Responsabilità per inadempimento
Distinzione tra responsabilità per inadempimento e per fatto illecito
La differenza fra la responsabilità per inadempimento ex Art. 1218 e la responsabilità per fatto illecito ex Art. 2043, pur nella comunanza di nome e nella presenza di numerosi punti di affinità, è che la prima è una responsabilità che presuppone la violazione di un’obbligazione preesistente, quindi è un'obbligazione secondaria mentre la seconda genera un'obbligazione primaria, nel senso che il fatto illecito in sé è fonte di un obbligo.
Articoli di riferimento e distinzione dei presupposti
Gli artt. 1218-1229 contenuti nel capo III intitolato "dell’inadempimento delle obbligazioni", possono essere distinti in due sottogruppi: il primo gruppo riguarda i presupposti la cui presenza è indispensabile affinché possa nascere una responsabilità da inadempimento, consentendo cioè di rispondere alla domanda “Quel debitore è o non inadempiente e dunque responsabile?” e quindi riguardano il SE della responsabilità. Gli articoli 1223 e seguenti invece riguardano il QUANTUM, presuppongono che sia stata data risposta affermativa al primo quesito e riguardano il profilo della quantificazione dell’obbligazione risarcitoria.
Interpretazione dell'art. 1218 e impossibilità sopravvenuta
Nel cominciare ad osservare l’art. 1218 abbiamo sottolineato che la responsabilità viene dal punto di vista letterale collegata al fatto in sé dell’inadempimento; il solo fatto dell’inesatta esecuzione della prestazione sembrerebbe generare la responsabilità del debitore a meno che egli non riesca a provare due cose: che l’inadempimento è dipeso da una impossibilità sopravvenuta della prestazione e che quella impossibilità non era a lui imputabile quindi era in qualche modo generata da fattori esterni, non riconducibili alla sua condotta.
Dunque, letteralmente, l’art. 1218 chiama in causa come possibile causa liberatoria l’art. 1256, intitolato "impossibilità sopravvenuta della prestazione". L’articolo in questione recita al primo comma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Teorie sulla responsabilità da inadempimento: oggettiva vs soggettiva
Una interpretazione letterale dell’art. 1218 in collegamento con l’art. 1256, ha condotto parte della dottrina a ritenere che la responsabilità da inadempimento dell’art. 1218 sia una responsabilità di tipo oggettivo, vale a dire una responsabilità che scatta automaticamente per il solo fatto dell’inadempimento e che consente come unica prova liberatoria, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile; non solo ma questa impossibilità sopravvenuta deve essere dimostrata nello specifico dal debitore.
Questa interpretazione letterale coordina soltanto il 1218 e il 1256 ed è una interpretazione molto favorevole al creditore perché il creditore che non abbia ricevuto la abbia ricevuta inesatta, imperfetta etc., si limiterà a dire “non ho avuto ciò che dovevo, il debitore è inadempiente e mi deve risarcire il danno”. Il debitore dovrà dimostrare che tutto ciò che il creditore gli contesta è dipeso da una impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile e dovrà anche dare la prova specifica del fatto impeditivo inteso nei termini di una impossibilità oggettiva non una impossibilità che riguarda il singolo debitore ma che avrebbe riguardato qualsiasi altro soggetto nella sua posizione. Non solo, ma fintanto che esiste anche solo una possibilità di adempiere il debitore non può invocare una impossibilità.
Questa interpretazione tuttavia non è unanimemente accolta. Il nostro testo sposa una teoria differente, che configura la responsabilità da inadempimento come una responsabilità soggettiva, una responsabilità cioè ricollegabile ad una condotta del debitore e da cui il debitore si può liberare dimostrando la propria condotta conforme al contenuto della prestazione.
Ruolo della diligenza e interpretazione di buona fede
Come si fa ad argomentare una interpretazione della responsabilità da inadempimento non come responsabilità oggettiva ma come responsabilità soggettiva? Si può fare chiamando in causa nell’interpretazione della responsabilità da inadempimento, quel criterio che apparentemente è escluso ma che non possiamo fare a meno di ignorare almeno che non si voglia ipotizzare una profonda disarmonia del sistema delle obbligazioni. La disposizione che viene chiamata in causa è l’art. 1176.
La lezione scorsa avevamo sottolineato che sorprende la mancanza di collegamento tra il capo I che riguarda l’adempimento in generale e si apre con l’art. 1176 e l’art. 1218 che nel parlare della regola generale in materia di inadempimento indica come unica prova liberatoria l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile tacendo di una eventuale dimostrazione da parte del debitore della propria diligenza.
