Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GIUDIZIO SULLA RESPONSABILTA’ GIUDIZIO DI CONTO
AMMINISTRATIVA
-Responsabilità a contenuto patrimoniale di -sulla responsabilità patrimoniale e
Amministratori o Dipendenti Pubblici per danni contabile di Agenti Contabili che avendo
causati all’Ente nell’ambito del rapporto d’ufficio la disponibilità materiale di denaro, beni
con azione o omissione anche colposa o negligente: o altri valori pubblici, non adempiano
condanna al risarcimento del danno all’obbligo di restituizione:
(giudizio attivato su iniziativa del procuratore regionale condanna al risarcimento del danno
presso le sezioni giurisdizionali regionali) (la Corte dei Conti verifica la regolarità
del conto giudiziale presentato dagli
Agenti Contabili)
14.La giustizia costituzionale
La giustizia costituzionale è una delle forme di garanzia della Costituzione insieme alla revisione
costituzionale. La giustizia costituzionale ha la funzione di garantire la supremazia della
Costituzione. Essa assicura il rispetto delle sue norme, attraverso la risoluzione in forma
giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi e alle
attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali.
-SISTEMA DIFFUSO SISTEMA ACCENTRATO
Controllo di costituzionalità Unico Tribunale Costituzionale
affidato a tutti gli organi istituito ad hoc:
giudiziari Corte Costituzionale
-CONTROLLO PREVENTIVO / SUCCESSIVO (prima o dopo l’entrata in vigore della legge)
-CORTE COSTITUZIONALE:
NATURA organo di giustizia costituzionale (organo giurisdizionale):
(art.134/137 cost.) -natura giurisdizionale e politica
-rafforza la rigidità della Costituzione
-realizza il principio di costituzionalità
-superamento dello Stato liberale (in cui vale solo il principio di legalità)
FUNZIONI -giudizio sulle leggi (dichiarazione illegittimità costituzionale ecc.)
-conflitti di attribuzione (art. 134 cost.)
-giudizi di accusa
-ammissibilità referendum
COMPOSIZIONE ORDINARIA 15 Giudici
5 eletti dal Presidente 5 eletti dalle Supreme Magistrature
della Repubblica (organi di ultima istanza) ordinaria
(Corte di Cassazione) e amministrativa
5 eletti dal Parlamento (Consiglio di Stato e Corte dei Conti)
in seduta comune
‘TECNICI DEL DIRITTO’
(Magistrati, Professori, Avvocati)
COMPOSIZIONE SPECIALE (art.135 comma 7)
15 Giudici ordinari + 16 Giudici ‘straordinari’ (i 16 giudici vengono chiamati solo in caso di
accusa del Presidente della Repubblica)
composizione per l’accusa contro il Presidente
della Repubblica
PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
elezione -tra i componenti
-a maggioranza
-rieleggibile
-durata 3 anni (nei limiti però del mandato di giudice, che sono 9 anni)
poteri -rappresenta la Corte
-convoca la Corte
-fissa l’ordine del giorno
-presiede le sedute
-nomina i giudici relatori
-fissa le date delle udienze
-regola le discussioni
-vota per ultimo (peso del suo voto in caso di parità)
Status dei giudici costituzionali
-Durata: 9 anni dal giuramento alla Corte Costituzionale, non rinnovabile (x garanzia indipend.),
non prorogabile.
-Incompatibilità: non posso essere giudici costituzionali i Parlamentari, i consiglieri regionali, gli
Avvocati. Art.7: altre incompatibilità
-Verifica dei poteri: -insindacabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni.
-immunità (estensione 68c, rimozione, sospensione)
-inamovibilità
FUNZIONAMENTO -sedute pubbliche (ma delibera in camera di Consiglio)
-collegialità (no opinioni dissenzienti: esplicitazione dell’orientamento
della minoranza)
-quorum per la validità delle sedute: 11 su 15 (numero legale alto per far
si che a ciascuna deliberazione siano
presenti almeno 1 giudice delle diverse
sedi elettive)
FUNZIONI A) Giudizio di legittimità costituzionale su:
-leggi ordinarie e costituzionali dello Stato
-atti aventi forza di legge dello Stato
-leggi regionali e leggi delle province Autonome (Trento e Bolzano)
Quindi: regionali (statuti speciali)
Leggi Stato (leggi costituzionali e ordinarie)
* Esclusioni:-Regolamenti governativi (non hanno forza di legge, il controllo su di
essi avviene attraverso giudizio ordinario e amministrativo )
-Regolamenti indipendenti (possono arrivare alla Corte solo in sede
di conflitto di attribuzioni)
Decreti legge
Atti aventi forza di legge Decreti legislativi
Norme di attivazioni di Statuti speciali
(forma del decreto legislativo ma non sono precedute dalla legge di
delega e sono approvate secondo un procedimento particolare:
proposta del governo+regioni che diviene vincolante x il Governo)
*Esclusioni: -regolamenti parlamentari e di altri organi costituzionali
-atti normativi europei (tranne le leggi di autorizzazione ed esecuzione dei trattati
se sono incompatibili con i principi supremi della Costituzione)
-casi dubbi: -referendum abrogativo
-leggi per l’esecuzione di trattati internazionali.
