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Art 41 cp : “ Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
l’azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità
quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento
. In tal caso, se l'azione od
omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per
questo stabilita.Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente
o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.”
Pone difficoltà rispetto ad un caso particolare es: soggetto che ha una peculiare
★ particolarità es: soggetto cardiopatico
.La giurisprudenza tende a riconoscere la
responsabilità. Codice penale: art 41 : “ Le cause sopravvenute escludono il
rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare
l'evento
.” La causa sopravvenuta esclude il rapporto di causalità perchè è da sola
che causa l’evento es: soggetto in ospedale perchè aggredito, l’ospedale brucia =
tizio muore incendio è causa sopravvenuta. Il fatto illecito obbliga a risarcire se io
⇒
aggravo significativamente il rischio che un soggetto subisce un danno rispetto ad
una situazione statisticamente media . La giurisprudenza ritiene che se un soggetto è
vulnerabile es: cardiopatico è normale che si abbia un rischio. La vulnerabilità del
soggetto implica che abbia già una condizione di partenza più rischiosa colui che
⇒
ha concorso al danno risarcisce, la vulnerabilità non è sopravvenuta = c’era già
prima. La responsabilità è esclusa solo dal fatto la causa sopravvenga tra
l’illecito e l’evento si pone la responsabilità sul danneggiante nell’esempio di
⇒
Tizio cardiopatico .
Esempio delle malattie multifattoriali: se si ragiona per condizionalità necessaria non
★ si arriva ad una soluzione. Del fatto illecito non sarà mai dato di sapere se una certa
causa è necessaria del danno. La giurisprudenza ritiene che si possa riconoscere un
rapporto di causalità anche quando il fatto A non necessariamente è condizione
necessaria del fatto B , ma incrementano fortemente la possibilità di realizzarsi del
danno. Il fatto che bastano la probabilità viene incrementato da un altro discorso. Nel
diritto penale e civile ci sono esigenze diverse. In penale ci sono esigenze di
garantismo , nel dubbio si applica il criterio del fatto che ci voglia una prova del
rapporto di causalità “oltre ogni ragionevole dubbio”. In diritto civile la
giurisprudenza dice che si applica il criterio del “più probabile che non” . Es:
malattia che causa la morte a tizio, sul piano della prova il perito dice che il 70% è
errore medico, ma 30% di possibilità che abbia altra causa il diritto penale si è
⇒
assolti ( non si condanna il medico per omicidio colposo, non è causa oltre ogni
ragionevole dubbio), in diritto civile bisogna risarcire perchè la causa è più probabile
che non = nel civile i diritti dei due soggetti sono sullo stesso piano.
causalità omissiva : si può cagionare un danno attraverso la semplice omissione? art 40
codice penale : non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo
. Ci sono soggetti che hanno un obbligo particolare di agire es:
medici. I comuni cittadini devono intervenire per evitare i danni solo eccezionalmente di
⇒
norma non hanno particolari obblighi. Omissione di soccorso codice penale = vale anche per
i comuni cittadini.
Più soggetti che hanno causato il danno : art 2055 → responsabilità solidale : tutte sono
obbligate in solido al risarcimento del danno . Obbligati in solido = quando ci sono più
obbligati possono essere parziariamente in solido. Parziaria: quando ognuno è obbligato a
pagare la sua parte. In solido: riscuotere l’intera somma da uno qualsiasi dei debitori e poi
loro regoleranno i rapporti. Essere obbligati in solido è più favorevole al creditore non
⇒
bisogna rintracciare tutti i debitori e non ci si preoccupa che uno o più di loro siano
insolventi. Ipotesi in cui la pluralità i responsabili corrisponde ad una azione comune.
Possono esserci soggetti responsabili che non sono connessi tra di loro che hanno concorso
alla stessa azione che ha provocato il danno. Si riferisce all’ipotesi di concorso di più criteri
di imputazione in tutte le combinazioni possibili , senza distinguere tra criteri di responsabilità
oggettiva e soggettiva. Il concorso di più criteri di imputazione sussiste anche quando questi
operano su momenti distinti della sequenza causale, sì da dar vita a più fatti dannosi.
