Organizzazione internazionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
È necessario, al fine di collocare i trattati istitutivi dell’Unione europea in una prospettiva storica,
richiamare la situazione politico-economica degli Stati europei alla fine del secondo conflitto
mondiale: l’economia di questi Stati infatti appariva gravemente compromessa, in seguito alla vi-
cende belliche, non soltanto per le potenze sconfitte, ma anche per le potenze uscite vincitrici dal
conflitto, alcune delle quali avevano dovuto sopportare lunghi periodi di occupazione militare. La
ricostruzione economica si poneva quindi essenziale anche per la più importante potenza eco-
Stati Uniti d’America,
nomica mondiale, gli e questo poiché:
economico,
Da un punto di vista la ripresa economica dell’Europa aveva permesso la crea-
• nuovi mercati
zione di verso i quali orientare le esportazioni statunitensi, venendo così in-
contro alle esigenze determinate dalla situazione di sovrapproduzione industriale americana;
politico,
Da un punto di vista molti americani vedevano nella ricostruzione europea l’occasio-
• Stati legati
ne di creare in Europa una fascia di economicamente e politicamente all’America,
in funzione di barriera da opporre all’altro blocco politico-economico che si andava delinean-
do tra i paesi dell’Europa orientale. In questo contesto si inseriva la proposta di aiuti all’Euro-
piano Marshall discorso del
pa avanzata dagli Stati Uniti nell’immediato dopoguerra, il (dal
Segretario di Stato generale Marshall): la concessione di aiuti economici e finanziari era stata
subordinata alla condizione che gli Stati europei utilizzassero tali aiuti congiuntamente, e ciò
evidentemente in funzione di creare un gruppo di paesi europei economicamente legati agli
Stati Uniti. Non stupisce quindi il fatto che, pur essendo la proposta di aiuti americani estesa
a tutti i paesi europei, compresi quelli dell’Europa orientale, essa sia stata rifiutata da parte
sedici
dell’Unione Sovietica; al piano Marshall quindi finirono per aderire Stati europei.
L’ISTITUZIONE DELL’OECE - 1948
I sedici Stati europei conclusero fra loro nell’aprile 1948 una convenzione per la cooperazione
Europea per la Coopera-
economica europea, che prevedeva l’istituzione di un’Organizzazione
zione Economica (OECE) con sede a Parigi, mirante a creare le condizioni per la realizzazione
del comune programma di ricostruzione economica e di sviluppo della produzione industriale, e
liberalizzazione
quindi la progressiva degli scambi commerciali internazionali tra i paesi membri,
sebbene con restrizioni quantitative e di altro genere sugli scambi delle merci e dei servizi sui mo-
europea dei Pagamenti
vimenti di capitale e un sistema di pagamenti internazionali, l’Unione
(UEP), con la funzione di assicurare una compensazione automatica multilaterale dei pagamenti a
periodi fissi.
Il fallimento dell’OECE
L’OECE non si rivelò però in grado di risolvere tutti i problemi relativi ad una cooperazione eco-
nomica tra gli Stati europei, per due problemi soprattutto:
1. In ordine all’adozione di alcune decisioni, per l’approvazione delle quali era necessario
l’unanimità dei consensi degli Stati contraenti; i dibattiti soprattutto vertevano soprattutto
sull’economia degli Stati membri che vedeva paesi notevolmente industrializzati e paesi
quasi esclusivamente basati su un’economia di tipo agricolo;
strumento
2. La totale assenza di qualsiasi idoneo ad assicurare con certezza l’attuazione
delle deliberazioni dell’organizzazione da parte degli Stati contraenti.
L’OECE dunque non poteva venire incontro alle esigenze di una più stretta collaborazione econo-
mica fra i maggiori Stati europei che era essenziale per lo sviluppo della loro economia: esigenze
Francia Repubblica Federale di Germania,
sentite in particolare modo dalla e dalla poiché que-
1
st’ultima cercava di raggiungere un accordo con il governo francese che le permettesse di ripren-
dere il controllo della produzione di materie prime, che si trovavano sotto il controllo alleato per
quanto riguarda l’acciaio, e che, relativamente al carbone, facevano capo a un’Autorità interna-
zionale della Ruhr. Questo orientamento tedesco, in un primo momento non favorito dal governo
francese preoccupato dalla possibile rinascita economica tedesca, finì poi per apparire alla Fran-
cia come unica possibilità per cercare di mantenere sotto controllo l’ormai inevitabile ripresa eco-
nomica tedesca e per sbloccare una situazione politica che rischiava di deteriorarsi.
