RIASSUNTI DIRITTO
CAPITOLO 1
DIRITTO: Regolamentazione operata da un gruppo sociale, collettività di persone.
L’uomo vive in un contesto, gruppo sociale dunque necessita di regole che consentono la sopravvivenza e
di vivere pacificamente.
Ambito familiare giuridico:
- Tra privati: diritto privato nome che risolve problematiche tra singoli
- Individui e chi detiene il potere: diritto pubblico relazione tra autorità e individui (destinati a norme
o regole) di un ordinamento giuridico.
Ordinamento giuridico
È un gruppo sociale organizzato attraverso norme o regole. L’ordinamento giuridico può indicare “il tutto”
in senso ampio e quindi indicare il gruppo sociale organizzato, oppure “la parte” in senso stretto e indicare
il solo sistema di norme. L’ordinamento giuridico per antonomasia è lo Stato ma possono esserci più
ordinamenti di tipi diversi (pluralismo politipico) Ex: famiglia, società sportiva, partito politico, i quali però
devono essere coordinati tra di loro da regole che vengono determinate dallo Stato, superiore a qualsiasi
altro ordinamento giuridico, senza di esso non potrebbero esisterne altri.
Sono diversi gli atteggiamenti assunti da un ordinamento verso l’altro:
- Il primo atteggiamento è quello di ignorare del tutto l’altro ordinamento
- Il secondo è quello della qualificazione negativa: in tal caso l’ordinamento viene riconosciuto ma
per essere estirpato. Per esempio l’atteggiamento dello Stato verso un’associazione a delinquere.
- Il terzo atteggiamento consiste nel riconoscere l’esistenza di un altro ordinamento e considerarlo
lecito.
- Il quarto atteggiamento consiste nel ritenere rilevanti le norme di quell’ordinamento tanto da
qualificarlo Diritto nello stato, oppure può valorizzare al massimo l’ordinamento appropriandosi del
diritto da questo creato e riconoscendolo come Diritto dello stato.
Norme giuridiche
La norma giuridica appartiene alla categoria delle norme sociali, ha cioè ad oggetto dei gruppi sociali,
laddove vi sono gruppi sociali non ci possono essere individui che non vivano sotto diritto.
Caratteri essenziali della norma giuridica :
Una noma è generale quindi può applicarsi a chiunque si trovi in una situazione descritta da quella
norma (si applicano a tutti e non a una persona in particolare, in quel caso parliamo di
provvedimento puntuale e concreto ex: multa)
Una norma è astratta poiché applicabile a un numero indefinito di casi.
Una norma deve introdurre qualcosa di nuovo dunque deve dare novità.
Una norma è tale se detta una disciplina nuova o che modifichi una norma precedente.
Una norma è caratterizzata da doverosità ed effettività essa richiede osservanza e spesso si
accompagna alla sanzione se non viene osservata
Ex: codice della strada (Non sempre vi è una sanzione ma non per questo manca di doverosità).
Non richiede l’adesione dal soggetto, quindi viene imposta a prescindere. L’individuo osserva la
regola e la deve rispettare sia se la condivide sia se non la condivide. In alcuni casi si impone anche
se non è conosciuta da quel soggetto.
Si può quindi definire norma anche: regola, giudizio su fatti o comportamenti umani.
Altre norme:
Vi sono norme più generali di altre detti principi i quali sono dotati di prescrittività
Ex: principio di uguaglianza
Analogia legis: Art. 12 se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si fa
riferimento della disposizione che regolano casi simili. In questo caso l’interprete esaminata la disposizione
analoga , ne ricava un principio suscettibile di applicazione anche al caso sottoposto al suo esame.
Norme programmatiche che esprimono una finalità, un programma che la repubblica vuole
perseguire, si indirizzano al legislatore ma non sono del tutto efficaci poiché per esserlo il
legislatore deve approvarle.
Fonti del diritto
Tutte le fonti che fanno parte del nostro ordinamento sono fonti di produzione di norme.
Vi sono le fonti legali cioè formatesi in conformità alla volontà dell’ordinamento e le fonti extra ordinem
ovvero fonti che si impongono nel nostro ordinamento per una loro forza propria e riescono comunque a
creare un diritto. ex: consuetudine o colpo di stato ossia quei comportamenti che, pur in assenza di una
norma sulla produzione che li abiliti a creare diritto riescono comunque a produrlo.