In altre parole, l’art. 1176 nel descrivere in termini generali quale deve essere la condotta del debitore perfettamente corrispondente al contenuto della sua situazione giuridica soggettiva tale cioè da concretizzarsi in un adempimento come regola di apertura ci dice che il debitore prima di tutto nell’adempiere l’obbligazione deve essere diligente e ci fa pensare che nel parlare del debitore che non ha adempiuto il legislatore faccia almeno menzione della diligenza ma in termini letterali non è così. Oltre a ciò, nell’art. 1256 si parla di impossibilità ma non c’è nessuno spazio per la difficoltà, perciò fintanto che una prestazione oggettivamente possibile anche se è diventata estremamente difficile, questa circostanza parrebbe essere indifferente ai fini della liberazione del debitore.
Interpretazioni a confronto
Questo mancato riferimento esplicito all’art. 1176, è del tutto ignorato dai sostenitori della responsabilità oggettiva, i quali anzi si oppongono fortemente alla possibilità che il 1176 entri in gioco come possibile causa di giustificazione del debitore che non abbia adempiuto e lo fanno con la seguente argomentazione. Ipotizziamo che fosse possibile per il debitore che non abbia eseguito la prestazione liberarsi dimostrando non la causa specifica da cui è dipesa l’impossibilità di adempiere ma dimostrando di essere stato diligente. Dal momento che, secondo il tenore letterale, la diligenza a cui è tenuto il debitore è la diligenza media, si avrebbe un grosso vantaggio per il debitore e una penalizzazione per il creditore perché il debitore potrebbe limitarsi a dire che è vero che la prestazione non è stata eseguita, ma è stato fatto tutto ciò che si poteva pretendere da un debitore mediamente diligente quale è il debitore che si comporta come un buon padre di famiglia.
I sostenitori della responsabilità soggettiva si fanno carico di questa obiezione ma vogliono ampliare il ruolo della diligenza e anche la possibilità di prova liberatoria per il debitore. Dunque, mentre i sostenitori della teoria oggettiva per costruire il regime della responsabilità da inadempimento utilizzano soltanto l’art. 1218 e l’art. 1256, l’interpretazione proposta dai sostenitori della teoria soggettiva è una interpretazione più articolata perché utilizza gli artt. 1218, 1256, 1176, 1175 e 1366.
I sostenitori della responsabilità soggettiva prima di tutto dicono che la diligenza media non esiste, non è la diligenza dell’uomo mediocre del primo comma dell’art. 1176 ma la vera diligenza è quella del secondo comma dell’art. 1176, apparentemente riferita solo all’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale ma che in realtà riguarda l’adempimento di tutte le obbligazioni e che permette di costruire la diligenza non come criterio astratto ma come criterio relativo e concreto perché sempre rapportato alla natura della prestazione, intendendo prestazione come comportamento del debitore, e alle circostanze del caso concreto.
Conclusioni sull'interpretazione soggettiva
In questa prospettiva non c’è una diligenza media buona per tutte le obbligazioni, in cui c’è un parametro astratto. Anche all’interno della medesima tipologia, la concretizzazione porterà ad una diversa intensità dello sforzo in relazione alle circostanze del caso concreto. In questa prospettiva, se si dà al debitore la possibilità di liberarsi dalla responsabilità dimostrando di essere stato diligente, gli si chiederà di dimostrare di aver adottato tutti i mezzi che in relazione alla natura della prestazione e alle circostanze del caso concreto era possibile pretendere da lui in quanto era tenuto a comportarsi in maniera diligente.
Oltre alla soglia di diligenza massima relativa alla natura della prestazione e alle circostanze del caso concreto si apre lo spazio della impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il problema diventa cioè un problema di mezzi probatori utilizzabili. Quando non è possibile dare questa prova specifica della impossibilità sopravvenuta della prestazione, allora deve essere consentita al debitore la possibilità di liberarsi dimostrando di essere stato diligente, non mediamente ma avendo fatto tutto ma proprio tutto ciò che era possibile pretendere da lui.
Presunzioni e responsabilità
Quando il debitore dà questa prova specifica allora l’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile viene desunta; si costruisce cioè l’equazione DILIGENZA = MANCANZA DI COLPA = CASO. (caso fortuito / forza maggiore) La costruzione di questa equazione altro non è che la costruzione di una prova, logica perché fondata su una argomentazione, ed è quella prova logica che assume il nome di presunzione.
Le presunzioni sono disciplinate nel libro VI precisamente all’art. 2727 che recita: “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto”. FATTO NOTO → FATTO IGNOTO. Qual è il fatto ignoto che il debitore vuole provare? È il caso, il fatto cioè di non aver potuto adempiere per una causa a lui esterna. Può provare il fatto ignoto muovendo da fatti noti ovvero la dimostrazione della propria diligenza. La dimostrazione della diligenza intesa come sforzo adeguato alla natura della prestazione e alle circostanze del caso concreto fa presumere che l’inadempimento sia dipeso da qualcosa che non è rimproverabile al debitore.
