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CECA
2. La : aveva, aimè, una scadenza. Ed era di 50 anni. Trascorso il termine questa materia entra a
far parte del mercato comune di cui si occupa la U.E. (in poche parole viene Estinta).
CEEA
3. La : per la delicatezza della materia trattata si è deciso di non farla assorbire dall'U.E., quindi
continua ad esistere ancora oggi. Ha le stesse istituzioni dell'U.E. e continua, buona buona, ad
occuparsi del suo specifico settore.
Alla ricerca dell’equilibrio di bilancio
“Risolta” la situazione della crisi in Grecia, in una continua situazione di instabilità economica, viene istituito
MES
Meccanismo europeo di stabilità
il ( ), detto anche Fondo salva-Stati. Nasce come fondo finanziario
europeo per la stabilità finanziaria della zona euro (art. 3). Esso ha assunto però la veste di organizzazione
intergovernativa (sul modello dell'FMI), a motivo della struttura fondata su un consiglio di governatori
(formato da rappresentanti degli stati membri) e su un consiglio di amministrazione e del potere, attribuito
dal trattato istitutivo, di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi aderenti al fondo-
organizzazione. Per creare il MES è stata istituita una società ad hoc. Entrato in vigore nel 2012 (visti anche
i problemi costituzionali con la Germania).
Fiscal Compact
Patto di bilancio europeo Trattato sulla stabilità, coordinamento e
Il , formalmente
governance nell'unione economica e monetaria (conosciuto anche con l'anglicismo fiscal compact,
letteralmente "patto di bilancio"), è un accordo approvato con un trattato internazionale il 2 marzo 2012 da
25 dei 28 stati membri dell'Unione europea, per la precisione non è stato sottoscritto da Regno Unito,
Croazia e Repubblica Ceca, (N.B.: al tempo della stipulazione del suddetto trattato, la Croazia non faceva
ancora parte dell'UE, al contrario di Regno Unito e Repubblica Ceca). È entrato in vigore il 1º gennaio 2013.
Il patto contiene una serie di regole, chiamate "regole d'oro", che sono vincolanti nell'UE per il principio
dell'equilibrio di bilancio. L'accordo prevede per i paesi contraenti, secondo i parametri di Maastricht fissati
dal Trattato CE, l'inserimento, in ciascun ordinamento statale (con norme di rango costituzionale, o
comunque nella legislazione nazionale ordinaria), di diverse clausole o vincoli tra le quali:
- obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio (art. 3, c. 1),
- obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL (e superiore
all'1% per i paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL)
- significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL, pari ogni anno a un ventesimo della
parte eccedente il 60% del PIL.
- impegno a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio dell'Unione e con la Commissione
europea (art. 6).
Sebbene sia stato negoziato da 25 Paesi dell'Unione europea, l'accordo non fa formalmente parte del
corpus normativo dell'Unione europea.
Brexit
Il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, noto anche come referendum sulla
"Brexit" (parola formata da British ed Exit), si è svolto il 23 giugno 2016 nel Regno Unito e a Gibilterra; si è
trattato di un referendum consultivo e non vincolante per verificare il sostegno alla continuazione della
permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. Il referendum si è concluso con un voto favorevole
all'uscita dalla UE con il 51,9%, contro il 48,1% che ha votato per rimanere nell'UE.
Principi costituzionali e forma dell’UE
Parte 1 Cap. 3
Il TUE e il TFUE sono 2 Trattati formalmente distinti ma che compongono un Unico Complesso Normativo:
• Nuovo TUE Trattato di Maastrich
: Trattato sull’Unione Europea, o , contiene i Principi Fondanti
dell’Unione e Regole di Base dell’Unione. Come ad esempio la Carta dei Diritti Fondamentali, che ha
ugual valore giuridico del TUE stesso, il Principio di Democrazia, il Sistema delle Competenze.
• TFUE : Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che come si può facilmente intuire “organizza
il funzionamento dell’Unione e determina i Settori, i Limiti e le Modalità di esercizio delle sue
Art.1 par. 1 TFUE
Competenze” [ ].
La Comunità, come espressamente indicato dalla Corte di Giustizia, costituisce una Novità, un
Ordinamento Giuridico di Nuovo Genere nel campo del diritto internazionale, a favore di quegli Stati che
hanno rinunciato limitatamente ai loro Poteri Sovrani.
Diretta Efficacia Supremazia delle
La delle Norme dell’Unione sui suoi cittadini va di pari passo con la
Norme dell’Unione : l’efficacia diretta sarebbe infatti priva di significato se uno Stato potesse
Differenza dal
Unilateralmente annullarne gli Effetti. In un quadro di questo tipo è già chiara una forte
Diritto Internazionale , poiché qui il Privato non è mero destinatario “formale” delle norme dell’UE, ma è
Destinatario Sostanziale, Diretto, a Pieno Titolo. Infatti, l’individuo, partecipa direttamente attraverso il
Parlamento Europeo e può far valere dinanzi ai Giudici nazionali norme di quel diritto. Gli Stati
rimangono i Diretti Responsabili per l’Adempimento degli Obblighi imposti dall’UE ed in capo ad essi
saranno imposte le Sanzioni in caso di inadempimento. Ricordiamo che la Corte può Sanzionare, ma non
annullare la norma che è causa di una eventuale Antinomia.
