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PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Processo di formazione della legge,funzione legislativa del parlamento.
FASE 1 INIZIATIVA LEGISLATIVA:c’è bisogno di un impulso,un’attività di stimolo che può
provenire da diversi soggetti:
-governo:in questo caso la proposta viene detta disegno di legge;deve essere deliberato dal
consiglio dei ministri e la presentazione alle camere autorizzata dal PDR.
-parlamento:ciascun parlamentare(singolarmente o in gruppo)può presentare proposte di legge
alle rispettive camere.
-consigli regionali
-CNEL(consiglio nazionale dell’economia e del lavoro):proposte in materia di economia e lavoro
-iniziativa popolare,50 000 cittadini possono elaborare una proposta da presentare alle camere,
si deve trattare di un testo scritto redatto in articoli.
Alla fine della legislatura le proposte non ancora accettate decadono;l’unica che non decade è
quella popolare,perchè si vuole ribadire il concetto di sovranità popolare.
La proposta legislativa del governo ha le maggiori possibilità di trasformarsi in legge perchè il
governo gode della fiducia del parlamento,che sarà quindi più propenso ad approvare i disegni di
legge.
FASE 2 DELL’APPROVAZIONE:una volta che la proposta è stata presentata viene assegnata,da
parte del presidente della camera,alla commissione di competenza per essere esaminata o
insabbiata(chiusa in un cassetto,come succede alla maggior parte delle iniziative popolari).Se
sono state fatte più proposte su uno stesso argomento la commissione può abbinarle e tirare fuori
un testo base,che poi viene discusso da ciascun membro della commissione,che può presentare
degli emendamenti per completare il testo;alla fine viene approvato un testo definitivo e viene
nominato un relatore che ha il compito di riferire a tutta la camera l’esito dei lavori della
commissione.Quando la commissione procede in questa maniera si dice che lavora in sede
referente.In aula si ha il vero e proprio procedimento legislativo,che consta di 3 fasi:
-discussione generale del testo
-si esamina e vota ogni articolo;ciascun parlamentare può presentare emendamenti(proposte di
modifica del testo),che vanno poi votati.
-votazione dell’intero testo
Una volta che il testo è stato approvato da una camera,si passa all’altra(è necessario per il
bicameralismo perfetto) e si seguono le stesse regole.
Se la seconda camera modifica anche solo una virgola del testo approvato dalla prima camera la
legge deve tornare alla prima camera,che deve approvare la modifica,in base al principio del
bicameralismo perfetto;la prima camera può presentare un’ulteriore modifica che deve essere
approvata dalla seconda:si crea così il fenomeno della navette,fino a quando la legge non sarà
approvata in maniera identica da entrambe le camere. Quando entrambe le camere hanno
approvato lo stesso testo si chiude la fase dell’approvazione.
FASE 3 INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA:necessaria affinché il testo possa spiegare i suoi
effetti.Consta di 3 fasi:
-promulgazione da parte del PDR entro 30 giorni dall’approvazione
-pubblicazione in gazzetta ufficiale
-entrata in vigore dopo i 14 giorni della vacatio legis.
Se,invece,il PDR decide di non promulgare la legge,la rinvia alle camere con un messaggio
motivato in cui spiega ciò che secondo lui non è ammissibile per vizi di costituzionalità:sollecita le
camere a ritornare sui loro passi.Le camere,però,possono anche rinviare la proposta dello stesso
testo,e a questo punto il PDR deve promulgare la legge,altrimenti verrebbe accusato di attentato
alla costituzione e giudicato dalla corte costituzionale;l’alternativa sono le dimissioni.
Ci sono altri due tipi di procedimenti,detti abbreviati,in cui il ruolo della commissione è più incisivo,
mentre in quello in sede referente ha solo una funzione preparatoria.
-commissione in sede redigente:la commissione redige(scrive) il testo,lo presenta all’aula come
testo blindato,l’aula non può modificarlo,o lo approva così com’è o lo respinge,non c’è tutta la
complicazione degli emendamenti(parte del procedimento più lunga e complicata).
-commissione in sede deliberante o legislativa:fa tutto la commissione,si salta la fase
dell’approvazione del testo in aula,il testo è approvato direttamente in commissione;una volta
approvato passa in seconda camera.La seconda camera ha la facoltà di approvare la legge come
meglio ritiene,nessun obbligo di adeguarsi al tipo di procedimento adottato dalla prima.
Art 72:disciplina a grandi linee il procedimento legislativo(disciplinato dettagliatamente invece dai
regolamenti parlamentari,fonti sub-costituzionali che hanno il compito di sviluppare la disciplina del
procedimento legislativo trattata a grandi linee in costituzione).
Comma 1:ogni disegno di legge presentato ad una camera è,secondo le norme del suo
regolamento,esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa,che l’approva articolo per
articolo e con votazione finale.
