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Estratto del documento

Relazione di revisione forma e contenuto

La relazione di revisione – le differenze per gli EIP, vi è un focus sui rischi

Regolamento 537/14 art. 10, par. 2, lettera c) A supporto del giudizio di revisione:

  1. Descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode
  2. Sintesi della risposta del revisore a tali rischi
  3. Ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi

Ove attinente alle suddette informazioni fornite in relazione, un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio.

Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. Gli aspetti chiave della revisione sono scelti fra gli aspetti chiave comunicati ai responsabili delle attività di governance:

Aspetti comunicati ai responsabili

delle attività di governance che richiedono un'attenzione maggiore; - i rischi significativi identificati in conformità all'ISA Italia 315 (rischi che richiedono una speciale considerazione nella revisione); - i giudizi significativi del revisore relativi alle 53 aree di bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della Direzione, incluse le stime contabili che sono state identificate come aventi un' elevata incertezza; - l'effetto sulla revisione di eventi o operazioni significativi. Gli aspetti chiave sono determinati considerando: - natura degli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance; - importanza per gli utilizzatori del bilancio e della relazione di revisione; - competenze e conoscenze specialistiche da parte del revisore, incluse le consultazioni; - aspetti qualitativi.significativi delle prassi contabili, inclusi i principi contabili, complessità o soggettività insite nella scelta da parte della Direzione di un principio; - natura e significatività (quantitativa e qualitativa) degli errori corretti e non corretti, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali; - gravità delle carenze nel controllo interno; - natura e gravità delle difficoltà nello svolgere le procedure di revisione, nel valutare i risultati e nell'acquisire gli elementi probativi; Gli aspetti chiave sono descritti in una sezione separata della relazione di revisione dal titolo "Aspetti chiave della revisione contabile". Il revisore non esprime un giudizio separato sugli aspetti chiave. Il revisore non deve comunicare le circostanze che danno origine ad un giudizio con modifica nella sezione "Aspetti chiave della revisione contabile". La descrizione di ciascun aspetto chiave deve includere.unriferimento all’eventuale relativa informativa nel bilancio e deve indicare: - perchél'aspetto è stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi; - in che modol'aspetto è stato affrontato nell’ambito della revisione.

LA RELAZIONE DEL REVISORE PER GLI EIP: LE ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE:

Le altre informazioni richieste dall'art. 10 del Regolamento 537/14:

  • Dichiarazione sumancata prestazione servizi vietati e mantenimento indipendenza nell'esecuzionedella revisione
  • Indicazione di qualsiasi servizio, oltre alla revisione, prestato all'EIP ealle controllate e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione sullagestione o nel bilancio
  • Indicazione del soggetto/organo che ha conferito l'incarico,data conferimento, periodo di incarico ininterrotto, incluse eventuali proroghe e rinnovi
  • Conferma che il giudizio di revisione è in linea con il contenuto della relazioneaggiuntiva al comitato per il

controllo interno.

La Relazione di Revisione (2^Parte)

La relazione di revisione – il giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione e la dichiarazione sugli eventuali errori significativi SA Italia 720B

La direttiva comunitaria 34 del 2013, recepita in Italia nel 2015, governa i bilanci e ha sostituito la quarta e la settima direttiva (sul bilancio d’esercizio e consolidato), bilanci delle società non quotate. Per quanto riguarda le quotate, in Italia, ci si rifà agli IAS/IFRS. Quindi questa normativa ha sostituito l’art.14 del D.Lgs 39/10, che parla della relazione sulla revisione, ed ha sostituito il D.Lgs 139/15. La direttiva, inoltre, arricchisce il 720B.

La quarta direttiva conteneva dei compiti per i revisori, ovvero che i bilanci dovevano essere accompagnati dalla relazione sulla gestione, raccontando anche come è andato l’anno in corso, rischi ai quali la società è esposta.

