SEPARAZIONE TRA I CONIUGI

Possono essere di carattere personale, ovvero si estingue il dovere di coabitazione e quello di collaborazione, ma rimane, se vi sono figli minori, il dovere di assistenza morale, che non viene meno del tutto ma si affievolisce, e il dovere di fedeltà, che si tramuta sotto forma di rispetto.

Per quanto riguarda gli effetti di carattere patrimoniale, al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione spetta il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento, mentre al contrario perde il diritto al mantenimento e può pretendere solo l'assegno alimentare per assicurare bisogni essenziali.

Il presupposto principale per ottenere l'assegno di mantenimento è quello di assicurare il tenore di vita pregresso. Altri presupposti sono la presenza di una significativa disparità economica fra le parti e lo stato di bisogno del coniuge richiedente, ovvero il non avere un reddito adeguato per consentire la conservazione del pregresso tenore di vita.

possibilità dell'altro coniuge di corrisponderlo e il richiedente non deve aver dato vita ad una famiglia di fatto. Il giudice per stabilire in che misura il coniuge deve essere mantenuto deve valutare una serie di elementi. L'articolo 156 del codice civile fa riferimento non solo ai redditi ma anche ad altre circostanze come il patrimonio, la capacità di lavoro, l'eventuale godimento della casa familiare, eventuale costituzione di altro nucleo familiare. Secondo la giurisprudenza si deve fare riferimento al tenore di vita potenziale ovvero quello che avrebbero potuto avere i coniugi e che magari per diverse ragioni non hanno avuto. Il tribunale non tiene conto dei contributi elargiti dalla famiglia di origine poiché proviene appunto da questa e magari chi dovrà versare il mantenimento non possiede nulla. Nel giudizio di separazione le parti devono presentare la propria dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione relativa al reddito e al patrimonio.

proprio patrimonio personale: quindi la propria attività lavorativa in tutte le fonti di reddito, i redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni, reddito netto mensile percepito negli ultimi sei mesi per verificare che non vi sia stato un momento di guadagno, immobili di cui si è proprietari e tutte le info a proposito di questi.

Ai fini della quantificazione il tribunale dovrà valutare anche la durata del matrimonio.

L'assegno viene corrisposto tramite mensilità anticipata se il coniuge tenuta a versare è inadempiente si espone a responsabilità penale. L'assegno può subire variazioni e si estingue per riconciliazione, per cessazione dello Stato di bisogno, per impossibilità economica dell'obbligato, morte o creazione di famiglia di fatto.

L'assegno non può essere corrisposto in un'unica soluzione.

SCIOGLIMENTO-DIVORZIO

Prima del 1970 l'unica causa di scioglimento del matrimonio era costituita dalla

mortedi uno dei due coniugi, successivamente fu introdotta la legge 898 del 1970 cheistituiva il divorzio dove il giudice ha il potere di pronunciare lo scioglimento delmatrimonio civile o di far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario. Si parladi scioglimento quando il matrimonio è avvenuto con il solo rito civile quindi nondavanti al sacerdote ma solo davanti all'ufficiale di Stato civile, si parla di cessazionedi effetti civili nel caso di rito concordatario cioè matrimonio celebrato in chiesa ma alquale vengono riconosciuti sia gli effetti civili che religiosi.Il tribunale per pronunciare il divorzio deve accertare che è la crisi coniugale dipendada una delle cause previste dalla legge 898 ovvero nel caso di un reato di un coniugee in una situazione del genere l'altro coniuge può chiedere il direttamente il divorzio,nel caso in cui la separazione personale si protrae per un anno a partire dallacomparizione davanti al presidente

Del tribunale. Il termine di tempo che deve trascorrere tra separazione e divorzio è di sei mesi quando la separazione è consensuale, se giudiziale deve trascorrere 1 anno. Ulteriore ragione di divorzio è la rettificazione di sesso che provoca lo scioglimento automatico del matrimonio ma se le parti sono d'accordo il loro vincolo può permanere nella forma di Unione civile. Lo scioglimento può avvenire per ricorso congiunto se i coniugi sono d'accordo sulle condizioni, per ricorso di una parte in caso di disaccordo e dovrà essere eseguito il procedimento ordinario che inizia sul ricorso di un coniuge e deve contenere l'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione che deve avvenire non oltre i 90 giorni. La prima fase del giudizio si svolge davanti al presidente che deve tentare la riconciliazione e qualora non riesca questo nomina il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.

La sentenza di primo grado dispone la corresponsione dell'assegno matrimoniale. Il procedimento si estingue per la morte di uno dei due coniugi o per l'annullamento del matrimonio.

PROCEDIMENTO STRAGIUDIZIALE

Il decreto legislativo numero 132 del 2014 prevede una procedura stragiudiziale nell'ipotesi in cui i coniugi concordino sullo scioglimento e sulla regolamentazione si potrà allora ricorrere ad una richiesta congiunta espressa davanti all'ufficiale di Stato civile e alla negoziazione assistita.

