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Istituzioni di diritto privato

Introduzione

Capitolo 1: L'ordinamento giuridico

Il diritto è un universo di regole (l'ordinamento giuridico).

  • Il diritto può essere inteso:
    • Oggettivo (o "diritto oggettivo"), indica un insieme di regole legali;
    • Soggettivo (o "diritto soggettivo"), una posizione di vantaggio garantita dalla legge. La legge attribuisce a un soggetto il potere di agire per tutela di un suo interesse economico o morale.

Una regola o norma è una proposizione la cui funzione è di prescrivere un comportamento e qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito.

  • Obbligatorio: che deve essere tenuto;
  • Vietato: che non deve essere tenuto;
  • Lecito: che può essere tenuto.

Le regole di diritto prescrivono in modo generale e astratto. La sanzione è la conseguenza negativa per chi viola la prescrizione (ha funzione preventiva e repressiva).

È fonte del diritto qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato. Esistono due tipi di fonte:

  • Il precedente giudiziario consiste nel riprendere la decisione già avvenuta in un caso analogo a quello da decidere;
  • L'atto legislativo è quel procedimento con cui l'autorità con il potere legislativo produce un testo contenente regole di diritto.

Le norme di produzione sono le regole che disciplinano la produzione di norme del sistema giuridico. Entrano a far parte dell'ordinamento giuridico solo le norme prodotte in conformità all'apparato delle fonti.

Le fonti in ordine gerarchico dell'ordinamento italiano sono:

  • Costituzione e leggi costituzionali (1 Gennaio 1948);
  • Trattati, regolamenti e direttive CE (Comunità europea);
  • Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, referendum abrogativi (Stato e Regioni);
  • Regolamenti (organi costituzionali, statali, enti territoriali);
  • Norme corporative promulgate dai sindacati fascisti, in vigore fino a un'eventuale esplicita abrogazione;
  • Usi: fonte di diritto sussidiaria che fa parte dell'ordinamento:
    • In quanto richiamati da fonti precedenti;
    • In materie non regolate da altra fonte (consuetudine).

Costituzione (diritto costituzionale): comprende tutte le norme che regolano i diritti e i doveri dei cittadini, che sanciscano l'organizzazione dello Stato, la forma di governo, la distribuzione dei poteri e il funzionamento dei vari organi. In essa sono contenuti i fondamenti dello Stato (1948).

Regolamenti della CE (atti normativi fortissimi): hanno immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri (self-executive) e prevalgono sulle norme statuali uguali. Entrano in vigore entro 20 giorni dopo la pubblicazione nella GUUE.

Direttive della CE: prescrizioni rivolte agli Stati membri perché provvedano all'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. Sono efficaci solamente dopo una ratifica. Le direttive inattuate hanno però immediata applicazione quando siano incondizionate, chiare e sufficientemente precise.

Legge ordinaria: atto principale del Parlamento che viene prodotto secondo determinate procedure:

  1. Iniziativa legislativa: consiste nella presentazione alle Camere di un progetto di legge;
  2. Approvazione di ciascuna;
  3. Dopo l’approvazione è necessaria la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
  4. Pubblicazione: la legge è infine pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale";
  5. Vacatio legis: tempo che decorre dalla pubblicazione, necessaria per rendere conoscibile a tutti la nuova disposizione. Dopo il decorrere della vacatio (15 giorni che possono essere abbreviati o prolungati) il provvedimento diventa obbligatorio e deve essere rispettato.

Decreti legge: disposizioni emanate dal Governo in casi di straordinaria necessità e urgenza. Deve essere convertita in legge dalle Camere entro 60 giorni altrimenti muore.

Decreti legislativi: disposizione emanate dal Governo su richiesta del parlamento.

Leggi speciali: leggi che regolano particolari materie o situazioni. Non eccepiscono al principio della generalità poiché disciplinano situazioni ripetibili.

