Revisione Aziendale (Assurance)
Contesto Normativo
Le norme di riferimento sono:
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che costituisce il testo unico delle
disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati; entrato
in vigore il 7 aprile 2010; modificato con D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 in
attuazione della Direttiva 2006/43/CE;
Modifiche introdotte con D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, con l’integrazione
nel testo legislativo di aspetti che nel precedente testo, erano oggetto di
regolamenti (formazione, controllo qualità, tirocinio ecc.); previsione
dell’emanazione da parte del MEF di un testo unico delle disposizioni
regolamentari già emanate con le necessarie modifiche di coordinamento con il
nuovo testo legislativo;
D.m. 144 del 20 giugno 2012, il quale istituisce presso il MEF il Registro dei
revisori legali. Definisce il contenuto e le modalità di presentazione della
domanda di iscrizione per le persone fisiche e le società. Inoltre definisce
l’istruttoria della domanda di iscrizione e delinea le fattispecie di cancellazione
del registro (ad esclusione delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione);
Definisce i requisiti di iscrizione delle persone fisiche e delle società al Registro
dei revisori legali; Definisce la procedura per l’scrizione al Registro dei revisori
legali di revisori di altri stati membri della UE o di paesi terzi; Stabilisce il
contenuto informativo del Registro, le informazioni strumentali alla tenuta del
Registro, le modalità e i termini di comunicazione e le sanzioni in caso di
mancata comunicazione; Stabilisce le regole di prima formazione del Registro.
I requisiti d’iscrizione presso il Registro dei revisori prevedono:
Requisito di onorabilità (fedina penale pulita e soggetto non imputato);
Tirocinio triennale presso un dominus/società di revisione, con relazione annuale
del tirocinante, che deve essere sottoscritta dal dominus;
Superamento esame di idoneità professionale (art. 4 D.Lgs. 39/2010 - D.M. 63
del 19/1/2016).
Per quanto riguarda le società di revisione, le norme prevedono che i componenti CdA
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per le persone fisiche e
che non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ex art. 2382
cod. civ.
Per quanto riguarda il discorso dell’iscrizione al registro, si considerano iscritti di diritto
coloro che risultavano iscritti al Registro dei revisori contabili (previsto dal D.Lgs.
88/1992, caso del farmacista che era componente di un collegio sindacale e diventata
di diritto un revisore) e coloro che risultavano iscritti all’Albo delle società di revisione
(previsto dall’art. 161 D.Lgs. 58/1998). Ai fini della prima formazione del Registro:
comunicazione al MEF delle informazioni necessarie entro 90 gg e con modalità
stabilite dalla determina del ragioniere generale dello Stato (21/6/2013, scadenza
23/9/2013). Infine, nel registro possiamo trovare revisori attivi e inattivi; quest’ultimi
sono coloro che sono iscritti nel Registro che non hanno assunto incarichi di revisione
(o non hanno collaborato ad attività di revisione legale presso una società di revisione
legale) per 3 anni consecutivi. Gli inattivi non sono assoggettati al controllo qualità,
obblighi di formazione continua ed al pagamento del contributo annuale di iscrizione
(25 euro l’anno). 1
2. Incarico: il conferimento dell’incarico di revisione
Il principio ISA Italia 210 “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”
definisce le condizioni indispensabili per la revisione contabile e l’accettazione
dell’incarico. Esso riprende la Com. Consob DAC/RM/96003556 del 18.4.1996
“Responsabilità del revisore nel concordare i termini dell’incarico”.
I termini dell’incarico sono riportati in una lettera di incarico e devono includere:
obiettivo e portata della revisione, ovvero col riferimento dell’attività di
revisione che sia finalizzata ad un giudizio di bilancio e, per quanto riguarda la
portata, con riferimento ad una revisione completa o limitata. La revisione
annuale, per legge, deve essere completa; però nulla toglie che nelle
comunicazioni infrannuali la revisione possa avere una portata limitata e,
quindi, una portata più leggera;
responsabilità del revisore e responsabilità della direzione, per aver ben
a mente gli obblighi derivanti da ambedue le parti;
identificazione del Quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile, riferendosi al financial reporting framework; la revisione si
sostanzia nel controllare che la società oggetto di revisione abbia
correttamente applicato i principi contabili nel bilancio;
riferimento alla diversa forma e contenuto della relazione del revisore
in relazione ai diversi esiti del lavoro svolto, ovvero che i schemi di
relazione della revisione non sono liberi e ci si deve attenere alle norme di
legge.
L’incarico di revisione è conferito, secondo l’Art. 13 D.Lgs. 39/2010, dall’assemblea su
proposta motivata dell’organo di controllo; l’assemblea determina il corrispettivo
spettante al revisore/società di revisione per l’intera durata dell’incarico e i criteri per
l’eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. La proposta non può
in ogni caso essere amministrata dall’amministratore, ma dal sindaco e il
corrispettivo deve essere approvato dall’assemblea (se revisore percepisce più del
corrispettivo pattuito, rischia di incorrere in un reato per ‘Illecito compenso’).
