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LA “CONVENZIONE” EUROPEA E LA COSTITUZIONE PER L’EUROPA - 2004
Laeken
dicembre 2001
Previsto quindi l’allargamento, nel un Consiglio europeo a dedicato al “di-
battito sul futuro dell’Unione” aveva come obiettivo la riflessione sulla struttura e sul funziona-
mento dell’Unione, al fine di una sua modernizzazione. In vista di ciò, a Leaken i capi di Stato e di
Governo degli Stati membri convocarono un gruppo misto denominato “convenzione” il cui
compito era quello di individuare le possibili soluzioni per il futuro dell’Unione. Il Consiglio europeo
ne ampliò però la composizione prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Parlamento
europeo, della Commissione, dei capi di Stato o di governo e dei Parlamenti degli Stati membri e
dei nuovi paesi aderenti, alle stesse condizioni dei paesi membri, con l’unica delimitazione che
essi non potevano impedire un eventuale consenso raggiunto tra gli Stati membri. I lavori della
ascolto
convenzioni comportarono tre fasi: di della collettività per far fronte al bisogno di avvici-
studio
namento dei cittadini al progetto europeo, di delle questioni più complesse e successiva-
mente una fase propositiva. In conclusione si arrivò:
moneta unica 1° gennaio 2002;
• All’introduzione della il
Alla previsione dell’allargamento dell’Unione;
• trattato che adotta una Costituzione
progetto di Costituzione per l’Europa:
Un la firma del
• per l’Europa 2004
ebbe luogo nell’ottobre a Roma, e rappresentava una tappa fondamentale
nel processo di democratizzazione dell’Unione europea, in particolare:
- Eliminava dualismo Unione-Comunità,
il con conseguente semplificazione anche dal
punto di vista dei testi di riferimento: non più due trattati, uno per l’Unione e uno per la
Comunità europea, ma un unico testo denominato, appunto, “Costituzione”;
- Parlamenti nazionali,
Valorizzava il ruolo dei che per la prima volta venivano coinvolti
nel processo decisionale comunitario;
- innovazioni:
Due principali la consacrazione del ruolo del Consiglio europeo quale isti-
Ministro degli affari esteri
tuzione dell’Unione distinta dal Consiglio, e la creazione di un
dell’Unione;
- doppia maggioranza
La scelta di prevedere una per le votazioni del Consiglio: quella
del 55% degli Stati che rappresentasse almeno il 65% della popolazione; per impedire
l’adozione di una decisione la minoranza doveva comprendere almeno quattro membri
quorum
del Consiglio. I richiesti si elevavano al 72% degli Stati che rappresentassero il
65% della popolazione in caso di deliberazione senza proposta della Commissione,
- atti vincolanti:
Annoverava tra gli la legge europea, la legge quadro europea, il rego-
atti non vincolanti:
lamento europeo, la decisione europea e tra gli le raccomandazio-
ni e i pareri.
Le sorti del trattato costituzionale apparvero però subito incerte, in particolare in seguito all’esito
negativo referendum francese e olandese.
di due La Commissione prese atto della situazione
di stallo e sottolineava che l’obiettivo non doveva consistere nel salvataggio ad ogni costo della
14
Costituzione, bensì in un processo di riforma democratica a lungo termine, aprendo così la porta
a nuove iniziative per risolvere la crisi provocata dai referendum francese e olandese. Il progetto fu
2007.
definitivamente abbandonato nel
IL TRATTATO DI LISBONA - 2007
La pausa di riflessione sul futuro dell’Europa si protrasse senza novità fino all’inizio del 2007,
marzo
quando si dovevano celebrare i 50 anni dei trattati di Roma e, proprio in tale occasione, nel
dichiarazione comune,
2007, Berlino
gli Stati membri adottarono a una esprimendo la volontà di
adottare le riforme necessarie a riprendere la via dell’integrazione prima della successiva tornata
18 e 19
di elezioni del Parlamento europeo nel 2009. Così, nel Consiglio europeo di Lisbona del trat-
ottobre dello stesso anno, i rappresentanti degli Stati membri approvarono il testo del nuovo
tato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce l’Unio-
ne europea. Pur rappresentando per molti versi un passo indietro rispetto al più ambizioso tratta-
to sulla costituzione europea, prende come base quest’ultimo:
È un trattato modificativo dei due trattati in vigore:
• - europea 7 febbraio 1992:
Quello sull’Unione concluso a Maastricht il la denominazione
trattato sull’Unione europea (TUE)
di questo, resta invariata e si presenta come un nu-
norme costituzionali
cleo di in senso materiale;
- Comunità europea 25 marzo 1957:
Quello istitutivo della firmato a Roma il la denomi-
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
nazione di questo invece muta in
norme non costituzionale
e raccoglie le di natura contenute nell’ampio testo della
Costituzione per l’Europa.
