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GIUDIZIO SULLA RESPONSABILTA’ GIUDIZIO DI CONTO

AMMINISTRATIVA

-Responsabilità a contenuto patrimoniale di -sulla responsabilità patrimoniale e

Amministratori o Dipendenti Pubblici per danni contabile di Agenti Contabili che avendo

causati all’Ente nell’ambito del rapporto d’ufficio la disponibilità materiale di denaro, beni

con azione o omissione anche colposa o negligente: o altri valori pubblici, non adempiano

condanna al risarcimento del danno all’obbligo di restituizione:

(giudizio attivato su iniziativa del procuratore regionale condanna al risarcimento del danno

presso le sezioni giurisdizionali regionali) (la Corte dei Conti verifica la regolarità

del conto giudiziale presentato dagli

Agenti Contabili)

14.La giustizia costituzionale

La giustizia costituzionale è una delle forme di garanzia della Costituzione insieme alla revisione

costituzionale. La giustizia costituzionale ha la funzione di garantire la supremazia della

Costituzione. Essa assicura il rispetto delle sue norme, attraverso la risoluzione in forma

giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi e alle

attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali.

-SISTEMA DIFFUSO SISTEMA ACCENTRATO

Controllo di costituzionalità Unico Tribunale Costituzionale

affidato a tutti gli organi istituito ad hoc:

giudiziari Corte Costituzionale

-CONTROLLO PREVENTIVO / SUCCESSIVO (prima o dopo l’entrata in vigore della legge)

-CORTE COSTITUZIONALE:

NATURA organo di giustizia costituzionale (organo giurisdizionale):

(art.134/137 cost.) -natura giurisdizionale e politica

-rafforza la rigidità della Costituzione

-realizza il principio di costituzionalità

-superamento dello Stato liberale (in cui vale solo il principio di legalità)

FUNZIONI -giudizio sulle leggi (dichiarazione illegittimità costituzionale ecc.)

-conflitti di attribuzione (art. 134 cost.)

-giudizi di accusa

-ammissibilità referendum

COMPOSIZIONE ORDINARIA 15 Giudici

5 eletti dal Presidente 5 eletti dalle Supreme Magistrature

della Repubblica (organi di ultima istanza) ordinaria

(Corte di Cassazione) e amministrativa

5 eletti dal Parlamento (Consiglio di Stato e Corte dei Conti)

in seduta comune

‘TECNICI DEL DIRITTO’

(Magistrati, Professori, Avvocati)

COMPOSIZIONE SPECIALE (art.135 comma 7)

15 Giudici ordinari + 16 Giudici ‘straordinari’ (i 16 giudici vengono chiamati solo in caso di

accusa del Presidente della Repubblica)

composizione per l’accusa contro il Presidente

della Repubblica

PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

elezione -tra i componenti

-a maggioranza

-rieleggibile

-durata 3 anni (nei limiti però del mandato di giudice, che sono 9 anni)

poteri -rappresenta la Corte

-convoca la Corte

-fissa l’ordine del giorno

-presiede le sedute

-nomina i giudici relatori

-fissa le date delle udienze

-regola le discussioni

-vota per ultimo (peso del suo voto in caso di parità)

Status dei giudici costituzionali

-Durata: 9 anni dal giuramento alla Corte Costituzionale, non rinnovabile (x garanzia indipend.),

non prorogabile.

-Incompatibilità: non posso essere giudici costituzionali i Parlamentari, i consiglieri regionali, gli

Avvocati. Art.7: altre incompatibilità

-Verifica dei poteri: -insindacabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni.

-immunità (estensione 68c, rimozione, sospensione)

-inamovibilità

FUNZIONAMENTO -sedute pubbliche (ma delibera in camera di Consiglio)

-collegialità (no opinioni dissenzienti: esplicitazione dell’orientamento

della minoranza)

-quorum per la validità delle sedute: 11 su 15 (numero legale alto per far

si che a ciascuna deliberazione siano

presenti almeno 1 giudice delle diverse

sedi elettive)

FUNZIONI A) Giudizio di legittimità costituzionale su:

-leggi ordinarie e costituzionali dello Stato

-atti aventi forza di legge dello Stato

-leggi regionali e leggi delle province Autonome (Trento e Bolzano)

Quindi: regionali (statuti speciali)

Leggi Stato (leggi costituzionali e ordinarie)

* Esclusioni:-Regolamenti governativi (non hanno forza di legge, il controllo su di

essi avviene attraverso giudizio ordinario e amministrativo )

-Regolamenti indipendenti (possono arrivare alla Corte solo in sede

di conflitto di attribuzioni)

Decreti legge

Atti aventi forza di legge Decreti legislativi

Norme di attivazioni di Statuti speciali

(forma del decreto legislativo ma non sono precedute dalla legge di

delega e sono approvate secondo un procedimento particolare:

proposta del governo+regioni che diviene vincolante x il Governo)

*Esclusioni: -regolamenti parlamentari e di altri organi costituzionali

-atti normativi europei (tranne le leggi di autorizzazione ed esecuzione dei trattati

se sono incompatibili con i principi supremi della Costituzione)

-casi dubbi: -referendum abrogativo

-leggi per l’esecuzione di trattati internazionali.

