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RITARDO

E' una figura specifica di inadempimento a cui il legislatore dedica una particolare

disciplina. Si parla di inadempimento anche se viene violato solo un unico parametro del

titolo. È una figura di inadempimento, e riguarda il mancato rispetto del tempus.

Si ha ritardo quando non viene rispettato il tempo dell'adempimento. La disciplina è negli

articoli 1183 → 1186. e quando il debitore non rispetta il tempo dell'adempimento il

debitore è inadempiente e in ritardo.

ART 1219: facciamo subito una importantissima distinzione. Questo articolo riguarda la

mora del debitore, che è una forma di ritardo qualificato. Si una questa espressione

contrapponendola al ritardo semplice. Quindi nell'ampia nozione di ritardo distinguiamo il

ritardo semplice da quello qualifica, specificamente qualificato come mora.

RITARDO

• Ritardo qualificato → mora del debitore (1219) → 1) risarcimento del danno 2)

perpetuatio obbligationis

• Ritardo semplice  Risarcimento del danno

La differenza è nell' intensità delle conseguenze, in quanto:

il ritardo semplice produce conseguenze meno gravi rispetto all'altro, disciplinato

• nell'articolo 1210. Il ritardo semplice si configura per il fatto che non è stato

rispettato il termine, e questo fatto è idoneo a produrre il risarcimento del danno.

Il ritardo specificato, cioè la mora del debitore, è una forma di inadempimento che

• produce non solo il risarcimento del danno, ma anche un effetto molto grave per il

debitore che assume il nome di perpetuatio obbligationis, espressione con cui si

intende l'impossibilità per il debitore una volta costituito in mora di invocare la

liberazione qualora la prestazione dovesse successivamente diventare impossibile

per causa a lui non imputabile. La perpetuatio obbligationis è anche chiamata

passaggio del rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione da creditore

a debitore.

ART . 1219 COSTITUZIONE IN MORA -> tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Come si trasforma un ritardo da semplice a speciale, al fine di produrre le conseguenza

più gravi che lo caratterizzano? Il passaggio è di tipo formale, ed è la costituzione in mora.

Il creditore in termini generali (ma poi ci sono delle eccezioni) deve fare qualcosa per

trasformare il ritardo semplice in ritardo qualificato, e questa cosa che deve fare è la

costituzione in mora del debitore, che viene disciplinata nell'art 1219.

il creditore deve costituire in mora il debitore attraverso una richiesta o intimazione fatta

per iscritto . Quando abbiamo parlato del contenuto della situazione giuridica soggettiva

del creditore abbiamo visto la facoltà di pretesa e i modi in cui si esercita: i modi

differiscono in quanto hanno effetti con intensità variabile.

A. È esercizio della facoltà di pretesa una semplice richiesta verbale di adempimento, che

manifesta l'intenzione del creditore di ricevere la prestazione, ma non produce effetti

ulteriori. B. Effetti ulteriori produce invece la richiesta di adempimento o intimazione fatta

per iscritto. In questo caso c'è un esercizio della facoltà di pretesa che produce anche

come effetto la costituzione in mora del debitore.

I comma: si parla di mora ex persona. Non sono necessario forme solenni, ma serve la

forma scritta. È un atto unilaterale recettizio → manifestazione della volontà di non

tollerare oltre il ritardo.

II comma: si parla della mora ex re, detta anche mora automatica. Non è necessaria la

richiesta scritta di adempimento del creditore, perché gli effetti della mora si producono

automaticamente in relazione alla natura della obbligazione 1) quando il debito deriva da

fatto illecito → area della responsabilità da fatto illecito 2) quando il debitore ha dichiarato

per iscritto di non voler adempiere 3) quando è scaduto il termine quando la prestazione

deve essere eseguita al domicilio del creditore → obbligazioni portable (il luogo

dell'adempimento può essere il domicilio del creditore al tempo della scadenza. Dies

interpellat pro homine: si dice così per intendere che il giorno della scadenza parla al

posto dell'uomo. Il ritardo è qualificato e scaturisce dal tipo di prestazione.

Questa previsione copra un'area amplissima di ipotesi, perché come vedremo le

obbligazioni pecuniarie sono obbligazioni portable, da compiere al domicilio del creditore a

meno che non ci sia stata una deroga. In questa la mora alla scadenza scatta

automaticamente in virtù del luogo dell'adempimento.

Il debitore ha la possibilità tuttavia di scongiurare la costituzione in mora, tramite una

offerta non formale, ovvero offrendo anche in modo informale e non nei modi dell'articolo

1219 la prestazione, cioè manifestando al creditore la propria intenzione di adempiere.

Una volta costituito in mora il debitore incorrerà nelle due conseguenze della perpetuatio

obbligationis che è in particolare disciplinata nell'articolo 1221. La regola generale, per

quanto riguarda il rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione, è all'articolo

1256, per cui la perdita grava sul creditore. Regola specifica → art 1221: se il debitore è

stato costituito in mora però abbiamo una inversione: il rischio di questa impossibilità

sopravvenuta si sposta sul debitore, che continua ad essere vincolato e che non può

invocare la liberazione se si ha una impossibilità sopravvenuta dopo la costituzione in

mora. Il debitore è tenuto in perpetuo, e deve 1) il valore della prestazione 2) risarcimento

del danno. Può liberarsi solo con una prova definita definita diabolica per la difficoltà,

cioè che il bene sarebbe andato distrutto anche presso il creditore (ES> alluvione). Il

creditore può neutralizzare questa prova dicendo che se lo avesse ricevuto

tempestivamente il bene nei tempi previsti avrebbe potuto sottrarre il bene all'evento

distruttivo.

