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LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO. CENNI ALL'ISA ITALIA 320
Il concetto di significatività nel contesto dell'informativa finanziaria è normalmente basato su quanto segue:
- Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio;
- I giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti, e sono influenzati dall'entità o dalla natura di un errore, o da una combinazione di entrambe;
- I giudizi su aspetti che sono significativi per gli utilizzatori del bilancio sono basati sulla considerazione delle esigenze comuni di informativa finanziaria degli utilizzatori come gruppo. Non è considerato il possibile effetto di errori sui singoli utilizzatori specifici, le cui esigenze possono variare.
a) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
b) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
c) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.
È un qualcosa che tocca molteplici aspetti del bilancio e non riguardano situazioni isolate, in definitiva un errore che riveste caratteristiche di pervasività di fatto rende non corretto il bilancio nel suo complesso.
Oltre all'impatto sulla componente numerica ha rilievo anche sulla componente informativa.
Modifiche apportate:
(Usa: bilanci molto più sintetici non più di 20 pagine e spesso con comparazioni di 3 anni. Quelli europei +/-100 pagine ricchi di tabelle).
Natura
dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. L'impossibilità può derivare da:
- circostanze fuori del controllo dell'impresa (ad esempio: registrazioni contabili distrutte; registrazioni contabili di una componente significativa sequestrate a tempo indeterminato da parte delle autorità governative)
- circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro di revisione (ad esempio: valutazione con il metodo del patrimonio netto di una collegata e il revisore non è in grado di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo l'informativa finanziaria di quest'ultima; tempistica di conferimento dell'incarico che non consente al revisore di presenziare all'inventario delle rimanenze; i controlli dell'impresa non sono efficaci ma non è sufficiente la sola applicazione di procedure di validità)
L'impossibilità può derivare da:
Contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza
Applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore di un nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio
Una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa
Continuità aziendale (rinvio a slide successive per ISA Italia 570)
Annotazioni che fanno sul bilancio. Usate con estrema cautela, è un'area molto soggettiva perché collegata alla sensibilità individuale. Parliamo di informazioni già contenute sul bilancio sulle quali gli amministratori hanno già apportato le loro sottolineature. A volte possono essere superflue (non necessarie)
Bilancio Pirelli 2 anni fa
La scuola di pensiero "meno si scrive meglio è" i richiami di informativa si fanno solo se necessari, solo se situazioni importanti.
ISA ITALIA710346 Ottobre
2016Lezione 8
Riprendiamo un concetto sulla lezione precedente: nel momento in cui ho un giudizio sul bilancio con modifiche vi ho detto quali sono di conseguenza gli impatti sulla coerenza.
Se ho un giudizio con rilievi (perché ci sono errori significativi sul bilancio) dovrò valutare se questi errori sono riflessi nelle informazioni aggiuntive quindi possono comportare un analogo giudizio con rilievi sulla coerenza, così come l'impossibilità di acquisire elementi probativi e svolgere adeguate procedure di revisione e valutare se ha un effetto allo stesso modo significativo sulla coerenza, e poi ci sono due casi: dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio e di giudizio negativo che automaticamente portano ad una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sulla coerenza.
In realtà però questi giudizi sulla coerenza danno luogo agli stessi tipi di giudizio che abbiamo sul bilancio, nel senso che abbiamo:
- un giudizio
- Si parte dall'opinion sul lato sinistro.
- Una novità rilevante è l'approach e cioè come si è affrontato l'audit e in questa parte si va molto nel dettaglio: si parla di materialità, si dice qual è la soglia.
positivo: nel senso che c'è coerenza;- in caso incoerenze significative (ma non pervasive): giudizio con rilievi;- in caso di incoerenza significativa e pervasiva: giudizio negativo, poiché non c'è coerenza tra i numeri (situazione) e quello che viene rappresentato dalla società nella relazione sulla gestione, o nella relazione sulla governance etc...-Impossibilità ad esprimere un giudizio: non ho elementi sufficienti che mi consentono di verificare la coerenza.
Le 4 tipologie di giudizio (positivo, con rilievi, negativo o impossibilità ad esprimere un giudizio) ci sono sia per il bilancio in quanto tale, sia per la coerenza.
In futuro: modifiche alla relazione di revisione.
materialità che è stata utilizzata, si dice come essa è stata calcolata.
3) Lo scoping e quindi come sono state definite le aree in scope del bilancio e le aree di focus (cioè le aree che sono soggette a rischi significativi o rischi elevati). Per ciascuna area di focus si spiega il perché ci si è focalizzati sull'area e quali sono le procedure di audit e quali sono i finding di revisione. etc…
La relazione con le nuove modifiche è lunga 7 pagine. Si tratta di una modifica significativa, cambiano come vengono evidenziate le tematiche di revisione (materialità, come vengono trattati i rischi etc… devono essere adesso esplicitate e messe in chiaro nella nuova relazione di revisione). C'è molta più trasparenza, ci saranno (forse) rischi aggiuntivi. La relazione entrerà in vigore nel 2018 per i bilanci 2017.
Alla fine si conclude con data e firma.
Tematica del giorno: Principi
sull'indipendenza del revisore. Il concetto di network o rete delle società di revisione. Il principio di indipendenza del revisore è sempre stato uno degli elementi alla base degli aspetti etici collegati all'attività di revisione e quindi abbiamo come principali riferimenti: - il code of Ethics- IFAC - Raccomandazioni dell'UE in materia di indipendenza - Il principio di revisione n.100 sull'indipendenza è stato abolito; Attualmente, siamo in assenza di un riferimento aggiornato sul principio di revisione relativo all'indipendenza. Nella slide abbiamo mantenuto il principio 100 perché non ci si aspettano cambiamenti stravolgenti rispetto allo stesso. - norme di legge sull'indipendenza (d.lgs 39/10 come emendato dal d.lgs 135/16, TUF, Codice Civile) - Direttiva 2014/56 - Regolamento europeo n. 537/2014 già entrato in vigore. Il principio di revisione n.100 raccoglieva le raccomandazioni dell'unione europea.Del codice etico, l'impostazione di questo principio era quella di individuare tutte quelle situazioni che potevano rappresentare delle minacce per l'indipendenza del revisore e identificare quali possono essere le misure da mettere in atto per gestire queste minacce. (misure di salvaguardia)
C'è una gradualità nelle tematiche di indipendenza: ci sono situazioni che non sono sanabili, ci sono situazioni di minaccia all'indipendenza che possono essere sanate mettendo in atto delle misure di salvaguardia.
Il principio di revisione n.100 risaliva al 2004, ed attualmente è in fase di revisione. I principi di revisione sono fatti (revisionati) dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dall'ASSIREVI, dal MEF, etc.. emanato dallo IESBA nel marzo 2013 e incorporerà le prescrizioni in tema di indipendenza contenute nella D