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Cap. 18: LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA E LE FONTI INTERNAZIONALI
Alcuni atti normativi dell'Unione Europea (regolamenti e regole di diritto internazionale generalmente riconosciuto) sono direttamente operanti nell'ordinamento italiano, seppur non facciano parte di esso, sono di immediata e dovuta applicazione da parte di chiunque. Tantoche, la legge italiana che disponesse diversamente da quanto stabilito nell'ambito della propria competenza, dovrebbe definirsi inapplicabile, senza dichiarazione di illegittimità.
Sono diverse, quindi, dalle norme straniere che vengono introdotte nell'ordinamento solo tramite un ordine di esecuzione del trattato contenuto in una legge italiana. I regolamenti dell'Ue sono deliberati dal Consiglio insieme al Parlamento europeo o dalla Commissione esecutiva dell'Unione, e poi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Le direttive, emanate anche in materie di regolamenti, non contengono
norme direttamente applicabili, ma prescrizionidirette agli Stati membri, che si dovranno tradurre in norme entro il termine stabilito, e sono quindi vincolanti. → legge di delegazione europea e legge europea. Art. 10 → l’ordinamentogiuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute,salvo contrasto con diritti inviolabili o principi costituzionali fondamentali. I trattati internazionali hanno bisogno di un ordine di esecuzione, contenuto nella ratifica, mapossono essere dichiarati incostituzionali.
cap. 19: LA LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTOPer legge formale si intende ogni atto normativo posto in essere dal Parlamento, seguendo lo speciale procedimento, detto procedimento legislativo. Si dividono in leggi costituzionali odi revisione costituzionale o leggi ordinarie , che viene creata attraverso il procedimentolegislativo ordinario ed è subordinata solo alla Costituzione (fonti superprimarie).
Per legge sostanziale si intende la legge in senso generico. Si parla di leggi-provvedimento se con la legge si prendono decisioni specifiche e concrete come quelle adottate con atto amministrativo, ma non possono essere impugnate di fronte al giudice (→ riserva di amministrazione?). Art 117 → ripartisce i poteri ordinari tra Stato e Regione (principio di sussidiarietà → Corte Costituzionale): materia esclusiva Stato: secondo comma, sono materie tipiche della sovranità, poiché spetta solo allo Stato la disciplina dei rapporti tra privati, dei reati e delle sanzioni penali, dei giudici e dei processi (ordinamento civile e penale, giurisdizione, norme processuali); materia concorrente Stato - Regione: terzo comma, spetta alle regioni la potestà sulle materie, per cui lo Stato debba dettarne solo i principi fondamentali, mentre le Regioni dovrebbero rispettare la disciplina vera e propria (rapporti internazionali, istruzione,
sicurezza del lavoro).materia esclusiva Regione: quarto comma, competenza legislativa residuale (non espresse in quella esclusiva statale) ← lo stato può legiferare per assicurare il rispetto degli organi internazionali. Il procedimento legislativo ( art. 71 e 72 ) è la serie ordinata di atti ed attività occorrenti per dare vita ad una legge e si articola in:
- l’iniziativa= presentazione alle Camere di un progetto o disegno di legge ( + ragioni escopi). Può essere governativa, parlamentare ( singoli deputati/senatori che hanno poca probabilità e vogliono mostrare agli elettori interessamento; più parlamentari riflessione di gruppi parlamentari e hanno maggior probabilità di essere approvate), popolare ( da almeno cinquantamila elettori come riflessione della sovranità popolare, diversa dalla petizione che è solo per sollecitare), delle regioni ( attirare l’attenzione
di questioni rilevanti) o del CNEL( legislazione economica e sociale). L'iniziativa Governativa è la più importante perché ha una maggior probabilità di essere approvata, gode di apparati tecnici e svolge i compiti istituzionali; la può presentare indifferentemente alla Camera o al Senato, autorizzato dal PdR.
2) l'approvazione= votazione del medesimo testo da parte di entrambe le camere:
a) procedura normale: il disegno viene assegnato dal Presidente alle commissioni permanenti, che possono solo modificarlo, proporre e riferire (commissione referente). Si portano in testi in discussione generale in via preliminare, poi si passa alla discussione (emendamenti e soppressione), e infine si passa alla votazione finale → verifica che la legge sia voluta ancora dalla maggioranza (semplice o assoluta per le materie concorrenti). A votazione positiva, passa all'altra camera, finché la delibera diventa
perfetta.
b) procedura normale troppo lenta e macchinosa, quindi invenzione del procedimento in commissione deliberante, ovvero le commissioni permanenti possono approvare le leggi, ma devono essere in proporzione dei gruppi parlamentari. Non si può per legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica e approvazione di bilanci. Il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione può chiedere che torni in Assemblea.
c) per commissione redigente: il compito è affidato fin da subito alla commissione, all'Assemblea spetta solo la votazione finale (stessi limiti del deliberante).