L’ISTITUZIONE DELLA CECA - 1950/1952
9 maggio 1950
In questa prospettiva, il il governo francese avanzò alla Repubblica federale tede-
sca la proposta di mettere in comune la produzione del carbone e dell’acciaio: la proposta, meglio
piano Schuman, Schuman,
conosciuta come dal ministro degli Affari Esteri sottolineava l’inten-
zione di creare la prima tappa per eliminare la secolare opposizione tra la Francia e la Germania.
Pur essendo rivolta specificatamente al governo germanico, la proposta era in realtà aperta a
qualsiasi paese europeo: la Gran Bretagna rifiutò immediatamente forse anche in considerazione
Paesi Bassi, Belgio,
dal regime preferenziale in vigore con il Commonwealth, mentre aderirono i il
Lussemburgo
il e l’Italia, che vedeva nell’inserimento in un futuro accordo europeo la possibilità
di collocarsi tra gli Stati economicamente più influenti in Europa. Il negoziato relativo al piano
1950,
Schuman portò, nell’aprile alla firma, tra i sei governi rappresentati, di un trattato che istitui-
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA),
sce la che entrò in vigore soltanto due
1952.
anni dopo, nel Alcuni dei punti principali erano:
mercato comune
• L’instaurazione di un del carbone e dell’acciaio. In particolare, esso si fon-
zona di libero scambio
dava sulla creazione di una tra i paesi membri, basata:
- Sull’abolizione, a determinate condizioni ed entro un determinato periodo di tempo, dei
dazi di entrata e e di uscita delle tasse, e delle restrizioni quantitative alla circolazione
dei prodotti;
- Sull’abolizione dei provvedimenti che stabiliscano una discriminazione tra produttori,
tra acquirenti o consumatori, specialmente per quanto riguarda le condizioni di prezzo
e di consegna e le tariffe di trasporto, e quindi dei provvedimenti che ostacolino la libe-
ra scelta del fornitore da parte dell’acquirente;
- proibizione
Sulla di aiuti concessi dagli Stati alle imprese o di oneri speciali da essi im-
posti;
- proibizione
Sulla delle pratiche restrittive tendenti alla riparazione o allo sfruttamento
dei mercati. politica economica sociale comune;
L’attuazione di una e
• istituzioni
• La creazione di comuni destinate a perseguire gli scopi del trattato e a garantire
l’osservanza degli obblighi derivanti dagli Stati dal trattato stesso, e in particolare di:
- Autorità:
Un’Alta organo collegiale che aveva il compito di assicurare l’attuazione degli
poteri, atti di
scopi e, a tal fine, disponeva di alcuni in particolare quello di emanare
carattere vincolante e raccomandazioni) non vincolante
(decisioni o (pareri) nei confronti
degli Stati membri della Comunità, delle imprese esercenti un’attività di produzione nel
campo del carbone e dell’acciaio, infine delle imprese o dell’organismo svolgenti un’at-
tività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori domestici e dall’artigianato.
a maggioranza
Le deliberazioni dell’Alta Autorità erano prese dei componenti: essa,
insieme a ciò descritto sopra, rappresenta un’importante innovazione rispetto alle altre
organizzazioni europee in precedenza considerate, che si ispirano normalmente al
principio dell’unanimità. Inoltre, a differenza delle altre organizzazioni internazionali
esclusivamente finanziarie, il trattato attribuiva all’Alta Autorità il potere di procurarsi i
fondi necessari per il complimento della sua missione stabilendo imposizioni sulla pro-
duzione del carbone e dell’acciaio e contraendo prestiti;
2
- Consiglio speciale dei ministri:
Un formato da un rappresentante del governo di cia-
scuno Stato membro, il quale era chiamato ad esprimere pareri vincolanti - all’unanimi-
tà o a maggioranza semplice a seconda dei casi - sulle proposte più importanti presen-
tate dall’Alta Autorità;
- Comune:
Un’Assemblea formata da delegati che i parlamentari di ciascuno Stato
membro designavano periodicamente fra i propri componenti secondo la procedura
fissata da ogni Stato. Il controllo periodico dell’Assemblea si esercitava attraverso la
discussione della relazione generale presentata annualmente all’Alta Autorità, nonché
attraverso interrogazioni scritte o orali all’Alta Autorità;
- Corte di giustizia:
Una formata da giudici nominati dai governi degli Stati membri, la
quale era competente a giudicare sui ricorsi presentati da uno Stato membro, dal Con-
siglio o dall’Alta Autorità contro le violazioni del trattato, nonché sui ricorsi per l’annul-
lamento degli atti illegittimi dell’Alta Autorità proposti da uno Stato membro, dal Consi-
glio e, in determinati casi, anche dalle imprese o dalle associazioni di imprese contem-
plate nel trattato.