Un’altra distinzione vi è tra fonti -atto sono fonti scritte emanate dagli organi ai quali il potere normativo è
riconosciuto dall’ordinamento giuridico. Le fonti-fatto invece sono fonti non scritte determinate da fatti
sociali come usi e consuetudini che possano costituire una fonte di produzione di diritto come ad ex la
ripetizione costante di un comportamento ritenuto giuridicamente permesso. Le fonti extra-ordinem fanno
parte delle fonti-fatto.
Le norme prodotte in base alle fonti legali o fonti extra-ordinem costituiscono il diritto dello Stato.
Le altre norme prodotte da fonti riconosciute con un altro titolo sono diritto nello Stato, nel diritto dello
Stato italiano si possono menzionare la Costituzione (fonte per eccellenza) le leggi statali e regionali.
Distinzione tra disposizione e norma
La disposizione è la formulazione scritta di una norma, la formulazione linguistica di senso compiuto
sintatticamente e logicamente unitaria nelle quali può essere scomposto un atto giuridico. La norma può
essere prodotta dall’interpretazione di una disposizione (norma “scritta”) oppure provenire da una fonte
fatto, quindi in questo caso non sarà scritta.
Non si può sempre addivenire a una sola interpretazione corretta della disposizione, proprio per questo
motivo ogni ordinamento escogita meccanismi e dispositivi istituzionali volti a porre fini ai contrasti
interpretativi, attribuendo a determinati soggetti il compito di fissare l’interpretazione che debba valere.
Nell’ordinamento giuridico italiano questo compito è svolto dalla Corte di Cassazione.
Vi sono diversi livelli di interpretazione di un atto:
- letterale o testuale, nel caso in cui i termini abbiano un solo significato.
- sistematico, nel quale si analizza il contesto nel quale i termini sono inseriti.
- comunitaria, l’interpretazione avviene osservando le norme del diritto internazionale.
- teleologico, nel quale si estraniano i termini dal contesto.
Criteri di risoluzione delle antinomie normative
Le norme possono contraddirsi tra loro: in ogni ordinamento giuridico in particolare in quelli complessi
come lo Stato coesistono una pluralità di norme prodotte da fonti diverse in tempi diversi, è possibile
quindi che il contenuto di alcune norme sia contrastante con altri presenti nel sistema, si vengono a creare
le cosiddette antinomie normative. Quindi per la coerenza del sistema ciascun ordinamento predispone dei
criteri di risoluzione delle antinomie.
Esse hanno dei criteri di risoluzione:
a) Cronologico: Il criterio cronologico può essere rilevato da qualsiasi individuo e da precedenza alla
norma successiva. Da rilevanza al tempo di entrata in vigore della norma, la norma adottata
successivamente è quella che vale e viene considerata. Le due norme devono avere la stessa forza-
livello gerarchico. Vi è quindi l’eliminazione della norma precedente che viene abrogata da quella
successiva (Ex Nunc da questo momento). Limitazione dei suoi effetti per il futuro ma continua ad
esistere nell’ordinamento quindi perde efficacia ma non validità (Eccezione data dalle norme
speciali come quelle penali incriminatrici che resistono all’eliminazione).
Fenomeno dell’Abrogazione (fenomeno rilevabile da chiunque) può essere
- Espressa: esprimere l’abrogazione
- Tacita: deriva da una lettura interpretativa che compie l’interprete
b) Gerarchico : presupposto di questo criterio è che tra le fonti vi sia istituita una gerarchia che cioè
alcune fonti siano per le più varie ragioni collocate in una posizione superiore rispetto alle altre.
La più importante è la Costituzione, fonte per eccellenza, che come già detto possiede la disciplina
delle fonti primarie. Poi la legge ordinaria, principale delle fonti primarie le quali sono formate da:
▪ Atti normativi aventi fonte di legge governativa ovvero il decreto legge e il decreto legislativo
delegato Sigla: d.l e D.Lgs.
▪ Fonti di provenienza governativa ma con fonte di legge, può adottare due fonti primarie ovvero
il d.l (autorizzazione dal Parlamento che delega l Governo)e il D.LgS
▪ Referendum abrogativo
▪ Regolamento Parlamentare: ogni camera adotta un proprio regolamento cioè una fonte che
assume la forza di fonte primaria.
▪ Sentenze di accoglimento: norma di legge dichiarata illegittima quindi modificando il sistema
delle fonti.
