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RIASSUNTI DIRITTO

CAPITOLO 1

DIRITTO: Regolamentazione operata da un gruppo sociale, collettività di persone.

L’uomo vive in un contesto, gruppo sociale dunque necessita di regole che consentono la sopravvivenza e

di vivere pacificamente.

Ambito familiare giuridico:

- Tra privati: diritto privato nome che risolve problematiche tra singoli

- Individui e chi detiene il potere: diritto pubblico relazione tra autorità e individui (destinati a norme

o regole) di un ordinamento giuridico.

Ordinamento giuridico

È un gruppo sociale organizzato attraverso norme o regole. L’ordinamento giuridico può indicare “il tutto”

in senso ampio e quindi indicare il gruppo sociale organizzato, oppure “la parte” in senso stretto e indicare

il solo sistema di norme. L’ordinamento giuridico per antonomasia è lo Stato ma possono esserci più

ordinamenti di tipi diversi (pluralismo politipico) Ex: famiglia, società sportiva, partito politico, i quali però

devono essere coordinati tra di loro da regole che vengono determinate dallo Stato, superiore a qualsiasi

altro ordinamento giuridico, senza di esso non potrebbero esisterne altri.

Sono diversi gli atteggiamenti assunti da un ordinamento verso l’altro:

- Il primo atteggiamento è quello di ignorare del tutto l’altro ordinamento

- Il secondo è quello della qualificazione negativa: in tal caso l’ordinamento viene riconosciuto ma

per essere estirpato. Per esempio l’atteggiamento dello Stato verso un’associazione a delinquere.

- Il terzo atteggiamento consiste nel riconoscere l’esistenza di un altro ordinamento e considerarlo

lecito.

- Il quarto atteggiamento consiste nel ritenere rilevanti le norme di quell’ordinamento tanto da

qualificarlo Diritto nello stato, oppure può valorizzare al massimo l’ordinamento appropriandosi del

diritto da questo creato e riconoscendolo come Diritto dello stato.

Norme giuridiche

La norma giuridica appartiene alla categoria delle norme sociali, ha cioè ad oggetto dei gruppi sociali,

laddove vi sono gruppi sociali non ci possono essere individui che non vivano sotto diritto.

Caratteri essenziali della norma giuridica :

 Una noma è generale quindi può applicarsi a chiunque si trovi in una situazione descritta da quella

norma (si applicano a tutti e non a una persona in particolare, in quel caso parliamo di

provvedimento puntuale e concreto ex: multa)

 Una norma è astratta poiché applicabile a un numero indefinito di casi.

 Una norma deve introdurre qualcosa di nuovo dunque deve dare novità.

Una norma è tale se detta una disciplina nuova o che modifichi una norma precedente.

 Una norma è caratterizzata da doverosità ed effettività essa richiede osservanza e spesso si

accompagna alla sanzione se non viene osservata

Ex: codice della strada (Non sempre vi è una sanzione ma non per questo manca di doverosità).

Non richiede l’adesione dal soggetto, quindi viene imposta a prescindere. L’individuo osserva la

regola e la deve rispettare sia se la condivide sia se non la condivide. In alcuni casi si impone anche

se non è conosciuta da quel soggetto.

Si può quindi definire norma anche: regola, giudizio su fatti o comportamenti umani.

Altre norme:

 Vi sono norme più generali di altre detti principi i quali sono dotati di prescrittività

Ex: principio di uguaglianza

Analogia legis: Art. 12 se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si fa

riferimento della disposizione che regolano casi simili. In questo caso l’interprete esaminata la disposizione

analoga , ne ricava un principio suscettibile di applicazione anche al caso sottoposto al suo esame.

 Norme programmatiche che esprimono una finalità, un programma che la repubblica vuole

perseguire, si indirizzano al legislatore ma non sono del tutto efficaci poiché per esserlo il

legislatore deve approvarle.

Fonti del diritto

Tutte le fonti che fanno parte del nostro ordinamento sono fonti di produzione di norme.

Vi sono le fonti legali cioè formatesi in conformità alla volontà dell’ordinamento e le fonti extra ordinem

ovvero fonti che si impongono nel nostro ordinamento per una loro forza propria e riescono comunque a

creare un diritto. ex: consuetudine o colpo di stato ossia quei comportamenti che, pur in assenza di una

norma sulla produzione che li abiliti a creare diritto riescono comunque a produrlo.

