La responsabilità civile
Cap. 2 – I "nuovi danni" e le funzioni della responsabilità civile
Il sistema italiano di responsabilità delittuale presente nel codice del 1942 rappresenta un intricato compromesso tra il diritto francese e quello tedesco. Dal modello francese, ha ripreso la struttura della clausola onnicomprensiva (art. 2043 C.C.: “Qualunque fatto dell’uomo”). Dal modello tedesco, invece, trae la disciplina del c.d. danno non patrimoniale. Anche a causa di questo compromesso legislativo, il sistema italiano di responsabilità delittuale vive ed ha vissuto una serie di paradossi dottrinali e giurisprudenziali.
L’ingiustizia del danno fu individuata dalla giurisprudenza nella violazione di un diritto soggettivo assoluto. L’estensione della sfera della responsabilità delittuale dapprima ai diritti soggettivi cc. dd. relativi, poi agli interessi “giudicalmente rilevanti”, ed a quelli “pretesivi” e “oppositivi” non ha ancora dissipato dubbi e perplessità sulla capacità delle Corti di abbandonare le difese dei loro dogmi tradizionali. Il maggior inconveniente del sistema italiano di responsabilità civile, tuttavia, ha riguardato la riparazione del c.d. danno non patrimoniale, visto che le lesioni a tali beni sono state considerate non risarcibili in assenza della “configurabilità di un fatto-reato”.
Ricostruito così, il modello italiano di riparazione del danno non patrimoniale si è rilevato più restrittivo di quello tedesco ed ancora più lontano da quello francese (che, nella riparazione del danno, non fa alcuna differenza tra danno morale e danno materiale).
Il legislatore fascista del 1930 (art. 185 C.P.) e del 1942 (art. 2059 C.C.) “condiziona” la tutela delittuale della persona umana alla necessità di sanzionare il solo illecito penale, provato dal danneggiato (o dai suoi aventi causa) in tutti i suoi elementi costitutivi. Così, si era negata, anche al cittadino, ogni protezione di diritto civile. Con l’avvento della Costituzione, però, tale sistema diventa chiaramente incostituzionale (viola gli artt. 2 e 32 Cost.).
Fino al “Caso Gennarino” del 1979, la Corte Costituzionale aveva difeso il modello nostrano di danno non patrimoniale. In questo caso, di ben 8 anni prima, sia la giurisprudenza toscana che quella ligure erano giunte alla conclusione che il c.d. danno biologico dovesse essere risarcito in sé e per sé, anche in assenza della commissione di un reato ed indipendentemente dalle ulteriori conseguenze economiche provocate sulla capacità reddituale del soggetto leso.
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