Abolisce pilastri, comunitarizzazione:
• i a compimento di un processo di la riforma è di parti-
colare significato soprattutto per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che è riportato all'u-
nico quadro comune per la cooperazione penale e di polizia; meno rilevante è l’abolizione del
pilastro relativo alla politica estera e di sicurezza comune, poiché le disposizioni che riguar-
dano questo settore rimangono essenzialmente nel trattato dell’Unione e le decisioni relative
devono essere adottate all’unanimità; Parlamenti nazionali,
• Attribuisce un ruolo più importante ai utile forse per avvicinare l’Unio-
ne ai cittadini ma suscettibile di alterare l’attuale equilibrio fra l’Unione e gli Stati a favore di
quest’ultimi;
Per la prima volta, è prevista la possibilità che competenze attribuite all’Unione le vengano
• acquis communautaire
tolte a favore degli Stati, intaccando così il principio di su cui era fon-
data l’integrazione europea; diritto di recesso
Inoltre, per la prima volta è previsto esplicitamente un dell’Unione, che
• ogni Stato membro può esercitare conformemente alle proprie norme costituzionali.
I problemi del trattato 1° gennaio 2009,
L’entrata in vigore era prevista per il ma, mentre la maggior parte degli Stati ha
Irlanda 12 giugno
autorizzato la ratifica per via parlamentare, il referendum popolare tenutosi in il
esito negativo,
2008 ha dato determinando un ritardo nel processo di ratifica del trattato e l’im-
possibilità della sua entrata in vigore prima delle elezioni europee del 2009. Solo dopo quest’ulti-
me è stato infatti possibile raggiungere un compromesso con l’Irlanda che portasse a un nuovo
referendum con esito positivo. Superata questa difficoltà e diverse altre, l’entrata in vigore del trat-
1° dicembre 2009,
tato avvenne il con quasi un anno di ritardo rispetto ai tempi programmati.
meccanismo decisionale
Il trattato si presta poi a una serie di critiche per quanto riguarda il in
senso al Consiglio: la già discutibile soluzione di compromesso sulla maggioranza qualificata rag-
giunta nel trattato costituzionale non solo non è migliorata, ma la sua applicazione è rinviata al
2014, con la precisazione che per ulteriori tre anni ogni Stato membro potrà chiedere che una de-
15
cisione sia presa con le regole attuali e che anche successivamente un gruppo di sette Stati che
rappresenti almeno il 20% della popolazione dell’Unione potrà chiedere un voto all’unanimità. È
evidente che un meccanismo decisionale di questo genere è inadeguato per un gruppo di 27 Sta-
ti, e che l’incapacità decisionale che ne risulta potrà solo tradursi in inefficienza delle istituzioni
comuni.
GLI ACCORDI CON GLI STATI TERZI
L’Unione europea, secondo l’art. 216 TFUE, prevede che l’Unione possa concludere accordi con
paesi terzi che non fanno parte dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali. Tali rapporti si
esplicano: missioni diplomatiche
In primo luogo nella prassi dell’invio di temporanee o permanenti del-
• l’Unione in Stati terzi; organizzazioni internazionali,
In secondo luogo, nei collegamenti instauratisi fra essa e le e
• delle Nazioni Unite,
specialmente con l’Organizzazioni e con altre organizzazioni di coopera-
d’Europa, OSCE, OCSE).
zione europea (Consiglio Questa partecipazione ai lavori di altre or-
ganizzazioni permette all’Unione di far valere un proprio punto di vista, eventualmente anche
diverso da quello di alcuni degli stessi Stati membri. Più recentemente, l’Unione europea è
membro
entrata a far parte di organizzazioni internazionali in qualità di a pieno titolo: è il
Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato,
caso ad esempio della della quale le Co-
3 aprile 2007,
munità e ora l’Unione, è diventata membro il accanto agli Stati membri, agendo
in sostituzione di questi ultimi quando vengono trattate questioni che rientrano nella compe-
tenza dell’Unione; Stati terzi:
• Ma soprattutto, nella conclusione di accordi con in particolare, avvalendosi della
possibilità di concludere accordi, la Comunità europea ha effettivamente stipulato numerosi
accordi commerciali e di cooperazione con diversi Stati europei ed extraeuropei. Fra questi,
meritano di essere menzionati:
- europea,
Quelli riguardanti l’area ovvero gli accordi commerciali preferenziali istituitivi
Stati membri dell’EFTA
zone di libero scambio
di generali conclusi dalla CE con gli o
Svizzera e Islanda),
ad essa associati (Norvegia, di cui rimane attuale, dopo l’istituzione
del SEE, quello con la Svizzera, e quello di cooperazione o di partenariato con la Rus-
1994,
sia del intesto a creare un’unione doganale;
- Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka e Cina,
Quello stipulati tra le CE e ovvero gli
accordi non preferenziali di cooperazione commerciale;
- 1988
Un altro accordo commerciale è stato concluso nel con gli Stati contraenti della
Stati arabi del Golfo,
Carta del Consiglio di cooperazione degli o quello concluso nel
marzo 1980 con i paesi membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico
(ASEAN);
- paesi americani,
Non mancano naturalmente accordi fra la CE e fra i quali spiccano
1993 Gruppo andino
gli accordi di cooperazione conclusi nel con il e quelli con sei
paesi del mercato comune dell’America centrale, cui si aggiungono gli accordi di coo-
perazione e commerciali conclusi con Argentina, Brasile, Canada, Ci