B) attivazione del controllo di legittimità costituzionale:
(il caso di illegittimità può essere
presentato alla Corte Cost. in 2 modi)
Procedimento in Procedimento in
VIA ACCIDENTALE VIA PRINCIPALE
(in corso di giudizio) (in via d’azione)
Lo può far presente, in ogni momento, Prevede una scadenza di presentazione:
l’autorità giurisdizionale: -lo Stato impugna,entro 60gg dalla pubblicazione
-tutti i giudici ordinari e speciali. quando ritiene che una legge regionale ecceda
-qualsiasi autorità con funzioni qualificabili di competenza.
come giurisdizionali (es. Corte dei Conti). -la Regione impugna, entro 60gg dalla
Fasi: 1.giudizio (interpretazione estensiva) pubblicazione, se ritiene che l’atto o la legge
2.ordinanza: il giudice ‘a quo’, colui che dello Stato o di un’altra regione, lede la sua sfera
solleva la questione di illegittimità, porta di competenza.
il caso alla Corte Costituzionale accertandosi
prima che ci sia ‘non manifesta infondatezza’
e che quindi la questione ha ragione di porsi,
motivando il dubbio.
C) conclusione del processo di legittimità costituzionale:
La Corte Costituzionale decide:
-con SENTENZA---risponde se la questione di illegittimità è fondata o infondata.
-con ORDINANZA---si ha nel momento in cui non si può giudicare l’eventuale illegittimità della
questione per il modo in cui la richiesta di giudizio è stata posta. La Corte
Costituzionale riferisce quindi con ordinanza il procedimento da applicare o
se l’atto non è impugnabile (per le questioni di natura processuale).
---ordinanza di: -inammissibilità
-improponibilità
-restituzione atti al giudice a quo
-cessazione materia del contendere (la materia è diventata
irrilevante)
PUBBLICAZIONE---Sentenze e Ordinanze vengono depositate in Cancelleria, viene pubblicata in
Gazzetta Ufficiale solo il dispositivo ‘sentenza di accoglimento’ (della questione di illegittimità).
*VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE vizi che possono rendere una
Legge ‘nulla’.
Vizi formali: attengono all’atto in quanto tale, si hanno quando un atto legislativo non rispetta le
regole che ne disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di
pubblicazione.
Vizi materiali: attengono al contenuto di un atto normativo, quindi:
(o sostanziali) -contrasto con norme costituzionali (violazione costituzionale)
-emanati da organi incompetenti
Vizio di irragionevolezza: -eccesso di potere legislativo (art. 3 cost.)
della Legge -principio di irragionevolezza (il legislatore deve fare leggi ragionevoli,
rispettando l’uguaglianza delle situazioni e regolando in modo diverso
situazioni diverse, ma sempre nel rispetto dell’uguaglianza, in caso
contrario si ha eccesso di potere legislativo)
*GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’:
-efficacia pro futuro (il giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Cost.)
-ma limitati effetti retroattivi: tali effetti operano nei confronti di rapporti giuridici pendenti e non
valgono nei confronti di rapporti esauriti (x es. nei casi di sentenza passata in giudicato, in questo
caso quindi non è più soggetta ad impugnazione; o per i diritti estinti per prescrizione; o nei casi di
decadenza dell’esercizio di un potere che non può più essere fatto valere).
Se però, una legge dichiarata poi incostituzionale, ha prodotto sentenze di condanna, cessa
l’esecuzione e cessano gli effetti penali.
TIPOLOGIE DI SENTENZE:
Sentenze di rigetto: la questione di illegittimità resta infondata, la legge rimane in vigore (ma la
questione di illegittimità può essere risollevata, perché la Corte Cost. dichiara che ‘non è
costituzionalmente illegittima’ ma non ‘che è costituzionalmente legittima’)
*effetti sul processo a quo: la questione non può essere risollevata nello stesso grado di processo.
Sentenza di accoglimento (art. 136 cost.): viene accolta la questione di illegittimità, quindi la
legge viene definita incostituzionale. Vale nei confronti di tutti (erga omnes).
Per le sentenze di accoglimento non vale il principio di abrogazione ordinaria. Tale principio
sostiene che, se ci sono due leggi (legge A e legge B) che trattano la stessa materia, vale quella che
è stata pubblicata per ultima(legge B) (ordine cronologico). La legge A, se abrogata, non scompare
dall’ordinamento ma smette di regolare la materia nel futuro e viene automaticamente sostituita
dalla legge B. Quindi tutti gli eventi accaduti fino al giorno dell’abrogazione verranno regolati
comunque con la legge A. Mentre quelli accaduti dopo il giorno dell’abrogazione saranno regolati
con la legge B.
Invece in materia penale viene applicato il FAVOR REI, il quale dà la possibilità di scegliere, tre le
due (legge A e legge B), la legge ‘più favorevole’ all’imputato. Se invece il fatto accade dopo
l’abrogazione della legge A, sono costretto ad applicare la legge B.
Sentenze interpretative: son quelle in cui il rigetto o l’accoglimento della questione dipende da
quale norma, fra le diverse possibili, la Corte Costituzionale ricava dal testo in esame.
Premessa----disposizione------interpretazione
15.I Governi regionali e locali
COSTITUZIONE 1948: -Regioni diciplinate da principi costituzionali.
-Province e Comuni disciplinati da leggi generali della Repubblica.
-solo alle Regioni era affidata competenza legislativa.
SUCCESSIVE
TRASFORMAZIONI: -Ordinamento delle autonomie locali Comuni e Province poterono darsi