Questo discorso non vale se la società revisionata è un EIP/ESRI. In questo caso si fa
riferimento all’Art. 16 Regolamento UE 537/2014, il quale prevede che l’incarico di
revisione è conferito dall’assemblea previa raccomandazione espressa dal comitato
per il controllo interno e la revisione contabile (CCI). La raccomandazione del CCI deve
necessariamente contenere almeno due alternative e una preferenza debitamente
giustificata per una delle due; la proposta è preparata a seguito della procedura di
selezione indetta dalla società – gara, definendo i punti assegnati per ogni società al
profilo designato (es. 20 punti se società revisione ha svolto lavoro di controllo di una
comparables). La valutazione delle proposte ricevute è effettuata dalla società in base
ai criteri stabiliti nei documenti di gara e le conclusioni della procedura di selezione
sono riportate in una relazione redatta dalla società e convalidata dal CCI.
In merito al corrispettivo, c’è da delineare alcuni vincoli:
non può essere subordinato ad alcuna condizione, ovvero che non è possibile
stabilire un compenso più alto se si garantiscono giudizi più positivi;
non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione;
2
non può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione forniti dal
revisore o dalla sua rete alla società che conferisce l’incarico, alle sue
controllate e controllanti;
è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori.
Come posso garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori?
La qualità è un elemento che può essere valutato in via quantitativa, ossia attraverso
l’analisi del numero delle ore di lavoro utilizzate per svolgere un incarico di revisione, e
in via qualitativa, dimostrando che il personale sia adeguato e qualificato al proprio
incarico. In generale, l’Art. 10 D.Lgs. 39/2010 definisce che le risorse professionali e le
ore da impiegare sono determinate considerando:
dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze
patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio e ai profili di rischio connessi
al processo di consolidamento; in merito al rischio, si può specificare che due
società dal fatturato di 10 mln possono avere un profilo di rischio di revisione
diverso, se una è società familiare e la seconda si tratta di una società con
all’interno codice etico e norme di comportamento;
preparazione tecnica ed esperienza che il lavoro richiede
necessità di assicurare una adeguata attività di supervisione ed indirizzo, oltre
all’esecuzione materiale delle verifiche.
La Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18.4.1996 stabilisce dei criteri
generali per la determinazione dei corrispettivi:
Rilevanza dei criteri generali correlati alla fissazione del numero delle ore di
revisione al fine di assicurare il rispetto delle regole tecniche: “L'adeguatezza
delle ore stimate per lo svolgimento dell'attività di revisione […] incide
direttamente sulla qualità del lavoro di revisione;
rischio di revisione “a parità di dimensioni, per due distinte società possono
aversi diversi "audit risk", in funzione della composizione e della qualità delle
rispettive classi di attivo e di ricavi e della affidabilità assegnata al sistema di
controllo interno”;
lavoro svolto dal revisore interno / servizio ispettorato;
La struttura del team impiegato deve assicurare, oltre all'esecuzione materiale
delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo;
il mix del team impiegato potrà risultare dall'applicazione della c.d. piramide
Consob (ASSISTANT 47 – 51 % MANAGER 14 - 17 % SENIOR 25 - 35 % PARTNER
4 - 7 %)
Inoltre, per i soggetti EIP, il corrispettivo:
non può dipendere dai risultati;
vi è una limitazione al 70% della media triennale dei corrispettivi per l’audit, dei
corrispettivi per i servizi non di revisione prestati per tre o più esercizi
consecutivi; 3
corrispettivi versati dalla società su base annua pari a oltre il 15% del totale
corrispettivi ricevuti dal revisore: comunicazione a CCI e analisi per tutela
indipendenza.
2. Incarico: la durata dell’incarico
L’Art. 13 D.Lgs. 39/2010 (non EIP) stabilisce che l’incarico ha durata di 3 esercizi, con
scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell’incarico e l’incarico può essere rinnovato senza limitazioni. (Perché
3 anni? Perché si cerca di preservare l’indipendenza del revisore, posticipando al terzo
anno l’elemento ansiogeno del venir meno dell’indipendenza a seguito di un giudizio
che alla revisionata possa non fare comodo e, quindi, la società di revisione può
vedersi, dopo l’ultimo anno, non rinnovarsi l’incarico).
Diverso è il caso degli EIP, dove l’Art. 17 D.Lgs. 39/2010 (EIP - Enti Sottoposti a Regime
Intermedio) prevede che l’incarico abbia una durata di 9 esercizi per le società di
revisione e di 7 esercizi per i revisori legali. L’incarico non può essere rinnovato o
nuovamente conferito se non siano decorsi almeno 4 esercizi dalla data di cessazione
del precedente incarico (cooling off period).
Nel corso dell’incarico, il ruolo di responsabile chiave della revisione non può essere
esercitato dalla medesima persona per più di 7 esercizi, né questa persona può
assumere nuovamente tale incarico se non siano decorsi almeno 3 anni dalla
cessazione del precedente (partner rotation). Questa decisione è stata presa per
evitare che l’eccessiva familiarità dovuta agli anni di revisione porti ad inficiare la
bontà della relazione della revisione.