Obiettivi dell’UE
Prima del Trattato di Lisbona
Gli obiettivi dell’UE erano contemplati dall’art. 2 TUE (ora sono inseriti nel nuovo art. 3 TUE), che
classificava:
• Obiettivi Economici e Sociali:
▪ progresso economico e sociale
Promozione del ,
▪ occupazione
Di un elevato livello di ,
▪ sviluppo equilibrato e sostenibile
Realizzazione di uno (abbattimento frontiere,
politica monetaria comune e rafforzamento della coesione economica).
• Obiettivi Politici:
▪ Affermazione dell’identità dell’UE sulla scena internazionale,
▪ tutela dei diritti e degli interessi
Rafforzamento della dei cittadini dei Paesi membri
(cittadinanza UE, cooperazione in tema di giustizia e affari interni, tutela dell’ambiente).
mercato comune unione
Strumenti necessari alla realizzazione di tali obiettivi sono la creazione di un +
economica e monetaria .
• Altri valori che l’UE prendeva in considerazione erano: sanità, sicurezza, protezione dei consumatori,
aspetti culturali, ecc.
Novità introdotte dal Trattato di Lisbona con il Nuovo TUE:
art. 3 TUE
L’ rispecchia fedelmente quanto già disciplinato in precedenza dall’art. 2, non senza importanti
innovazioni (tuttavia):
Pace
Promuovere la ,
Benessere dei suoi popoli,
spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Offrire uno , senza frontiere, in cui venga assicurata la libera
circolazione delle persone .
l’uguaglianza tra i sessi
Garantire ,
minori
Protezione dei ,
discriminazioni esclusioni sociali
Combatte le e .
COERENZA non sono sottoponibili ad alcun
Tali obiettivi devono essere perseguiti con (art. 7 TFUE) e
ordine gerarchico .
Personalità giuridica e natura dell’UE
Ai tempi del trattato di Amsterdam e Nizza non si poteva ancora parlare concretamente di personalità
giuridica e, ma on di meno oggi, neppure di natura chiara e precisa dell’UE. L’art. 24 TUE di Amsterdam
consentì al Consiglio di concludere accordi internazionali nelle materie dei pilastri intergovernativi (I tre
pilastri dell'Unione Europea, creati con il Trattato di Maastricht del 1992, sono stati un modo di dividere le
politiche dell'Unione europea in tre aree fondamentali. Sono stati aboliti con l'entrata in vigore del
Trattato di Lisbona nel 2009); qui il problema si presentava su due fronti, ossia:
1. Il Consiglio agisce in nome dell’Unione o in nome degli Stati membri che la compongono?
a. Il Consiglio agiva in nome degli Stati membri, e non in nome proprio vista la mancanza di un
vero e proprio trasferimento di competenze.
2. E poi, gli Stati sono vincolati da tali azioni?
a. Nessun accordo era vincolante per il rappresentante dello Stato si opponeva adducendo alla
contrarietà alla propria Costituzione interna.
Con Nizza poi, un’ulteriore modifica al 24 TUE, si diede vincolatività a determinati accordi conclusi a
maggioranza qualificata. Si può dire dunque che mancava il passo decisivo a riconoscere la personalità
giuridica all’UE, passo che avverrà solo con Lisbona.
Circa la natura dell’UE la scienza politica ha elaborato alcune teorie al fine di spiegare la traiettoria
evolutiva dell’Unione:
• Teoria Funzionalista: l’UE ha una specifica funzione, ossia quella di “far emergere e consolidare ambiti
funzionali fino a quel momento organizzati su base statale e innescare la formazione di organizzazioni
soprannazionali settorialmente specializzate”.
▪ Teoria Neofunzionalista : sviluppo della prima che pone ulteriormente l’accento sulla
volontà politica dei protagonisti del processo, quale fattore determinante il processo
stesso [vedi sotto spillover]
• Neorealismo e Neofederalismo: ritengono determinante il ruolo perdurante degli Stati nello sviluppo
dell’UE.
• Neoistituzionalismo: determinante qui invece, il peso esercitato dalle istituzioni soprannazionali.
• Teoria del Sistema multilivello – democratic governance: UE e Stati membri sono componenti di un
Sistema fortemente intrecciato da relazioni, conchiuso e intra-comunicante. Le funzioni sovrane sono
preordinate, nel loro complesso, a soddisfare le aspettative dei cittadini. 5 Tesi circa la
La natura dell’UE è, come si nota, molto controversa. Questo ci porta ad analizzare le
natura dell’UE
:
Organizzazione internazionale
1. ? Premesso che la nozione di organizzazioni internazionale è
tutt’oggi controversa essa stessa, non risulta tuttavia rinvenibile alcune organizzazione
internazionale che presenti un ventaglio di obiettivi così ampio, né caratterizzata da una
indipendenza assimilabile a quella dell’UE, né dotata di un sistema di fonti così originale; da
aggiungersi che tanto meno ne esistono con una così forte autonomia finanziaria, un proprio sistema
giurisdizionale e una durata illimitata nel tempo.
Confederazione
2. ? Se per confederazione intendiamo una “associazione di Stati costituita
mediante trattati internazionali, dotata di organi comuni per l’esercizio di determinate attribuzioni
comuni – quali difesa, economia e relazioni internazionali”, allora potr