Domande revisione dei file
Rivedere i file D, E, F, G non è mai stato richiesto, anche se consiglio di dare loro una lettura.
Chi è il revisore?
Il revisore legale è una persona fisica ovvero revisore individuale, oppure una società di revisione, abilitate a esercitare la revisione legale e iscritti nel Registro dei revisori legali. È un esperto nell'ambito della revisione contabile, della contabilità in generale, di bilanci e di scritture contabili di società di capitali, enti privati e pubblici ed enti no profit. È il soggetto responsabile della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati incaricato dall’Assemblea ordinaria dei soci di svolgere questo incarico.
Come diventare revisori?
Art. 2 - L’esercizio della revisione legale è riservato a coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori legali e tali soggetti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche (società). Le persone fisiche che desiderano essere iscritte nel Registro devono:
- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
- Essere in possesso di una laurea triennale in economia o in giurisprudenza;
- Avere svolto un tirocinio professionale, almeno triennale;
- Avere superato un esame di idoneità professionale;
Requisiti di onorabilità stabilisce che le persone fisiche non devono:
- Trovarsi in uno stato di interdizione;
- Essere sottoposte a misure di prevenzione dell’autorità giudiziaria in base al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (fatta salva la riabilitazione);
- Essere condannate in base a norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa (fatta salva la riabilitazione);
- Aver subito condanne penali in Stati esteri;
Art. 3 - Il tirocinio ha lo scopo di consentire l’acquisizione delle capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale. Ha durata triennale e deve essere svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.
Il tirocinante durante tutto il periodo di tirocinio è obbligato a:
- Collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto;
- Osservare le disposizioni in materia di segreto professionale;
- Redigere una relazione sull'attività svolta, entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione cui ha collaborato. Tale relazione viene trasmessa al MEF che in caso di false dichiarazioni può sanzionare il tirocinante e il revisore, applicando le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto (“un avvertimento che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento o di astenersi dal ripeterlo”).
- Comunicare preventivamente in forma scritta al MEF la volontà di cambiare il revisore presso cui svolge il tirocinio, pena il mancato riconoscimento del periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso.
È previsto un Registro del tirocinio, istituito e gestito dal MEF, ed è il compito del tirocinante attivarsi per potersi iscrivere. In tale registro vanno indicati per ciascun tirocinante:
- Le generalità complete del tirocinante e il recapito;
- La data di inizio del tirocinio;
- Il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
- I trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo inerente allo svolgimento del tirocinio.
Art. 4 – Esame di idoneità professionale: uno dei requisiti fondamentali per l’iscrizione al Registro dei revisori legali, dopo completamento del tirocinio, è il superamento dell’esame di Stato di idoneità professionale. L’esame è indetto dal MEF di concerto con il Ministero della giustizia, almeno una volta all’anno. Lo scopo dell’esame è quello di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Le materie oggetto della prova di esame sono (contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; disciplina della revisione legale, diritto civile e commerciale, diritto societario, diritto fallimentare, diritto tributario).
Le persone giuridiche possono iscriversi nel Registro purché soddisfano le seguenti condizioni:
- I componenti del Consiglio di Amministrazione o del consiglio di gestione siano in possesso dei requisiti di onorabilità;
- La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- Nelle società di persone (società semplici, Snc e nelle Sas) la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- Nelle Spa e Sas vi siano azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
- Nelle Spa, Sas e Srl la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- I responsabili della revisione legale siano persone fisiche iscritte al Registro;
Art. 15 - Responsabilità del revisore
I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. Il decreto prevede una prescrizione di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio per l’azione di risanamento del danno.
Art. 24 - Le sanzioni amministrative e penali
Le sanzioni amministrative possono essere applicate dal MEF nei confronti dei soggetti che effettuano attività di revisione e dalla Consob nei confronti di revisori di incarichi di EIP (Enti di Interesse Pubblico) e ESRI (Enti Sottoposti a Regime Intermedio). Le sanzioni penali sono invece inflitte dalla magistratura ordinaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni amministrative:
- Un avvertimento;
- La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro;
- La sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- La revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
- Il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;
- La cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico. Il revisore cancellato può chiedere di essere iscritto di nuovo nel Registro dopo 6 anni dalla cancellazione;
Il MEF può applicare queste sanzioni in caso di accertamento di irregolarità nella attività di revisione nei seguenti casi:
- Mancato assolvimento dell'obbligo formativo (30 crediti all’anno);
- Inosservanza degli obblighi di comunicazione per l’aggiornamento del Registro dei revisori inerenti alle informazioni sul revisore (nome, cognome, data di nascita, n° di iscrizione, indirizzo di posta elettronica certificata), degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. In questo caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 50 euro a 2.500 euro.
Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non rispettano i provvedimenti indicati precedentemente.
Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità, applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro.
Inoltre la norma prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze applicare ulteriori 2 tipi di sospensioni:
- Art. 24 - bis Sospensione cautelare per altri fatti gravi per un periodo non superiore a 5 anni. Questa sospensione è di norma applicata quando il revisore è sottoposto a misure cautelari personali come convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino la detenzione e la libertà vigilata. Essa può essere revocata anticipatamente se vi è una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o non è stato commesso.
- Art. 24 - ter Sospensione per morosità. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro decorsi 3 mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro. Decorsi ulteriori 6 mesi senza che il contributo sia stato versato è prevista la cancellazione dal registro.
Art. 25 – Procedura sanzionatoria
La procedura sanzionatoria prevede l’emissione di un provvedimento motivato che illustri le contestazioni mosse all’interessato entro 180 giorni dall’accertamento e 360 giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, che ha facoltà di difendersi presentando le proprie deduzioni difensive entro 30 giorni. La procedura sanzionatoria è ispirata ai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della separazione di funzioni tra il soggetto che istruisce la contestazione e colui che decide l’eventuale sanzione applicabile.
Il tipo e l'entità della sanzione dipendono da:
- La gravità e la durata della violazione;
- Il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
- La solidità finanziaria della persona responsabile;
- L'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate con la violazione;
- La disponibilità di chi ha commesso la violazione a cooperare col MEF o la Consob;
- La presenza di eventuali precedenti violazioni commesse.
In base all’esito del contraddittorio il MEF decide se applicare o meno le sanzioni. Contro tale decisione è ammessa opposizione da presentare alla Corte d’appello.
La Consob, invece, ha il potere di infliggere sanzioni amministrative ai revisori di EIP (Enti di Interesse Pubblico) e ESRI (Enti Sottoposti a Regime Intermedio) in presenza di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisore, in particolare:
- La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000 euro nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; in caso di irregolarità in tema di indipendenza dell’incarico di revisione, la Consob può applicare, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la specifica sanzione da 100.000 euro a 500.000 euro;
- La revoca di uno o più incarichi di revisione;
- Il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a 3 anni;
- La sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni;
- La cancellazione dal Registro del revisore legale;
Sanzioni penali
Art. 27 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale – I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a 1 anno.
Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni, ulteriormente innalzata da 1 a 5 anni nel caso in cui la società revisionata sia un EIP / ESRI o un Ente sottoposto a Regime Intermedio.
Se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di 5 anni è aumentata fino alla metà, ovvero al massimo 7 anni e mezzo. La stessa pena si applica anche a chi dà o promette l’utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’Ente di interesse pubblico o dell’Ente sottoposto a Regime Intermedio.
Art. 28 – Corruzione dei revisori. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi derivanti dalle sue mansioni, causando un danno alla società, sono puniti con la reclusione sino a 3 anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. Se la corruzione viene posta in essere durante la revisione degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, allora la pena si incrementa da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni di reclusione e riguarderà, oltre al responsabile della revisione legale, anche gli amministratori, i soci, e i dipendenti coinvolti della società di revisione legale. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
L’art. 32 del decreto dispone anche l’aumento fino alla metà delle pene previste qualora le condotte ivi previste determinano un danno di rilevante gravità per la società di revisione o per la società revisionata.
Art. 29 – Impedito controllo. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale, sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica oltre all'ammenda fino a 75.000 mila euro anche l'arresto fino a 18 mesi. In caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene sono raddoppiate. In entrambi i casi si procede d’ufficio e non più per “querela” della parte offesa.
Art. 30 – Compensi illegali. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società revisionata compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica per gli amministratori, i dirigenti e i liquidatori della società revisionata che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Il decreto prevede l’aumento fino alla metà delle pene previste se le condotte determinano un danno grave per la società di revisione o per quella revisionata.
Art. 31 – Illeciti rapporti patrimoniali con la società revisionata. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società revisionata o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro. Il decreto prevede l’aumento fino alla metà delle pene previste se le condotte determinano un danno grave per la società di revisione o per quella revisionata.
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