3) promulgazione ed entrata in vigore: la promulgazione è l'atto attraverso il quale il PdR documenta e proclama l'avvenuta volontà legislativa, anche se può rinviarla alle camere. Dopo la promulgazione, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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non oltre 30 giorni. Entreranno in vigore 15 giorni dopo, a meno che nella legge si specifichi diversamente.
Cap. 20: GLI ATTI LEGISLATIVI STATALI
IL DECRETO LEGISLATIVO (art. 76): le camere, con una legge di delega, affidano al Governo il compito di porre in essere atti normativi capaci di abrogare o modificare la precedente legislazione. Determinando i principi e i criteri direttivi per tempo limitato e per oggetti definiti (+vincoli). Sempre approvata mediante la procedura normale. Materie con riserva di legge formale → la delega non è ammessa per autorizzazione alla ratifica e approvazione del bilancio. Se si sforano in due anni, si prevede una speciale disciplina procedurale. Il D.lgs viene deliberato dal cdm, e poi emanato con decreto del PdR, poi pubblicato. Ogni trasgressione alla legge delega prevede un'illegittimità (illegittimità derivata), risolvibile con sentenza della Corte Costituzionale. In caso di testi unici
(riordino),si eliminano le disposizioni precedenti, e non possono essere abrogati.
IL DECRETO LEGGE (art. 77) : possono essere emanati in casi di straordinari di necessità e urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge e presentarsi il giorno stesso alle Camere per la conversione in legge ( si riuniscono entro cinque giorni se sciolte) entro 60 giorni , altrimenti perdono efficacia fin da subito ( cessa di esistere retroattivamente). Sono escluse le materie di controllo politico del Parlamento sul Governo o su poteri riservati esclusivamente al Parlamento, materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica e approvazione di bilanci. Durante gli anni si crearono, però, i decreti catenaccio , così con la legge 400/88 è stato vietato al governo di rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una
delle due Camere, il Governo può tuttavia usare questo strumento per nuovi casi di necessità e urgenza con contenuti sostanzialmente diversi. Il decreto legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; deve essere anche omogeneo all'oggetto o alla finalità, altrimenti è illegittimo. Il decreto legge viene deliberato dal Governo, emanato dal PdR ed entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione (o il giorno stesso). La conversione avviene mediante una legge di conversione, con disegno presentato dal Governo il giorno stesso.
IL REFERENDUM ABROGATIVO (art. 75): strumento di democrazia diretta, non può introdurre disposizioni ma solo eliminarle, richiesto da 500 mila elettori o 5 consigli regionali su leggi o atti aventi forza di legge, ad esclusione di leggi tributarie e di bilancio, di amnistie e di indulto, di autorizzazione alla ratifica. Non può essere presentato referendum
nell'anno anteriore alla scadenza di una camera, né nei sei mesi successivi all'elezione.
- se è richiesto dai cittadini, i promotori devono raccogliere le firme autenticate; se è richiesto dai Consigli, le relative deliberazioni adottate a maggioranza assoluta in quattro mesi.
- la regolarità formale della richiesta (quesito) viene verificata dall'Ufficio centrale del referendum presso la Corte di cassazione
- l'ammissibilità della richiesta (sostanza) viene verificata dalla Corte Costituzionale
- se ammissibile → il PdR indice il referendum, previa deliberazione del cdm, al quale spetta la fissazione della data (rinviato di un anno in caso di scioglimento delle camere). Hanno diritto di partecipare tutti i cittadini aventi diritto di voto, occorre che vi partecipi la maggioranza (quorum):
- esito nullo: no quorum/maggioranza di voti espressi a sfavore → si dichiara la notizia e non
può essere ripresentato per 5 anni .- esito valido: maggioranza di voti espressi siano a favore → il PdR lo dichiara con proprio decreto, viene pubblicato ed entra in vigore dal giorno successivo, e ritardato non più di 60 giorni.- non effettuato → in caso di abrogazione delle disposizioni a cui si riferisce → si dichiara la notizia e non può essere ripresentato per 5 anni .
cap. 21: I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO
Sono atti statali/non statali subordinati alla legge (altrimenti illegittime), sostanzialmente legislativi e formalmente amministrativi. Non appartengo