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RITARDO
E' una figura specifica di inadempimento a cui il legislatore dedica una particolare
disciplina. Si parla di inadempimento anche se viene violato solo un unico parametro del
titolo. È una figura di inadempimento, e riguarda il mancato rispetto del tempus.
Si ha ritardo quando non viene rispettato il tempo dell'adempimento. La disciplina è negli
articoli 1183 → 1186. e quando il debitore non rispetta il tempo dell'adempimento il
debitore è inadempiente e in ritardo.
ART 1219: facciamo subito una importantissima distinzione. Questo articolo riguarda la
mora del debitore, che è una forma di ritardo qualificato. Si una questa espressione
contrapponendola al ritardo semplice. Quindi nell'ampia nozione di ritardo distinguiamo il
ritardo semplice da quello qualifica, specificamente qualificato come mora.
RITARDO
• Ritardo qualificato → mora del debitore (1219) → 1) risarcimento del danno 2)
perpetuatio obbligationis
• Ritardo semplice Risarcimento del danno
La differenza è nell' intensità delle conseguenze, in quanto:
il ritardo semplice produce conseguenze meno gravi rispetto all'altro, disciplinato
• nell'articolo 1210. Il ritardo semplice si configura per il fatto che non è stato
rispettato il termine, e questo fatto è idoneo a produrre il risarcimento del danno.
Il ritardo specificato, cioè la mora del debitore, è una forma di inadempimento che
• produce non solo il risarcimento del danno, ma anche un effetto molto grave per il
debitore che assume il nome di perpetuatio obbligationis, espressione con cui si
intende l'impossibilità per il debitore una volta costituito in mora di invocare la
liberazione qualora la prestazione dovesse successivamente diventare impossibile
per causa a lui non imputabile. La perpetuatio obbligationis è anche chiamata
passaggio del rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione da creditore
a debitore.
ART . 1219 COSTITUZIONE IN MORA -> tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Come si trasforma un ritardo da semplice a speciale, al fine di produrre le conseguenza
più gravi che lo caratterizzano? Il passaggio è di tipo formale, ed è la costituzione in mora.
Il creditore in termini generali (ma poi ci sono delle eccezioni) deve fare qualcosa per
trasformare il ritardo semplice in ritardo qualificato, e questa cosa che deve fare è la
costituzione in mora del debitore, che viene disciplinata nell'art 1219.
il creditore deve costituire in mora il debitore attraverso una richiesta o intimazione fatta
per iscritto . Quando abbiamo parlato del contenuto della situazione giuridica soggettiva
del creditore abbiamo visto la facoltà di pretesa e i modi in cui si esercita: i modi
differiscono in quanto hanno effetti con intensità variabile.
A. È esercizio della facoltà di pretesa una semplice richiesta verbale di adempimento, che
manifesta l'intenzione del creditore di ricevere la prestazione, ma non produce effetti
ulteriori. B. Effetti ulteriori produce invece la richiesta di adempimento o intimazione fatta
per iscritto. In questo caso c'è un esercizio della facoltà di pretesa che produce anche
come effetto la costituzione in mora del debitore.
I comma: si parla di mora ex persona. Non sono necessario forme solenni, ma serve la
forma scritta. È un atto unilaterale recettizio → manifestazione della volontà di non
tollerare oltre il ritardo.
II comma: si parla della mora ex re, detta anche mora automatica. Non è necessaria la
richiesta scritta di adempimento del creditore, perché gli effetti della mora si producono
automaticamente in relazione alla natura della obbligazione 1) quando il debito deriva da
fatto illecito → area della responsabilità da fatto illecito 2) quando il debitore ha dichiarato
per iscritto di non voler adempiere 3) quando è scaduto il termine quando la prestazione
deve essere eseguita al domicilio del creditore → obbligazioni portable (il luogo
dell'adempimento può essere il domicilio del creditore al tempo della scadenza. Dies
interpellat pro homine: si dice così per intendere che il giorno della scadenza parla al
posto dell'uomo. Il ritardo è qualificato e scaturisce dal tipo di prestazione.
Questa previsione copra un'area amplissima di ipotesi, perché come vedremo le
obbligazioni pecuniarie sono obbligazioni portable, da compiere al domicilio del creditore a
meno che non ci sia stata una deroga. In questa la mora alla scadenza scatta
automaticamente in virtù del luogo dell'adempimento.
Il debitore ha la possibilità tuttavia di scongiurare la costituzione in mora, tramite una
offerta non formale, ovvero offrendo anche in modo informale e non nei modi dell'articolo
1219 la prestazione, cioè manifestando al creditore la propria intenzione di adempiere.
