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MATERIE RELATIVE ALLA PESC
Per gli stati membri devono essere chiare le condizioni di attuazione, essi possono controllare l’adozione degli atti
esecutivi, e si interessano all’esatta esecuzione dell’atto
COMITOLOGIA o comitatologia
COS’E’: sistema di controllo degli stati sull’ esercizio del potere di esecuzione della commissione.
COMPOSIZIONE: sono composti da rappresentanti degli stati membri e un rappresentante della commissione,
che sono interpellati quando la commissione ha già approvato al suo interno un atto di esecuzione e desidera farlo
entrare in vigore.
FILTRO: sono un filtro indispensabile tra approvazione della commissione e pubblicazione in gazz ufficiale
Quindi senza di tali comitati non sarebbe possibile pubblicare in gazzetta ufficiale.
PROCEDURE DI AZIONE DEL COMITATO: la commissione ha + possibilità d’azione.
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE: la regola è che la commissione decide sull’atto di esecuzione, e il comitato
esprime un PARERE ESPRESSO, che la commissione deve considerare il + possibile. Se esso è negativo la
commissione ha due scelte:
modificare il progetto d’atto esecutivo sulla base del parere ;
ma potrebbe anche procedere comunque, ritenendolo perfetto. in questo caso si fa valutare l’atto da un
SECONDO COMITATO: il comitato d’appello (composto nella stessa maniera: rappresentanti degli
stati membri + rappresentante della commissione).
GLI ATTI DELLA PESC
POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE
PESC: politica sensibile =gli stati non ritengono che sia il caso di attribuire la PESC all’ UE: infatti per essa vi è ancora
spazio per il metodo intergovernativo: le decisioni sono prese dagli stati (o istituz formate da rapp stati) all’ unanimità
gli stati hanno quindi un ruolo + importante rispetto al metodo comunitario dove le decisioni le prendono consiglio e
consiglio europeo
TIPOLOGIA DI ATTI ADOTTABILI . Varia, MA è esclusa l’adozione di atti legislativi:
Art. 25 TUE, sono fondamentali per la PESC:
Orientamenti generali adottai dal Cons. europeo, che vincolano Consiglio
Possono essere adottate delle Decisioni relative a:
Azioni dell’Unione
Posizioni dell’Unione
Modalità di attuazione delle politiche decise dalle decisioni di base
ATTI DEL CONSIGLIO EUROPEO NELLA PESC:
• Deve delineare le posizioni rispetto a stati terzi e organizzazioni internazionali
• deve assumere una posizione generale sulle modalità con cui si affronta un problema
• si può occupare anche di specifici temi, come quello delle politiche migratorie
• Relazioni dell’Unione con un Paese o una Regione – possono essere improntate a un interesse tematico
• definizione delle politiche dell’Unione rispetto a sviluppi internazionali
• Misure sanzionatorie nei confronti di individui (art. 215, par. 1, TFUE). Es.: Black lists si individuano i
potenziali terroristi, privandoli dei suoi beni (casa, soldi, armi), così che si evita che attua atti terroristici.
Tutto avviene senza contradditorio con la persona interessata e in segretato. Contengono garanzie giuridiche
per il terrorista pregiudicato (che deve poter uscire dalla lista). Se nella lista vengono inserite persone
innocenti, queste hanno la possibilità di farsi togliere il prima possibile per evitare le rigide sanzioni
• attua orientamenti e linee guida (es: difesa), tramite decisioni che sono vincolate rispetto alle decisioni prese
nel consiglio europeo.
COME DECIDE IL CONSIGLIO? all’unanimità, TRANNE nei casi di astensione, in cui non si applica l’atto
allo stato che si astiene; mentre per coloro che non si astengono si applica (metodo intergov)
! Come previsto dall’ Art. 31, par. 2 TUE, vi sono poi alcune IPOTESI DI MAGGIORANZA QUALIFICATA, e
di CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA: opposizione di un solo stato membro, che ritiene vi siano in gioco propri e
rilevanti interessi.
DECISIONI DELLA PESC: con le quali attua orientamenti e linee guida. Esse:
sono vincolate rispetto alle decisioni prese nel consiglio europeo.
esse sono Decisioni obbligatorie per St. membri
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Le decisioni possono avere come oggetto: l’intervento operativo : obiettivi,mezzi,durata, per operazioni di:
disarmo, di soccorso, umanitarie, prevenzione di conflitti, della pace. Es.: Missione dell’ UE di polizia in Bosnia-
LE PROCEDURE INTERISTITUZIONALI
Erzegovina 2002, oppure operazione militare contro i pirati in Somalia 2008
DIVERSE MODALITA’ DI ADOZIONE DEGLI ATTI
BASE GIURIDICA: per capire in che procedura e ambito ci troviamo, bisogna valutare la BASE GIURIDICA. Inoltre
nella base giuridica viene detto se la procedura è legislativa o no, e quindi il tipo di atto che ne esce, che è essenziale al
fine del ricorso per annullamento: in alcune ipotesi si può ricorre x annullamento di atti legislativi, per altri per quelli
non legislativi.
!DISCIPLINA: la procedura legislativa ordinaria viene specificamente disciplinata dal trattato, mentre tutte le altre
non hanno un articolo di rif, ma nelle varie basi giuridiche si trovano le diverse regole
1. BILANCIO
2. TRATTATO INTERNAZIONALI
3. PROCEDURA LEGISLATIVA:
ORDINARIA: pari contributo tra PE e consiglio entrambi devono approvare = atto.
