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Art 2740 responsabilità patrimoniale​ : “​ Il debitore risponde dell'adempimento delle

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri

. Le limitazioni della responsabilità non sono

ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge

”.

Nel caso in cui una obbligazione pecuniaria sia rimasta inadempiuta ovvero quando un’altra

obbligazione di diverso contenuto non sia suscettibile di adempimento coatto in natura per il

​ ​

tramite dell’esecuzione in forma specifica o dell’esecuzione indiretta → ricorso del creditore

all’autorità giudiziaria giudizio che accerti il suo diritto e che faccia attivare una tutela

esecutiva tramite il pignoramento​ .

Il codice individua la responsabilità patrimoniale come una garanzia patrimoniale generica

che consente al creditore di tutelare il suo diritto di credito anche in caso di inadempimento.

Due categorie di creditori​ :

creditori chirografari​ .

❏ ​ ​

creditori privilegiati​ : vantano un credito assistito da una causa legittima di

❏ ​ ​ ​

prelazione (privilegi e diritti reali di garanzia). Art 2741​ : se non ci sono cause

legittime di prelazione i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del

creditore comune​ . Par condicio creditorum → quando il patrimonio non basta si

soddisfano i crediti proporzionalmente alla loro entità.

Tuttavia non tutto il patrimonio del debitore è aggredibile → limiti all’art 2740:

​ ​ ​

beni necessari alla sopravvivenza​ , sussidi​ , limitata per la natura del bene oggetto

❏ di esecuzione.

segregazione patrimoniale consentita dalla legge per i patrimoni destinati ad uno

❏ ​

specifico affare da parte delle società per azioni (​ art. 2447-​ bis

). Istituto importante di

segregazione patrimoniale:​ trust

.

ordinamento tende a far continuare l’attività dell’imprenditore insolvente tramite la

❏ vendita a blocchi dell’attività (concordato preventivo e amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi) →​ fresh restart

.

Nella normativa fallimentare è presente l’istituto dell’​ esdebitazione​ , usata anche a

❏ beneficio del consumatore nella legge del 2012 sul sovraindebitamento.

Il divieto di patto commissorio​ : art 2744​ .

Il favor per i creditori con cause di prelazione non deve causare abuso nei confronti del

debitore e dei creditori chirografari → nullo il patto con cui il debitore e creditore convengono

che, in caso di inadempimento dell’obbligazione entro il termine pattuito, la proprietà della

cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. ​

Secondo un indirizzo della dottrina l’art 2744 è rivolto a proteggere il debitore dalla

➢ potenziale coazione morale del creditore​ .

Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che:

è rilevante un’effettiva sproporzione tra il valore della cosa e l’ammontare del credito​ .

➢ ​ ​

si va consolidando l’idea della validità del patto marciano → trasferimento del bene

➢ ​

nel caso di insolvenza del debitore, ma il creditore ha l’obbligo di restituire al debitore

l’ammontare della differenza del credito garantito e il valore del bene trasferito​ .

da un lato c’è stata l’estensione del campo di applicazione a tutela del debitore (vd libro)

e dall’altro si è aggiunto il requisito dello squilibrio.

Deroghe: vd libro. ​

In assenza di cause di prelazione i beni del debitore risultano liberi da vincoli →

l’ordinamento predispone tutele affinchè il patrimonio del debitore sia aggredibile ai fini

dell’esecuzione​ .

1. Tutela preventiva​ : mezzi attivabili nella fase fisiologica del rapporto obbligatorio in

un momento nel quale il creditore non sa se il debitore sarà inadempiente (art 474

c.p.c.)

2. Tutela cautelare​ : si manifesta nell’esigenza di salvaguardare l’integrità del

patrimonio del debitore ossia della garanzia generica del creditore in vista di un

futuro esercizio dell’esecuzione patrimoniale (risvolto patologico). Dopo

l’inadempimento il vincolo patrimoniale diventa operativo e il creditore può soddisfare

coattivamente le proprie ragioni con il procedimento esecutivo.

3. Tutela generale-residuale​ : mezzi utilizzati dai creditori che non hanno a

disposizione una garanzia specifica.

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale​ :

L’azione surrogatoria​ art 2900

Se il debitore omette​ di esercitare i diritti e le azioni che a lui spettano verso i terzi​ .

Requisiti:

A. Periculum damni → pericolo attuale di un danno futuro derivante dalla lesione

dell’interesse del creditore alla conservazione della sua garanzia patrimoniale

generica. ​

B. Inerzia del debitore in termini oggettivi.

​ ​

C. Provare la qualità di creditore del soggetto che agisce sia nei confronti del debitore

che nei confronti del terzo​ . ​

D. Prova dell’​ esistenza del diritto

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.
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