Un’altra distinzione vi è tra fonti -atto sono fonti scritte emanate dagli organi ai quali il potere normativo è

riconosciuto dall’ordinamento giuridico. Le fonti-fatto invece sono fonti non scritte determinate da fatti

sociali come usi e consuetudini che possano costituire una fonte di produzione di diritto come ad ex la

ripetizione costante di un comportamento ritenuto giuridicamente permesso. Le fonti extra-ordinem fanno

parte delle fonti-fatto.

Le norme prodotte in base alle fonti legali o fonti extra-ordinem costituiscono il diritto dello Stato.

Le altre norme prodotte da fonti riconosciute con un altro titolo sono diritto nello Stato, nel diritto dello

Stato italiano si possono menzionare la Costituzione (fonte per eccellenza) le leggi statali e regionali.

Distinzione tra disposizione e norma

La disposizione è la formulazione scritta di una norma, la formulazione linguistica di senso compiuto

sintatticamente e logicamente unitaria nelle quali può essere scomposto un atto giuridico. La norma può

essere prodotta dall’interpretazione di una disposizione (norma “scritta”) oppure provenire da una fonte

fatto, quindi in questo caso non sarà scritta.

Non si può sempre addivenire a una sola interpretazione corretta della disposizione, proprio per questo

motivo ogni ordinamento escogita meccanismi e dispositivi istituzionali volti a porre fini ai contrasti

interpretativi, attribuendo a determinati soggetti il compito di fissare l’interpretazione che debba valere.

Nell’ordinamento giuridico italiano questo compito è svolto dalla Corte di Cassazione.

Vi sono diversi livelli di interpretazione di un atto:

- letterale o testuale, nel caso in cui i termini abbiano un solo significato.

- sistematico, nel quale si analizza il contesto nel quale i termini sono inseriti.

- comunitaria, l’interpretazione avviene osservando le norme del diritto internazionale.

- teleologico, nel quale si estraniano i termini dal contesto.

Criteri di risoluzione delle antinomie normative

Le norme possono contraddirsi tra loro: in ogni ordinamento giuridico in particolare in quelli complessi

come lo Stato coesistono una pluralità di norme prodotte da fonti diverse in tempi diversi, è possibile

quindi che il contenuto di alcune norme sia contrastante con altri presenti nel sistema, si vengono a creare

le cosiddette antinomie normative. Quindi per la coerenza del sistema ciascun ordinamento predispone dei

criteri di risoluzione delle antinomie.

Esse hanno dei criteri di risoluzione:

a) Cronologico: Il criterio cronologico può essere rilevato da qualsiasi individuo e da precedenza alla

norma successiva. Da rilevanza al tempo di entrata in vigore della norma, la norma adottata

successivamente è quella che vale e viene considerata. Le due norme devono avere la stessa forza-

livello gerarchico. Vi è quindi l’eliminazione della norma precedente che viene abrogata da quella

successiva (Ex Nunc da questo momento). Limitazione dei suoi effetti per il futuro ma continua ad

esistere nell’ordinamento quindi perde efficacia ma non validità (Eccezione data dalle norme

speciali come quelle penali incriminatrici che resistono all’eliminazione).

Fenomeno dell’Abrogazione (fenomeno rilevabile da chiunque) può essere

- Espressa: esprimere l’abrogazione

- Tacita: deriva da una lettura interpretativa che compie l’interprete

b) Gerarchico : presupposto di questo criterio è che tra le fonti vi sia istituita una gerarchia che cioè

alcune fonti siano per le più varie ragioni collocate in una posizione superiore rispetto alle altre.

La più importante è la Costituzione, fonte per eccellenza, che come già detto possiede la disciplina

delle fonti primarie. Poi la legge ordinaria, principale delle fonti primarie le quali sono formate da:

▪ Atti normativi aventi fonte di legge governativa ovvero il decreto legge e il decreto legislativo

delegato Sigla: d.l e D.Lgs.

▪ Fonti di provenienza governativa ma con fonte di legge, può adottare due fonti primarie ovvero

il d.l (autorizzazione dal Parlamento che delega l Governo)e il D.LgS

▪ Referendum abrogativo

▪ Regolamento Parlamentare: ogni camera adotta un proprio regolamento cioè una fonte che

assume la forza di fonte primaria.

▪ Sentenze di accoglimento: norma di legge dichiarata illegittima quindi modificando il sistema

delle fonti.