Quindi la costituzione in mora del debitore è importante per le obbligazioni che hanno

oggetto prestazioni di fare o un oggetto specifico. Il risarcimento del danno il creditore ce

lo ha in entrambi i casi, ma nel caso del ritardo qualificato trasferisce il rischio della

impossibilità sopravvenuta della prestazione sul debitore.

1218-1276 → coordinamento particolarmente difficile.

QUANTUM DEL RISARCIMENTO

Conseguenze concrete: nascita di una obbligazione sostitutiva o aggiuntiva rispetto a

quella originaria che avrà per oggetto il risarcimento del danno. È importante esaminare le

modalità del risarcimento e le voci di danno che questo può comprendere.

MODALITA': Quanto alle modalità, il risarcimento può avvenire fondamentalmente in due

forme: in forma specifica → attraverso questo tipo di risarcimento, se possibile da punto

– di vista naturalistico, il debitore viene condannato ad eseguire la stessa prestazione

originariamente prevista. Il titolo non sarà più la fonte dell'obbligazione, ma sarà la

sentenza del giudice: condanna ad eseguire la prestazione originariamente prevista

+ risarcimento del danno che deriva al creditore per il ritardo con cui consegue

effettivamente la prestazione prevista.

per equivalente → È lo strumento più utilizzato. Il risarcimento per equivalente è

– una somma di denaro che rappresenta l'equivalente monetario della prestazione

non eseguita.

VOCI DI DANNO: Vediamo le voci di danno tramite cui il creditore può essere risarcito.

Problema importante: il creditore deve essere risarcito dei danni subiti, ma solo di questi, e

non di danni ulteriori, per cui abbiamo un problema di quantificazione, ma anche di

delimitazione dei danni risarciti. Troviamo le indicazioni per l'opera di quantificazione negli

articoli 1223 ss. Il pilastro di questa seconda fase è l'articolo 1223.

ART. 1223 RISARCIMENTO DEL DANNO

A. perdita subita (o danno emergente) → danno che il creditore

ha subito per effetto

voci di danno del mancato ricevimento della prestazione (valore del bene non

consegnato) B. mancato guadagno (lucro cessante) → possibilità di ulteriore

incremento del suo patrimonio che egli avrebbe potuto conseguire se la prestazione

fosse stata regolarmente eseguita. Perdite ulteriori.

in cosa consiste l'onere della prova, e a carico di chi è. Il creditore nella prima fase

1) sul se dell'adempimento è molto avvantaggiato sul piano probatorio, mentre nella

quantificazione del danno, oltre ad affermare che ha subito dei danni, dovrà anche

provare che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Sul

creditore grava un onere probatiorio, cioè che il danno è conseguenza immediata

e diretta dell'inadempimento: formula intesa non in modo rigido nella

giurisprudenza, ma in modo più elastico, secondo un criterio di regolarità causale.

Sono considerati danni immediati e direti quelli che secondo un criterio di regolarità

statistica sovente sono ricollegabili al ad un determinato fatto, in questo caso al

fatto dell'inadempimento. La funzione di questa precisazione è quella di porre un

argine ai danni risarcibili, per evitare che danni anche solo lontanamente

riconducibili all'indaempimento sia scaricati addosso al debitore. ES> non

possiamo farci risarcire per un concorso che eravamo sicuri di vincere se il treno ha

tardato.

Per lungo tempi i danni sono stati solo patrimoniali, e si escludeva soprattutto in ambito

contrattuale la possibilità di risarcire anche danni non patrimoniali. Infatti l'interesse leso in

caso di mancato inadempimento si riteneva che dovesse essere solo patrimoniale. Dopo

una modificazione dell'interpretazione sul risarcimento del danni non patrimoniali (art

2059), è possibile ovviamente provando ottenere il risarcimento dei danni anche non

patrimoniali *.

Ulteriore delimitazione: art .1225 PREVEDIBILITA' DEL DANNO. Supponiamo che il

debitore non ha adempiuto; l'adempimento consisteva nella consegna di un quantitativo di

merci. Dimostrato l'inadempimento il creditore potrò chiedere il risarcimento del danno

emergente e del lucro cessante (conseguenza immediata e diretta). Ma supponiamo che

successivamente al momento in cui è sorta l'obbligazione, per circostanze imprevedibili, il

valore di mercato di quei beni sia notevolmente cresciuto. Il debitore sarà tenuto a

risarcire anche questo danno derivante dall'incemento della perdita del creditore per

effetto dell'incremento del valore sul mercato del bene che non è stato consegnato?

Risposta: sì solo se l'inadempimento è intenzionale, dunque doloso, mentre

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatteoLigeri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pellecchia Enzo.