SPECIALI: PE e cons hanno un peso diverso: una decide e l’altra contribuisce alla dec
4. PROCEDURE NON LEGISLATIVE: si ha la varietà + assoluta di possibili combinazioni e istituzioni che
formalmente devono adottare l’atto e assumersene la responsabilità, Quindi.
PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
DISCIPLINA: Essa è disciplinata da art 294 tfu
PRINCIPI DI BASE: sono 3:
1) Pari poteri tra parlamento e consiglio
2) Necessità che 2 istituzioni siano d’accordo sullo steso testo
3) FALLIMENTO D’ACCORDO, col quale si chiudono i lavori e non si adotta l’atto, per evitare inutili
sprechi e rimpalli infiniti. Il punto in cui la procedura si chiude con un fallimento è la 3^ lettura (3 del
parlamento e 3 del consiglio).
LA PROPOSTA DI ATTO NORMATIVO: nell’ambito della cooperazione (art 76), possono presentare in via
concorrente ¼ degli stati membri o la commissione (organo tecnico indipendente). Invece a volte ci sono dei casi in
cui la commissione non può presentare la proposta e deve farlo necessariamente in via esclusiva un altro soggetto:
ad esempio: se mai si attuerà la procedura elettorale uniforme, spetterà al PE in via esclusiva
PREINIZIATIVA: potere di sollecitare la comm a presentare una proposta, indicando dei temi per sollecitare la
sua riflessione. Può presentarla:
PE
Cons.
Cons. e. indica temi
Eccezionalmente, uno St. m. (art. 135)
POTERE DI INIZIATIVA DEI CITTADINI :
INIZIATIVA DEI CITTADINI: deve essere un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di
firmatari, appartenenti ad almeno ¼ degli St. m. Numero minimo di firmatari per Stato che vuole chiedere alla
Comm. di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata prop su temi per i quali i cittadini ritengono
necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati iniziativa a livello com, quindi + st. m.
devono avere sogg interessati. esiste dal 2009 (lisbona)
ORGANIZZATORI: l’iniziativa parte da un comitato di organizzatori definito ed in capo alla commissione stessa,
o REGISTRAZIONE PROPOSTA ONLINE: una volta ragg i quorum numerici la proposta deve essere reg online
o su un sito istituito dalla commissione.
RACCOLTA FIRME – ANCHE IN VIA ELETTRONICA: da Li parte la raccolta firme e la commissione valuta
o se la proposta è accettabile o no
COMUNICA CONCLUSIONI: entro tre mesi, espone le sue conclusioni giuridiche e politiche, l’eventuale
o azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
POTERI DELLA COMMISSIONE:
1. PROPOSTA: le istituzioni interessate alla modifica/ritiro della proposta, si devono parlare informalmente così da
presentare 1 proposta, realizzata in base alle relazioni informali di commissione e consiglio. 44
2. MODIFICA DELLA PROPOSTA FINO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO : la proposta
modificata può essere data solo prima che il consiglio deliberi in prima lettura.
3. RITIRO DELLA PROPOSTA : viene fatto perché nei vari passaggi tra consiglio e pe vi è il rischio che si
apportino modifiche che snaturino la proposta stessa, infatti: la commissione esprime la competenza tecnica, il
consiglio quella politica e il parlamento è la voce del popolo le istanze della politica e del popolo potrebbero far
sì che le istanze tecniche vengano del tutto snaturate, e quindi piuttosto che avere un atto snaturato, la commissione
ritira la proposta.
4. PROMOZIONE INTERESSE GENERALE UNIONE
PRIMA LETTURA:
1) POSIZIONE PE TRASMESSA AL CONSIGLIO (insieme alla proposta) La commissione, presenta la
proposta al parlamento europeo (in mezzo i parlamenti nazionali consultano che vi sia il principio di sussidiarietà).
2) Se il Consiglio le approva entrambe, l'atto è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del PE la
procedura si conclude con l’adozione di un atto legislativo
3) Se il Consiglio non approva, adotta la sua posizione motivata e la trasmette al PE
SECONDA LETTURA: il PE, accoglie la posizione motivata del Consiglio (in caso che non approvi) e entro
un termine di tre mesi deve scegliere tra 3 opzioni:
a) approva la posizione del Consiglio o non si pronuncia, l'atto si considera adottato;
b) respinge la posizione del Consiglio a maggioranza, l'atto si considera non adottato; = la procedura si chiude per un
consiglio di economicità , con un fallimento
c) propone emendamenti a maggioranza dei membri sulla proposta del consiglio, il testo emendato è comunicato al
Consiglio e alla Commissione, che devono esprimersi sugli emendamenti del PE:
La Commissione formula un parere su tali emendamenti, a favore o contrario
Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere
negativo: quindi un parere contrario della commissione deve essere superato solo e esclusivamente dall’
unanimità del consiglio.
POI:
Se, entro un termine di 3 mesi, il Consiglio, a maggioranza qualificata approva tutti gli emendamenti, l'atto in
questione si considera adottato;
Se, entro un termine di 3 mesi, il Consiglio, a maggioranza qualificata non approva tutti gli emendamenti, il
presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del PE, convoca entro sei settimane il COMITATO DI
CONCILIAZIONE:
accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata, entro un termine di 6 sett