Tutte le fonti primarie hanno forza di legge! forza formale: (descrizione del procedimento da parte della

Costituzione e da parte del Parlamento) La fonte produce effetti analoghi a quelli della legge (capacità

di resistere all’abrogazione) e di introdurre norme. Ex: DL e D.LGS che presentano queste

caratteristiche

Poi ci sono le fonti secondarie ex Regolamenti provenienti dal Governo come il consiglio dei ministri

E infine nel criterio gerarchico troviamo le consuetudini (ciò che i cittadini fanno quotidianamente)

La fonte superiore prevale su quella inferiore (può farlo solo il giudice della Corte di Giustizia) detto

annullamento ovvero la dichiarazione di una legge divenuta illegittima.

c) Della competenza : ripartisce di chi sia la competenza delle relative fonti ex tra le fonti statali e

regionali, in questo criterio la norma incompetente è ritenuta illegittima ancor prima che la fonte

legittimamente abilitata venga posto e che la concreta antinomia sorga.

Lo Stato

È l’ordinamento giuridico per antonomasia e il più importante tra gli ordinamenti giuridici. Lo Stato è

composto da 3 elementi peculiari e fondamentali:

- Popolo: Insieme di soggetti che si trovano a vivere stabilmente in un territorio e che hanno la

cittadinanza. (≠ popolazione: il suo criterio identificativo non è la cittadinanza ma la residenza nel

territorio dello stato).

- Territorio: non può esistere stato senza territorio, è la porzione di terreno delimitato da confini

entro i quali possono valere le regole prefissate e l’ordinamento esercita il proprio potere.

- Sovranità: tale concetto evoca il carattere di totalità assolutezza esclusività e di auto fondazione

dell’ordinamento. Il concetto di sovranità può declinarsi secondo tre attributi: originarietà, ovvero

appunto la pretesa dello Stato di trovare in se stesso il proprio fondamento normativo,

l’indipendenza verso l’esterno, ovvero verso gli altri ordinamenti statuali e infine la supremazia

verso l’interno ovvero su gli altri ordinamenti giuridici.

altri significati del termine “Stato”

Fin qui ci siamo riferiti al termine stato nel suo significato di Stato-istituzione o Stato-comunità. Ma il

termine stato può avere diversi significati. Lo stato ordinamento è l’insieme delle sole norme giuridiche di

uno Stato-istituzione. Poi abbiamo lo stato governo intendendo l’insieme degli organi e dei soggetti che

nello stato istituzione rivestono una posizione di supremazia e esercitano un’autorità. Successivamente

ancora lo Stato persona , che è una nozione ancora più ristretta di stato e richiama alcuni soggetti specifici,

considerati come soggetto unitario, che esprimono la propria volontà attraverso varie diramazioni. Infine

esistono tutte le classificazioni dello stato in base all’epoca storica o all’assetto territoriale che vedremo più

avanti.

L’Unione Europea

Nell’ambito dei rapporti tra lo stato italiano ed altri ordinamenti un ruolo del tutto peculiare riveste

l’Unione europea, un’entità sovranazionale composta da 27 membri, estremamente complessa e

strutturata intorno a una serie di norme e istituzioni. È riscontrabile una tensione tra la riluttanza degli Stati

a spogliarsi di certe competenze e la spinta verso una sempre maggiore integrazione. I rapporti tra gli Stati

sono regolati dal diritto internazionale. Nell’ordinamento giuridico internazionale poiché gli Stati godono di

sovranità, le norme si applicano agli Stati e non ai singoli individui soggetti invece a diritto statale. Le fonti

dell’ordinamento internazionale si distinguono in fonti consuetudinarie e fonti pattizie: trattati (solo stati

aderenti al trattato) che vengono poi perfezionati attraverso la ratifica. Qui vi è la trasformazione delle

norme da norma internazionale a norma del diritto Statale. Non impegna tutti gli ordinamenti.

Un’altra peculiarità del diritto comunitario è ravvisabile nell’istituzione della Corte di Giustizia dell’Unione

europea che opera in forme assimilabili a quelle di qualsiasi giudice interno. Esistono dei limiti generali

all’operatività del diritto dell’Unione, che coincidono con i limiti di revisione costituzionale ovvero i principi

supremi dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana.

