I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI, NOZIONI BASE
cap 2: LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE
Esistono norme non scritte, come quelle consuetudinarie, che sono la ripetizione dello
stesso comportamento che diventa giuridicamente doveroso . Ci sono poi norme scritte , da
cui ricavare i principi fondamentali, che nella loro prima formulazione non sono scritti. →
messaggio linguistico che costituisce il testo normativo, dal quale quindi si ricava il
significato della norma ; per questo vanno interpretate. La norma, in particolare, è formata
dalla disposizione , che è il testo linguistico, e dalla norma , che è il significato attribuitogli;
tant’è che può cambiare negli anni. Una disposizione può contenere diverse norme →
interpretazione . Inoltre, la norma è formata da fattispecie astratta, l’immagine del fatto
disegnata dalle parole, e fattispecie concreta, che indica il fatto nella sua reale esistenza;
così che la fattispecie concreta realizzi i tratti essenziali della fattispecie astratta. Per far in
modo che valgano per tutti, devono entrare in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica (o Bollettino Ufficiale della Regione o albo pretorio comunale) una
volta decorso il termine di vacatio legis (solitamente 15 gg); salvo abrogazione , deroga,
retroattività .
Interpretazione : operazione intellettuale mediante le quali si chiarisce il significato espresso
dalla norma, che sono :
● interpretazione letterale: parole e frasi impiegate;
● interpretazione logica: secondo logica ( l’intento del legislatore
);
● interpretazione sistematica: collegamento alle altre norme;
● interpretazione dottrinale: data dagli specialisti, ma nessun valore legale;
● interpretazione giurisprudenziale/giudiziale: sentenza, nessun valore legale;
● interpretazione estensiva: il legislatore ha detto meno di ciò che ha voluto;
● interpretazione restrittiva: il legislatore ha scritto più di ciò che ha voluto;
● interpretazione autentica: chiarimento in un’altra norma.
Alcune volte le norme possono presentare lacune, ma comunque e sempre va risolta la
controversia che gli è sottoposta, attraverso l’ analogia , che si applica trovando un caso
analogo e applicando lo stesso criterio. L’analogia non può essere usata in ambito penale e
alle regole generali. In extremis si può ricorrere ai principi orientatori dell’ordinamento
giuridico, analogia iuris .
cap 3: I RAPPORTI TRA NORME GIURIDICHE
Gli ordinamenti giuridici sono dinamici, quindi le norme giuridiche possono sorgere in diversi
modi e possono concepirne di nuove. Questo può creare diverse conseguenze:
abrogazione : venir meno di una norma a opera di una norma successiva e
➢
incompatibile ( criterio cronologico
). Cessa di applicarsi a casi futuri;
○ espressa
○ tacita
○ implicita ( nuova disciplina dell’intera materia)
retroattività : la norma vale anche per i fatti accaduti precedentemente, che vengono
➢
nuovamente valutati ( leggi/atti aventi forza di legge derogano il principio
). Non si
applica alle leggi penali ( irretroattività
);
illegalità : situazione che contrasta con le norme che disciplinano la formazione di
➢ norme giuridiche.
La gerarchia delle fonti: criterio gerarchico, di competenza, cronologico, di specialità +
rapporto di competenza fra ordinamenti → come ordinamento dell’Unione Europea, una
norma legislativa nazionale che si trovasse a contrastare con una norma Europea
direttamente applicabile, non dovrebbe essere applicata da parte di nessun operatore
giuridico. Nel caso in cui una norma superi i limiti imposti da gerarchia o competenza, è
dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale .
cap. 5: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, I BENI
Le situazioni giuridiche sono possibili relazioni relazioni giuridiche dei soggetti tra loro, in
relazione ai beni, e possono essere:
vantaggiose:
➔
si ha un diritto soggettivo quando si ha pieno godimento di un bene, col
◆ riconoscimento di esso e la riparazione in caso venga leso. Lo sono
determinati beni della vita garantiti dalle norme di un certo ordinamento. Il
diritto soggettivo può essere assoluto, in relazione di ogni altro soggetto, o
relativi, in relazione di soggetti determinati con cui si ha un rapporto giuridico
(diritto-obbligo); i diritti relativi sono soggetti a venir meno se non vengono
esercitati per lungo periodo ( prescrizione dei diritti
). E
sistono diritti assoluti
reali, aventi oggetto le cose. Si chiama facoltà ciò che il titolare del diritto può
fare rispetto il bene cui godimento gli è garantito. Il potere giuridico è la
possibilità data a un soggetto di produrre volontariamente effetti giuridici , non
di garanzia di un godimento, ma di possibilità di mutarne la condizione
giuridica, con propri atti a ciò rivolti . Possono esistere poteri ad esercizio
unilaterale, come la procura (attribuzione di propri poteri ad altri), o ad
esercizio bilaterale. I massimi poteri unilaterali sono dati alle autorità con la
potestà normativa, giurisdizionale e amministrativa. Mentre la capacità di
agire è la capacità di esercitare i poteri giuridici;
L’ interesse legittimo è la situazione di vantaggio che si ha di fronte al potere
◆ delle pubbliche amministrazioni di impugnare l’atto, in caso non ci fosse la
garanzia di legittimità dell’atto stesso.
o svantaggiose:
➔ obbligo : colui verso il quale si esercita la pretesa di diritto soggettivo →
◆
obbligazione : se rapporto economico ( creditore e debitore)
;
onere : un obbligo accompagna un beneficio;
◆ dovere : un comportamento prescritto, e che quindi deve essere tenuto, ma
◆ non diventa una pretesa verso un altro soggetto determinato;
soggezione : situazione di colui che si trova esposto alle conseguenze del
◆
potere altrui ( diritto potestativo
).
Talvolta possono nascere controversie, arginabili con il potere d’azione/potere di chiamare in
giudizio (contraddittorio con giudice terzo, imparziale ed estraneo + onere della prova).
Bisogna avere però, oltre la titolarità del diritto, anche un interesse ad agire per arrivare alla
sentenza di merito. I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti , possono
essere: mobili/immobili, privati/pubblici, demaniali/patrimoniali indisponibili, ma anche servizi.
II IL DIRITTO PUBBLICO
cap. 9: LO STATO
Lo Stato è un ente/comunità organizzata che esercita le massime funzioni di governo, in
modo indipendente ed efficace, rispetto a un determinato territorio e costituisce un
ordinamento giuridico ( può essere considerato in senso ampio come un insieme di istituzioni
o in senso ristretto come un delle istituzioni
)
. Lo Stato è formato da tre elementi:
IL TERRITORIO : qualcosa entro la quale e in relazione della quale lo Stato opera
❖ come Stato ( /qualcosa che lo Stato ha/qualcosa che lo Stato è/luogo di radicamento
del popolo
). Rispetto agli altri Stati, il territorio statale, è delimitato dai confini
naturali/artificiali ( linea di spartiacque, linea mediana o linea navigabile
) e dal mare
( mare territoriale e mare libero
);
IL POPOLO : è formato da tutti coloro che godono della cittadinanza (diritti/doveri).
❖
Diversa è la concezione di popolazione
, che è l’insieme dei residenti, che siano
cittadini, stranieri o apolidi. Ancora diversa è la nazione , a cui appartengono coloro
che sono legati da lingua, religione, costumi e simili. Esistono stati Plurinazionali e
comunità di minoranze etniche o linguistiche. Nella Costituzione, il termine Nazione
rappresenta tutti coloro che fanno parte della Repubblica italiana. Ogni Stato può
darsi regole per la cittadinanza secondo lo ius soli , luogo di nascita,o lo ius
sanguinis , cittadinanza dei genitori. Questo può creare casi di pluripolidia o apolidia,
ma si cerca di evitarli. La cittadinanza italiana viene disciplinata dalla legge 5
febbraio 1992 n°91 :
per filiazione → da genitori italiani, apolidi, ignoti o stranieri senza
➢ cittadinanza per il figlio;
adozione;
➢ matrimonio;
➢ naturalizzazione.
➢
La cittadinanza può anche essere perduta o rinunciata;
LA SOVRANITÀ : uno Stato è sovrano quando non c’è nessun altro organo a lui
❖ superiore, che possa porgli dei limiti giuridici, ma non in assoluto. È sovrano nel
senso che ha la supremazia nei confronti di ogni altro soggetto interno, nei confronti
degli altri Stati questo si manifesta, invece, come indipendenza ( tranne nel caso sia
vincolato, ma c’è la denuncia del trattato
) → rappresentatività.