Leggi eccezionali: leggi che regolano situazioni non ripetibili e che quindi non hanno il principio della generalità.

Nel caso ci siano leggi contrastanti riguardo ad una stessa fattispecie la scelta della norma da utilizzare avviene seguendo la gerarchia delle fonti, quindi il criterio cronologico, e infine la competenza della fonte.

Il criterio cronologico è quello per risolvere questo tipo di conflitto, che fa prevalere la norma più recente.

Il principio gerarchico subentra nel caso in cui le norme in contrasto appartengano a fonti di grado diverso, prevale cioè la fonte superiore di grado.

In Italia abbiamo 5 codici fondamentali: Codice civile, Codice di procedura civile, Codice penale, Codice di procedura penale, Codice della navigazione. Al di fuori dei codici esistono numerose altre leggi, anche di grande importanza per la vita privata e pubblica.

Abrogazione – istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione EX NUNC (da ora, e quindi non retroattiva) dell’efficacia di una norma giuridica. Si distinguono 3 ipotesi di abrogazione:

  1. Per dichiarazione espressa del legislatore (abrogazione espressa);
  2. Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (abrogazione tacita);
  3. Perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore (abrogazione tacita).

Una particolare abrogazione è il referendum popolare abrogativo indetto su richiesta di 500.000 elettori o di 5 Consigli regionali. Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Tra le cause di cessazione della legge non ci sono:

  • La consuetudine abrogativa, cioè il ripetersi di un comportamento contrario alla legge sorretto dalla convinzione della conformità all’ordinamento;
  • La desuetudine, costante disapplicazione della regola nella convinzione di corrispondenza con l’ordinamento giuridico.

La norma abrogata mantiene la sua forza normativa con riguardo ai casi che si siano verificati prima dell’abrogazione (irretroattività delle leggi: la legge non dispone che per l’avvenire).

Il diritto transitorio (o intertemporale) risolve situazioni giuridiche sorte sotto il vigore della vecchia disciplina e che non si siano concluse al sopravvenire della nuova.

Si ha un’abrogazione EX TUNC (da allora) in caso d’incostituzionalità della legge. Si dovrà intervenire per correggere l’applicazione (anche precedente) della norma incostituzionale e quindi dichiarata illegittima. Non si correggono le sentenze ormai concluse.

Le fonti di cognizione sono quei documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formate attraverso le fonti di produzione:

  1. Costituzione;
  2. Codici;
  3. Gazzetta Ufficiale;
  4. Raccolte redatte da editori privati.

La giurisprudenza è la dottrina che studia l’attività degli organi giudiziari e il flusso delle loro decisioni. Ha una notevole importanza per determinare l’evoluzione del diritto.

Esistono riviste private che pubblicano sentenze giuridiche. Insieme al testo della sentenza, per favorire la consultazione, sono presenti:

  1. La rubrica, breve sintesi della materia e del contenuto della decisione;
  2. La massima, breve enunciazione del principio di diritto di cui si è fatto applicazione.

Capitolo 2: L'applicazione delle norme giuridiche

Da una fattispecie astratta, per mezzo della sussunzione si passa a una fattispecie concreta.

  • Sussunzione: il lavoro del giudice di riconoscere, nel caso concreto, i connotati della fattispecie astratta.
  • Fattispecie astratta: situazione-tipo descritta dalla norma.
  • Fattispecie concreta: situazione pratica in cui si applica la norma.

La disposizione normativa (o testo normativo) è il testo scritto, cioè il complesso di parole a cui bisogna attribuire un significato.

La norma giuridica è il significato (risultato dell’interpretazione) della disposizione normativa.

