Responsabilità oggettiva
Un soggetto è dichiarato responsabile anche se non gli è imputabile alcuna colpa: la responsabilità è frutto del semplice rapporto di causalità materiale. Il concetto di responsabilità oggettiva è stato introdotto nella seconda metà dell'800, con l'inizio dell'attività d'impresa e l'utilizzo di macchinari; in questo ambito capitava spesso che si verificasse un danno senza che vi fosse colpa, così si presero in considerazione due opzioni: il danno doveva essere addossato al danneggiato o al danneggiante (impresa)?
Esempio storico
Ad esempio, nella Germania dell'800 le locomotive a vapore lasciavano sfuggire scintille dai fumaioli e, passando nei boschi, causavano numerosi incendi. Questo era un rischio ineliminabile, essendo state adottate tutte le precauzioni possibili. L'impresa, per il semplice fatto di operare, ha introdotto dei rischi nella società: traendo dalla propria attività dei vantaggi economici, è stato ritenuto giusto che siano posti a suo carico anche gli svantaggi e i conseguenti risarcimenti. Essa può decidere di stipulare una polizza assicurativa contro i danni che causa; può inoltre incrementare leggermente il prezzo di beni e servizi che offre, rientrando così nel costo dell'assicurazione e trasferendolo sui consumatori.
Analisi economica del diritto
I fautori dell'analisi economica del diritto sostengono che un'impresa debba mostrare alla società il vero costo che essa sopporta, il quale deve comprendere anche i risarcimenti che essa deve ai terzi a cui ha arrecato danno. La responsabilità oggettiva serve per riportare i costi dei risarcimenti all'interno del costo totale dell'impresa. Questo rende anche più efficiente il principio di concorrenza: chi arreca meno danni è favorito rispetto agli altri; chi ne arreca di più, per non uscire dal mercato, deve migliorarsi e cercare di ridurre tali danni.
Art. 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti)
"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti."
Committenti e commessi possono essere intesi rispettivamente come datori e prestatori di lavoro. Se il danno è recato da un comportamento negligente ma lecito è responsabile il dipendente in proprio; ma se il danno deriva invece da "fatto illecito" la responsabilità è a carico del datore. Egli non ha a disposizione alcuna prova liberatoria: non ha quindi la possibilità di dimostrare la propria diligenza nella scelta dei suoi dipendenti.
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