La direttiva 34, che

sostituito quelle precedenti, che dà informativa sui bilanci a livello comunitario, dice che il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza sullarelazione della gestione col bilancio, che questa relazione sia esposta in conformità con le norme di legge e comprendere se vi siano errori significativi dalla lettura dellastessa. Quindi:
  1. Verificare che la relazione sulla gestione sia coerente; esempio: in bilancio si nota che vi è un andamento negativo riguardo la voce X mentre nella relazione sulla gestione, gli amministratori iscrivono informazioni non fair, non veritiere; i due documenti devono essere coerenti. Se ci sono incoerenze, il revisore deve segnalarlo sul suo giudizio di revisione. Se è sbagliata la relazione sulla gestione, devo rilevarlo nella relazione del revisore oppure gli amministratori la sistemano; (esempio: nella N.I. è indicata un fondo rischi per passività ambientale; nella relazione sulla gestione, gli amministratori non

    riportanonessun rischio per impatto ambientale > Incorenza);

    2. Giudizio di conformità in base alle norme di legge, ovvero al 2428 o altre normeper settori specifici (es. banche); se non ci sono, il revisore lo rileva nella suarelazione;

    3. (Esempio: Amministratore indica, nella parte in cui parla delle politiche delpersonale, che sono state messe in atto, per equilibrare la percentuale didiverso sesso, optando per delle pratiche per arrivare a questo obiettivo. Nelbilancio non vi è indicato questo tipo di informazione. Dal confronto fra bilancioe relazione non possiamo riscontrare nessuna incoerenza. Però, grazie ad altrecircostanze, il revisore nota, tramite il direttore del personale, che vi sianopassività che derivano da contenziosi col personale, aggiungendo che si volevaintraprendere un riequilibrio di gender, ma che nel corso dell’anno non si èattuata; questa informazione, quindi, contraddice ciò che c’è nella

    relazione della gestione e ciò che conosce il revisore. In questo caso, quest'ultimo, dovrà indicarlo nella relazione sulla revisione).

    Il giudizio sulla relazione sulla gestione: Contenuto della relazione Art. 14, co. 2, lettera e) Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene inoltre una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori (Nuovo Principio 720B).

    GLI OBIETTIVI DEL REVISORE E LE PRINCIPALI PROCEDURE D.Lgs. 139/15: Giudizio sulla coerenza con il bilancio della RsG e di alcune specifiche informazioni contenute nella RsGS (relazione sul governo societario), ove predisposta.

    E sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge;

    Acquisire una comprensione sulle modalità con cui sono rispettate le norme nella redazione della RsG e della RsGS; quindi bisogna conoscere le norme applicabili;

    Acquisire una comprensione generale delle norme di legge relative alla RsG e alla RsGS applicabili all'impresa e al settore; quindi se la relazione sulla gestione deve contenere informazioni sull'ambiente, bisogna capire come individuare le norme rilevanti, come rispetta le norme;

    Concordare messa a disposizione della RsG e della RsGS e della documentazione di supporto; perché il revisore deve esprimersi, quindi deve ottenere i documenti in tempi coerenti; questo tema diventa rilevante quando ci si confronta con i gruppi societari;

    Lettura critica della RsG e della RsGS; in questo il principio di revisione raccomanda particolare attenzione su un atteggiamento di scetticismo professionale;

    Riscontro con bilancio, dettagli,

    CO.GE, scritture contabili;

    Riscontro presenza informazioni richieste dalle norme di legge;

    Il concetto di significatività e le potenziali implicazioni sul giudizio e sulla dichiarazione

    1. Incoerenza significativa: una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso; se l'incoerenza è significativa e pervasiva, può non esserci la possibilità di esprimere un giudizio; quindi, di fronte all'incoerenza significativa, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi per comunicarlo al mercato;
    2. Errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta: un errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono sulla base del
    di non conformità, che riguardano l'assenza di informazioni richieste dalle norme di legge nella relazione sulla gestione o nel rapporto sul governo societario. Per quanto riguarda i giudizi di modifica con rilievi, il revisore esprimerà un'opinione negativa sul bilancio stesso, evidenziando gli errori significativi che influenzano l'accuratezza e la completezza delle informazioni finanziarie presentate. Questi rilievi saranno comunicati al mercato, al fine di informare gli investitori e gli altri utenti delle informazioni contabili. Nel caso di giudizi di non conformità, il revisore segnalerà l'assenza di specifiche informazioni richieste dalle norme di legge nella relazione sulla gestione o nel rapporto sul governo societario. Questo tipo di giudizio non si basa sulla significatività dei dati, ma sulla conformità o meno alle norme di legge. Pertanto, se manca un elemento richiesto dalla legge nella relazione sulla gestione, si conclude che non vi è conformità e si emette un giudizio di non conformità. In conclusione, la relazione di revisione può contenere sia giudizi di modifica con rilievi, che riguardano errori significativi nel bilancio, che giudizi di non conformità, che riguardano l'assenza di informazioni richieste dalle norme di legge.
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Publisher
A.A. 2019-2020
98 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher williamc1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione Aziendale (Assurance) e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Polignano Luisa.