Codice civile: Libri (6) → Titoli → Capi → Sezioni → Articoli → Commi (titoli degli articoli: rubrica)

Le disposizioni possono dare adito a diversi significati. L’operazione con cui si attribuisce un significato alla disposizione normativa si chiama interpretazione della legge:

  • Interpretazione letterale: significato palese delle parole in relazione al contesto;
  • Interpretazione logica: capire l’intenzione del legislatore, la ratio della norma;
  • Interpretazione estensiva/restrittiva: quando la regola, che è il risultato dell’interpretazione, ha un campo di applicazione maggiore/minore rispetto al significato letterale della disposizione.
  • Interpretazione sistematica: attribuire a una disposizione normativa quel significato che essa può avere in quanto posta in relazione con tutte le altre che fanno parte del sistema;

Le interpretazioni possono essere (in base a chi interpreta):

  • Giudiziale, fatta dal giudice che formula una regola concreta;
  • Dottrinale, fatta dagli studiosi del diritto;
  • Autentica, fatta dal legislatore con una o più nuove disposizioni che prescrivono come si debbano interpretare disposizioni vigenti di difficile interpretazione.

L’analogia si usa per colmare lacune dell’apparato normativo. Secondo il postulato della completezza (necessario per mantenere la chiusura del sistema): qualsiasi caso può essere risolto sulla base delle regole dell’ordinamento giuridico.

  • Analogia legis, si risolve il caso utilizzando disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (non posso essere applicate per analogia le leggi penali e le leggi eccezionali);
  • Analogia iuris, facendo ricorso ai principi generali del codice civile

Capitolo 3: Il diritto privato e le sue fonti

Diritto privato – regola i rapporti personali e patrimoniali dei privati.

Diritto pubblico – regola i rapporti tra enti pubblici e i cittadini.

  • Le parti sono in relazione di uguaglianza: il potere sussiste allo scopo di realizzare interessi particolari (individuali o collettivi) e disponibili (bisogni, esigenze etc..)
  • Supremazia della pubblica autorità: il potere sussiste allo scopo di realizzare interessi generali (che toccano l’intera collettività) e indisponibili.

NB. La natura dei soggetti non è mai decisiva per valutare se il rapporto è di tipo privato o pubblico, dipende dalla supremazia.

Codificazione: riordinare e unificare il diritto dello Stato in grandi testi legislativi, abrogando ogni norma preesistente, per costituire un’unica fonte di disciplina per ciascun ramo del diritto.

Idee chiave della codificazione:

  • Unità del soggetto e della proprietà;
  • Libertà contrattuale e dei beni.

Implicava quindi il superamento degli status e l’attribuzione a ogni cittadino di una condizione eguale davanti alla legge.

All’invecchiamento del codice il legislatore reagisce tramite la novellazione (riforma di parti del codice) e la codificazione (promulgando nuove leggi da affiancare al codice).

Il codice civile vigente è del 1942. Formato da 6 libri:

  1. Delle persone e della famiglia;
  2. Delle successioni;
  3. Della proprietà;
  4. Delle obbligazioni;
  5. Del lavoro;
  6. Della tutela dei diritti.

Ruolo della Costituzione nei rapporti tra privati:

  1. Utile nell’interpretazione;
  2. Detta i principi generali;
  3. Talvolta può essere direttamente applicata.

L’uso ha ancora una concreta rilevanza nel diritto privato:

  1. Usi normativi: si tratta della consuetudine come fonte di diritto che si applica solo in mancanza di regole scritte o per espresso richiamo di queste.
  2. Usi contrattuali: è la prassi contrattuale diffusa nel traffico economico: clausole o pratiche contrattuali che si presumono concordate tra i privati anche se non vi è nei contratti una dichiarazione esplicita.
  3. Usi interpretativi: sono il modo in cui viene comunemente inteso un certo termine o clausola (valgono solo per l’interpretazione o l’integrazione del contratto).

La decisione del giudice può avvenire soltanto sulla base delle norme; il giudice è soggetto alla legge.

L’equità è il criterio della giustizia nel caso concreto, cioè secondo quel che appare al giudice equilibrata soluzione del conflitto d’interessi.

L’equità non è fonte primaria di diritto ma può essere richiamata dalla legge (fonte secondaria).

