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MATERIE RELATIVE ALLA PESC

Per gli stati membri devono essere chiare le condizioni di attuazione, essi possono controllare l’adozione degli atti

 esecutivi, e si interessano all’esatta esecuzione dell’atto

COMITOLOGIA o comitatologia

COS’E’: sistema di controllo degli stati sull’ esercizio del potere di esecuzione della commissione.

 COMPOSIZIONE: sono composti da rappresentanti degli stati membri e un rappresentante della commissione,

 che sono interpellati quando la commissione ha già approvato al suo interno un atto di esecuzione e desidera farlo

entrare in vigore.

FILTRO: sono un filtro indispensabile tra approvazione della commissione e pubblicazione in gazz ufficiale

 Quindi senza di tali comitati non sarebbe possibile pubblicare in gazzetta ufficiale.

PROCEDURE DI AZIONE DEL COMITATO: la commissione ha + possibilità d’azione.

 MODALITA’ DI CONSULTAZIONE: la regola è che la commissione decide sull’atto di esecuzione, e il comitato

 esprime un PARERE ESPRESSO, che la commissione deve considerare il + possibile. Se esso è negativo la

commissione ha due scelte:

modificare il progetto d’atto esecutivo sulla base del parere ;

 ma potrebbe anche procedere comunque, ritenendolo perfetto.  in questo caso si fa valutare l’atto da un

 SECONDO COMITATO: il comitato d’appello (composto nella stessa maniera: rappresentanti degli

stati membri + rappresentante della commissione).

GLI ATTI DELLA PESC

POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE

PESC: politica sensibile =gli stati non ritengono che sia il caso di attribuire la PESC all’ UE: infatti per essa vi è ancora

spazio per il metodo intergovernativo: le decisioni sono prese dagli stati (o istituz formate da rapp stati) all’ unanimità 

gli stati hanno quindi un ruolo + importante rispetto al metodo comunitario dove le decisioni le prendono consiglio e

consiglio europeo

TIPOLOGIA DI ATTI ADOTTABILI . Varia, MA è esclusa l’adozione di atti legislativi:

 Art. 25 TUE, sono fondamentali per la PESC:

 Orientamenti generali adottai dal Cons. europeo, che vincolano Consiglio

 Possono essere adottate delle Decisioni relative a:

 Azioni dell’Unione

 Posizioni dell’Unione

 Modalità di attuazione delle politiche decise dalle decisioni di base

ATTI DEL CONSIGLIO EUROPEO NELLA PESC:

 • Deve delineare le posizioni rispetto a stati terzi e organizzazioni internazionali

• deve assumere una posizione generale sulle modalità con cui si affronta un problema

• si può occupare anche di specifici temi, come quello delle politiche migratorie

• Relazioni dell’Unione con un Paese o una Regione – possono essere improntate a un interesse tematico

• definizione delle politiche dell’Unione rispetto a sviluppi internazionali

• Misure sanzionatorie nei confronti di individui (art. 215, par. 1, TFUE). Es.: Black lists  si individuano i

potenziali terroristi, privandoli dei suoi beni (casa, soldi, armi), così che si evita che attua atti terroristici.

Tutto avviene senza contradditorio con la persona interessata e in segretato. Contengono garanzie giuridiche

per il terrorista pregiudicato (che deve poter uscire dalla lista). Se nella lista vengono inserite persone

innocenti, queste hanno la possibilità di farsi togliere il prima possibile per evitare le rigide sanzioni

• attua orientamenti e linee guida (es: difesa), tramite decisioni che sono vincolate rispetto alle decisioni prese

nel consiglio europeo.

COME DECIDE IL CONSIGLIO? all’unanimità, TRANNE nei casi di astensione, in cui non si applica l’atto

 allo stato che si astiene; mentre per coloro che non si astengono si applica (metodo intergov)

! Come previsto dall’ Art. 31, par. 2 TUE, vi sono poi alcune IPOTESI DI MAGGIORANZA QUALIFICATA, e

di CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA: opposizione di un solo stato membro, che ritiene vi siano in gioco propri e

rilevanti interessi.

DECISIONI DELLA PESC: con le quali attua orientamenti e linee guida. Esse:

 sono vincolate rispetto alle decisioni prese nel consiglio europeo.

 esse sono Decisioni obbligatorie per St. membri

 43

Le decisioni possono avere come oggetto: l’intervento operativo : obiettivi,mezzi,durata,  per operazioni di:

 disarmo, di soccorso, umanitarie, prevenzione di conflitti, della pace. Es.: Missione dell’ UE di polizia in Bosnia-

LE PROCEDURE INTERISTITUZIONALI

Erzegovina 2002, oppure operazione militare contro i pirati in Somalia 2008

DIVERSE MODALITA’ DI ADOZIONE DEGLI ATTI

BASE GIURIDICA: per capire in che procedura e ambito ci troviamo, bisogna valutare la BASE GIURIDICA. Inoltre

nella base giuridica viene detto se la procedura è legislativa o no, e quindi il tipo di atto che ne esce, che è essenziale al

fine del ricorso per annullamento: in alcune ipotesi si può ricorre x annullamento di atti legislativi, per altri per quelli

non legislativi.

!DISCIPLINA: la procedura legislativa ordinaria viene specificamente disciplinata dal trattato, mentre tutte le altre

non hanno un articolo di rif, ma nelle varie basi giuridiche si trovano le diverse regole

1. BILANCIO

2. TRATTATO INTERNAZIONALI

3. PROCEDURA LEGISLATIVA:

ORDINARIA: pari contributo tra PE e consiglio  entrambi devono approvare = atto.

