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Modulo 1: Il diritto della comunità internazionale e la soggettività giuridica

Lezione 1 – Le origini della comunità internazionale

Il diritto internazionale affronta la tematica degli studi giuridici che caratterizzano i rapporti internazionali degli Stati in un contesto giuridico ampio quale quello della comunità internazionale. Analizza l'emergere di situazioni giuridiche soggettive che riguardano anche altre figure quali enti interlocutori. Il diritto internazionale è la branca del diritto che disciplina i rapporti giuridici fra Stati sovrani. Nel diritto internazionale le teorie e gli istituti giuridici sui quali si fondano e si sviluppano progressivamente le relazioni tra i soggetti delle comunità internazionali devono trovare conferma nella prassi, per verificarne l'effettiva capacità di incidenza nella dinamica delle relazioni stesse.

Il D.I ha come componente fondamentale per il suo sviluppo ed esistenza la necessità che la regola astratta venga concretamente applicata nella realtà e ciò contribuisce alla trasformazione stessa della regola. La prassi è dunque un modo per verificare se il contenuto della regola effettivamente è tale o se presenta degli aspetti invece diversi.

I caratteri generali della comunità internazionale

Prima: il diritto internazionale era solo il diritto della comunità degli stati; Oggi: è il diritto della comunità degli stati e delle organizzazioni internazionali. Il diritto della comunità degli stati prevede che i rapporti internazionali siano basati sul principio di assoluta parità ed uguaglianza dei soggetti che questi rapporti pongono in essere. Questa parità ed uguaglianza ha origine con la Pace di Westfalia nel 1648. Le teorie più accreditate assegnano alla fine della guerra dei 30 anni e alla Pace di Westfalia l'evento generatore della moderna comunità degli stati – che si evolverà poi nel tempo in comunità degli stati e delle organizzazioni.

La comunità degli stati nasce perché gli stati sovrani che escono dalla guerra dei 30 anni reciprocamente si riconoscono come tali e riconoscono essi stessi come portatori di un potere che non è eterodiretto (imposto dall'esterno) quindi si tratta di enti superiorem non recognoscentes, ovvero non riconoscono al di sopra di sé alcuna autorità superiore, ogni ente è eguale e sovrano rispetto a tutti gli altri enti.

Il D.I si distingue da altri diritti per il fatto che i creatori e i destinatari delle norme coincidono perfettamente. Non esiste nessuna autorità normativa sovraordinata in grado di imporre agli Stati regole di comportamento escludendoli dal relativo processo di formazione. In tutte le altre comunità giuridiche, chi crea il diritto, ha il potere di decidere le regole che tutti gli altri consociati saranno tenuti a rispettare. Dunque esiste un'autorità sovraordinata (chiamata Parlamento nel nostro caso), che impone le regole.

Lezione 2 – L'assetto corrente delle relazioni giuridiche internazionali

Il concetto di Stato nasce e si sviluppa tra il 1600 con le teorie della sovranità assoluta e con il positivismo giuridico. Nel Diritto Internazionale alcune forme di statualità intesa come individualità, concezione di potere unitario, sono in realtà antichissime – appartengono all'età pre-romana in cui le prime comunità giuridiche cominciano a concepire se stessi come un qualcosa di unico che entra necessariamente in relazione con altri soggetti comunitari.

Dunque, alcune norme e istituti del D.I hanno origine antichissima, come ad esempio quelle sull'immunità degli ambasciatori, vigente già in epoca pre-romana.

Il principio di uguaglianza sovrana è stato più volte messo in discussione in più casi (dall'impero Napoleonico al tentativo di egemonia del terzo reich) per provare a modificare l'assetto delle relazioni internazionali riportando tutti gli stati del mondo sotto un controllo unitario, in grado di esercitare nei loro confronti un potere coercitivo. Tutti questi tentativi hanno però fallito.