In sede di separazione occorre fare una premessa, cioè prima della riforma del '75 la separazione aveva carattere sanzionatorio e veniva richiesta per colpa. Con la riforma si può ricorrere alla separazione senza colpa, infatti oggi la separazione costituisce un rimedio nel caso in cui un rapporto di coppia fosse entrato in crisi e non è più considerato un istituto punitivo per sanzionare il comportamento di colui che ha determinato la

La rottura della separazione giudiziale si ha quando i coniugi, in sede di separazione, non riescono a mettersi d'accordo sulle condizioni che regoleranno il loro rapporto, ad esempio sull'affidamento della prole o sull'assegnazione della casa familiare.

Il presupposto principale della separazione giudiziale è l'intollerabilità della convivenza, che ricorre ogni qualvolta la prosecuzione appaia penosa per quel dato soggetto che la rappresenta come tale. Quindi, l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condizione sufficiente e necessaria per la pronuncia della separazione giudiziale.

Inoltre, un coniuge può richiedere l'addebito della separazione ai danni dell'altro, ma solo se la separazione è avvenuta a causa della violazione dei doveri coniugali, tale da rendere per un coniuge intollerabile la prosecuzione del matrimonio. L'addebito andrà espressamente richiesto e dimostrato.

È necessario che il giudice appuri che la rottura del rapporto sia stata determinata dal comportamento volontario di uno dei due coniugi che si sia reso inadempiente verso i doveri coniugali e che pertanto abbia determinato la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della convivenza. È necessario quindi che la condotta sia stata la causa e non l'effetto della crisi, cioè la crisi non deve essere precedente alla violazione dei doveri coniugali.

Presupposto a debito violazione dei doveri matrimoniali e nesso causale tra violazione e intollerabilità della convivenza.

Cosa comporta l'addebito:

  • Perdita o riduzione del diritto al mantenimento, ma sopravvive solo il diritto agli alimenti se ricorre uno stato di bisogno.
  • Vengono limitati i diritti successori nei confronti del patrimonio dell'altro coniuge e si perde il diritto alla pensione di reversibilità.

GIUDIZIO

Il procedimento di separazione giudiziale inizia con ricorso da parte di uno dei due coniugi.

Il punto il ricorso contiene tutte le richieste che il coniuge vorrebbero fossero accolte dal giudice e viene depositato dall'avvocato presso il tribunale del luogo dell'ultima residenza coniugale.

Dopo aver depositato il ricorso il tribunale emette un decreto di fissazione dell'udienza presidenziale alla quale dovranno essere presenti entrambi i coniugi con i rispettivi avvocati.

Il presidente in primo luogo tenta alla riconciliazione dei coniugi e verifica se le ragioni della separazione sono serie, se il tentativo fallisce predispone i provvedimenti da attuare nell'interesse dei coniugi e della prole.

Il procedimento continua davanti al giudice istruttore e si conclude con sentenza del collegio.

Quando il procedimento deve continuare per ulteriori accertamenti il giudice può emettere nel frattempo la sentenza di separazione o separazione parziale.

SEPARAZIONE CONSENSUALE: la separazione consensuale presuppone la concorde decisione dei coniugi di porre fine alla loro

La comunione di vita può avvenire su richiesta congiunta rivolta all'ufficiale di Stato civile. Questa richiesta può essere fatta solo se i coniugi non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o non autonomi economicamente.

La negoziazione assistita, cioè l'accordo, viene stipulato dai coniugi con l'assistenza degli avvocati e deve essere depositato presso la cancelleria del procuratore della Repubblica. Se ci sono figli, il procuratore può autorizzarlo dopo aver verificato che le condizioni soddisfino gli interessi della prole. Se non ci sono figli, è sufficiente che accerti la regolarità formale.

La separazione di fatto può essere richiesta con un ricorso che contiene le condizioni concordate tra i coniugi e si conclude con un decreto di omologazione da parte del tribunale. Il tribunale può rifiutare l'omologazione quando ritiene che le condizioni stabilite dai coniugi non soddisfano l'interesse della prole.

L'interruzione della convivenza senza richiedere l'intervento del giudice può attuarsi in diversi modi, ad esempio abbandonando il tetto coniugale. Tuttavia, questo può provocare conseguenze rilevanti sul piano giuridico. Innanzitutto, questa condotta potrebbe essere posta a fondamento dell'addebito di una successiva ed eventuale separazione. Inoltre, l'abbandono prevede la violazione degli obblighi di assistenza familiare, quindi si può essere puniti penalmente.

Molto più frequentemente, una separazione di fatto si attua anche quando i coniugi decidono di convivere più o meno pacificamente per diverse ragioni, ad esempio figli o ragioni economiche, ma comportandosi di fatto come due estranei. Questa forma di separazione non è disciplinata dal codice civile, ma i suoi effetti possono cessare tramite l'istituto della riconciliazione e non è prevista alcuna formalità particolare, se non il comportamento di entrambe le parti.

incompatibile con lo status di separatiSEPARAZIONE TEMPORANEAi coniugi posso

Dettagli
A.A. 2021-2022
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania.mitrugno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Dell'anna Misurale Francesca.