Responsabilità extracontrattuale
Responsabilità extracontrattuale (o resp. aquiliana o resp. civile) a prescindere dall'esistenza di un rapporto obbligatorio, un soggetto subisce un danno in conseguenza della condotta tenuta da un altro consociato → art. 2043 cc. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Presupposti della responsabilità extracontrattuale
- Fatto
- Illiceità del fatto
- Imputabilità del fatto al danneggiante
- Dolo o colpa del danneggiante
- Nesso causale fatto → evento dannoso (danno evento)
- Danno (danno conseguenza)
Il fatto
Ciò che cagiona il danno:
- Condotta dell'uomo: (atto) può essere commissiva (facere del danneggiante) oppure omissiva (non facere), se omissiva per avere rilevanza deve essere posta in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire posto dall'ord. (es. omissione di soccorso stradale) / violazione di obbligo posto da art. 2 Cost. Principio solidaristico, correttezza, diligenza ecc.
- Oppure mero fatto materiale: ad es. un fatto naturale, resp. Imputata a un soggetto perché avrebbe dovuto evitarlo / ha un legame con il fatto.
Illiceità del fatto
Talora la legge indica espressamente che un determinato fatto è illecito, quindi obbliga chi lo pone in essere a risarcire il danno che dovesse derivarne a terzi; illecito penale → è anche illecito civile.
Atipicità dell'illecito civile: art. 2043 → clausola generale, ogni danno ingiusto è risarcibile, “qualunque” fatto doloso o colposo ecc. Ma come stabilire se un danno è ingiusto?
Giurisprudenza: inizialmente risarcibile solo danno contra ius, cioè il danno arrecato a un diritto soggettivo del danneggiato, successivamente la nozione di danno ingiusto si è ampliata comprendendo anche la lesione di diritti inerenti allo status di persona (es. risarcibilità della perdita del diritto al mantenimento spettante ai figli dopo l'uccisione del padre).
Primi anni '70 → si comincia ad affermare la risarcibilità del danno derivante dalla lesione dei diritti di credito (es. diritto del creditore di essere risarcito dal terzo che abbia cagionato l'impossibilità della prestazione del debitore) → quella del creditore è pur sempre una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento: risarcibilità del danno da:
- Induzione all'inadempimento
- Complicità nell'altrui inadempimento
- Trascrizione consapevolmente effettuata ai danni del primo acquirente
Si riconosce la risarcibilità anche della lesione di situazioni di fatto e non solo di diritti a condizione che risultino protette dall'ord. giuridico (es. risarcibilità del danno da spoglio violento o clandestino del possesso).
Risarcibilità del danno da lesione di un interesse legittimo = danno derivante dalla violazione, da parte della P.A., di una regola di comportamento che indirettamente tutela l'interesse del privato.
Le corti ritengono quindi ingiusto il danno che deriva dalla lesione di un interesse, seppure non protetto come diritto soggettivo, comunque tutelato dall'ordinamento giuridico.
Danno – evento
Illecita lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico.
Cause di giustificazione
Perché un danno possa qualificarsi come ingiusto è necessario che sia cagionato NON IURE, cioè non nell'esercizio di un proprio diritto (del danneggiante) (il danno causato iure non è risarcibile). Non può ritenersi ingiusto il danno arrecato nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica / ordine legittimo dell'autorità.
Legittima difesa
Art. 2044 cc.: “non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri” → il danno arrecato per legittima difesa non è considerato ingiusto.
Presupposti:
- Illegittima aggressione alla persona / al patrimonio
- Attualità del pericolo
- Inevitabilità del pericolo (per esempio se si potrebbe evitare fuggendo/senza causare danni all'aggressore ecc)
- Non imputabilità all'aggredito della situazione di pericolo in cui è venuto a trovarsi
- Strumentalità dell'offesa → deve essere volta a neutralizzare l'aggressione
- Proporzionalità tra difesa e offesa
Non è ingiusto il danno arrecato con il consenso dell'avente diritto (ad es. operazione chirurgica), sempre che si tratti di diritti disponibili (sono risarcibili i danni derivanti da uccisione del consenziente); partecipazione ad attività pericolosa lecita → se partecipazione è volontaria il danno non è ingiusto se deriva dall'attività pericolosa, sempre che non sia arrecato con dolo e colpa grave attraverso condotte che superano il rischio tipico di quell'attività (ad es. incontro di pugilato).
Stato di necessità
Art. 2045 cc. “chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” (non basta quindi il patrimonio).
Presupposti:
- Pericolo alla vita, salute, integrità fisica ecc del danneggiante o di un terzo
- Serietà del pericolo (elevata probabilità del danno)
- Attualità del pericolo
- Inevitabilità del pericolo (non si può evitare in altro modo che causando danni a terzi)
- Involontarietà del pericolo (non causato dal danneggiante stesso)
- Proporzionalità del fatto dannoso al pericolo
Il danno viene arrecato ad un terzo innocente → il danneggiante deve al danneggiato un'indennità (equo apprezzamento del giudice); situazione di pericolo causata dolosamente/colposamente da un terzo:
- Danneggiato può proporre azione risarcitoria verso il terzo e indennitaria verso il danneggiante
- Il danneggiante può rivalersi sul terzo che ha causato la situazione di pericolo
Imputabilità del fatto
Art. 2046 cc. → rilevanza della capacità di intendere o di volere; non rileva la capacità di agire, anche un minore può ritenersi tenuto a corrispondere un risarcimento del danno. Rileva solo la capacità di intendere e di volere nel momento in cui è stato compiuto il fatto. L'accertamento della capacità va effettuato dal giudice in concreto, tenendo conto delle condizioni caso per caso.
MA, se stato di incapacità deriva da fatto doloso / colposo del danneggiante, allora non è esonerato da responsabilità (esempio ubriaco alla guida che causa incidente stradale, è incapace sì ma per sua colpa).
Art. 2047 cc. → il danneggiato può pretendere il risarcimento dalla persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace, se non c'è alcun sorvegliante, ovvero questo dà la prova di non aver potuto impedire il fatto, ovvero questo non è in grado di risarcire il danno, allora il danneggiato può chiedere al giudice la condanna dell'incapace al pagamento di un'equa indennità (stabilità in base alle condizioni economiche delle parti).
Dolo e colpa
Dolo: intenzionalità della condotta, nella consapevolezza che la stessa può determinare l'evento dannoso. (è sufficiente il dolo eventuale)
- Dolo diretto: condotta posta in essere proprio al fine di produrre l'evento dannoso
- Dolo eventuale: l'autore si è rappresentato l'evento dannoso come possibile conseguenza della propria condotta e ne ha accettato il rischio
Normalmente per determinare responsabilità extracontrattuale è sufficiente la colpa.
Colpa: difetto della diligenza, prudenza, perizia richieste, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
- Negligenza = mancanza dell'attenzione richiesta
- Imprudenza = mancanza delle necessarie misure di cautela
- Imperizia = inosservanza delle regole tecniche di una determinata attività
Questi criteri si valutano basandosi su un parametro oggettivo → quanto è legittimo attendersi, in quelle circostanze, dal buon padre di famiglia, cioè dall'uomo attento, coscienzioso ecc. Grado della colpa → di regola è irrilevante (tranne per regresso verso altri coobbligati).
In sede di responsabilità extracontrattuale il danno va sempre integralmente risarcito, sia in caso di colpa che di dolo.
Prova del dolo/colpa danneggiante → di norma deve essere fornita dal danneggiato.
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responsabilità extracontrattuale
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Responsabilità civile
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Responsabilità civile
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Responsabilità extracontrattuale o civile