Gli Stati che conosciamo oggi sono frutto di un lungo percorso storico e difficilmente ora
assisteremo a fenomeni di smembramento, fusione o incorporazione di Stati. Questi
fenomeno furono eclatanti soprattutto dopo il secondo dopoguerra, con la decolonizzazione.
Lo Stato ha diverse funzioni:
la funzione normativa: c
reare e modificare norme giuridiche;
★
la funzione giurisdizionale: a
ssicurare che la vita sociale si svolga secondo giustizia
★ attraverso l’attuazione di norme giuridiche garantite da appositi organi chiamati a
giudicare ( giudici → terzi, estranei, indipendenti
) e ad applicare sentenze : civili,
penali, amministrative; dichiarative, sostitutive, di condanna + d’appello + in giudicato
( immutabile
)
;
la funzione esecutiva: p
ropria del potere esecutivo degli apparati del governo;
★
la funzione amministrativa: t
utte le attività con cui lo Stato e l’amministrazione
★ pubblica perseguono interessi pubblici → principio di legalità delle PA: è nelle legge
che traggono le proprie azioni e i propri poteri giuridici.
la funzione di indirizzo politico: f
ormare ed esprimere le scelte di fondo e le priorità a
★ cui si affiderà l’azione statale attraverso il programma del Governo e gli atti del
Parlamento, manifestandosi anche nell’attività normativa e amministrativa.
→ principio di separazione dei poteri, ora regola tendenziale piuttosto che criterio assoluto.
Gli Stati, complessivamente considerati, formano la comunità degli Stati → ordinamento
internazionale , a cui è sottoposto ogni Stato, ma senza l’esistenza di autorità organizzate e
concentrate. È un ordinamento paritario, formato da consuetudini e accordi. Talvolta
possono nascere controversie, e la sanzione è di difficile attribuzione, ma solo in ultima
istanza si arriva alla guerra.
cap. 10: LO SVILUPPO DEGLI ORDINAMENTI STATALI
Forme organizzative di tipo statale si possono trovare fin dall’antichità, ma lo Stato moderno
come lo conosciamo noi oggi, nacque solo nel Medioevo sotto l’influsso della Chiesa che si
rese completamente indipendente creando un proprio ordinamento. Questo fu d’ispirazione
per ogni potere ( imperi, regni, comuni…
) che si creò un ordinamento proprio, e la relazione
tra tutti questi diversi ordinamenti è alla base della formazione dello Stato moderno, anche
grazie alla formazione di eserciti permanenti e corpi di funzionari civili. Nel corso della storia
le diverse forme di Stato si differenziarono per il rapporto tra governanti e governati, per la
funzione e i fini che le autorità si attribuivano, e il rapporto tra la collettività e il territorio:
I. Stato assoluto
: concentrazione dell’autorità statale nel sovrano , assenza di garanzie
giuridiche, assenza della divisione dei poteri;
II. Stato di polizia
: sovranità statale come governo della collettività , per il benessere e
la felicità dei sudditi;
III. Stato legale
: con la rivoluzione francese nascono le garanzie giuridiche, è uno Stato
fondato sulla supremazia della legge ;
IV. Stato di diritto
: si afferma la separazione dei poteri, grazie alla quale si possono
difendere i propri diritti, nascono anche i principi rappresentativi;
V. Stato democratico
: nasce nel ‘900, sulla base dello Stato liberale garantendo i diritti
non solo ai ceti privilegiati, ma a tutti. Si basa sul suffragio universale , ed è per
definizione interventista (in economia) e sociale (classi svantaggiate);
VI. Stato socialista
: basato sulla teoria di Marx, sosteneva la statalizzazione o
socializzazione dei mezzi di produzione, sopprimendo libertà politiche e civili dei
cittadini . Si rivelò spesso uno Stato dittatoriale, con un’economia disastrosa. Resiste
ancora in Cina, in Corea del Nord e nel Vietnam con riforme radicali;
Riguardo, invece, la struttura distinguiamo: Stati federali ( Stato composto di Stati, non
pienamente sovrani
) e Stati unitari ( ci sono altre istituzioni territoriali, ma non godono dello
stesso potere dello Stato
)
. Parlando del modo in cui i massimi poteri statali sono distribuiti
