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LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO
Il giudizio senza rilievi o positivo: non sono state riscontrate né deviazioni dalle norme di legge e
dai principi contabili, né significative limitazione allo svolgimento di procedure di revisione
ritenute necessarie. In questo caso il revisore esprime, nel terzo paragrafo della relazione, un
giudizio senza rilievi sul bilancio.
Il giudizio con rilievi: il revisore ha potuto svolgere le procedure di revisione che ha giudicato
necessarie ed ha riscontrato deviazioni di effetto significativo:
dalle norme di legge;
dai principi contabili di riferimento;
dai principi di consolidamento, in caso di bilancio consolidato;
Casi frequenti di deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili nazionali (insufficienti
ammortamenti ordinari, capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano essere
imputati a conto economico, rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al
costo, crediti non recuperabili non svalutati, sottovalutazione del TFR). 23
In questi casi il revisore dovrà:
quantificare gli effetti della deviazione sulla voce di bilancio coinvolta, tenendo conto degli
effetti sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio;
considerare se gli effetti significativi riscontrati, dal punto di vista sia qualitativo:
che quantitativo, siano così rilevanti che il bilancio dovrà essere ritenuto
inattendibile; in questo caso il revisore esprimerà un giudizio negativo.
Non siano così rilevanti da compromettere attendibilità e informativa di bilancio; in
questo caso il revisore esprimerà con rilievi.
Il revisore dovrà chiaramente descrivere la natura della deviazione riscontrata ed i suoi effetti sulla
voce coinvolta e sul risultato d’esercizio.
Il revisore ha subito limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione
Tali limitazioni possono arrivare:
Da scelte della direzione;
Dalla indisponibilità di sufficienti elementi probativi;
Le voci del bilancio coinvolte dalla limitazione potrebbero contenere errori o essere corrette, ma il
revisore non è in grado di verificarlo e quindi di esprimersi su di esse. Il revisore dovrà considerare
se la limitazione sia rilevante o meno, tale da compromettere l’attendibilità e la capacità informativa
del bilancio. Se la limitazione è rilevante allora dovrà dichiarare l’impossibilità di esprimere un
giudizio, se invece, è non rilevante, il giudizio sarà con rilievi.
Il ciclo MAGAZZINO 24
L’obiettivo è verificare l’attendibilità, appropriatezza, manifestazione, corretta classificazione di
un’operazione contabile, in modo da consentire al revisore la sicurezza dei dati che compongono il
bilancio d’esercizio. C’è il rischio che le movimentazioni di magazzino non sono rilevate:
Tempestivamente;
Correttamente;
Nel periodo di competenza;
Rischio che le quantità su cui si basano i saldi di bilancio non corrispondano a quelle fisicamente
esistenti alla stessa data e non siano di proprietà dell’azienda. Rischio che le rimanenze di
magazzino non siano svalutate per adeguarle al valore di mercato, se inferiore al costo oppure le
merci ed i prodotti obsoleti non siano svalutati al presunto valore di realizzo. Rischi che non sono
adottati corretti criteri di valutazione.
Il revisore dovrebbe svolgere le seguenti procedure:
a) Ottenere la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno
per valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio; Il revisore dovrebbe svolgere i tests
procedurali, per:
Descrivere brevemente le aree e le relative procedure oggetto di tests procedurali;
Definire i controlli ritenuti essenziali su cui focalizzare i tests, per esempio carichi e scarichi
di quantità di magazzino, individuazione dei prodotti obsoleti.
Definire il metodo e l’estensione del campione di voci da testare, evidenziando eventuali
eccezioni riscontrate.
Il revisore deve valutare il sistema di controllo interno definito come il processo configurato e
messo in atto dalla direzione al fine di fornire una ragionevole sicurezza per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa economico finanziaria,
all’efficienza ed efficacia della gestione e al rispetto delle leggi e dei regolamenti. Individuare
tramite documentazione procedurale ed interviste con i responsabili della società tutti i passaggi che
coinvolgono le Rimanenze di magazzino, ovvero:
Emissione/ricevimento dell’ordine dal Cliente/Fornitore;
Emissione/ricevimento del documento di trasporto e conseguente movimentazione a
magazzino;
Contabilizzazione dei movimenti;
Ricevimento della fattura;
Registrazione della fattura; 25
Pagamento
Registrazione pagamento.
