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RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE
Nel caso in cui il debitore non riesca ad adempiere all' obbligazione parliamo di responsabilità
patrimoniale.
Se il debitore non riesce ad adempiere all'obbligazione, l’art. 2740 corre in soccorso al creditore: “il
debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri”, cioè se il
debitore non adempie all'obbligazione può soddisfare il diritto del creditore con i propri averi.
Il significato di responsabilità in questo caso non coincide con quello visto a proposito della
responsabilità per inadempimento : non allude all'obbligo di risarcire un danno ma al fatto che i beni del
debitore sono vincolati a realizzare la soddisfazione del diritto del creditore
DIFFERENZA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE E PATRIMONIALE
• Responsabilità contrattuale = In presenza dell'inadempimento, se il debitore non riesce a
dimostrare l’impossibilita nasce una nuova obbligazione che ha per oggetto il risarcimento
del danno ( ovvero lo scopo è soddisfare il creditore.)
• Responsabilità patrimoniale = In presenza dell’inadempimento, se il debitore non riesce a
è
soddisfare il creditore, il suo patrimonio interamente assoggettato al creditore.
Esempio Tizio deve a Caio 1000. Scade il tempo d’adempimento, intercorrono interessi moratori, Caio
può ottenere interessi moratori e risarcimento del maggior danno, che sono oggetto dell’obbligazione di
t. Se Tizio non paga Caio fa valere la responsabilità patrimoniale di Caio.
Qual è l'estensione di tale responsabilità? Vale, in generale, il principio della responsabilità patrimoniale
illimitata (vd persona giuridica), che afferma che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri.(art. 2740). Dunque l'intero patrimonio del debitore è vincolato alla
realizzazione del credito; tutti i suoi beni possono essere destinati a soddisfare il diritto del creditore, sia
quelli presenti nel suo patrimonio sia quelli futuri.
Al 2 comma art 2740 si afferma che debitore e creditore non possono con loro accordo sottrarre certi
beni del debitore alle azioni del creditore.
Tuttavia la legge prevede eccezioni , stabilendo che in certi casi determinati beni del debitore non
possono essere aggrediti dal creditore insoddisfatto. Queste limitazioni della responsabilità patrimoniale
possono avere giustificazioni diverse, ed in particolare:
L'esigenza di non privare il debitore di beni essenziali per la sua vita e lavoro
• L'esigenza di destinare certi beni del debitore a soddisfare solo certi suo debiti e non altri, per cui quei
• beni formano un patrimonio idealmente separato dal resto del patrimonio del debitore. Esempio: una
spa può costituire un patrimonio detinato ad un singolo affare.
La legge ammette che in capo ad un soggetto si possa assegnare patrimonio separato, patrimonio che
non può esser aggredito da tutti i creditori ma solo da quelli che acquisiscono particolare dipendenza.
Inoltre lo strumento della personalità giuridica(autonomia patrimoniale perfetta )serve ad evitare che i
debiti fatti nell'esercizio di certe attività organizzate coinvolgano l'intero patrimonio di chi le intraprende,
per cui di quei debiti risponde solo il patrimonio autonomo dell'organizzazione creata a quel fine.
Possiamo pertanto affermare che il patrimonio del debitore è la GARANZIA del credito. Quanto più
maggiore è la consistenza del patrimonio del debitore, tanto è più forte la garanzia del credito.
Il creditore ha dunque interesse che il patrimonio del debitore abbia la massima consistenza: per questo,
prima di fare credito a qualcuno conviene accertare la consistenza patrimoniale del futuro debitore; e,
1 giovedì 20 novembre 2014
una volta fatto credito, conviene al creditore che il patrimonio del debitore, se possibile, si arricchisca; in
ogni caso, che non si impoverisca.
In altre parole, il creditore ha interesse alla conservazione della autonomia patrimoniale. La legge ne
tiene conto , offrendo al creditore diversi strumenti, che costituiscono mezzi di conservazione
dell'autonomia patrimoniale. Sono strumenti processuali che il creditore può attivare con apposite azioni
giudiziarie: azione surrogatoria e revocatoria.
Azione surrogatoria
Nel caso in cui il debitore trascuri di esercitare i suoi diritti che, se esercitati, incrementerebbero il suo
patrimonio: ad esempio il debitore non provvede ad esigere e riscuotere debiti verso qualcuno, o a
rivendicare sue cose in mano ad altri, poiché egli sa, che se anche incassa quei denari o recupera quei
beni, subito rischia di riperderli perché li deve al creditore. In questa situazione , il creditore può tutelarsi
esercitando l’azione surrogatoria mediante la quale il creditore si sostituisce al debitore, esercitando al
suo posto i diritti e le azioni che a costui spettando verso terzi e che egli trascura di esercitare(art 2900).
I presupposti dell'azione sono:
L'inerzia del debitore, che non esercita diritti o azioni che ha verso terzi;
• Il pregiudizio che tale inerzia causa al creditore, rendendo insufficiente la garanzia patrimoniale ;
• La natura patrimoniale di diritti o azioni che il creditore intende esercitare in via surrogatoria: sono
• esclusi i diritti e le azioni di natura personale, anche se possono avere conseguenze patrimoniali
vantaggiose
L'effetto dell'azione è incrementare il patrimonio del debitore , arricchendolo dei valori che formano
oggetto dei diritti o azioni esercitati in via surrogatoria.
