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Estratto del documento

8.2 IL DANNO NON PATRIMONIALE PER LESIONE DEI DIRITTI

DELLA PERSONA E DEGLI ALTRI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE

GARANTITI

La distinzione tra situazione giuridica la cui lesione integra l'ingiustizia del danno e la

conseguenza e pregiudizievoli ne disdicono sotto forma di danno patrimoniale non

patrimoniale evidenzia che nel sistema italiano la lesione di una situazione giuridica

non patrimoniale possono seguire danni patrimoniali particolari problemi non solo

nel caso in cui nella lesione siano coinvolte situazioni giuridiche eventi contenuto

patrimoniale punto in questo caso al risarcimento del danno patrimoniale spero più

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agevolmente quantificabile si affianca in via del tutto eccezionale e nei limiti

dell'articolo 2059 anche la tutela dei danni non patrimoniali due conti nel caso di

sostituzione dell'orologio per fatto imputabile ad altri il valore di mercato di dare

bene permette il pieno risarcimento del danno patrimoniale, quanto invece il valore

affettivo che l'orologio rappresentava per il proprietario l'ordinamento ne esclude in

linea di principio la rilevanza limitandone la tutela solo in presenza di fatto reato si

pensi è reato di danneggiamento. Più complessa e delicata si è arrivata invece la

gestione dei danni legati alla lesione di situazioni giuridiche non aventi contenuto

patrimoniale ciò ha riguardato in particolare i danni ingiusti subiti dalla persona vara

partire innanzitutto dalla visione nel diritto alla salute articolo 32 della costituzione

intesa come integrità psicofisica della persona umana appunto in questi casi infatti le

difficoltà di prevenire un'adeguata persuasi a tutela o delle conseguenze in ordine

patrimoniale aggiunta per viale di riserva di legge di cui all'articolo 2059 alla rigorosa

di limitazione nel proprio risarcimento dei danni patrimoniali ossia dei danni che

verosimilmente nel caso della persona umana rilevano con maggiore evidenza

appunto in ordine di danni patrimoniali permanenti in particolare al lucro cessante è

sufficiente osservare che una lesione dovuta ad un incidente si pensi alla ridotta

utilizzabilità di un braccio di una gamba avente carattere permanente può colpire

tanto i soggetti che già al lavoro noi producono reddito quanto soggetti che sono

ancora lontani dal mercato di lavoro oh ne sono usciti ovvero svolgono attività di

lavoro domestico nell'ambito della famiglia appunto d'altro canto a parità di lesione le

conseguenze di ordine patrimoniale possono essere profondamente differenti e la

dignità mobilità o perdita di una gamba o di una mano assume un rilievo diverso per

un operaio, per un istruttore di tennis o per un pianista rispetto ad un professionista

che svolge un lavoro prevalentemente intellettuale. Analogamente vi vostro essere

lesioni fisiche, che per quanto gravi e solo in casi eccezionali sono in grado di

produrre significative conseguenze di ordine reddituale si pensi la modella all'attore

allo speaker televisivo ovvero potrebbero incidere significativamente sulla sua

carriera. come oppure si possono avere validità permanenti di lieve entità per le quali

non è in più abile alcuna connessione tra compromissione funzionale del leso e

l'attività lavorativa in concreto svolta. Ebbene a fronte di questa molteplicità di

situazioni per la risarcire i danni patrimoniali futuri e legati alla lesione dell’ integrità

psicofisica la giurisprudenza e per lungo tempo sulla scorta dell'articolo 2057 del

codice civile hai innanzitutto fatto riferimento ad una generica capacità di guadagno

spettante ad ogni individuo capacità destinata poi a puntualizzare in relazione alle

condizioni socioeconomiche ed ambientali del soggetto leso alla sua età eccetera

inoltre introdotto altre figure di danni patrimoniali quali danno estetico o il danno alla

vita di relazione. Quel primo si è inteso fornire una tutela risarcitoria nel caso in cui

la lesione fisica coinvolga il solo aspetto esteriore si pensi ad una cicatrice alla

perdita dei capelli eccetera in tal caso pur non incidendo sull’ idoneità del soggetto a

svolgere l'attività lavorativa, il depuramento subito è in grado di ridurre in concreto le

possibilità di inserimento del soggetto nel mondo del lavoro ovvero la possibilità di

avanzamento nella carriera in termini, dunque, di perdita di chance. Col secondo si è

inteso fornire risorto alle probabili perdite parere mondiali legate alle ridotte

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possibilità di contatti con noi consociati in conseguenza del infortunio della invalidità

sofferta: si pensi al professionista che non possa più frequentare il circolo di tennis o

partecipare a dibattiti quanto poi alle tecniche di liquidazione del danno permanente

si è perlopiù preferita per semplicità l'attribuzione del danneggiato di una somma di

denaro di un'unica soluzione piuttosto che ricorrere all'attribuzione di una rendita

vitalizia pur prevista dal codice. La soluzione illustrata costituito per alcuni decenni

la via maestra per la quantificazione denaro alla persona fisica appunto essa però si è

rilevata insufficiente non perché a parità di lesione il risarcimento del danno incidente

sulla redditività un futuro è destinato a variare dal soggetto a soggetto in relazione