Successivamente il revisore dovrebbe svolgere i test sostanziali per verificare l’esistenza fisica.
Individuare con il personale della società i luoghi di giacenza del magazzino ed ottenere il
programma di inventari fisici e le procedure valutandole l’adeguatezza. Predisporre il programma di
lavoro che prevede i seguenti punti:
Luogo e tempistica dell’intervento;
Tipo di voci inventariali da contare;
Descrizione della fase di avanzamento dei prodotti in corso di lavorazione;
Il revisore dovrebbe ottenere il dettaglio delle giacenze alla data di bilancio e confrontarli con i
totali dell’anno precedente, inoltre, ottenere dalla società un’analisi complessiva delle differenze tra
le quantità rilevate fisicamente e le quantità contabili emerse durante l’inventario. Successivamente,
valutare le materie prime, materiali e prodotti finiti secondo i metodi Lifo, Fifo e Costo Medio
Ponderato. Discutere con la società il metodo seguito ed i supporti utilizzati per individuare le
eventuali voci di magazzino per le quali il valore di mercato è inferiore al costo e che quindi
richiedono svalutazioni. 26
Concetto di materialità dei rilievi e in base a quali criteri quantitativi o qualitativi eventuali
errori di bilancio sono considerati materiali dai revisori
La SIGNIFICATIVITA’ è l’importo sotto al quale si ritiene che un errore (singolo o complessivo,
comprese le omissioni), non possa modificare o influenzare il giudizio o le decisioni economiche di
un terzo che faccia affidamento sul bilancio. Il giudizio del revisore deve tener conto non solo
dell’importo ma anche della “qualità” delle inesattezze contenute nel bilancio. La valutazione
della soglia di significatività è una delle fasi più delicate e determinanti del processo di revisione.
In fase di pianificazione è importante stabilire un livello di significatività o di materialità
accettabile, per rilevare errori quantitativamente significativi. La significatività di un errore va
valutata sia rispetto al bilancio nella sua globalità sia a livello di singola voce di bilancio. La
significatività rappresenta la soglia sopra la quale un errore, o la somma di più errori non recepiti
nel bilancio della società porta il revisore ad emettere:
Un giudizio con eccezioni o negativo sul bilancio;
Una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio della società;
Per valutare l’effetto degli errori si considerano gli aspetti quantitativi e qualitativi dell’errore. Gli
aspetti quantitativi riguardano:
Il valore assoluto dell’elemento considerato;
L’effetto sulla redditività, sugli indici di bilancio, sulla liquidità, sul capitale circolante;
L’effetto sull’utile per azione;
Gli effetti potenziali sui bilanci di esercizi successivi;
Gli aspetti qualitativi si focalizzano invece sulla capacita della direzione di gestire le criticità. 27
Il rinnovamento del dec 39 ha portato alla totale modifica dei diversi articoli. Quali sono??
1)Viene modificata la definizione di rete: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore
legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:
persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale
comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa
delle risorse professionali.
2)La normativa introduce la figura dei cosiddetti “Enti di Interesse Pubblico” ed “Enti Sottoposti
a Regime Intermedio”. Enti di Interesse Pubblico rappresentati da un insieme di società ed
istituti per i quali il legislatore prevede una differente disciplina (possono essere le banche, le
imprese di assicurazione, le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su
mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea). Enti Sottoposti a Regime Intermedio
possono essere le società emittenti strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati sono
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le società di intermediazione mobiliare, le società di
gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, gli istituti di pagamento.
3)Il Tirocinio ha lo scopo di consentire l’acquisizione delle capacità di applicare concretamente le
conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per
l'esercizio dell'attività di revisione legale. Ha durata triennale e deve essere svolto presso un
revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e
che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può
accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.
4) L’esame di idoneità professionale è indetto dal MEF di concerto con il Ministero della giustizia,
almeno una volta all’anno. Lo scopo dell’esame è quello di accertare il possesso delle conoscenze
teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione e della capacità di applicare concretamente
tali conoscenze.
5)La normativa introduce l’obbligo di formazione continua (20 crediti all’anno), ossia
partecipazione a programmi di aggiornamento professionale finalizzati al mantenimento di un
livello adeguato di professionalità.
6)Indipendenza del revisore: Art. 10 prevede che il revisore e la società di revisione, nonché
qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revision