Comma 2:il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza(procedimenti per i quali si dimezzano i tempi di approvazione).
Comma 3:può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni,anche permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari(approvazione delle leggi in commissioni,permanenti e proporzionali).
Comma 3:anche in tali casi,fino al momento della sua approvazione definitiva,il disegno di legge è
rimesso alla camera,se il governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto(una volta che è iniziato il procedimento
abbreviato si può tornare indietro se lo chiedono i soggetti citati,ristrette minoranze;l’art indica che
per l’approvazione della legge è necessario un ampio consenso).
Comma 4:la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale(riforma costituzionale) ed
elettorale(legge elettorale) e per quelli di delegazione legislativa,di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali(art 80),di approvazione di bilanci e consuntivi.(ci sono delle leggi che non
possono essere approvate in commissione,è necessario il normale procedimento).
REFERENDUM ABROGATIVO
Previsto dall’art 75;con questo istituto i cittadini possono decidere se abrogare una legge
totalmente o parzialmente o un atto avente valore di legge,con cessazione dell’efficacia ex-
nunc(dal momento in cui si reputa valido il referendum in avanti).
Deve essere sottoscritto da 500mila elettori o da 5 consigli regionali.La richiesta deve essere
presentata tra gennaio e settembre e formulata in modo chiaro,così da permettere agli elettori di
esprimere il proprio consenso.Deve essere presentata all’ufficio centrale per il referendum,istituito
presso la corte di cassazione,che esegue un controllo generale e verifica la validità e legittimità
della richiesta.Se l’ufficio dà il consenso la richiesta passa poi alla corte costituzionale per un
controllo di costituzionalità.Se la corte ammette il referendum questo passa poi al PDR che
stabilirà la data,tra il 15 aprile e il 15 giugno.Limiti:
-espliciti:non possono essere sottoposti a referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio,di
amnistia e di indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.
-impliciti:elaborati dalla corte costituzionale,sono molti,tra cui:il fatto che il quesito debba essere
chiaro e consentire di distinguere cosa succede se si vota si e se si vota no;poi ci sono delle leggi
ritenute costituzionalmente necessarie che non possono essere abrogate totalmente:es. sistema
elettorale.
Quorum partecipativo:perchè il referendum sia valido deve partecipare il 50%+1 degli aventi diritto
al voto.
Differenze con il referendum costituzionale:quest’ultimo non prevede il quorum partecipativo;inoltre
può essere richiesto anche da 1/5 dei parlamentari,che non chiederebbero mai di abrogare una
legge che loro stessi hanno approvato(no referendum abrogativo).
Il referendum abrogativo dà come risultato una fonte primaria.
Se il risultato è favorevole all’abrogazione il PDR dichiara,con proprio decreto,l’avvenuta
abrogazione della legge.Il dPR è pubblicato in gazzetta ufficiale e l’abrogazione ha effetto dal
giorno successivo.Il PDR può tuttavia,su proposta del governo,ritardare l’entrata in vigore
dell’abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione.Inoltre,in
caso di scioglimento delle camere,il procedimento abrogativo è sospeso e riprende un anno dopo
l’elezione. FUNZIONI NON LEGISLATIVE DEL PARLAMENTO
-funzione parlamentate di controllo:si concretizza in singoli istituti il cui comune denominatore è
quello di essere diretti a far valere la responsabilità politica del governo nei confronti del
parlamento,ossia a controllare il governo.
-interrogazione:domanda che un parlamentare svolge,di solito per iscritto ma anche
oralmente,al governo avente per oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto e quindi
finalizzata ad acquisire elementi informativi su una certa questione.Il governo può dichiarare di
non poter rispondere,ovvero che preferisce differire la risposta.A partire dal 1983 alla camera e
dal 1988 al senato sono state introdotte le interrogazioni a risposta immediata,aventi ad
oggetto una sola domanda su un argomento urgente di rilevanza generale e a cui è dedicato
un question time che si svolge normalmente di mercoledì.
-interpellanza:l’interpellante chiede di conoscere quale sia l’intenzione politica del governo in
riferimento ad un fatto o ad una determinata situazione.Sono previste interpellanze urgenti.
-commissioni d’inchiesta:uniche ad essere disciplinate dalla costituzione,all’art 82.L’oggetto
dell’inchiesta deve riguardare una materia di pubblico interesse.Una volta istituita,ha gli stessi
poteri della magistratura:può infatti esercitare poteri tipici dell’autorità giudiziaria,cioè poteri di
indagine e di ricerca della prova.Possono essere monocamerali o bicamerali e istituite tramite
legge o con deliberazione bicamerale non legislativa.
-audizioni
-indagine conoscitiva:si colloca in commissione e consiste in un’indagine finalizzata alla
conoscenza delle conseguenze tecniche di un dato atto tramite convocazione di esperti in
materia.
-funzioni di indirizzo parlamentare:mirano ad indirizzare l’attività