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8.2 IL DANNO NON PATRIMONIALE PER LESIONE DEI DIRITTI
DELLA PERSONA E DEGLI ALTRI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE
GARANTITI
La distinzione tra situazione giuridica la cui lesione integra l'ingiustizia del danno e la
conseguenza e pregiudizievoli ne disdicono sotto forma di danno patrimoniale non
patrimoniale evidenzia che nel sistema italiano la lesione di una situazione giuridica
non patrimoniale possono seguire danni patrimoniali particolari problemi non solo
nel caso in cui nella lesione siano coinvolte situazioni giuridiche eventi contenuto
patrimoniale punto in questo caso al risarcimento del danno patrimoniale spero più
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agevolmente quantificabile si affianca in via del tutto eccezionale e nei limiti
dell'articolo 2059 anche la tutela dei danni non patrimoniali due conti nel caso di
sostituzione dell'orologio per fatto imputabile ad altri il valore di mercato di dare
bene permette il pieno risarcimento del danno patrimoniale, quanto invece il valore
affettivo che l'orologio rappresentava per il proprietario l'ordinamento ne esclude in
linea di principio la rilevanza limitandone la tutela solo in presenza di fatto reato si
pensi è reato di danneggiamento. Più complessa e delicata si è arrivata invece la
gestione dei danni legati alla lesione di situazioni giuridiche non aventi contenuto
patrimoniale ciò ha riguardato in particolare i danni ingiusti subiti dalla persona vara
partire innanzitutto dalla visione nel diritto alla salute articolo 32 della costituzione
intesa come integrità psicofisica della persona umana appunto in questi casi infatti le
difficoltà di prevenire un'adeguata persuasi a tutela o delle conseguenze in ordine
patrimoniale aggiunta per viale di riserva di legge di cui all'articolo 2059 alla rigorosa
di limitazione nel proprio risarcimento dei danni patrimoniali ossia dei danni che
verosimilmente nel caso della persona umana rilevano con maggiore evidenza
appunto in ordine di danni patrimoniali permanenti in particolare al lucro cessante è
sufficiente osservare che una lesione dovuta ad un incidente si pensi alla ridotta
utilizzabilità di un braccio di una gamba avente carattere permanente può colpire
tanto i soggetti che già al lavoro noi producono reddito quanto soggetti che sono
ancora lontani dal mercato di lavoro oh ne sono usciti ovvero svolgono attività di
lavoro domestico nell'ambito della famiglia appunto d'altro canto a parità di lesione le
conseguenze di ordine patrimoniale possono essere profondamente differenti e la
dignità mobilità o perdita di una gamba o di una mano assume un rilievo diverso per
un operaio, per un istruttore di tennis o per un pianista rispetto ad un professionista
che svolge un lavoro prevalentemente intellettuale. Analogamente vi vostro essere
lesioni fisiche, che per quanto gravi e solo in casi eccezionali sono in grado di
produrre significative conseguenze di ordine reddituale si pensi la modella all'attore
allo speaker televisivo ovvero potrebbero incidere significativamente sulla sua
carriera. come oppure si possono avere validità permanenti di lieve entità per le quali
non è in più abile alcuna connessione tra compromissione funzionale del leso e
l'attività lavorativa in concreto svolta. Ebbene a fronte di questa molteplicità di
situazioni per la risarcire i danni patrimoniali futuri e legati alla lesione dell’ integrità
psicofisica la giurisprudenza e per lungo tempo sulla scorta dell'articolo 2057 del
codice civile hai innanzitutto fatto riferimento ad una generica capacità di guadagno
spettante ad ogni individuo capacità destinata poi a puntualizzare in relazione alle
condizioni socioeconomiche ed ambientali del soggetto leso alla sua età eccetera
inoltre introdotto altre figure di danni patrimoniali quali danno estetico o il danno alla
vita di relazione. Quel primo si è inteso fornire una tutela risarcitoria nel caso in cui
la lesione fisica coinvolga il solo aspetto esteriore si pensi ad una cicatrice alla
perdita dei capelli eccetera in tal caso pur non incidendo sull’ idoneità del soggetto a
svolgere l'attività lavorativa, il depuramento subito è in grado di ridurre in concreto le
possibilità di inserimento del soggetto nel mondo del lavoro ovvero la possibilità di
avanzamento nella carriera in termini, dunque, di perdita di chance. Col secondo si è
inteso fornire risorto alle probabili perdite parere mondiali legate alle ridotte
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possibilità di contatti con noi consociati in conseguenza del infortunio della invalidità
sofferta: si pensi al professionista che non possa più frequentare il circolo di tennis o
partecipare a dibattiti quanto poi alle tecniche di liquidazione del danno permanente
si è perlopiù preferita per semplicità l'attribuzione del danneggiato di una somma di
denaro di un'unica soluzione piuttosto che ricorrere all'attribuzione di una rendita
vitalizia pur prevista dal codice. La soluzione illustrata costituito per alcuni decenni
la via maestra per la quantificazione denaro alla persona fisica appunto essa però si è
rilevata insufficiente non perché a parità di lesione il risarcimento del danno incidente
sulla redditività un futuro è destinato a variare dal soggetto a soggetto in relazione