Per quanto essenzialmente rivolta a soddisfare le esigenze della Francia e della Germania, la
CECA si rivelò assai presto un fattore tra i più importanti per la ricostruzione industriale dell’Euro-
Gran Bretagna,
pa, tanto che ben presto altri Stati, e in particolare la cercarono di giungere a un
accordo di associa-
1954,
accordo con la nuova organizzazione, con la quale si giunse, nel a un
zione.
La particolarità del trattato CECA: la durata
cinquant’anni: 23 luglio 2002
Il trattato CECA fu concluso per una durata di il l’organizzazione ha
Fondo di ri-
cessato di esistere e tutte le sue attività e passività sono state trasferite alla CE e al
cerca carbone e acciaio.
LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA - 1952
Il successo della CECA costituì un incentivo per tentare nuove realizzazioni nel campo della coo-
perazione europea: infatti, sulla spinta degli avvenimenti di quegli anni, caratterizzati dalla guerra
esercito europeo
fredda e dal conflitto coreano, prese forma un progetto francese di creare un
collegato con istituzioni politiche comuni in Europa. Tale progetto si concluse con la firma a Parigi,
Comunità europea di difesa (CED),
1952,
nel di un trattato istitutivo di una che prevedeva l’inte-
corpi d’armata Commissariato,
grazione di di sei Stati membri sotto un comando unificato, il inve-
un’Assemblea Consiglio dei ministri,
stito di poteri di azione e di controllo, assistito da e da un e il
Corte di Giustizia,
suo operato doveva essere controllato da una che avrebbe dovuto essere quel-
provvisoria,
la della CECA. L’art. 38 qualificava la Comunità come affidando all’Assemblea il
compito di procedere ad ulteriori studi per creare un’organizzazione di carattere definitivo.
Il fallimento della CED
Il trattato però non riuscì a raccogliere le ratifiche di tutti gli Stati contraenti, poiché, l’Assemblea
nazionale francese, forse influenzata dal mutamento della situazione politica internazionale, dovu-
accordi di Ginevra
to all’armistizio coreano e alla conclusione degli per la cessazione delle ostilità
1954,
in Indocina nel luglio del votò una mozione presentata dall’opposizione, con la quale si de-
cideva a non passare alla discussione del trattato. A questa decisione del parlamento francese,
che pure sottraeva ad un possibile controllo europeo l’ormai inevitabile riarmo tedesco, concorse-
ro anche certe posizioni di europeisti convinti, che preferivano gettare le basi di un’Europa unita
sul piano economico piuttosto che su quello militare.
3
I TRATTATI DI ROMA - 1957
Il fallimento della comunità di difesa portò ad un periodo di stasi nelle iniziative tendenti ad un’u-
fase di riflessione
nione più stretta tra i paesi membri della CECA. Seguì quindi una in cui i governi
ebbero modo di rendersi conto che i tempi non erano maturi per un’unione di carattere politico
1955,
che non presupponesse un’unione economica. In questa linea si tenne a Messina, nel una
riunione di ministri dei sei paesi, che si concluse con un rapporto presentato l’anno successivo, il
Spaak”, mercato comune generale
“rapporto il quale accoglieva due progetti: la creazione di un
comunità dell’energia atomica.
e l’istituzione di una Si decise di convocare a Bruxelles una confe-
renza per redigere i testi definitivi dei trattati ad essi relativi e, in un tempo relativamente breve, si
Roma Comunità economi-
25 marzo 1957
giunse alla firma a il di due trattati che istituivano: una
ca europea (CEE) Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom).