Importanza del concetto di prestazione
Questa operazione è ancora più complessa perché bisogna ancora rispondere alla domanda “come faccio a determinare quanto è lo sforzo che il debitore deve fare?”. Il concetto di prestazione è fondamentale non solo ai fini dell’adempimento ma è fondamentale anche ai fini della giustificazione oppure no dell’inadempimento. Delimitare i confini della prestazione ci consente di capire ciò che sta dentro e quindi il perimetro degli obblighi del debitore e ciò che sta fuori, che non può essergli domandato.
Questi confini vanno delimitati sicuramente in base al tenore letterale del titolo, cioè della fonte ma l’interpretazione letterale è solo una forma di interpretazione, terminata la quale in ogni caso, a prescindere cioè da situazioni di dubbio, si deve operare anche l’interpretazione secondo buona fede ovvero l’interpretazione di cui all’art. 1366. Quindi, interpretare la fonte alla luce dell’art. 1366, intitolato interpretazione di buona fede, mi consente di circostanziare ulteriormente in relazione allo specifico assetto di interessi di quel rapporto obbligatorio il contenuto di quelle situazioni giuridiche soggettive e mi consente di concretizzare ulteriormente il contenuto della diligenza.
Impossibilità sopravvenuta e correttezza
Inoltre per capire fin dove deve arrivare lo sforzo del debitore in maniera da potergli consentire di liberarsi attraverso il meccanismo della presunzione, è necessario intervenire sul concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Un concetto che non può essere inteso nei termini di una impossibilità rigorosamente oggettiva e assoluta ma deve lasciare spazio a quella regola di governo dell’intero rapporto obbligatorio che è l’art. 1175 che impone una valutazione dell’assetto degli interessi alla luce della correttezza.
Questo per dire che, è possibile che una prestazione astrattamente ancora possibile possa tuttavia essere considerata inesigibile perché contraria a correttezza e questa contrarietà a correttezza si manifesta tutte le volte che si chiede al debitore uno sforzo che è superiore da ciò che potrebbe essere giustificato dal perseguimento dell’interesse del creditore formalisticamente inteso.
Strumenti per il regime di responsabilità debitoria
Gli strumenti per costruire il regime della responsabilità debitoria sono molteplici, entrano in collegamento fra di loro e ci danno una visione dinamica del rapporto obbligatorio. Il concetto di prestazione è stato inteso nel senso di comportamento e quando parliamo di prestazione inesigibile bisogna dire che non è possibile pretendere dal debitore quel comportamento sproporzionato o non contemplato dal titolo.
L’interpretazione del titolo diventa un momento fondamentale. La teoria soggettiva armonizza artt. 1218, 1256 e 1176 oggettivizzando la diligenza, portandola fino alla soglia della impossibilità sopravvenuta della prestazione ma al tempo stesso relativizzando l’impossibilità sopravvenuta della prestazione che non è più intesa come ostacolo assoluto e invalicabile ma che può contemplare anche una notevole difficoltà di adempiere, questo anche nelle ipotesi in cui sembrerebbe non esserci nessuno spazio per l’impossibilità sopravvenuta nei termini tradizionali.
Genus numquam perit e obbligazioni pecuniarie
Il caso tipico è quello delle prestazioni che abbiano un oggetto fungibile. Secondo il brocardo romano “Genus numquam perit” ovvero si può estinguere una cosa appartenente ad una species ma non il genere perché le cose generiche sono fungibili e cioè sostituibili con tante altre cose della stessa qualità, quantità etc. Il caso più eclatante riguarda le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro.
Supponiamo che il debitore diligentemente avesse predisposto i mezzi per adempiere l’obbligazione pecuniaria e quindi si fosse recato in banca per prelevare il quantitativo di denaro necessario per adempiere ma uscendo dalla banca, nonostante tutte le cautele, viene rapinato e materialmente non ha più quel denaro che gli serviva per adempiere alla sua obbligazione pecuniaria. Essendo il denaro bene fungibile non si potrà dire al creditore si è estinta l’obbligazione perché non ho più le banconote ma in una ipotesi di questo genere dovrebbe essere giustificato il ritardo del debitore che è comunque sia una forma di inadempimento.
Sarebbe un ritardo giustificato alla luce della correttezza e in questo modo il debitore non sarebbe tenuto a risarcire il danno da ritardo.
Diritto della crisi
Con una discontinuità straordinaria rispetto al passato e con una rottura della tradizione comincia sempre di più a farsi spazio il concetto di difficoltà di adempiere. Questo concetto è frutto di un
-
Responsabilità extracontrattuale
-
Istituzioni di diritto privato II - responsabilità oggettiva
-
Responsabilità civile
-
Responsabilità patrimoniale