Tutte le fonti primarie hanno forza di legge! forza formale: (descrizione del procedimento da parte della
Costituzione e da parte del Parlamento) La fonte produce effetti analoghi a quelli della legge (capacità
di resistere all’abrogazione) e di introdurre norme. Ex: DL e D.LGS che presentano queste
caratteristiche
Poi ci sono le fonti secondarie ex Regolamenti provenienti dal Governo come il consiglio dei ministri
E infine nel criterio gerarchico troviamo le consuetudini (ciò che i cittadini fanno quotidianamente)
La fonte superiore prevale su quella inferiore (può farlo solo il giudice della Corte di Giustizia) detto
annullamento ovvero la dichiarazione di una legge divenuta illegittima.
c) Della competenza : ripartisce di chi sia la competenza delle relative fonti ex tra le fonti statali e
regionali, in questo criterio la norma incompetente è ritenuta illegittima ancor prima che la fonte
legittimamente abilitata venga posto e che la concreta antinomia sorga.
Lo Stato
È l’ordinamento giuridico per antonomasia e il più importante tra gli ordinamenti giuridici. Lo Stato è
composto da 3 elementi peculiari e fondamentali:
- Popolo: Insieme di soggetti che si trovano a vivere stabilmente in un territorio e che hanno la
cittadinanza. (≠ popolazione: il suo criterio identificativo non è la cittadinanza ma la residenza nel
territorio dello stato).
- Territorio: non può esistere stato senza territorio, è la porzione di terreno delimitato da confini
entro i quali possono valere le regole prefissate e l’ordinamento esercita il proprio potere.
- Sovranità: tale concetto evoca il carattere di totalità assolutezza esclusività e di auto fondazione
dell’ordinamento. Il concetto di sovranità può declinarsi secondo tre attributi: originarietà, ovvero
appunto la pretesa dello Stato di trovare in se stesso il proprio fondamento normativo,
l’indipendenza verso l’esterno, ovvero verso gli altri ordinamenti statuali e infine la supremazia
verso l’interno ovvero su gli altri ordinamenti giuridici.
altri significati del termine “Stato”
Fin qui ci siamo riferiti al termine stato nel suo significato di Stato-istituzione o Stato-comunità. Ma il
termine stato può avere diversi significati. Lo stato ordinamento è l’insieme delle sole norme giuridiche di
uno Stato-istituzione. Poi abbiamo lo stato governo intendendo l’insieme degli organi e dei soggetti che
nello stato istituzione rivestono una posizione di supremazia e esercitano un’autorità. Successivamente
ancora lo Stato persona , che è una nozione ancora più ristretta di stato e richiama alcuni soggetti specifici,
considerati come soggetto unitario, che esprimono la propria volontà attraverso varie diramazioni. Infine
esistono tutte le classificazioni dello stato in base all’epoca storica o all’assetto territoriale che vedremo più
avanti.
L’Unione Europea
Nell’ambito dei rapporti tra lo stato italiano ed altri ordinamenti un ruolo del tutto peculiare riveste
l’Unione europea, un’entità sovranazionale composta da 27 membri, estremamente complessa e
strutturata intorno a una serie di norme e istituzioni. È riscontrabile una tensione tra la riluttanza degli Stati
a spogliarsi di certe competenze e la spinta verso una sempre maggiore integrazione. I rapporti tra gli Stati
sono regolati dal diritto internazionale. Nell’ordinamento giuridico internazionale poiché gli Stati godono di
sovranità, le norme si applicano agli Stati e non ai singoli individui soggetti invece a diritto statale. Le fonti
dell’ordinamento internazionale si distinguono in fonti consuetudinarie e fonti pattizie: trattati (solo stati
aderenti al trattato) che vengono poi perfezionati attraverso la ratifica. Qui vi è la trasformazione delle
norme da norma internazionale a norma del diritto Statale. Non impegna tutti gli ordinamenti.
Un’altra peculiarità del diritto comunitario è ravvisabile nell’istituzione della Corte di Giustizia dell’Unione
europea che opera in forme assimilabili a quelle di qualsiasi giudice interno. Esistono dei limiti generali
all’operatività del diritto dell’Unione, che coincidono con i limiti di revisione costituzionale ovvero i principi
supremi dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana.