tra gli organi di vertice dello Stato, ci si riferisce alle forme di governo : la prima distinzione è
tra monarchia ( organo al vertice non ha carattere rappresentativo, oggi sono però sempre
più unicamente funzioni simboliche
) e repubblica (
ha carattere rappresentativo
). Si
distingue tra monarchia assoluta, costituzionale ( riduzione potere sovrano, che perde il
potere legislativo
) e parlamentare (
affida gli incarichi al governo, che godranno della fiducia
del Parlamento
). Si distingue tra repubblica parlamentare ( il Capo dello Stato individua e
nomina i componenti del Governo, che devono ricevere la fiducia dal parlamento
)
,
presidenziale ( potere di governo ed esecutivo spetta al presidente, eletto dal popolo, al
Parlamento spetta la funzione legislativa, ma non ha influenze sui ministri che sono
collaboratori del presidente
) e semipresidenziale ( il presidente è eletto dal popolo, è parte
dell’esecutivo e del potere di indirizzo politico, ma il governo deve ottenere la fiducia delle
camere
). Le regole di funzionamento della forma di Stato e della forma di governo sono
scritte nella Costituzione di ciascuno Stato, anche se non tutti ne hanno una scritta. Si può
avere una costituzione rigida ( ha la superiorità rispetto alla legge, che non può né abrogarla
né modificarla, se non con procedimento aggravato
) o flessibile ( lo sono tutte quelle non
scritte, modificabile e abrogabile da qualsiasi legge del Parlamento
). Si distingue poi tra
formale, unione dei testi scritti, e materiale, esito dei rapporti tra le forze dominanti. In ogni
Stato, soprattutto democratico, abbiamo i partiti politici, che sono il tramite tra la società e lo
Stato poichè portatori di valori comuni → pluripartitismo o monopartitismo.
Leggere capitoli 12 e 13
III IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
cap. 14: IL PARLAMENTO
Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la camera dei deputati e il senato.
Siccome le due camere sono eguali per compiti e poteri, si parla di bicameralismo perfetto , e
si scelse di creare due camere distinte per differenziare i gruppi sociali. In Italia le camere
vengono elette dai cittadini (deputati e senatori), e comunque presentano delle differenze:
la COMPOSIZIONE: i deputati sono 630 solo elettivi, mentre i senatori sono 315
➔
elettivi + non elettivi ( exPdR e 5 membri illustri della patria
);
ELETTORATO: attivo, deputati 18 senatori 25 , e passivo, deputati 25 senatori 40 . Si
➔ può dire che la camera dei deputati sia più giovane, mentre il senato più anziano e
riflessivo. Nonostante ciò sono i partiti politici a influenzare per lo più le decisioni
( vengono eletti in partiti politici e gruppi parlamentari
). Modifica del Titolo V →
possibile senato a base regionale.
sistemi elettorali : modi mediante i quali attraverso la procedura elettorale si determinano i
componenti delle camere . I sistemi elettorali si distinguono tra proporzionale, posti ripartiti in
proporzione ai voti , e maggioritario, premiano coloro che hanno ricevuto più voti o una
maggioranza di voti .
1) Nei primi decenni dopo la Costituzione, il voto per entrambe le camere avveniva con
metodo proporzionale , anche se con quale differenza;
2) Nel 1997 fu approvato un referendum popolare per sostituirlo con un sistema misto ,
con prevalenza dell'uninominale maggioritario, per evitare la corruzione;
3) legge n. 270 del 2005 → liste concorrenti, con soglie di sbarramento e premi di
maggioranza , a base nazionale per i deputati e regionale per il senato; individuando
un Capo della Coalizione per facilitare l’individuazione del Presidente del cdm ←
dichiarato incostituzionale nel 2014;
4) legge n. 52 del 2015 → riforma solo della camera dei deputati con un sistema di tipo
proporzionale corretto in direzione maggioritaria ← dichiarato incostituzionale nel
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunti Diritto Pubblico
-
Riassunti di Diritto Pubblico
-
Riassunti di Diritto Pubblico
-
Riassunti esame - Diritto pubblico