 B) attivazione del controllo di legittimità costituzionale:

(il caso di illegittimità può essere

presentato alla Corte Cost. in 2 modi)

Procedimento in Procedimento in

VIA ACCIDENTALE VIA PRINCIPALE

(in corso di giudizio) (in via d’azione)

Lo può far presente, in ogni momento, Prevede una scadenza di presentazione:

l’autorità giurisdizionale: -lo Stato impugna,entro 60gg dalla pubblicazione

-tutti i giudici ordinari e speciali. quando ritiene che una legge regionale ecceda

-qualsiasi autorità con funzioni qualificabili di competenza.

come giurisdizionali (es. Corte dei Conti). -la Regione impugna, entro 60gg dalla

Fasi: 1.giudizio (interpretazione estensiva) pubblicazione, se ritiene che l’atto o la legge

2.ordinanza: il giudice ‘a quo’, colui che dello Stato o di un’altra regione, lede la sua sfera

solleva la questione di illegittimità, porta di competenza.

il caso alla Corte Costituzionale accertandosi

prima che ci sia ‘non manifesta infondatezza’

e che quindi la questione ha ragione di porsi,

motivando il dubbio.

C) conclusione del processo di legittimità costituzionale:

La Corte Costituzionale decide:

-con SENTENZA---risponde se la questione di illegittimità è fondata o infondata.

-con ORDINANZA---si ha nel momento in cui non si può giudicare l’eventuale illegittimità della

questione per il modo in cui la richiesta di giudizio è stata posta. La Corte

Costituzionale riferisce quindi con ordinanza il procedimento da applicare o

se l’atto non è impugnabile (per le questioni di natura processuale).

---ordinanza di: -inammissibilità

-improponibilità

-restituzione atti al giudice a quo

-cessazione materia del contendere (la materia è diventata

irrilevante)

PUBBLICAZIONE---Sentenze e Ordinanze vengono depositate in Cancelleria, viene pubblicata in

Gazzetta Ufficiale solo il dispositivo ‘sentenza di accoglimento’ (della questione di illegittimità).

*VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE vizi che possono rendere una

Legge ‘nulla’.

Vizi formali: attengono all’atto in quanto tale, si hanno quando un atto legislativo non rispetta le

regole che ne disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di

pubblicazione.

Vizi materiali: attengono al contenuto di un atto normativo, quindi:

(o sostanziali) -contrasto con norme costituzionali (violazione costituzionale)

-emanati da organi incompetenti

Vizio di irragionevolezza: -eccesso di potere legislativo (art. 3 cost.)

della Legge -principio di irragionevolezza (il legislatore deve fare leggi ragionevoli,

rispettando l’uguaglianza delle situazioni e regolando in modo diverso

situazioni diverse, ma sempre nel rispetto dell’uguaglianza, in caso

contrario si ha eccesso di potere legislativo)

*GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’:

-efficacia pro futuro (il giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Cost.)

-ma limitati effetti retroattivi: tali effetti operano nei confronti di rapporti giuridici pendenti e non

valgono nei confronti di rapporti esauriti (x es. nei casi di sentenza passata in giudicato, in questo

caso quindi non è più soggetta ad impugnazione; o per i diritti estinti per prescrizione; o nei casi di

decadenza dell’esercizio di un potere che non può più essere fatto valere).

Se però, una legge dichiarata poi incostituzionale, ha prodotto sentenze di condanna, cessa

l’esecuzione e cessano gli effetti penali.

TIPOLOGIE DI SENTENZE:

Sentenze di rigetto: la questione di illegittimità resta infondata, la legge rimane in vigore (ma la

questione di illegittimità può essere risollevata, perché la Corte Cost. dichiara che ‘non è

costituzionalmente illegittima’ ma non ‘che è costituzionalmente legittima’)

*effetti sul processo a quo: la questione non può essere risollevata nello stesso grado di processo.

Sentenza di accoglimento (art. 136 cost.): viene accolta la questione di illegittimità, quindi la

legge viene definita incostituzionale. Vale nei confronti di tutti (erga omnes).

Per le sentenze di accoglimento non vale il principio di abrogazione ordinaria. Tale principio

sostiene che, se ci sono due leggi (legge A e legge B) che trattano la stessa materia, vale quella che

è stata pubblicata per ultima(legge B) (ordine cronologico). La legge A, se abrogata, non scompare

dall’ordinamento ma smette di regolare la materia nel futuro e viene automaticamente sostituita

dalla legge B. Quindi tutti gli eventi accaduti fino al giorno dell’abrogazione verranno regolati

comunque con la legge A. Mentre quelli accaduti dopo il giorno dell’abrogazione saranno regolati

con la legge B.

Invece in materia penale viene applicato il FAVOR REI, il quale dà la possibilità di scegliere, tre le

due (legge A e legge B), la legge ‘più favorevole’ all’imputato. Se invece il fatto accade dopo

l’abrogazione della legge A, sono costretto ad applicare la legge B.

Sentenze interpretative: son quelle in cui il rigetto o l’accoglimento della questione dipende da

quale norma, fra le diverse possibili, la Corte Costituzionale ricava dal testo in esame.

Premessa----disposizione------interpretazione

15.I Governi regionali e locali

COSTITUZIONE 1948: -Regioni diciplinate da principi costituzionali.

-Province e Comuni disciplinati da leggi generali della Repubblica.

-solo alle Regioni era affidata competenza legislativa.

SUCCESSIVE

TRASFORMAZIONI: -Ordinamento delle autonomie locali Comuni e Province poterono darsi

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lisi.lea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Corsi Cecilia.