La Chiesa cattolica
La chiesa cattolica è considerata un vero e proprio ordinamento, ma senza territorio, essa infatti non si
identifica con la Città del Vaticano. L’art 7 cost. disciplina i rapporti tra stato e chiesa stabilendo che
entrambi, ciascuno nel proprio ordine, sono indipendenti e sovrani. Allo stesso tempo però la costituzione
riconosce l’esistenza di settori materiali di interesse congiunto, per questi si rinvia ai Patti Lateranensi
sottoscritti dallo Stato (duce) e dalla Chiesa nel 1929.
Il governo centrale della Chiesa cattolica è costituito dalla Santa Sede con la quale vengono identificati il
Romano pontefice e l’insieme degli uffici che esercitano, per delega di questi, l’autorità della Chiesa : la
Segreteria di Stato e altri organi della Curia Romana.
CAPITOLO 2
LE FONTI NEL DIRITTO POSITIVO
Le norme sono il prodotto di un procedimento che ha la propria fonte detta fonte normativa o del diritto.
Le fonti producono diritto ma vi è una fonte che prevede le fonti: la Costituzione la quale possiede a
disciplina delle fonti primarie (leggi) e secondarie (regolamenti governativi, fonti normative che provengono
dal Governo).
Costituzione in senso politico-ideologico: la costituzione in senso politico ideologico si collega al momento
storico in cui nasce lo stato moderno e il costituzionalismo, ovvero verso la fine del 1700. Più che altro si
aspirava ad una forma di stato nuova, che andasse a contrastare lo stato assoluto e che fosse connotata da
un orientamento liberale. Si affermava così il costituzionalismo e c’era sempre più bisogno di mettere per
iscritto questi principi. In Europa con la Rivoluzione francese si passava da stato assoluto a uno stato di
diritto, mentre negli Stati Uniti con la Dichiarazione di indipendenza delle colonie, nasceva la della
federazione degli USA. Vi è quindi la nascita di due Stati nuovi e due documenti costituzionali nuovi in
relazione dei contenuti che caratterizzeranno tutte le Costituzioni degli altri Stati.
Caratteri comuni del contenuto della Costituzione:
1. Organizzativo: attiene all’organizzazione quindi la distribuzione del potere (prima vi era un
monarca assoluto tale da gestire il potere in maniera assolutistica che considerava lo Stato
come sua proprietà, i terreni e i sudditi come sua proprietà)
2. Separazione dei poteri: Diversi poteri in grado di svolgere determinate funzioni (potere
legislativo, esecutivo e giudiziario) Parlamento, Governo, Legislatura.
3. Legalità dell’amministrazione: tutti i provvedimenti della Pubblica Amministrazione devono
trovare fondamento in una previa norma adottata dal Parlamento.
4. Legalità della giurisdizione
Questi 4 criteri danno forma allo Stato di Diritto.
Costituzione in senso materiale: ciò che è materia costituzionale, ciò che è presente in ogni ordinamento
ed è riconosciuto come di valore costituzionale a prescindere che abbia o meno una Costituzione di tipo
documentale, sono l’insieme delle norme costitutive dello stesso.
Ex: produzione delle norme, decisione in merito alla forma di governo (se essere Repubblica o Monarchia)
disciplina delle fonti, della forma di stato, disciplina dei diritti individuali.
Costituzione formale o documentale: documento in se per se (poiché la scrittura rappresenta un garanzia
di alcuni principi ritenuti fondamentali poiché richiamabili nell’ipotesi di lesione) La Costituzione può essere
rigida, quando è previsto un procedimento per la sua modificazione aggravato rispetto al procedimento
classico di revisione. Può essere anche flessibile, ovvero quando il procedimento di revisione è affidato alla
normale procedura legislativa.
Costituzione Italiana: approvata nel dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
La Costituzione Italiana è divisa in sezioni: 12 articoli contenenti principi fondamentali per la nostra
Costituzione, è inoltre composta da due parti:
▪ Diritti e doveri dei cittadini: diritti (di libertà e sociali) e doveri che aspettano agli individui
▪ Ordinamento della Repubblica: organizzazione, descrizione dell’organo e delle funzioni.
E’ una Costituzione rigida. (art 138-139)
138 Revisione costituzionale: Procedimento per modificare la Costituzione. L’approvazione deve
avvenire da parte di ogni camera. Successivamente vi è una sospensione di almeno 3 mesi dopo la
quale è richiesta una seconda approvazione nella quale è escluso il potere di emendamento.
Occorre poi dopo la seconda approvazione distinguere due eventualità:
- si ottiene la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, si può poi procedere alla
promulgazione da parte del Pdr e alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale q
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