alla situazione economica ed occupazionale che lo stesso aveva al momento del
sinistro quel rischio di esiti applicativi per l'altro discutibili proprio nei casi in cui
manca un effettivo dato si suole in cui fare riferimento punto il limite più grave di
questa tecnica di liquidazione del danno della persona consiste nel fatto che sta
concentra l'attenzione sui solo dei riflessi reddituali delle lesioni inferita all'integrità
psicofisica dell'individuo assunti quali unici parametri adeguati allo scopo. In altre
parole, non tiene conto in maniera esplicita della complessiva incidenza che una
lesione ad una persona può avere sulle malattie 12 attività non produttive di reddito
monetario che il soggetto svolge si pensi all'impossibilità temporaneo permanente per
il soggetto leso di utilizzare il proprio tempo libero in attività sportiva ricreativa
sociale in viaggi di piacere. In realtà ad un esame più attento può costatare che la
tecnica di quantificazione del danno vorrei riassunta vorrebbe fornire una risposta in
termini di risarcimento anche per queste perdite ma pur sempre all'interno della sua
tutela offerta per il risarcimento del danno effettivo. Infatti per via di ricorso ad un
sistema tabellare che calcolava il danno moltiplicando la percentuale della perdita di
capacità psicofisica con il reddito percepito dal soggetto ovviamente tenendo conto
della probabile vita futura del danneggiato questa tecnica di quantificazione del
danno nella sua voluta approssimazione in concreto era sbilanciato a favore dal
soggetto leso in quanto la liquidazione del danno prescindeva dalla verifica circa la
effettiva diminuzione di reddito subita dal soggetto leso. Nel migliore dei casi si è
fatta soluzione assicurava una liquidazione del danno patrimoniale superiore alla sua
effettiva entità tale per cui proprio quella differenza in più avrebbe di fatto fornito
ristoro occulto per i pregiudizi non patrimoniali sono offerti punto sei limiti operativi
di questa impostazione particolarmente evidenti in presenza di lesioni subite da
soggetti privi di reddito da lavoro o fruitori di bassissimi renditi si aggiunge anche la
tutela dei danni non patrimoniali e immessa nel sistema italiano nei soli casi previsti
dalla legge ai sensi dell'articolo 2059 si può meglio comprendere la situazione nella
quale è maturata l'esigenza di percorrere una nuova strada ermeneutica al fine di
trovare una risposta più soddisfacente alla tutela dei pregiudizi non patrimoniali
sofferto in occasione di un danno all'integrità psicofisica. Ebbene sulla base di un
indirizzo giurisprudenziale emerso ormai da alcuni decenni e poi avallato dalla stessa
Corte costituzionale la risposta è stata rinvenuta nel cosiddetto danno biologico per
lungo tempo il danno biologico è stato al centro di un accesso dibattito avente ad
oggetto una sua collocazione posso che te le danno sarebbe dovuto ricadere per alcuni
nell'area del danno patrimoniale, per entri in quella del danno non patrimoniale
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lessando però sottratto alla riserva di cui all'articolo 2059 attualmente come
riconosciuto la giurisprudenza costituzionale il danno biologico grazie anche ad
un'interpretazione dell'articolo 2059 alla luce della carta costituzionale è stato
ricondotto nell'ambito del danno non patrimoniale ma senza per questo soggiacere
alla riserva di legge prevista da quella norma in quanto da solo o te la discenderebbe
direttamente dalla rilevanza costituzionale del diritto alla salute attualmente il sistema
giuridico a ormai acquisito il danno biologico al quale strumento per assicurare una
soddisfacente tutela risarcitoria in presenza di lesioni che riguardino la salute. Esso
entrato a pieno titolo nel sistema di diritto positivo a sé recente l'articolo 5 comma
due della legge 57 2001 poi sostituito dell'articolo 138 del decreto legislativo 209 del
2005 nel dettare una soluzione in ordine il relativo risarcimento di alcuni sinistri lo ha
identificato nella lesione integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico legale da risarcimento indipendente dalla sua incidenza sulla
capacità di produzione di reddito del danneggiato punto la sua tutela dunque non è
solo sganciata la differenza da ciò che avveniva in applicazione del sistema tabellare
tradizionale da quella relativa ai danni incidenti della dediti vita del soggetto ma e
destina ad assorbire le tradizionali figure emerse nella prassi quali il danno estetico
ed è il danno alla vita di relazione le loro componenti non patrimoniali. In quanto
strettamente legato alla lesione di integrità psicofisica del soggetto il danno biologico
presuppone una sua indubbia sono malati somatizzazione tuttavia ai fini della sua
notificazione puntuale e pur sempre necessaria a una personalizzazione in quanto il
danno non patrimoniale si riferisce anche alle privazioni che il soggetto ha sofferto
nella sua vita di relazione che in passato erano indentificate con il danno morale in
senso stretto uno degli esercenti le danno biologico implica necessariamente la
permanenza in vita del soggetto leso sia pure in condizioni in di menomata integrità
psicofisica in questa ipotesi il diritto al risarcimento del danno intra far parte del
patrimonio della vittima pertanto in caso di successiva morte del danneggiato esso si
trasmette iure successionis agli eredi. Viceversa non può parlarsi di danno