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RESPONSABILITÀ

La materia della responsabilità degli stati per le violazioni del diritto internazionale è

regolata da un progetto di articoli sulla responsabilità dello stato (2001), messo appunto

dalla commissione del diritto internazionale.

− Questo progetto rientra nell'ambito delle norme secondarie: stabiliscono i rapporti

giuridici tra lo stato che compie l'illecito e lo stato che lo subisce (disciplinato dal

diritto)

[le norme primarie invece stabiliscono un obbligo (es: divieto di tortura)]

− Queste norme stabiliscono tutte le conseguenze sorte dall'illecito

a. Art.1 - ogni atto internazionalmente illecito, implica la responsabilità internazionale

degli stati (state responsability)

− Le norme sono ritenute largamente corrispondenti al diritto consuetudinario

− "self contained regime" (regimi autosufficienti): il progetto non è esaustivo e lascia la

libertà agli stati di stipulare, in accordi semplici, nuove norme. (es: UE; carta ONU)

− Regole consuetudinarie che si applicano dove gli stati non hanno norme preesistenti

− Sono norme derogabili (art. 55)

− Progetto di regole che non necessariamente regolano l'illecito perché possono

esserci regimi speciali con regole perfezionate

− Formato da 59 articoli e suddiviso in 4 parti:

1. Elementi costitutivi dell'illecito

2. Circostanze esimenti

3. Conseguenze dell'illecito

4. Risoluzione delle controversie

I. Elementi costitutivi dell'illecito (Art.2)

• Il fatto illecito consiste nel comportamento di uno o più stati non conforme al diritto

internazionale.

• I suoi elementi sono:

Elemento soggettivo

− Comportamento attivo (commissivo) o omissivo attribuibile allo stato

− Lo stato non risponde degli illeciti commessi da individui, solo quando abbia disposto

le misure per prevenire l'illecito altrui.

− Attribuzione di un comportamento allo stato: il comportamento di un organo dello

stato sarà considerata come un atto dello stato (Art.4)

− Art.7 - comportamento contrario ad istruzioni date; eccesso di potere (viene

riconosciuto come atto statuale)

− Art.8 - stabilisce che il comportamento di una persona o di un gruppo di persone

(anche non appartenenti ad organi di stato) sarà considerato come atto di stato se

questi di fatto operano su istruzione dello stato.

Elemento oggettivo

− Illeceità del suddetto comportamento, dato dalla violazione di una norma

internazionale.

− La violazione può riguardare obblighi di:

a. Mezzi-> violazione di un determinato comportamento imposto dalla legge.

b. Risultati -> violazione norme finali che prescrivono un risultato lasciando libertà di

scelta dei mezzi idonei.

Cause che escludono l'illeceità (circostanze esimenti)

1. Consenso dello stato leso

2. Autotutela

3. Stato di necessità

4. Raccomandazioni di organizzazioni internazionali

5. Rispetto del principio costituzionale di uno stato

II. Conseguenze dell'illecito

Consiste in una relazione giuridica tra stato offeso e stato offensore, due casi:

1. Riparazione-> consiste nel ripristino della situazione quo ante, e nel risarcimento del

danno o nella soddisfazione. La riparazione dipende da un accordo tra i due stati.

2. Misure di autotutela-> è la normale reazione all'illecito e consiste nel farsi giustizia da

sé, ma in ogni caso non deve consistere nella minaccia o nell'uso della forza, se non

come risposta ad attacco armato già sferrato.

− Esistono varie misure di autotutela:

a. Rappresaglia (contromisura)-> reazione di uno stato all'azione di un altro stato

considerata come lesiva dei propri diritti. -Limiti 1) proporzionalità tra violazione e

reazione; 2) rispetto del diritto cogente.

b. Ritorsione-> comportamento inamichevole-> rottura rapporti diplomatici o

collaborazione.

c. Autotutela collettiva -> intervento degli stati, in risposta a crimini internazionali per i

quali tutti gli stati possono considerarsi lesi.

III. Risoluzione delle controversie- la riparazione

È il ripristino della situazione quo ante oltre al risarcimento del danno.

Sono forme di riparazione:

a. La soddisfazione -> rappresenta il risarcimento per i danni immateriali, attraverso

comportamenti come la presentazione di scuse, omaggio alla bandiera ecc. Se

accettata dallo stato leso produce la cessazione di ogni altra conseguenza

dell'illecito.

b. Risarcimento dei danni -> causati a cose o persone

SICUREZZA COLLETTIVA

Per l'Art.39 dello statuto dell'ONU, il consiglio di sicurezza per mantenere o ristabilire pace e

sicurezza internazionale può agire secondo diverse misure:

1. Art.40- misure provvisorie-> misure non vincolanti, consistono in semplici

raccomandazioni per non aggravare la situazione

2. Art.41- misure non implicanti l'uso della forza-> interruzione delle relazioni

diplomatiche e economiche

3. Art.42- misure implicanti l'uso della forza-> il consiglio ricorre a misure violente come

un'azione di polizia internazionale. Può farlo in due modi:

a. Creazione della forza delle Nazioni Unite (caschi blu) -> che operano per il

mantenimento della pace

b. Autorizzazione all'uso della forza-> il consiglio di sicurezza autorizza i singoli stati ad

usare la forza contro o all'interno di uno stato, delegando il comando ed il controllo

delle operazioni militari.

ACCERTAMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI (la giurisdizione internazionale)

• Ha sostanzialmente natura arbitrale – un giudice non può giudicare se la sua

giurisdizione non è stata volontariamente accettata dalle parti della controversia.

• Si sono formati diversi meccanismi procedurali:

1. Arbitrato isolato ->gli stati nominano un arbitro per risolvere le loro controversie,

dettano qualche regola procedurale e si impegnano a rispettare la decisione finale.

2. Clausola compromissoria -> obbliga tutti gli stati che aderiscono ad una convenzione

di ricorrere all'arbitrato in caso di controversie relative all'interpretazione o

all'applicazione della convenzione medesima.

3. Trattato generale di arbitrato -> estende l'obbligo a tutte le controversie che possono

sorgere in futuro fra le parti contraenti.

• Per controversia internazionale si intende un disaccordo su un punto di diritto o di

fatto, un contrasto quindi tra le tesi giuridiche o tra interessi di due soggetti.

• L'organo competente (principale) è la corte internazionale di giustizia.

− Gli stati sono liberi di deferire ad un tribunale internazionale una qualsiasi

controversia che riguardi i loro rapporti.

MEZZI DIPLOMATICI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

• Negoziato-> più semplice contatto diplomatico; mezzo diretto senza alcune

particolarità giuridiche

• Buoni uffici e mediazione-> tra le parti interviene uno stato terzo o un organo

supremo di uno stato o di un'organizzazione internazionale a titolo personale.

• Conciliazione-> le commissioni di conciliazione sono composte da individui che

propongono una soluzione, che le parti sono libere di accettare o meno; è sempre

più obbligatorio ricorrere alla conciliazione.

TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

Lo stato per esercitare il proprio potere con lo straniero deve avere un legame sufficiente

con esso. Se non c'è questo legame lo stato non può richiedere prestazioni e comportamenti

di natura "politica" (es: obbligo di leva).

• Ciò che lega lo stato allo straniero è il legame politico, dato dalla cittadinanza.

• Due tipi di soggetti:

1. Persone fisiche-> il legame è dato dalla cittadinanza

2. Persone giuridiche -> [gruppi di individui che costituiscono un'associazione che ha

una sua personalità giuridica] -> legame dato dalla nazionalità (data solitamente

dalla sede centrale)

• Se non si ha questo legame lo stato non può chiedere:

− Prestazioni fiscali-> se non nei casi previsti (es: attività avviata nello stato)

− Vincoli ad attività commerciali

− Non può applicare sanzioni penali se non di fronte a crimini che hanno un

collegamento con lo stato territoriale e i suoi sudditi.

Potere tributario (persone giuridiche) -> tassazione multinazionali

− Può esercitarsi quando questa ha un bene nel territorio dello stato interessato.

− Ha un quadro normativo incerto - "tassazioni plurime" -> azione da parte di più stati

sullo stesso bene o servizio è ingiusta.

Investimenti in uno stato applicati da soggetti stranieri

• Fenomeno moltiplicato -> questo comporta la necessità di tutelare quell'investimento

• Possono provenire sia da soggetti privati che da altri stati

• Il diritto internazionale non pone limiti all'investimento

• Il diritto internazionale pone limiti alla nazionalizzazione dei beni stranieri (es: Enel

'60)

− Non limitato se lo stato giustifica la nazionalizzazione o l'espropriazione, tuttavia ha

obbligo di indennizzo che può avvenire in due modi:

1. In caso di espropriazione su vasta scala – l'indennizzo non viene fatto combaciare

col valore stesso del bene.

2. In caso di espropriazione dei singoli beni – l'indennizzo dev'essere "pronto, adeguato

ed effettivo."

Caso di espulsione dello straniero

• Il diritto internazionale non prevede limiti per quanto riguarda ammissione o

espulsione di stranieri -> vige la norma della sovranità territoriale

• L'espulsione, nel caso, deve avvenire in modo non oltraggioso e si deve lasciare

tempo di regolazione dei propri interessi

• Espulsione verso i paesi a rischio non è applicabile -> rispetto per i trattati sui diritti

umani.

Protezione dei rifugiati

• Convenzione di Ginevra -> "è rifugiato colui che temendo a ragione, di essere

perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato

gruppo sociale o per il suo credo politico, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e

non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo

paese".

• Nessuno stato può espellere un rifugiato in luoghi dove la sua vita e la sua libertà

sarebbero minacciate.

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

• Esiste una consuetudine riguardante la protezione dell'ambiente

• Con lo sviluppo industriale nasce una certa sensibilità verso l'ambiente e nasce la

necessità di adesione da parte di tutti (anni di sviluppo '20 e '30 e post seconda

guerra

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mogano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Baratta Roberto.