La sovrana uguaglianza ha fatto sì che in una prima fase, quella che va dal 1648 fino a tutto il 19esimo secolo e parte del 20esimo, si determinasse una situazione di sostanziale coesistenza tra Stati. La comunità internazionale, nel periodo sopracitato, è fatta di Stati che entrano in relazione reciproca per due ordini di ragioni:

  • Per combattersi e scontrarsi nel momento in cui la volontà di affermazione della propria potenza entra in conflitto con la controaffermazione o la resistenza;
  • A livello amichevole, attraverso la stipulazione di accordi di tipo commerciale che favoriscono una crescita comune attraverso lo scambio, il commercio di materie in possesso dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Questa età della coesistenza ha fatto sì che gli Stati entrassero in relazione tra loro solo sporadicamente: per combattersi o per regolare amichevolmente i loro commerci. In questo periodo la fonte principale che regola le relazioni giuridiche internazionali è la fonte consuetudinaria. Ovvero quella regola che nasce spontaneamente dai comportamenti che gli Stati stessi pongono in essere nel corso del tempo. Il trattato è uno strumento necessario per disciplinare alcuni aspetti della vita di relazione. La fonte giuridica principale rimane la consuetudine.

La colonizzazione sensibile dei commerci e il fatto che venga ad incrinarsi il mito dell'autosufficienza perché le risorse interne al proprio Stato iniziano a scarseggiare, creano una situazione di interdipendenza reciproca. Questo fa sì che si passi dal rapporto sporadico, a un rapporto sempre più frequente ed interconnesso – questa situazione si concretizza nei primi anni del XX secolo. Si passa dunque da coesistenza a cooperazione.

L'attuale assetto delle relazioni giuridiche internazionali

È caratterizzato dai seguenti elementi:

  • Uguaglianza sovrana degli Stati – nessuno Stato può, in linea di principio, esercitare su altri Stati un potere di controllo giuridico senza il loro consenso;
  • Autotutela – assenza di un'autorità centralizzata in grado di provvedere all'accertamento e all'attuazione coattiva delle norme internazionali;
  • Divieto di ingerenza negli affari interni – ogni Stato ha diritto al rispetto del proprio dominio riservato e non può subire indebite intromissioni da parte di altri Stati;
  • Divieto della minaccia e dell'uso della forza – l'uso della forza è bandito dalle relazioni internazionali ed è ammesso solo in caso di legittima difesa;
  • Cooperazione – gli Stati sono chiamati a cooperare tra loro in forma strutturata per la risoluzione di problemi globali, ad esempio: la pace e lo sviluppo dei popoli, la tutela dei diritti umani ecc..

L'età della cooperazione è segnata dallo sviluppo degli accordi multilaterali globali e dalla nascita delle organizzazioni internazionali. Cade il mito dell'autosufficienza statale e il mondo diventa sempre più interconnesso.

Lezione 3 – La soggettività internazionale dello Stato

L'evoluzione della comunità internazionale presuppone l'esistenza di soggetti. La soggettività giuridica (o personalità) è la titolarità di rapporti giuridici – diritti ed obblighi – all'interno di un dato ordinamento. La soggettività internazionale include sia la capacità giuridica (essere destinatari di norme giuridiche internazionali), sia la capacità di agire (compiere atti produttivi di effetti giuridici sul piano internazionale).

Quando uno Stato diventa soggetto di diritto internazionale? Le teorie riflettono i diversi momenti storici in cui il concetto di statualità si è venuto affermando. La soggettività internazionale dello Stato è dunque considerata in modo diverso dalle teorie giusnaturalistiche e giuspositivistiche:

  • Le prime considerano il diritto come elemento preesistente all'organizzazione statale.
  • Le seconde, al contrario, assumono che non vi possa essere alcuna forma di rivendicazione giuridica al di fuori dello Stato.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è giunti alla conclusione che senza lo Stato non si ha Diritto Internazionale. Inoltre, sempre dopo il secondo dopoguerra, il D.I è chiamato a proteggere principi e valori universali come la pace, la dignità umana e il rispetto dei diritti fondamentali. Lo Stato è il soggetto principale del D.I, a differenza che qua viene valutato come ente di fatto, reale. Ciò significa che la considerazione dello Stato come soggetto del diritto internazionale prescinde dalle caratteristiche della forma di Stato e di Governo che ogni singolo ente decide di assumere, e viene apprezzata solo per il fatto stesso di esistere come ente. Dunque nel D.I lo Stato è riconosciuto come soggetto in forza del principio di effettività. La comunità internazionale è, pertanto, una comunità ad appartenenza necessaria. Ogni Stato ne fa parte sin dal suo sorgere, in ipotesi anche contro la sua volontà.