La Chiesa cattolica

La chiesa cattolica è considerata un vero e proprio ordinamento, ma senza territorio, essa infatti non si

identifica con la Città del Vaticano. L’art 7 cost. disciplina i rapporti tra stato e chiesa stabilendo che

entrambi, ciascuno nel proprio ordine, sono indipendenti e sovrani. Allo stesso tempo però la costituzione

riconosce l’esistenza di settori materiali di interesse congiunto, per questi si rinvia ai Patti Lateranensi

sottoscritti dallo Stato (duce) e dalla Chiesa nel 1929.

Il governo centrale della Chiesa cattolica è costituito dalla Santa Sede con la quale vengono identificati il

Romano pontefice e l’insieme degli uffici che esercitano, per delega di questi, l’autorità della Chiesa : la

Segreteria di Stato e altri organi della Curia Romana.

CAPITOLO 2

LE FONTI NEL DIRITTO POSITIVO

Le norme sono il prodotto di un procedimento che ha la propria fonte detta fonte normativa o del diritto.

Le fonti producono diritto ma vi è una fonte che prevede le fonti: la Costituzione la quale possiede a

disciplina delle fonti primarie (leggi) e secondarie (regolamenti governativi, fonti normative che provengono

dal Governo).

Costituzione in senso politico-ideologico: la costituzione in senso politico ideologico si collega al momento

storico in cui nasce lo stato moderno e il costituzionalismo, ovvero verso la fine del 1700. Più che altro si

aspirava ad una forma di stato nuova, che andasse a contrastare lo stato assoluto e che fosse connotata da

un orientamento liberale. Si affermava così il costituzionalismo e c’era sempre più bisogno di mettere per

iscritto questi principi. In Europa con la Rivoluzione francese si passava da stato assoluto a uno stato di

diritto, mentre negli Stati Uniti con la Dichiarazione di indipendenza delle colonie, nasceva la della

federazione degli USA. Vi è quindi la nascita di due Stati nuovi e due documenti costituzionali nuovi in

relazione dei contenuti che caratterizzeranno tutte le Costituzioni degli altri Stati.

Caratteri comuni del contenuto della Costituzione:

1. Organizzativo: attiene all’organizzazione quindi la distribuzione del potere (prima vi era un

monarca assoluto tale da gestire il potere in maniera assolutistica che considerava lo Stato

come sua proprietà, i terreni e i sudditi come sua proprietà)

2. Separazione dei poteri: Diversi poteri in grado di svolgere determinate funzioni (potere

legislativo, esecutivo e giudiziario) Parlamento, Governo, Legislatura.

3. Legalità dell’amministrazione: tutti i provvedimenti della Pubblica Amministrazione devono

trovare fondamento in una previa norma adottata dal Parlamento.

4. Legalità della giurisdizione

Questi 4 criteri danno forma allo Stato di Diritto.

Costituzione in senso materiale: ciò che è materia costituzionale, ciò che è presente in ogni ordinamento

ed è riconosciuto come di valore costituzionale a prescindere che abbia o meno una Costituzione di tipo

documentale, sono l’insieme delle norme costitutive dello stesso.

Ex: produzione delle norme, decisione in merito alla forma di governo (se essere Repubblica o Monarchia)

disciplina delle fonti, della forma di stato, disciplina dei diritti individuali.

Costituzione formale o documentale: documento in se per se (poiché la scrittura rappresenta un garanzia

di alcuni principi ritenuti fondamentali poiché richiamabili nell’ipotesi di lesione) La Costituzione può essere

rigida, quando è previsto un procedimento per la sua modificazione aggravato rispetto al procedimento

classico di revisione. Può essere anche flessibile, ovvero quando il procedimento di revisione è affidato alla

normale procedura legislativa.

Costituzione Italiana: approvata nel dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

La Costituzione Italiana è divisa in sezioni: 12 articoli contenenti principi fondamentali per la nostra

Costituzione, è inoltre composta da due parti:

▪ Diritti e doveri dei cittadini: diritti (di libertà e sociali) e doveri che aspettano agli individui

▪ Ordinamento della Repubblica: organizzazione, descrizione dell’organo e delle funzioni.

E’ una Costituzione rigida. (art 138-139)

138 Revisione costituzionale: Procedimento per modificare la Costituzione. L’approvazione deve

avvenire da parte di ogni camera. Successivamente vi è una sospensione di almeno 3 mesi dopo la

quale è richiesta una seconda approvazione nella quale è escluso il potere di emendamento.

Occorre poi dopo la seconda approvazione distinguere due eventualità:

- si ottiene la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, si può poi procedere alla

promulgazione da parte del Pdr e alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale q

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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