Una volta costituito in mora il debitore incorrerà nelle due conseguenze della perpetuatio
obbligationis che è in particolare disciplinata nell'articolo 1221. La regola generale, per
quanto riguarda il rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione, è all'articolo
1256, per cui la perdita grava sul creditore. Regola specifica → art 1221: se il debitore è
stato costituito in mora però abbiamo una inversione: il rischio di questa impossibilità
sopravvenuta si sposta sul debitore, che continua ad essere vincolato e che non può
invocare la liberazione se si ha una impossibilità sopravvenuta dopo la costituzione in
mora. Il debitore è tenuto in perpetuo, e deve 1) il valore della prestazione 2) risarcimento
del danno. Può liberarsi solo con una prova definita definita diabolica per la difficoltà,
cioè che il bene sarebbe andato distrutto anche presso il creditore (ES> alluvione). Il
creditore può neutralizzare questa prova dicendo che se lo avesse ricevuto
tempestivamente il bene nei tempi previsti avrebbe potuto sottrarre il bene all'evento
distruttivo.
Quindi la costituzione in mora del debitore è importante per le obbligazioni che hanno
oggetto prestazioni di fare o un oggetto specifico. Il risarcimento del danno il creditore ce
lo ha in entrambi i casi, ma nel caso del ritardo qualificato trasferisce il rischio della
impossibilità sopravvenuta della prestazione sul debitore.
1218-1276 → coordinamento particolarmente difficile.
QUANTUM DEL RISARCIMENTO
Conseguenze concrete: nascita di una obbligazione sostitutiva o aggiuntiva rispetto a
quella originaria che avrà per oggetto il risarcimento del danno. È importante esaminare le
modalità del risarcimento e le voci di danno che questo può comprendere.
MODALITA': Quanto alle modalità, il risarcimento può avvenire fondamentalmente in due
forme: in forma specifica → attraverso questo tipo di risarcimento, se possibile da punto
– di vista naturalistico, il debitore viene condannato ad eseguire la stessa prestazione
originariamente prevista. Il titolo non sarà più la fonte dell'obbligazione, ma sarà la
sentenza del giudice: condanna ad eseguire la prestazione originariamente prevista
+ risarcimento del danno che deriva al creditore per il ritardo con cui consegue
effettivamente la prestazione prevista.
per equivalente → È lo strumento più utilizzato. Il risarcimento per equivalente è
– una somma di denaro che rappresenta l'equivalente monetario della prestazione
non eseguita.
VOCI DI DANNO: Vediamo le voci di danno tramite cui il creditore può essere risarcito.
Problema importante: il creditore deve essere risarcito dei danni subiti, ma solo di questi, e
non di danni ulteriori, per cui abbiamo un problema di quantificazione, ma anche di
delimitazione dei danni risarciti. Troviamo le indicazioni per l'opera di quantificazione negli
articoli 1223 ss. Il pilastro di questa seconda fase è l'articolo 1223.
ART. 1223 RISARCIMENTO DEL DANNO
A. perdita subita (o danno emergente) → danno che il creditore
ha subito per effetto
voci di danno del mancato ricevimento della prestazione (valore del bene non
consegnato) B. mancato guadagno (lucro cessante) → possibilità di ulteriore
incremento del suo patrimonio che egli avrebbe potuto conseguire se la prestazione
fosse stata regolarmente eseguita. Perdite ulteriori.
in cosa consiste l'onere della prova, e a carico di chi è. Il creditore nella prima fase
1) sul se dell'adempimento è molto avvantaggiato sul piano probatorio, mentre nella
quantificazione del danno, oltre ad affermare che ha subito dei danni, dovrà anche
provare che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Sul
creditore grava un onere probatiorio, cioè che il danno è conseguenza immediata
e diretta dell'inadempimento: formula intesa non in modo rigido nella
giurisprudenza, ma in modo più elastico, secondo un criterio di regolarità causale.
Sono considerati danni immediati e direti quelli che secondo un criterio di regolarità
statistica sovente sono ricollegabili al ad un determinato fatto, in questo caso al
fatto dell'inadempimento. La funzione di questa precisazione è quella di porre un
argine ai danni risarcibili, per evitare che danni anche solo lontanamente
riconducibili all'indaempimento sia scaricati addosso al debitore. ES> non
possiamo farci risarcire per un concorso che eravamo sicuri di vincere se il treno ha
tardato.
Per lungo tempi i danni sono stati solo patrimoniali, e si escludeva soprattutto in ambito
contrattuale la possibilità di risarcire anche danni non patrimoniali. Infatti l'interesse leso in
caso di mancato inadempimento si riteneva che dovesse essere solo patrimoniale. Dopo
una modificazione dell'interpretazione sul risarcimento del danni non patrimoniali (art
2059), è possibile ovviamente provando ottenere il risarcimento dei danni anche non
patrimoniali *.
Ulteriore delimitazione: art .1225 PREVEDIBILITA' DEL DANNO. Supponiamo che il
debitore non ha adempiuto; l'adempimento consisteva nella consegna di un quantitativo di
merci. Dimostrato l'inadempimento il creditore potrò chiedere il risarcimento del danno
emergente e del lucro cessante (conseguenza immediata e diretta). Ma supponiamo che
successivamente al momento in cui è sorta l'obbligazione, per circostanze imprevedibili, il
valore di mercato di quei beni sia notevolmente cresciuto. Il debitore sarà tenuto a
risarcire anche questo danno derivante dall'incemento della perdita del creditore per
effetto dell'incremento del valore sul mercato del bene che non è stato consegnato?
Risposta: sì solo se l'inadempimento è intenzionale, dunque doloso, mentre