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Estratto del documento

L’amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice circa l’attività svolta e sulle condizioni di vita

personale e sociale del beneficiario. Il provvedimento è soggetto a pubblicità tramite annotazione nell’atto di nascita.

Integrità, salute, autodeterminazione.

La legge regola gli atti di disposizione del proprio corpo, vietandoli quando ne consegua una diminuzione permanente

dell’integrità o se sono contrari alla legge (es. sperimentazioni mediche non autorizzate o pratiche abortive fuori dai casi

consentiti) all’ordine pubblico (schiavitù) o al buon costume (offese al pudore). Questi limiti sono derogati dalle leggi

che consentono i trapianti di organi tra i viventi.

L’autodeterminazione è il diritto di decidere ciò che per se stessi sia bene o male. Per esempio, il consenso al

trattamento medico da parte del paziente, purchè capace di fatto, e il diritto di rifiutare le cure, si fondano su tale diritto.

I cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà riguardo alla donazione di organi e tessuti del proprio

corpo dopo la morte, se questa dichiarazione manca allora si considera assenso alla donazione (silenzio-assenso).

Trattamento dati personali.

Vi sono tipi di raccolta, o particolari categorie di dati, che sono esenti da questa disciplina: il trattamento dati effettuato

dalla pubblica Sicurezza, dalla Difesa, dalla Sicurezza dello Stato, sogetti a norme speciali ecc.

7. I soggetti collettivi

Personalità giuridica. Attribuita agli enti diversi dall’uomo per attribuirgli soggettività come persone fisiche

(attribuendogli quindi sia la capacità giuridica che di agire) e il suo scopo pratica è distinguere o separare l’ente dai

singoli individui che lo compongono. Per far ciò si separa il patrimonio dell’ente dal patrimonio dei singoli

(autonomia patrimoniale).

Anche gli enti che non hanno personalità giuridica possono realizzare una certa autonoma patrimoniale, anche se

meno perfetta.

Le organizzazioni possono essere classificati in base a: lo scopo (profit o no-profit), la personalità giuridica (provvisti

o sprovvisti di p.g.), se sono private o pubbliche.

Gli elementi costitutivi della persona giuridica sono due:

1. Elemento materiale:

a. L’attività svolta deve avere uno scopo determinato nell’atto costitutivo

b. La p.g. deve avere sempre una base patrimoniale

c. Avere un apparato di organi a cui è affidata l’amministrazione sia interna che esterna

d. L’organizzazione è caratterizzata da una pluralità di individui

e. La sede e la denominazione devono risultare nell’atto costitutivo

2. Elemento formale: gli elementi sopra indicati non bastano, perché queste organizzazioni diventino persone

giuridiche occorre il riconoscimento formale.

Tutte le persone giuridiche private devono dare pubblicità della loro costituzione e degli atti che ne modificano

l’organizzazione. Per le persone del Libro I ciò viene fatto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura o la

Regione. Per le società, è previsto il registro delle Imprese istituito presso la Camera di commercio.

La pubblicità è condizione di opponibilità di taluni atti, come ad es. la revoca degli amministratori.

8. I beni

I beni sono cose su cui si può formare oggetto di diritti. Non sono beni le cose sulle quali non può sussistere diritto.

Le energie naturali che abbiano valore economico si considerano beni e quando sono scarse perché limitate in natura o

perché prodotte dall’uomo. L’energia solare non è un bene.

Cose di nessuno: non sono oggetto di diritti ma possono diventarlo. Es. prima della cattura il pesce è cosa di nessuno,

poi il pescatore ne acquista la proprietà con l’occupazione. Cosa di nessuno è anche la cosa abbandonata dal

proprietario, non invece la cosa perduta.

Relazioni tra cose.

Pertinenze: vi è una cosa principale ed un’altra (pertinenza) destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento

della prima. La destinazione deve essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale su di essa.

Es. la cornice è pertinenza del quadro.

Cose composte: varie cose ne formano una sola. La differenza è che eliminando la pertinenza la cosa principale non

perde la sua identità, mentre la cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali.

Il corpo umano.

É un oggetto di diritto ma non è sempre disponibile, infatti la legge vieta gli atti di disposizione da cui derivi una lesione

permanente, o che siano contrari all’ordine pubblico e al buoncostume.

Per i cadaveri, si può disporre nei modi stabiliti dalla legge e per fini pubblici, altrimenti gli è riconosciuta una dignità e

riservata una protezione.

Al contrario, l’embrione formato in vitro – diverso il discorso per l’embrione formato in utero (concepito) – non è una

cosa.

Cose incorporali.

Beni come l’opera dell’ingegno – oggetto del diritto d’autore – o l’invenzione – oggetto del diritto di brevetto. Sono

diritti dal contenuto originale, e di beni che non sono cose, ma utilità economiche, che pure possono formare oggetto di

diritti.