e una
La Comunità economica europea (CEE)
Il trattato della CEE si poneva come obiettivo:
mercato comune generale
• L’instaurazione di un che, a differenza di quello della CECA, si
doganale politica commerciale comune
fondava sulla creazione di un’unione e di una nei
Stati terzi.
confronti degli Questa liberalizzazione era relativa anche alla circolazione delle
persone, dei servizi e dei capitali all’interno dell’area comunitaria: prevedeva quindi lo spo-
stamento di qualsiasi persona sul territorio della Comunità, indipendentemente dai motivi che
l’hanno determinato, anche se essa concerne ovviamente più da vicino i movimenti di lavora-
tori, autonomi e subordinati, persone giuridiche e le società che svolgono un’attività indu-
striale o commerciale nei paesi membri. Oltre a questo, il trattato indicava, ai fini dell’unione
politiche comuni
economica, una serie di interventi per l’adozione di in settori determinati,
trasporti, concorrenza;
quali l’agricoltura, i la proprio in merito a quest’ultima, in assenza di
norme antimonopolistiche
modelli europei ai quali far riferimento, il trattato si è ispirato alle
statunitensi: si è così stabilito il divieto di accordi fra imprese suscettibili di originare situazioni
di monopolio o di oligopolio idonee a pregiudicare il commercio fra Stati membri, e sono sta-
te ideate misure atte ad evitare le imprese che si trovino in una situazione dominante sul mer-
cato abusino di tale posizione per impedire l’attività di imprese minori. Complementare a
settore dei trasporti,
questa politica era quella comune nel data la palese influenza che il
costo di trasporto delle merci ha sul loro prezzo, con la conseguenza che diverse condizioni
di trasporto possono creare disparità di prezzo fra prodotti di eguale costo, venendo per ciò
stesso ad incidere sulla concorrenza tra le imprese produttrici o distributrici. L’intervento della
Comunità in questo settore era inizialmente limitato ai trasporti ferroviari, su strada e per vie
navigabili; dei paesi e territori d’oltrema-
Un’espansione continua ed equilibrata, tra cui un’associazione
• re, intesa a incrementare gli scambi e proseguire nello sforzo di sviluppo economico e socia-
le; Fondo sociale europeo,
• La creazione di un allo scopo di migliorare le possibilità di occupa-
zione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita;
Banca europea per gli investimenti,
L’istituzione di una destinata a facilitare l’espansione
• economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse.
Mentre il trattato istituente la CECA prevedeva un termine di durata, quello relativo alla CEE non
durata illimitata.
era sottoposto ad alcun termine finale ed era anzi concluso per una
La Comunità europea dell’energia atomica
Contemporaneamente a a quella della CEE i sei Stati firmatari del trattato istitutivo di queste pre-
videro la creazione, come si è già detto, di una Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),
creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incre-
con l’obiettivo di “contribuire, 4
mento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo
degli scambi con gli altri paesi”. A tal fine, si intende creare:
mercato comune materiali attrezzature
• Un dei e delle speciali all’interno della Comunità,
caratteristiche simili
con al mercato comune generale della CEE;
mercato comune materie fissili combustibili nucleari), caratteristi-
Un delle (minerali e con
• principio dell’u-
che originali,
invece poiché l’approvvigionamento è assicurato secondo il
guale accesso alle risorse: cioè, oltre a vietare tutte le pratiche aventi per oggetto di dare a
determinati utilizzatori una posizione di privilegio, si stabilisce la costituzione di un’Agenzia
che dispone le materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri; tale Agenzia non
può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull’uso che questi si propon-
gono di fare delle forniture richieste e soprattutto la sua creazione conferisce un carattere
ente
particolare, ovvero quello di far riferimento ad un che funge da intermediario necessario
sia da parte del venditore, sia da parte dell’acquirente.
La limitatezza delle risorse disponibili in materia nucleare imponeva d’altra parte di non fermarsi
all’approvvigionamento e alla distribuzione di tali risorse, ma di creare anche una politica comune
ricerca nucleare
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunti Diritto dell'Unione Europea
-
Riassunti esame Diritto costituzionale II - Prof. Trucco
-
Riassunti di Diritto Internazionale
-
Riassunti diritto internazionale
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.