2. Incarico: revoca dell’incarico, dimissioni, risoluzione del contratto
L’Art. 13 D. Lgs. 39/2010 commi 3 – 9 e il D.m. 261 del 28 dicembre 2012 disciplinano
i casi e le modalità di revoca per giusta causa, di dimissioni dall’incarico e di
risoluzione consensuale. In questo modo, dopo la norma del 2012, si poteva cessare
l’incarico di revisione anche prima del termine stabilito (es. anche se cliente non
pagava, si era obbligato a fornire giudizio di revisione sino al termine della stessa).
Incarico: revoca dell’incarico (art. 13, comma 3 D. Lgs. 39/2010)
L’assemblea revoca l’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta
causa; contestualmente, l’assemblea provvede a conferire l’incarico ad un altro
revisore (no “prorogatio”). Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di
opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. Per quanto
riguardo gli EIP, gli azionisti che rappresentino almeno il 15% del capitale sociale,
l’organo di controllo o la CONSOB possono chiedere al Tribunale la revoca del revisore
ove ricorrano giustificati motivi.
I motivi oggettivi che reggono la giusta causa sono:
Cambio del soggetto che esercita il controllo, ovvero, ad esempio, se una
controllante acquisisce una controllata, il revisore di quest’ultima perderà
4
l’incarico a favore della società di revisione del gruppo, ovvero della casa
madre;
cambio del revisore di gruppo, ovvero se la continuazione dell’incarico
costituisce impedimento, per il revisore di gruppo, all’acquisizione di elementi
probativi per il giudizio sul consolidato (se la casa madre cambia revisore, si
devono adeguare anche le società sottostanti;
cambiamenti all’interno del gruppo che impediscano al revisore del gruppo di
acquisire elementi probativi per il giudizio sul consolidato, l’esempio in cui una
piccola società prenda il controllo di un gruppo; il revisore della piccola società
perderà l’incarico per far rimanere il revisore che già conduceva l’attività di
revisione all’interno dello stesso;
sopravvenuta inidoneità ad assolvere l’incarico (insufficienza di mezzi e risorse);
riallineamento della durata dell’incarico a quello della capogruppo,
Oltre ai criteri oggettivi che definiscono la giusta causa, definiamo quali sono i criteri
soggettivi, ovvero:
gravi inadempimenti del revisore, ad esempio il revisore che nel corso dell’anno
non ha svolto la fase propedeutica dell’attività di revisione; da qui possono
incombere responsabilità per il revisore;
acquisizione o la perdita della qualificazione di EIP(se una società perde
qualifica di EIP, l’incarico non sarà più di 9 anni e quindi il revisore perderà
l’incarico stesso);
sopravvenuta minaccia all’indipendenza del revisore;
sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale;
fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la
prosecuzione dell’incarico anche in considerazione delle finalità dell’attività di
revisione.
Nullità di accordi, patti o clausole che escludono o limitano la possibilità di
revocare l’incarico per giusta causa
Incarico: dimissioni e risoluzione del contratto
L’Art. 13 commi 4 - 6, D. Lgs. 39/2010 definisce i termini di dimissione e risoluzione
del contratto di revisione:
il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi, o
risolvere consensualmente o per giusta causa il contratto;
la società provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico;
le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo
revisore fino a quando la delibera di conferimento del nuovo incarico non è
efficace e comunque non oltre 6 mesi dalla data delle dimissioni o della
risoluzione del contratto - “prorogatio’’. Prorogatio: il revisore dimissionario
rimane in carica fino all’efficacia della delibera di conferimento del nuovo
incarico, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione delle
dimissioni. Il revisore e la società possono risolvere consensualmente il
contratto, purché sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale
Le circostanze che motivano le dimissioni oltre a quelle di revoca (cambio di controllo
o del revisore di gruppo, cambiamenti nel gruppo che impediscono al revisore di
acquisire elementi probativi) (art. 5, D.m. 261 del 28/12/2012) sono:
mancato pagamento del corrispettivo (o mancato adeguamento dei corrispettivi
in base alla clausola contrattuale), dopo l’avvenuta costituzione in mora; 5
grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento della revisione
(ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo);
insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza;
3. LA RESPONSABILITà DEL REVISIORE
La responsabilità civile del revisore: il contesto normativo europeo
È trattata da diversi documenti a livello europeo in materia di responsabilità del
revisore:
Raccomandazione della Commissione Europea - 5 giugno 2008 (rammentata
anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012);
incoraggia gli Stati membri a prevedere limitazioni alla responsabilità dei
revisori, mediante l’adozione di una o più tra le seguenti misure: fissazione di
un liability cap; introduzione della responsabilità proporzionale o parziaria;
facoltà di stabilire limiti alla responsabilità in accordi tra il revisore e la società
conferente l’incarico.
La Direttiva 2006/43/CE e i recenti testi normativi approvati a livello europeo in
materia di revisione legale (Direttiva 2014/56/UE e Regolamento 537/2014) non
dettano disposizioni in materia di responsabilità civile, lasciando agli Stati Membri le
scelte in merito alle modalità con cui regolamentare la materia.
La responsabilità civile - Art. 15 D.Lgs. 39/2010 (disciplina in Italia):
1. I revisori legali e le società di revisione le
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