Azione revocatoria
L’azione revocatoria è lo strumento dato al creditore per reagire contro atti del debitore che minacciano
l’integrità del suo patrimonio, diminuendolo o alterandolo in modo da rendere precarie le possibilità di
soddisfacimento del credito.
Esempio: C ha credito di 100 nei confronti di un proprietario di un immobile del valore di 600. D aliena a
T l'immobile, forse a titolo gratuito o oneroso. In entrambi i casi può esserci rischio per creditore.
I requisiti perché il creditore possa esercitarla sono indicati all’art.2901 e precisamente:
- Occorre che il debitore abbia compiuto un atto di disposizione patrimoniale, cioè un qualsiasi atto
che incida sulla consistenza delle componenti attive del patrimonio del debitore. Può essere un atto
gratuito (donazione ) o oneroso( vendita).
- Occorre in secondo luogo che l’atto porti un pregiudizio al creditore, nel senso di diminuire la
garanzia patrimoniale al punto di rendere impossibile o difficile la soddisfazione del suo diritto.
- Occorre poi la mala fede del debitore: e cioè che egli fosse consapevole, compiendo l’atto, di portare
pregiudizio al creditore.
L'effetto dell'az revocatoria non consiste ne rendere l'atto invalido e nel far rientrare il bene nel
patrimonio del debitore. L'az revocatoria produce la semplice inefficacia relativa dell'atto: questo diventa
inefficace solo nei confronti del creditore che ha esercitato l'azione. In concreto per lui è come se l'atto
non fosse stato compiuto. Egli può esercitare sul bene oggetto dell' atto revocato le azioni esecutive e
è
conservative necessarie per realizzare concretamente il suo credito. (il bene considerato ancora come
facente parte del patrimonio del debitore)
2 giovedì 20 novembre 2014
Cosa accade se il debitore non ha un solo creditore ma più di uno?
Nel rapporto fra i diversi creditori di uno stesso debitore, in particolare quando il patrimonio del debitore
è insufficiente per la piena soddisfazione di tutti i creditori, la questione é quali debitori vanno
sacrificati e in quale misura?
Nell’art.2741la legge afferma il principio della parità di trattamento dei creditori o parcondicium
creditorium: questi hanno tutti “eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore”.(c1)
Il significato del principio è questo: non esiste nessun criterio generale che permetta di stabilire una
graduatoria fra i crediti per cui alcuni devono essere soddisfatti prima e altri dopo ( e solo se resta
qualche bene del debitore).
Quindi se ad esempio un debitore ha beni per 150.000 euro e contemporaneamente fanno azione
esecutiva contro di lui A, creditore per 200.000 euro e B, creditore per 100.000 euro, i due creditori
vengono sacrificati e soddisfatti nella stessa % ( qui del 50%)= ossia A ottiene 100.000 euro e B 50.000
euro.
Ma non sempre il risultato è così egualitario, perché diversi fattori possono intervenire a impedirlo,
determinando nei fatti una differenza di trattamento fra i creditori in quanto in alcuni casi vi è la possibilità
che il debitore paghi spontaneamente i suoi debiti secondo l’ordine preferito.
Secondariamente vi è il meccanismo dell’ESECUZIONE INDIVIDUALE, per cui ogni creditore è libero di
esercitare l ‘azione esecutiva da solo, indipendentemente dagli altri creditori. Un attuazione più piena ed
effettiva della parità di trattamento dei creditori si avrebbe se si applicasse il diverso meccanismo
dell’ESECUZIONE CONCORSUALE in base al quale sui beni del debitore si apre un’unica procedura
esecutiva a cui partecipano insieme tutti i creditori, ciascuno dei quali viene soddisfatto nella stessa
proporzione in cui lo sono gli altri.
Il fattore più importante emerge nello stesso Art 2741 comma 2 che prevede le cause legittime di
prelazione cioè selementi propri solo di determinati crediti, che attribuiscono ad essi il diritto di esser
soddisfatti su determinati beni del debitore prioritariamente rispetto ad altri crediti.
Quindi distinguiamo
• crediti con prelazione o crediti privilegiati
• crediti chirografici ( non privilegiati)
Ai creditori privilegiati si contrappongono i creditori ordinari o chirografari che possono aggredire
patrimonio del debitore dopo gli altri.
Cause legittime di prelazione: privilegi, pegno, ipoteca. Il pegno e l'ipoteca sono diritti reali di garanzia
o garanzie reali. Il privilegio non è ( almeno non sempre) un autonomo diritto reale che si affianca al
diritto di credito per garantirlo ma è piuttosto una qualità del credito attribuita al credito stesso dalla
legge.
Privilegi: “qualità del credito, attribuita al titolare di credito dalla legge”
La legge attribuisce a certi crediti un privilegio, riconoscendo al titolare del credito il diritto di privilegio su
determinati beni del debitore con la conseguenza che questi beni sono riservati prioritariamente a
soddisfare quei crediti e solo dopo la loro integrale soddisfazione possono (ammesso che resti ancora
qualcosa) venire destinati ai creditori chirografati.
Pegno e ipoteca(=dir