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La portata generale e la dottrina dell'obiettore persistente

La Consuetudine non necessita, per la sua formazione, del sostegno di tutti i membri della comunità. Si richiede soltanto che un dato comportamento sia diffuso tra la maggioranza degli soggetti internazionali, unita alla convinzione che questo comportamento sia giuridicamente doveroso. Le norme consuetudinarie, quindi, obbligano tutti gli stati, ivi inclusi quelli che non hanno partecipano, con il proprio comportamento, alla formazione.

Uno stato può fin dall'inizio opporsi, o sottrarsi, all'applicazione di una determinata consuetudine nel momento in cui viene a formarsi. Questo soggetto dissenziente è chiamato OBIETTORE PERSISTENTE il quale fin dall'origine si comporta in modo difforme.

CONSUETUDINI PARTICOLARI O LOCALI: consuetudini regionali, ossia operanti solo nei rapporti reciproci di stati appartenenti ad una determinata area geografica. Queste consuetudini presentano i due elementi

costitutivi della consuetudine genereale (usus e opinion juris) e altri due, ovvero: esse devono essere state accettate da tutte le parti interessate – la loro esistenza deve essere provata dallo stato che la invoca – LA CODIFICAZIONE si intende un insieme di azioni e procedimenti il cui scopo è quello di realizzare norme giuridiche vincolanti da imporre ad una comunità internazionale. Ciò intende un passaggio dal diritto consuetudinario al diritto pattizio. Si parla di codificazione “strictu sensu” quando l'obiettivo è la formulazione in forma scritta di norme consuetudinarie. Un esempio di codificazione è costituita dal Diritto del Mare, iniziata nel 1973 e terminata con la Convenzione di Montego Bay nel 1982. Gli EFFETTI delle Convenzioni di Codificazione sul Diritto Internazionale: Dichiarativo: volto a comprendere norme che si limitano a trascrivere le norme consuetudinarie Cristallizzazione: nel senso che le norme

Contenute in una convenzione di codificazione possono portare a compimento il processo di formazione di una norma consuetudinaria.

Creazione di una nuova norma consuetudinaria corrispondente alla norma inserita nella convenzione di codificazione.

11° ALTRE FONTI DI PRODUZIONE GIURIDICA

Gli atti unilaterali non sono fonti del diritto internazionale ma sono fonti di obblighi internazionali.

Si intende con:

Fonti del diritto: quella categoria di atti produttivi di effetti giuridici (trattati).

Fonti di obblighi: quella categoria di atti unilaterali produttivi di effetti obbligatori solo per chi li emana. Provengono da uno stato singolo.

Rientrano negli atti unilaterali:

- PROMESSA (atto tipico) con cui uno stato si obbliga nei confronti di un altro ad adottare un determinato comportamento

- RICONOSCIMENTO (es. Riconoscimento di Stati)

- PROTESTA

- RINUNCIA

- NOTIFICA

FONTI PREVISTE DA ACCORDI: rientrano gli atti delle O.I. con efficacia.

vincolante. Ne rientrano: le risoluzioni del Cds riguardanti il mantenimento della pace e sicurezza internazionale; i parametri emanati dall' ICAO riguardanti il traffico aereo; gli atti del Consiglio dell'UE (direttive, regolamenti e decisioni).

DECISIONI GIUDIZIARIE EX AEQUO ET BONO alcuni trattati stabiliscono ai tribunali internazionali il potere di emanare sentenze sulla base del "principio di equità" e non del diritto esistente. Un tribunale quando ricorre a principi di equità, per risolvere una controversia, crea diritto tra le parti. Le sentenze che non si basano su questo principio, hanno valore vincolante per le parti in lite limitatamente al caso di specie, ma non producono diritto.

I PRINCIPI DI DIRITTO sono fonti di produzione a carattere "sussidiario" a cui si può ricorrere quando nessuna norma (di fonte primaria o secondaria) non disciplini una data materia. Sono i "canoni comuni degli ordinamenti interni" degli