La costituzione della Comunità Economica Europea ha portato a due esigenze:

  • Uniformare il diritto interno degli Stati membri (→ CEE);
  • Regolare le situazioni che non si esauriscono in uno Stato: Diritto Internazionale Privato.

Nel diritto internazionale privato la legge:

  • Determina l’ambito della giurisdizione (competenza) italiana;
  • Stabilisce i criteri per l’individuazione del diritto applicabile;
  • Regola l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Per i criteri di collegamento nel diritto internazionale privato le linee seguite dalla legge sono:

  • La legge nazionale regola lo stato e la capacità delle persone fisiche e i diritti della personalità, i rapporti di famiglia, la protezione degli incapaci, la successione a causa morte, le donazioni; in senso ampio tutti i rapporti in cui prevale il riferimento alla persona.
  • La legge del luogo regola il possesso, la proprietà e i diritti reali sui beni mobili e immobili e i diritti sui beni immateriali, le obbligazioni non contrattuali e le questioni di forma degli atti giuridici (matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, testamento e donazione).
  • La legge indicata dalla volontà delle parti regola le obbligazioni contrattuali, consente ai contraenti di scegliere la legge cui assoggettare tutto il contratto o parte di esso.

Esiste un limite all’importazione del diritto straniero: la legge stabilisce che in nessun caso la legge straniera sia applicabile se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico italiano.

Ordine pubblico fa riferimento ai principi fondamentali di carattere etico-sociale che sono alla base dell’ordinamento giuridico e che sono inderogabili.

Capitolo 4: Le categorie generali e situazioni giuridiche

Un rapporto giuridico è una relazione disciplinata dalla legge.

Una situazione giuridica soggettiva è la situazione o posizione in cui si trova il soggetto per effetto della applicazione di una o più regole di diritto. La situazione può essere attiva (per la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto) o passiva (per la parte svantaggiata, il cui interesse è sacrificato).

Situazioni giuridiche soggettive:

  • Obbligo (e divieto): la situazione del soggetto che deve (o non deve) tenere un certo comportamento.
  • Facoltà: la situazione del soggetto che può compiere un atto lecitamente senza produrre conseguenze giuridiche.
  • Potere: la situazione del soggetto che può compiere un atto efficacemente, cioè produrre determinate conseguenze giuridiche.

Due situazioni giuridiche devono essere distinte dall’obbligo:

  • Soggezione: situazione di un soggetto che, senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui.
  • Onere: è la descrizione del comportamento da tenere se si vuole ottenere un certo risultato; non è obbligatorio ma necessario per produrre determinate conseguenze giuridiche.

Diritto soggettivo: la legge attribuisce a un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse economico o morale.

Interesse legittimo: quando una persona è portatrice di diritto coincidente con un interesse generale della collettività (rapporti tra privati e P.A.). La tutela di questi interessi è di competenza della P.A. Esempio: concorso pubblico.

Funzione (o ufficio): situazione non soggettiva in cui si combinano potere e dovere; un soggetto è investito di un potere che gli è affidato perché egli persegue e curi un interesse altrui, per la tutela di un suo interesse. Il potere porta al titolare 2 conseguenze:

  • Il titolare può e deve curare e proteggere gli interessi altrui;
  • Il potere è vincolato allo scopo: ogni atto di esercizio del potere che si discosti dallo scopo prefissato costituisce un abuso.

Potestà: l’insieme di poteri e doveri attribuiti a un soggetto per la realizzazione di un progetto o di un interesse altrui.

I diritti soggettivi si dividono in diritti assoluti e diritti relativi.

Diritti assoluti: diritti che si possono far valere verso chiunque, "erga omnes".

  • Diritti reali: diritti che hanno per oggetto una "res" e la seguono indipendentemente dal proprietario; attribuiscono al loro titolare il potere di trarne utilità:
    • Diritti reali sulla proprietà.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carugo1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Iudica Giovanni.
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