Gli elementi che costituiscono lo Stato come soggetto del D.I

  • Il popolo
  • Il territorio
  • La sovranità

Nel D.I, il concetto di sovranità si distingue in:

  • Sovranità esterna – indipendenza giuridica
  • Sovranità interna – esercizio del potere di governo

Non esiste uno Stato che sia solo nominale e che non eserciti un potere di controllo effettivo sul territorio – stati falliti.

“Il Diritto Internazionale riconosce come Stati soltanto quegli enti che, in piena indipendenza, esercitano il proprio potere di governo collettivo nei confronti di una comunità stanziata su di un territorio”. (Cass. Pen., Sez. I, 28.6.1985, n. 1981)

Lo Stato si caratterizza quindi come ordinamento giuridico originario a fini generali, poiché il fondamento della propria giuridicità risiede solo in sé stesso e la sua capacità giuridica è piena e illimitata. La sovranità esterna consiste nella capacità di instaurare rapporti giuridici con altri Stati in condizioni di parità. Essa si caratterizza, pertanto, come indipendenza giuridica, ossia come indipendenza formale dell'ordinamento giuridico di uno Stato dall'influenza di altri Stati.

In termini generali, il riconoscimento è un atto giuridico unilaterale mediante il quale uno Stato considera giuridicamente rilevanti nei propri confronti i mutamenti intervenuti nell'ambito delle relazioni internazionali in occasione del verificarsi di una data situazione (di diritto o di fatto) riguardante un altro Stato. Il riconoscimento di un nuovo Stato è la dichiarazione unilaterale di accettazione dell'esistenza di uno Stato di una nuova formazione, generalmente implicante l'instaurazione di relazioni diplomatiche con il destinatario.

Il riconoscimento effettuato dopo che uno Stato si è formato ha valore giuridico nei rapporti tra lo Stato che riconosce e quello che è riconosciuto nei termini della attribuzione allo Stato riconosciuto del diritto di pretendere dallo Stato riconoscente una serie di comportamenti, che si sostanziano nella instaurazione di relazioni giuridico diplomatiche che presuppongono la perfetta uguaglianza nei rapporti tra i due Stati. Il riconoscimento di un nuovo Stato ha quindi natura giuridica ed efficacia dichiarativa e non costitutiva, dal momento che con esso si accerta una situazione preesistente (la formazione di uno Stato), ma non si attribuisce alcuna particolare qualità giuridica allo Stato riconosciuto.

In molti casi tuttavia, il riconoscimento ha un eminente valore politico, poiché ricade interamente nella sfera di discrezionalità dello Stato agente e non esiste alcuna norma internazionale che obblighi uno Stato a riconoscerne un altro. L'estensione territoriale dello Stato non presenta alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione della soggettività internazionale. Pertanto, anche i mini-stati sono legittimamente considerati soggetti del D.I qualora siano indipendenti e sovrani.

I singoli elementi caratterizzanti lo Stato hanno a loro volta una loro rilevanza nella valutazione dello Stato come soggetto del D.I. La popolazione di uno Stato può variare in termini di unità ed è un concetto composito, che include anche le minoranze presenti sul territorio. Possono dunque far parte di uno stesso popolo diverse minoranze territoriali o i cosiddetti popoli indigeni. Al concetto di popolazione va associato il cosiddetto diritto all'autodeterminazione ovvero scegliere autonomamente la propria modalità di auto governo, senza che questo possa essere imposto (come accadeva storicamente) dall'esterno.

È un diritto fondamentale che appartiene al popolo e che è esercitato generalmente dai movimenti di liberazione nazionale – si caratterizza per il diritto riconosciuto tramite gli enti che sono chiamati ad esercitarlo. L'autodeterminazione è tutela quando il popolo può decidere come governarsi.

Quando il diritto all'autodeterminazione è violato?