stati ricavati per "astrazione" dalle norme concrete. Non vanno confusi con I PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE che sono principi generali ricavabili per via induttiva dalle norme di diritto internazionale consuetudinario o pattizio. Svolgono funzione di colmare eventuali lacune dell'ordinamento e non costituiscono una fonte del diritto. LA SOFT LAW intende un insieme di atti (codice di condotta, regolamenti, decisioni, codificazioni, ecc) i quali non hanno efficacia vincolante, non impongono obblighi. Tuttavia possono portare a compimento il processo di formazione di una norma consuetudinaria, in quanto, la soft law ha un carattere "esortativo" nei confronti degli stati ad intraprendere un dato comportamento. 12° I TRATTATI Per Trattato si intende "convergenza di volontà di due o più soggetti di diritto internazionale, ciascuno dei quali si impegna nei confronti degli altri, a rispettare la disciplina giuridica contenuta nel trattato". Dunque,solenne: questa forma richiede che il trattato venga redatto in forma scritta e che sia sottoscritto dai rappresentanti autorizzati degli stati contraenti. Questa forma è generalmente utilizzata per i trattati di maggiore importanza e solennità. Stipulazione in forma semplificata: questa forma permette ai trattati di essere stipulati in forma meno solenne, ad esempio attraverso scambi di note diplomatiche o altri mezzi di comunicazione. Questa forma è generalmente utilizzata per i trattati di minore importanza o per questioni di carattere tecnico. La Convenzione di Vienna del 1969 stabilisce anche le regole per l'interpretazione dei trattati, la risoluzione delle controversie tra le parti contraenti e la possibilità di modificare o terminare un trattato. In conclusione, i trattati sono strumenti giuridici fondamentali per regolare le relazioni tra gli stati. La loro stipulazione può avvenire in forma solenne o semplificata, a seconda dell'importanza e della natura del trattato stesso. La Convenzione di Vienna del 1969 fornisce le regole e i principi fondamentali per la disciplina dei trattati.semplificata–La Convenzione di Vienna si occupa dei modi di stipulazione dall'art. 11 all' 15. L'art. 11 accoglie il principio di libertà di stipulazione L'art. 12 disciplina la stipulazione per mezzo della sottoscrizione L'art. 13 disciplina la stipulazione mediante scambio degli strumenti L'art. 14 disciplina la forma solenne di stipulazione L'art. 15 disciplina il consenso mediante "adesione" Sia per i Trattati in forma solenne che per quelli in forma semplifica, i "l'iter di formazione" ha inizio con i NEGOZIATI condotti dai PLENIPOTENZIARI ossia i rappresentanti dello stato a cui sono conferiti i PIENI POTERI. Questi ultimi sono la prova che un soggetto è designato dallo stato come suo rappresentante nella stipulazione, negoziazione, autenticazione di un trattato. Nel corso dei negoziati le parti hanno finalità riguardo il raggiungimento di un accordo concernente il contenuto del trattato. Ai Negoziatisegue l' ADOZIONE del testo. Può avvenire o con consenso di tutti gli stati partecipanti o con maggioranza dei due terzi degli stati presenti e votanti. Segue la FIRMA DEI PLENIPOTENZIARI la quale non ha valore vincolante. In caso di stipulazione in forma semplificata, tale firma, è sufficiente a manifestare la volontà dello stato a ritenersi giuridicamente vincolato dalla disciplina, quindi ha valore "impegnativo". In caso di stipulazione in forma solenne, la firma ha valore "d'autenticazione" certificativo del testo caturito dai negoziati. In questo caso, quindi, alla firma dovrà seguire la RATIFICA formale del PDR. Tuttavia, lo stato che ha firmato il trattato non è obbligato a procedere alla ratifica. Una volta ratificato, affinché il trattato entri in vigore occorre che gli stati procedano allo SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA o al DEPOSITO presso uno stato che ha preso parte ai negoziati o un O.I. Gli stati sonotenuti dall'astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa privare il trattato dell'oggetto o dello scopo prima dell'entrata in vigore.

LA COMPETENZA A STIPULARE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO prevede la stipulazione in forma solenne. In virtù dell'art. 87 della Cost. “il PDR ha competenza a ratificare i trattati in forma solenne con previa autorizzazione, alla ratifica, da parte delle due Camere, riguardanti i trattati previsti dall'art. 80 Cost. Concernente:

  • trattati di natura politica
  • che importano oneri alle finanze
  • che importano variazione della legge o del territorio
  • che contengono arbitrati o regolamenti giudiziari

Questa categoria di trattati devono essere stipulati in forma solenne con previa autorizzazione alla ratifica del PDR da parte del Parlamento.

Spetta invece al Governo concludere accordi in forma semplificata.

L'art. 89 Cost. stabilisce che “qualsiasi atto del PDR necessita della

La controfirma ministeriale ai fini della validità è quindi necessaria per gli atti del PDR e deve essere firmata dal ministro proponente che ne assume la responsabilità.

La Ratifica Presidenziale non è un atto dovuto nel senso che il PDR non è autorizzato a ratificare trattati che, a suo giudizio, violerebbero norme costituzionali.

L'art. 75 Cost. stabilisce che "le leggi di autorizzazione alla ratifica non possono essere soggette a Referendum abrogativo totale o parziale".

LE RISERVE AI TRATTATI: per riserva si intende una dichiarazione unilaterale fatta da uno stato nel momento in cui accetta un trattato, allo scopo di modificare o escludere, nei propri confronti, gli effetti giuridici di alcune disposizioni del trattato. Le riserve sono "eccettuative" quando mirano ad escludere l'applicazione delle disposizioni, "interpretative" quando modificano gli effetti giuridici.

Le riserve, se ammissibili, modificano la disciplina giuridica prevista nel trattato.

trattato nei confronti dello stato che richiede la riserva e gli altri stati contraenti.

La Convenzione di Vienna del 1969 prevede che uno stato può formulare riserve al momento della ratifica o adesione ad un trattato, purché tali riserve:

  • non siano vietate dal trattato
  • non siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato

L'accettazione ad una riserva da parte degli stati contraenti non è necessaria se la riserva è autorizzata dal trattato, inoltre l'accettazione di uno stato contraente si presume se esso non abbia fatto obiezione entro 12 mesi dalla formulazione della stessa.

In caso di "obiezione ad una riserva" da parte di uno stato contraente, non impedisce l'entrata in vigore del trattato salvo che lo stato obiettore non dimostri di voler impedire l'entrata in vigore del trattato nei confronti dello stato che ha formulato la riserva. L'effetto giuridico dell'obiezione è

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A.A. 2011-2012
28 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Marchisio Sergio.