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Istituzioni di diritto privato II - responsabilità oggettiva Pag. 1
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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Un soggetto è dichiarato responsabile anche se non gli è imputabile alcuna colpa: la responsabilità

è frutto del semplice rapporto di causalità materiale.

Il concetto di responsabilità oggettiva è stato introdotto nella seconda metà dell’800, con l’inizio

dell’attività d’impresa e l’utilizzo di macchinari; in questo ambito capitava spesso che si verificasse

un danno senza che via fosse colpa, così si presero in considerazione due opzioni: il danno

doveva essere addossato al danneggiato o al danneggiante (impresa)?

es. nella Germania dell’800 le locomotive a vapore lasciavano sfuggire scintille dai fumaioli e,

passando nei boschi, causavano numerosi incendi rischio ineliminabile, essendo state adottate

tutte le precauzioni possibili

L’impresa, per il semplice fatto di operare, ha introdotto dei rischi nella società: traendo dalla

propria attività dei vantaggi economici, è stato ritenuto giusto che siano posti a suo carico anche gli

svantaggi e i conseguenti risarcimenti.

Essa può decidere di stipulare una polizza assicurativa contro i danni che causa; può inoltre

incrementare leggermente il prezzo di beni e servizi che offre rientrando così nel costo

dell’assicurazione e trasferendolo sui consumatori.

I fautori dell’analisi economica del diritto sostengono che un’impresa debba mostrare alla società il

vero costo che essa sopporta, il quale deve comprendere anche i risarcimenti che essa deve ai

terzi a cui ha arrecato danno. La responsabilità oggettiva serve per riportare i costi dei risarcimenti

all’interno del costo totale dell’impresa.

Questo rende anche più efficiente il principio di concorrenza: chi arreca meno danni è favorito

rispetto agli altri; chi ne arreca di più, per non uscire dal mercato, deve migliorarsi e cercare di

ridurre tali danni.

-ART. 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti)

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e

commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

Committenti e commessi posso essere intesi rispettivamente come datori e prestatori di lavoro. Se

il danno è recato da un comportamento negligente ma lecito è responsabile il dipendente in

proprio; ma se il danno deriva invece da “fatto illecito” la responsabilità è a carico del datore. Egli

non ha a disposizione alcuna prova liberatoria: non ha quindi la possibilità di dimostrare la propria

diligenza nella scelta dei suoi dipendenti.

Se il danno non è stato commesso nell’esercizio delle funzioni, ma le incombenze del

danneggiante hanno facilitato il fatto illecito del dipendente de risponde ugualmente il datore di

lavoro.

Es. un muratore che lavora su un ponteggio nella ristrutturazione della facciata di una casa entra

da una finestra in un appartamento e ruba

Es. un funzionario di banca approfitta dei soldi che i clienti gli hanno consegnato e li investe per

propri fini

-ART. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia)

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il

caso fortuito”

Si tratta di una danno che la cosa produce non perché manovrata dall’uomo ma per una sua forza

intrinseca (es. esplosione dovuta a corto circuito)

La custodia in questione non ha nulla a che fare con il contratto di deposito: si intende qui

CONTROLLO della cosa, detenuto da una persona che può essere o meno proprietario

responsabilità dell’impresa per i danni causati da qualsiasi bene aziendale

La prova liberatoria è molto difficile da rendere, poiché è richiesto il verificarsi di un evento

eccezionale e imprevedibile (es. inondazione che porta a corto circuito)

Dettagli
A.A. 2013-2014
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia Lanzoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Carnevali Ugo.