alla situazione economica ed occupazionale che lo stesso aveva al momento del

sinistro quel rischio di esiti applicativi per l'altro discutibili proprio nei casi in cui

manca un effettivo dato si suole in cui fare riferimento punto il limite più grave di

questa tecnica di liquidazione del danno della persona consiste nel fatto che sta

concentra l'attenzione sui solo dei riflessi reddituali delle lesioni inferita all'integrità

psicofisica dell'individuo assunti quali unici parametri adeguati allo scopo. In altre

parole, non tiene conto in maniera esplicita della complessiva incidenza che una

lesione ad una persona può avere sulle malattie 12 attività non produttive di reddito

monetario che il soggetto svolge si pensi all'impossibilità temporaneo permanente per

il soggetto leso di utilizzare il proprio tempo libero in attività sportiva ricreativa

sociale in viaggi di piacere. In realtà ad un esame più attento può costatare che la

tecnica di quantificazione del danno vorrei riassunta vorrebbe fornire una risposta in

termini di risarcimento anche per queste perdite ma pur sempre all'interno della sua

tutela offerta per il risarcimento del danno effettivo. Infatti per via di ricorso ad un

sistema tabellare che calcolava il danno moltiplicando la percentuale della perdita di

capacità psicofisica con il reddito percepito dal soggetto ovviamente tenendo conto

della probabile vita futura del danneggiato questa tecnica di quantificazione del

danno nella sua voluta approssimazione in concreto era sbilanciato a favore dal

soggetto leso in quanto la liquidazione del danno prescindeva dalla verifica circa la

effettiva diminuzione di reddito subita dal soggetto leso. Nel migliore dei casi si è

fatta soluzione assicurava una liquidazione del danno patrimoniale superiore alla sua

effettiva entità tale per cui proprio quella differenza in più avrebbe di fatto fornito

ristoro occulto per i pregiudizi non patrimoniali sono offerti punto sei limiti operativi

di questa impostazione particolarmente evidenti in presenza di lesioni subite da

soggetti privi di reddito da lavoro o fruitori di bassissimi renditi si aggiunge anche la

tutela dei danni non patrimoniali e immessa nel sistema italiano nei soli casi previsti

dalla legge ai sensi dell'articolo 2059 si può meglio comprendere la situazione nella

quale è maturata l'esigenza di percorrere una nuova strada ermeneutica al fine di

trovare una risposta più soddisfacente alla tutela dei pregiudizi non patrimoniali

sofferto in occasione di un danno all'integrità psicofisica. Ebbene sulla base di un

indirizzo giurisprudenziale emerso ormai da alcuni decenni e poi avallato dalla stessa

Corte costituzionale la risposta è stata rinvenuta nel cosiddetto danno biologico per

lungo tempo il danno biologico è stato al centro di un accesso dibattito avente ad

oggetto una sua collocazione posso che te le danno sarebbe dovuto ricadere per alcuni

nell'area del danno patrimoniale, per entri in quella del danno non patrimoniale

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lessando però sottratto alla riserva di cui all'articolo 2059 attualmente come

riconosciuto la giurisprudenza costituzionale il danno biologico grazie anche ad

un'interpretazione dell'articolo 2059 alla luce della carta costituzionale è stato

ricondotto nell'ambito del danno non patrimoniale ma senza per questo soggiacere

alla riserva di legge prevista da quella norma in quanto da solo o te la discenderebbe

direttamente dalla rilevanza costituzionale del diritto alla salute attualmente il sistema

giuridico a ormai acquisito il danno biologico al quale strumento per assicurare una

soddisfacente tutela risarcitoria in presenza di lesioni che riguardino la salute. Esso

entrato a pieno titolo nel sistema di diritto positivo a sé recente l'articolo 5 comma

due della legge 57 2001 poi sostituito dell'articolo 138 del decreto legislativo 209 del

2005 nel dettare una soluzione in ordine il relativo risarcimento di alcuni sinistri lo ha

identificato nella lesione integrità psicofisica della persona suscettibile di

accertamento medico legale da risarcimento indipendente dalla sua incidenza sulla

capacità di produzione di reddito del danneggiato punto la sua tutela dunque non è

solo sganciata la differenza da ciò che avveniva in applicazione del sistema tabellare

tradizionale da quella relativa ai danni incidenti della dediti vita del soggetto ma e

destina ad assorbire le tradizionali figure emerse nella prassi quali il danno estetico

ed è il danno alla vita di relazione le loro componenti non patrimoniali. In quanto

strettamente legato alla lesione di integrità psicofisica del soggetto il danno biologico

presuppone una sua indubbia sono malati somatizzazione tuttavia ai fini della sua

notificazione puntuale e pur sempre necessaria a una personalizzazione in quanto il

danno non patrimoniale si riferisce anche alle privazioni che il soggetto ha sofferto

nella sua vita di relazione che in passato erano indentificate con il danno morale in

senso stretto uno degli esercenti le danno biologico implica necessariamente la

permanenza in vita del soggetto leso sia pure in condizioni in di menomata integrità

psicofisica in questa ipotesi il diritto al risarcimento del danno intra far parte del

patrimonio della vittima pertanto in caso di successiva morte del danneggiato esso si

trasmette iure successionis agli eredi. Viceversa non può parlarsi di danno

Dettagli
A.A. 2020-2021
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelica.pressutti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.