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IPOTESI DI CONCORSO DEL DANNEGGIATO NELL'AGGRAVAMENTO DEL DANNO:

il fatto del danneggiato influisce sull'entità del danno che il danneggiante deve risarcire, non è

risarcibile il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare senza apprezzabile sacrificio, con

l'ordinaria diligenza, ma che invece non ha evitato.

RESPONSABILITA' PER FATTO ALTRUI

di regola l'obbligo di risarcire il danno grava su chi l'ha cagionato con fatto proprio, tuttavia vi sono

delle ipotesi in cui detto obbligo grava su determinati soggetti anche se il pregiudizio è causato da

fatto altrui.

Responsabilità del terzo si aggiunge a quella diretta dell'autore dell'illecito (sono tenuti in solido

verso il danneggiato).

A)DANNO CAGIONATO DA SOGGETTO INCAPACE DI INTENDERE O DI VOLERE:

risponde chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (art.2047) (questa responsabilità si sostituisce a

quella dell'incapace che non ha alcuna responsabilità)

B)DANNO CAUSATO DA FATTO ILLECITO DEI FIGLI MINORI NON

EMANCIPATI/PERSONE SOTTOPOSTE A TUTELA:

rispondono i genitori ed il tutore (responsabilità in solido con il danneggiante) art.2048cc.

Se i figli sono incapaci di intendere e di volere allora i genitori rispondono ex art 2047cc.

Come sorveglianti dell'incapace.

C)DANNI CAGIONATI A TERZI DAL FATTO ILLECITO COMMESSO DA ALLIEVI,

APPRENDISTI ECC. nel tempo in cui sono sotto la vigilanza di precettori, maestri d'arte ecc.

→ rispondono i precettori, insegnanti, maestri d'arte ecc. (responsabilità solidale) se non sono

altresì capaci di intendere volere allora rispondono ex art 2047 e NON ex art 2048.

DANNI CAGIONATI DA ALUNNI DI SCUOLE STATALI: il danneggiato deve rivolgersi

direttamente allo Stato, la responsabilità del personale scolastico è solo nei confronti dello Stato,

che potrà rivalersi su questi ultimi solo se l'omessa vigilanza sia frutto di dolo o colpa grave.

D)DANNI CAGIONATI A TERZI DA DOMESTICI COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE

INCOMBENZE CUI SONO ADIBITI:

rispondono i padroni/committenti.

Deve esserci un “rapporto di preposizione”--> il preponente si appropria delle utilità derivanti

dall'attività del preposto, che opera sotto il potere di direzione e sorveglianza del preponente.

Perchè il preponente risponda del fatto illecito del preposto devo concorrere 2 presupposti:

– il preposto deve rispondere in via diretta di un danno;

– fra esercizio delle incombenze cui è adibito il preposto e suo atto illecito deve intercorrere

un nesso di “occasionalità necessaria” → le incombenze determinano una situazione tale

da agevolare o rendere possibile l'evento-danno.(essenziale è che la connessione non sia del

tutto anomala e casuale).

Preponente → responsabilità oggettiva, è tenuto in solido con il preposto nei confronti del

danneggiato; può poi esercitare azione di regresso per l'intero nei confronti del preposto.

E)DANNI CAUSATI DA ROVINA DI EDIFICIO IMPUTABILI A VIZIO DI COSTRUZIONE:

risponde il proprietario che ha poi diritto di rivalsa verso il costruttore se il vizio di costruzione

deriva da questo.

F)DANNI DERIVANTI DA VIZI DI COSTRUZIONE DI VEICOLI (senza guida di rotaie)

rispondono in solido il conducente ed il proprietario del veicolo stesso.

In solido con loro risponde anche il costruttore (responsabilità del danno da prodotto difettoso,

Codice del Consumo).

Conducente e proprietario hanno poi azione di regresso verso il costruttore.

DANNI CAGIONATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI (senza guida di rotaie):

rispondono in solido conducente e proprietario (utilizzatore se leasing).

Il proprietario può liberarsi provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua

volontà: in questo caso la Giurisprudenza richiede la prova che erano state concretamente adottate

tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo.

(il proprietario ha comunque azione di regresso verso il conducente se è lui a risarcire il

danneggiato). IL DANNO:

Se non vi è danno (danno conseguenza) non può esserci, anche in presenza di un illecito,

responsabilità extracontrattuale.

DANNO EVENTO: lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento;

DANNO CONSEGUENZA: pregiudizio concretamente sofferto dalla vittima in conseguenza del

verificarsi del danno-evento, qualsiasi alterazione negativa della situazione del soggetto.

Oggetto del risarcimento → danno conseguenza

è considerata danno anche la perdita di chance, cioè la perdita di una concreta ed effettiva occasione

favorevole di conseguire un determinato bene o risultato utile, ma solo qualora presenti un'elevata

possibilità di avverarsi.

– danno patrimoniale: lesione di interessi economici;

– danno non patrimoniale: lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza

economica (es. sofferenze conseguenti al trauma, lesioni, alterazioni di abitudini e stili di

vita ecc.)