 SPECIALI: PE e cons hanno un peso diverso: una decide e l’altra contribuisce alla dec

4. PROCEDURE NON LEGISLATIVE: si ha la varietà + assoluta di possibili combinazioni e istituzioni che

formalmente devono adottare l’atto e assumersene la responsabilità, Quindi.

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

DISCIPLINA: Essa è disciplinata da art 294 tfu

PRINCIPI DI BASE: sono 3:

1) Pari poteri tra parlamento e consiglio

2) Necessità che 2 istituzioni siano d’accordo sullo steso testo

3) FALLIMENTO D’ACCORDO, col quale si chiudono i lavori e non si adotta l’atto, per evitare inutili

sprechi e rimpalli infiniti. Il punto in cui la procedura si chiude con un fallimento è la 3^ lettura (3 del

parlamento e 3 del consiglio).

LA PROPOSTA DI ATTO NORMATIVO: nell’ambito della cooperazione (art 76), possono presentare in via

 concorrente ¼ degli stati membri o la commissione (organo tecnico indipendente). Invece a volte ci sono dei casi in

cui la commissione non può presentare la proposta e deve farlo necessariamente in via esclusiva un altro soggetto:

ad esempio: se mai si attuerà la procedura elettorale uniforme, spetterà al PE in via esclusiva

PREINIZIATIVA: potere di sollecitare la comm a presentare una proposta, indicando dei temi per sollecitare la

 sua riflessione. Può presentarla:

PE

 Cons.

 Cons. e. indica temi

 Eccezionalmente, uno St. m. (art. 135)

 POTERE DI INIZIATIVA DEI CITTADINI :

INIZIATIVA DEI CITTADINI: deve essere un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di

firmatari, appartenenti ad almeno ¼ degli St. m.  Numero minimo di firmatari per Stato che vuole chiedere alla

Comm. di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata prop su temi per i quali i cittadini ritengono

necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati  iniziativa a livello com, quindi + st. m.

devono avere sogg interessati. esiste dal 2009 (lisbona)

ORGANIZZATORI: l’iniziativa parte da un comitato di organizzatori definito ed in capo alla commissione stessa,

o REGISTRAZIONE PROPOSTA ONLINE: una volta ragg i quorum numerici la proposta deve essere reg online

o su un sito istituito dalla commissione.

RACCOLTA FIRME – ANCHE IN VIA ELETTRONICA: da Li parte la raccolta firme e la commissione valuta

o se la proposta è accettabile o no

COMUNICA CONCLUSIONI: entro tre mesi, espone le sue conclusioni giuridiche e politiche, l’eventuale

o azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:

POTERI DELLA COMMISSIONE:

1. PROPOSTA: le istituzioni interessate alla modifica/ritiro della proposta, si devono parlare informalmente così da

presentare 1 proposta, realizzata in base alle relazioni informali di commissione e consiglio. 44

2. MODIFICA DELLA PROPOSTA FINO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO : la proposta

modificata può essere data solo prima che il consiglio deliberi in prima lettura.

3. RITIRO DELLA PROPOSTA : viene fatto perché nei vari passaggi tra consiglio e pe vi è il rischio che si

apportino modifiche che snaturino la proposta stessa, infatti: la commissione esprime la competenza tecnica, il

consiglio quella politica e il parlamento è la voce del popolo  le istanze della politica e del popolo potrebbero far

sì che le istanze tecniche vengano del tutto snaturate, e quindi piuttosto che avere un atto snaturato, la commissione

ritira la proposta.

4. PROMOZIONE INTERESSE GENERALE UNIONE

PRIMA LETTURA:

1) POSIZIONE PE TRASMESSA AL CONSIGLIO (insieme alla proposta)  La commissione, presenta la

proposta al parlamento europeo (in mezzo i parlamenti nazionali consultano che vi sia il principio di sussidiarietà).

2) Se il Consiglio le approva entrambe, l'atto è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del PE  la

procedura si conclude con l’adozione di un atto legislativo

3) Se il Consiglio non approva, adotta la sua posizione motivata e la trasmette al PE

SECONDA LETTURA: il PE, accoglie la posizione motivata del Consiglio (in caso che non approvi) e entro

un termine di tre mesi deve scegliere tra 3 opzioni:

a) approva la posizione del Consiglio o non si pronuncia, l'atto si considera adottato;

b) respinge la posizione del Consiglio a maggioranza, l'atto si considera non adottato; = la procedura si chiude per un

consiglio di economicità , con un fallimento

c) propone emendamenti a maggioranza dei membri sulla proposta del consiglio, il testo emendato è comunicato al

Consiglio e alla Commissione, che devono esprimersi sugli emendamenti del PE:

La Commissione formula un parere su tali emendamenti, a favore o contrario

 Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere

 negativo: quindi un parere contrario della commissione deve essere superato solo e esclusivamente dall’

unanimità del consiglio.

POI:

Se, entro un termine di 3 mesi, il Consiglio, a maggioranza qualificata approva tutti gli emendamenti, l'atto in

 questione si considera adottato;

Se, entro un termine di 3 mesi, il Consiglio, a maggioranza qualificata non approva tutti gli emendamenti, il

 presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del PE, convoca entro sei settimane il COMITATO DI

CONCILIAZIONE:

accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata, entro un termine di 6 sett

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A.A. 2015-2016
74 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher susannadv di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Marino Silvia.