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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Un soggetto è dichiarato responsabile anche se non gli è imputabile alcuna colpa: la responsabilità
è frutto del semplice rapporto di causalità materiale.
Il concetto di responsabilità oggettiva è stato introdotto nella seconda metà dell’800, con l’inizio
dell’attività d’impresa e l’utilizzo di macchinari; in questo ambito capitava spesso che si verificasse
un danno senza che via fosse colpa, così si presero in considerazione due opzioni: il danno
doveva essere addossato al danneggiato o al danneggiante (impresa)?
es. nella Germania dell’800 le locomotive a vapore lasciavano sfuggire scintille dai fumaioli e,
passando nei boschi, causavano numerosi incendi rischio ineliminabile, essendo state adottate
tutte le precauzioni possibili
L’impresa, per il semplice fatto di operare, ha introdotto dei rischi nella società: traendo dalla
propria attività dei vantaggi economici, è stato ritenuto giusto che siano posti a suo carico anche gli
svantaggi e i conseguenti risarcimenti.
Essa può decidere di stipulare una polizza assicurativa contro i danni che causa; può inoltre
incrementare leggermente il prezzo di beni e servizi che offre rientrando così nel costo
dell’assicurazione e trasferendolo sui consumatori.
I fautori dell’analisi economica del diritto sostengono che un’impresa debba mostrare alla società il
vero costo che essa sopporta, il quale deve comprendere anche i risarcimenti che essa deve ai
terzi a cui ha arrecato danno. La responsabilità oggettiva serve per riportare i costi dei risarcimenti
all’interno del costo totale dell’impresa.
Questo rende anche più efficiente il principio di concorrenza: chi arreca meno danni è favorito
rispetto agli altri; chi ne arreca di più, per non uscire dal mercato, deve migliorarsi e cercare di
ridurre tali danni.
-ART. 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti)
“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”
Committenti e commessi posso essere intesi rispettivamente come datori e prestatori di lavoro. Se
il danno è recato da un comportamento negligente ma lecito è responsabile il dipendente in
proprio; ma se il danno deriva invece da “fatto illecito” la responsabilità è a carico del datore. Egli
non ha a disposizione alcuna prova liberatoria: non ha quindi la possibilità di dimostrare la propria
diligenza nella scelta dei suoi dipendenti.
Se il danno non è stato commesso nell’esercizio delle funzioni, ma le incombenze del
danneggiante hanno facilitato il fatto illecito del dipendente de risponde ugualmente il datore di
lavoro.
Es. un muratore che lavora su un ponteggio nella ristrutturazione della facciata di una casa entra
da una finestra in un appartamento e ruba
Es. un funzionario di banca approfitta dei soldi che i clienti gli hanno consegnato e li investe per
propri fini
-ART. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia)
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”
Si tratta di una danno che la cosa produce non perché manovrata dall’uomo ma per una sua forza
intrinseca (es. esplosione dovuta a corto circuito)
La custodia in questione non ha nulla a che fare con il contratto di deposito: si intende qui
CONTROLLO della cosa, detenuto da una persona che può essere o meno proprietario
responsabilità dell’impresa per i danni causati da qualsiasi bene aziendale
La prova liberatoria è molto difficile da rendere, poiché è richiesto il verificarsi di un evento
eccezionale e imprevedibile (es. inondazione che porta a corto circuito)