Il medesimo fatto illecito può causare danno a più soggetti (danno riflesso) → illecito

“plurioffensivo”.

Risarcibili sono solo i danni che sono CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA del fatto

illecito.

RISARCIMENTO DEL DANNO:

– risarcimento per equivalente: dazione al danneggiato di una somma di denaro in misura

tale da compensarlo del danno sofferto;

– risarcimento in forma specifica: rimozione diretta del pregiudizio verificatosi.

(anche risarcimento in parte per equivalente e in parte in forma specifica)

art.2057cc. Ipotesi di danno permanente alla persona → il risarcimento può essere sotto forma di

rendita vitalizia da corrispondere al danneggiato (norma di fatto ignorata dalle corti).

Il danno deve essere riparato integralmente.

Danneggiante → deve risarcire sia il danno prevedibile che quello imprevedibile (mentre in

resp.contrattuale quello imprevedibile è risarcibile solo se l'inadempienza del debitore segue a suo

dolo).

DANNO PATRIMONIALE:

Alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso, rispetto a quella che si sarebbe

avuta in assenza del fatto illecito.

Comprende:

– danno emergente: diminuzione del patrimonio del danneggiato;

– lucro cessante: guadagno che la vittima dell'illecito avrebbe presumibilmente conseguito e

che invece non ha conseguito a causa dell'illecito sofferto (es. perdita di capacità reddituale

a causa di una lesione all'integrità fisica), è valutato dal giudice con equo apprezzamento

delle circostanze del caso.

oggetto del risarcimento → danno già sofferto dalla vittima ma anche danno futuro.

Perdita della capacità lavorativa:

(problema della quantificazione del danno da lucro cessante)

→ Codice delle assicurazioni private:

nel caso di danno alla persona, quando per il risarcimento si debbano considerare gli effetti

dell'invalidità/inabilità temporanea su un reddito di lavoro, tale reddito si determina:

– per il lavoro dipendente: sulla base del reddito di lavoro più elevato negli ultimi 3 anni;

– per il lavoro autonomo: sulla base del reddito di lavoro più elevato tra quelli dichiarati dal

danneggiato negli ultimi 3 anni.

(ammessa comunque la prova contraria)

– persone prive di reddito: si considera ai fini del risarcimento un reddito non inferiore

a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale;

– il reddito futuro del giovane si determina in base a probabilità, considerando gli studi

intrapresi, l'orientamento verso una determinata attività ecc.

DANNO NON PATRIMONIALE:

=qualsiasi danno da lesione di valori inerenti la persona, sempre che non connotati da rilevanza

economica.

art 2059cc: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla

legge”(connotato della tipicità).

casi determinati dalla legge → la legge speciale ha introdotto numerose norme che contemplano

espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche in assenza di illecito penale.

(per es. pregiudizio sofferto da chi è vittima di atti discriminatori fondati sul sesso).

La giurisprudenza è poi giunta, in forza di una lettura costituzionalmente orientata del 2059, ad

affermare che la risarcibilità del danno non patrimoniale deve essere ammessa in tutti i casi di

lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (questi diritti esigono

tutela e quindi sono un caso determinato dalla legge, la Cost., di risarcibilità di danno non

patrimoniale).

Esempi di diritti costituzionalmente garantiti:

– diritto salute integrità fisica;

– diritto figli al mantenimento;

– risarcibilità del danno conseguente alla morte di un congiunto;

– diritto a onore e reputazione.

Aspetti che in concreto può assumere il danno non patr.:

– danno morale soggettivo:sofferenza interiore, perturbamento psichico, in generale ciò che

comprende la lesione della dignità della persona;

– danno biologico: lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento

medico legale che si concreta in un'incidenza negativa sulla vita e sulle relazioni del

danneggiato, indipendentemente dalle ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

– danno esistenziale: compromissione della dimensione esistenziale della persona, necessità

di adottare uno stile di vita diverso, peggioramento della qualità delle vita e delle relazioni

(per esempio genitore che deve assistere il figlio non autosufficiente in seguito a un

incidente e per questo cambia le sue abitudini ecc.).

il danno non patrimoniale va sempre provato da chi ne chiede il risarcimento, debbono ricorre

inoltre 2 presupposti:

– la lesione deve essere grave;

– il danno (conseguenza) non deve essere futile o consistere in un mero disagio o fastidio.

(questione della risarcibilità del danno da perdita della vita).

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE:

è di difficile liquidazione, quantificazione, quindi questa è rimessa alla valutazione equitativa del

giudice → problema della non uniformità del trattamento

per questo, anche se con riferimento al SOLO danno biologico, il legislatore è intervenuto

predisponendo delle tabelle in base alle quali procedere alla quantificazione delle menomazioni

all'integrità psico-fisica (tabelle però mai approvate).

La cassazione ha dettato quindi dei criteri:

– criteri legali si applicano per lesioni in conseguenza di sinistri stradali/esercizio della

professione medica;

– in tutti gli altri casi occorre fare riferimento per la liquidazione alle tabelle per la

liquidazione del danno predisposte dall&

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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