Per gli immobili, anche di modesto valore, viene richiesta la pubblicità tramite i registri mobiliari e una maggior

formalità degli atti di alienazione.

Per alienare un bene mobile non è prevista un sistema di pubblicità tramite registri e non sono richieste particolari

forme negli atti di alienazione. Tuttavia vi sono alcuni beni mobili a cui sono obbligati le regole per i beni immobili.

9. La tutela delle situazioni giuridiche

A. Gli strumenti di pubblicità

La pubblicità dei fatti e degli atti giuridici assicura la conoscibilità legale di diversi tipi di atto, ma con effetti giuridici

non sempre eguali. Questi mezzi si dividono in tre categorie.

- strumenti di mera pubblicità-notizia

- strumenti di pubblicità dichiarativa: senza la pubblicità l’atto non può essere fatto valere verso dati terzi

(inefficacia relativa o inopponibilità)

- strumenti di pubblicità costitutiva: l’atto produce effetti solo dopo essere stato reso pubblico

la trascrizione e lo strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all’acquisto della proprietà o di diritti reali

sui beni immobili e su alcune categorie di beni mobili (beni mobili registrati). Esso riporta i contenuti essenziali

dell’atto in appositi registri rendendolo così legalmente conoscibile. La ratio dell’istituto della trascrizione si basa sul

principio con sensualistico, cioè della regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del solo

consenso legittimamente manifestato tra le parti.

I rischi sono quelle della incertezza delle situazioni giuridiche: un proprietario potrebbe vendere più volte lo stesso

bene, o costituire diritti contrastanti tra loro, con atti conosciutiselo a lui e alla sua controparte del momento. La

trascrizione riduce questi rischi garantendo la certezza dell’acquisto a chi utilizza avvedutamente lo strumento di

pubblicità. La legge stabilisce che solo chi ha trascritto l’atto, da cui deriva il suo acquisto, possa opporlo contro altri

acquirenti che non abbiano invece trascritto o abbiano trascritto in un momento successivo.

Caso: se tizio, proprietario di una casa, la vende a Caio il 1 gennaio del 1986, non è più proprietario e quindi non ha il

potere di venderla,poniamo a Sempronio il mese dopo. Ma se lo fa, e Sempronio trascrive il suo atto prima di Caio,

Caio non può far valere il suo acquisto contro Sempronio, il cui titolo quindi prevale.

La trascrizione non ha efficacia costitutiva, cioè non determina il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti

reali: essa è un modo per risolvere conflitti tra soggetti, non per assegnare la proprietà.

Inoltre, la trascrizione non si può eseguire se non con sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata

giudizialmente; ciò per accertare la provenienza legale dell’atto.

La certezza dell’acquisto si ha solo sulla base della continuità delle trascrizioni cioè di una sequenza non interrotta di

trascrizioni che risalga fino a un acquisto a titolo originario, come ad es. l’usucapione.

L’usucapione è un acquisto a titolo originario che può essere fatto valere contro chiunque, indipendentemente dalla

trascrizione. L’interessato potrà trascrivere un accertamento convenzionale dell’avvenuta usucapione, oppure la

sentenza da cui risulta l’acquisto del diritto.

B. Le prove

Principio dispositivo: spetta alle parti interessate promuovere la difesa dei propri diritti (c.d. iniziativa di parte).

Quando si tratta, invece, di interessi della generalità, o che sono oggetto di una protezione che li rende indisponibili,

prevale il principio inquisitorio: il giudice deve cercare la verità (inquisire), e il compito delle parti può essere quello

di suggerire, o di offrire la prova di fatti rilevanti.

L’onere della prova spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio mostrando i fatti che ne costituiscono il

fondamento, mentre chi eccepisce (oppone) che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione

si fonda.

Vi possono essere eccezioni che corrispondono all’inversione della prova, ossia tale onere viene trasferito sull’altra

parte che quindi sopporta un maggiore rischio.

I mezzi di prova possono essere: documentali, semplici (testimonianza, giuramento, confessione resa in giudizio,

ispezione, perizia e la presunzione semplice) e prove legali.

Prove documentali:

a. Atto pubblico: documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto pubblica

fede. Tipo di atto che fa piena prova fino a querela di falso (quindi la controparte non può negare se prima non

esperisce prova di falso), della provenienza del doc dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni

delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

b. Scrittura privata: semplice documento scritto, sottoscritto dalle parti. Può essere redatto anche da un terzo, ma deve

essere firmato dalla persona a cui si attribuisce la dichiarazione ivi espressa. Il valore probatorio della scrittura privata è

la sottoscrizione che, per quanto riconoscibile, è imitabili; perciò la norma attribuisce valore di prova alla scrittura

privata solo se chi ne compare come l’autore riconosce la propria firma. In questo caso la contro parte può fare istanza

di verifica della scrittura privat

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
28 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Foxyfrenz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Bregoli Alberto.