Colui che ha risarcito l’intero danno potrà esercitare l’ azione di regresso contro gli
➔ altri corresponsabili . Nei rapporti tra corresponsabili il peso del risarcimento si
suddivide in base ai criteri della gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle
conseguenze che ne sono derivate.Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Concorso di colpa del danneggiato: concorso di più persone tra cui il danneggiato. Si
applica art 1227 . Quando a cagionare il danno abbia contribuito lo stesso danneggiato il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne
sono derivate incentivare le persone in modo che non facciano danni a loro stessi
⇒
adottando accortezze ragionevoli in modo che gli altri non facciamo danni a loro. Funzione
compensativa + funzione preventiva . Art 1227 comma 2 : ipotesi in cui il danneggiato sia
rimasto estraneo alla produzione dell’evento dannoso → evitare che il danneggiato con il
suo comportamento aggravi le conseguenze dannose . Danni ulteriori , se quei danni sono
stati provocati da una mancanza di diligenza del danneggiato. Restano a carico del
danneggiato le conseguenze danno che tale soggetto avrebbe potuto evitare utilizzando
l’ordinaria diligenza . Va ad interferire con la libertà delle persone es: intervento medico
sgradevole che però risolverebbe le cose bisogna risarcire anche per i danni dovuti al
⇒
rifiuto dell’intervento ? La giurisprudenza dice che la libertà è tutelata, le accortezze non
devono comportare particolari rischi.
Danno : Il danno-evento consiste nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante
arrecata da un soggetto diverso dal titolare dell’interesse stesso. Il danno conseguenza ,
invece, ricomprende le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito ha sofferto a
causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare. Il danno evento ,
inoltre, può essere attribuito all’autore sulla base del principio di imputazione , ossia dolo o
colpa, mentre il danno conseguenza rileva soltanto secondo il principio di causalità .
Il danno risarcibile coincide con il pregiudizio concretamente sofferto dalla vittima
➔
(danno-conseguenza) a seguito della lesione di una situazione protetta
dall’ordinamento ( deve esserci causalità tra fatto danno evento e danno
conseguenza ).
Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale : alterazione negativa del patrimonio
del danneggiato, la tutela mira a riportarlo alla consistenza che avrebbe avuto se l’illecito
non si fosse verificato. Art 2056 (rinvia alle norme dettate in materia di r. contrattuale →
1223/26/27 ). Art 1223 → conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, ma la
giurisprudenza ha da tempo ampliato l’area del danno risarcibile, sì da ammettere il
risarcimento anche di danni mediati ed indiretti sempre che collegabili all’evento dannoso
secondo una regolarità causale. Per il lucro cessante, l’ art 2056 co. 2 dispone che esso sia
valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. L’evento dannoso
ben può determinare, accanto alle conseguenze patrimoniale immediate e dirette di segno
negativo, anche conseguenze vantaggiose per la vittima, di qui la necessità di applicare la
cd. compensatio lucri damno → la compensatio richiede comunque che pregiudizio e
incremento patrimoniale discendano con rapporto immediato dallo stesso fatto.
danno non patrimoniale : consiste nelle conseguenze negative che il soggetto patisca per
la lesione di interessi inerenti alla persona. Art 2059 . Per lungo tempo si è pensato che i casi
previsti dalla legge fossero i casi in cui ci sia un reato (ex art 185 c.p.). Successivamente
sono state introdotte specifiche previsioni legislative per il risarcimento del danno non
patrimoniale anche in assenza di un illecito penale. Sentenze della Cassazione del
2003/2008 → risarcibile il danno non patrimoniale quando c’è la lesione di diritti inviolabili
della persona riconosciuti dalla Costituzione = lettura in chiave costituzionale dell’art 2059.
danno morale : sofferenza interiore e turbamento psichico che il soggetto soffre a
➔ causa del fatto illecito.
danno biologico : lesione dell’integrità psico-fisica . Risarcita indipendentemente
➔ dalla capacità di produrre reddito .
danno esistenziale : danno che coinvolge la vita di relazione, che deriva dalla
➔ necessità di adottare abitudini diverse rispetto al passato .
Le figure hanno valore descrittivo, ma la categoria di danno non patrimoniale è unitaria ⇒
evitare la duplicazione del danno. La lesione deve essere grave, il pregiudizio sia serio che
non consiste in meri disagi o fastidi . Liquidazione
: valutazione equitativa art 1226 + per il
danno biologico criteri legislativi e Tabelle di Milano.
Danno non patrimoniale :
Inizialmente si pensava che fosse risarcibile solo il danno morale (sofferenze o turbamenti
soggettivi subiti dal danneggiato per la lesione subita). Per non aprire troppo alla
discrezionalità del giudice tale danno è risarcibile solo se previsto dalla legge (185 cp: ogni
reato che abbi