  • Quando il popolo è soggetto a regime coloniale
  • Di occupazione straniera
  • Di segregazione razziale

Si parla in tali casi di autodeterminazione esterna. Non è tutelato dal D.I invece il diritto all'autodeterminazione interna ossia il diritto del popolo a essere rappresentato democraticamente nelle istituzioni dello Stato. La sovranità territoriale dello Stato si estende:

  • In senso orizzontale fino ai confini terrestri e in caso di Stati costieri, fino al limite delle 12 miglia marine dalla costa
  • In senso verticale per tutta la colonna di spazio atmosferico sovrastante i confini terrestri e marittimi dello Stato.

Dunque il concetto di territorio dello Stato è un concetto che varia in base alla conformazione dello Stato stesso. Gli elementi di uno Stato: popolo, territorio e sovranità sono da considerarsi sia statici che dinamici.

Lezione 4 – Gli altri soggetti del diritto internazionale

Il D.I contemporaneo riconosce la soggettività, anche se in forma limitata, ad alcuni enti che nella fase di formazione di un nuovo Stato, esercitano sulla base del principio di effettività, un potere di controllo su porzioni di territorio e parti di popolazione, ovvero risultano titolari di determinate prerogative giuridiche.

Gli insorti

Possono definirsi come un gruppo organizzato di individui, animati da fini politici di natura indipendentista, in lotta con un governo nell'ambito di una guerra civile. A differenza dei movimenti di liberazione nazionale, essi non rivendicano il diritto dell'autodeterminazione, ma combattono per il potere. La titolarità di rapporti giuridici internazionali in capo agli insorti è subordinata all'esercito di un controllo esclusivo effettivo su una parte di territorio sotto la guida di un comando responsabile. Dunque: Gli atti compiuti dagli insorti e rilevanti per il diritto internazionale sono imputabili al governo dello Stato? Si.

I governi in esilio

Sono autorità di governo costrette a rifugiarsi sul territorio di un altro Stato in conseguenza di un'invasione nemica o di un conflitto interno. Si tende ad escludere che essi, pur essendo costituiti in forma di apparato organizzato, possano essere titolari di una soggettività internazionale, data l'assenza di un controllo effettivo sul territorio dal quale sono stati costretti ad allontanarsi. Tuttavia, essi possono godere di taluni privilegi e prerogative nell'ordinamento dello Stato ospitante.

I movimenti di liberazione nazionale

Rappresentativi delle istanze di autodeterminazione di un popolo (o di una minoranza) nei confronti di un regime occupante straniero, coloniale o razzista, fintantoché non sono in grado di esercitare un potere di rappresentanza effettivo, non possono essere considerati titolari di rapporti giuridici internazionali, pur godendo dello status di osservatore presso alcune organizzazioni e di alcuni limitati privilegi.

Il primo Protocollo addizionale

Il primo Protocollo addizionale del 1977 alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo ai conflitti armati diversi da quelli internazionali, si applica anche a conflitti armati nei quali i popoli lottano contro il dominio coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti. Il Protocollo consente all'autorità rappresentativa del popolo, nell'ambito di un conflitto contro uno Stato che sia parte dell'accordo, di impegnarsi unilateralmente a rispettare il diritto umanitario (art. 96, par. 3). Tale impegno parifica la posizione del movimento in lotta a quella delle altre parti contraenti, con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle 4 Convenzioni.

Il principio di effettività

Viene applicato anche ad enti diversi dallo Stato. Per enti diversi dallo Stato ci riferiamo a quegli enti non territoriali che in virtù delle funzioni che essi svolgono e che vengono riconosciute come rilevanti sotto il profilo giuridico internazionale, acquistano una rilevanza tale da poter essere considerati soggetti del diritto internazionale.

La Santa Sede

È la suprema autorità di governo della Chiesa Cattolica (ente successore dello Stato pontificio dopo la debellatio del 1870), espressione di un ordinamento giuridico originario e sovrano – il diritto canonico. È titolare di rapporti giuridici internazionali (ius contrahendi – diritto di legazione attiva e passiva), in conformità alla sua natura e al...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GretaSb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Colacino Nicola.
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