Procedura civile, lezione n. 21
Regolamento di competenza
Abbiamo detto che il regolamento di competenza può essere d’ufficio o ad istanza di parte. Il regolamento d’ufficio non è un mezzo d’impugnazione ma è uno strumento che il giudice può utilizzare per chiedere alla Corte di Cassazione la soluzione del conflitto virtuale di competenza. Il conflitto virtuale di competenza può sorgere soltanto sui motivi di incompetenza per materia e per territorio inderogabile.
Il giudice che solleva il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 lo deve fare nei limiti temporali della prima udienza che si svolge davanti a lui perché, altrimenti, ogni rilievo officioso della propria competenza gli è precluso. In realtà, sollevare il regolamento di competenza d’ufficio non equivale a pronunciarsi sulla competenza perché, se così non fosse, non saremmo più in presenza di un conflitto virtuale, bensì reale. Ciò, dunque, equivale certamente a ritenersi incompetente per materia o territorio inderogabile perché, altrimenti, quel giudice non proporrebbe il regolamento.
La giurisprudenza dice che il giudice di merito può sollevare il regolamento d’ufficio entro il limite della prima udienza che si svolge davanti a lui allo stesso modo in cui, ai sensi dell’art. 38, terzo comma, il giudice può rilevare d’ufficio la sua incompetenza per materia, per territorio inderogabile o per valore nei limiti dell’udienza di cui all’art. 183 cpc, la prima udienza che si svolge davanti a lui.
Il regolamento di competenza ad istanza di parte è un mezzo di impugnazione che ha ad oggetto, ovvero che può avere ad oggetto, soltanto decisioni sulla competenza in senso negativo o in senso positivo: cioè decisioni con le quali si dichiara l’incompetenza del giudice ovvero decisioni con le quali si dichiara la competenza del giudice.
In alcuni casi il regolamento di competenza è l’unico mezzo di impugnazione possibile: ciò accade quando il provvedimento si sia pronunziato esclusivamente sulla competenza affermandola o negandola, ed assumendo proprio per il fatto che si è pronunziato solo sulla competenza, la forma dell’ordinanza.
Nei casi in cui il provvedimento sia pronunziato sulla competenza e anche sul merito il regolamento concorre con l’impugnazione ordinaria: la parte può scegliere se proporre il regolamento di competenza relativamente al solo capo della sentenza che abbia deciso sulla competenza oppure se proporre appello ed impugnare l’intera sentenza, sia per la parte che abbia deciso sulla competenza sia per la parte che abbia deciso sul merito.
Egualmente, il regolamento di competenza può concorrere con l’appello tutte le volte in cui il provvedimento abbia deciso la questione di competenza oppure un’altra questione processuale, in primo luogo la questione di giurisdizione, affermando la giurisdizione del giudice adito: se il giudice dichiarasse il difetto di giurisdizione di certo non potrebbe pronunciare sulla competenza né in senso affermativo, né in senso negativo.
Occorre soffermarsi più specificamente sull’art. 43 cpc, in particolare sulla maniera con la quale il regolamento di competenza concorre con l’impugnazione ordinaria nei casi in cui il regolamento...
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Regolamento di competenza
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Regolamento di competenza
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Regolamento di competenza e giurisdizione
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Diritto processuale civile - Regolamento di giurisdizione