vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SOSPENGONO.
(se è confermata la competenza i termini per l’impugnazione ordinaria tornano a decorrere, se non
è confermata la competenza, il giudice si dichiara incompetente e la sentenza emessa in sede di
regolamento, travolge la pronuncia di merito. La causa può essere riassunta davanti al giudice
dichiarato competente)
Se viene proposta prima l’impugnazione ordinaria, il regolamento di
competenza può comunque essere proposto dalle altre parti .
( al convenuto si impone una scelta di strategia processuale:
-se è forte nel merito lascia passare in giudicato la questione di rito e si difende solo nel merito, in
sede di impugnazione
- se è debole nel merito coltiva la questione di competenza, perché in sede d’impugnazione la
sentenza di merito può essere ribaltata contro di lui; e, se ciò accade, il convenuto non può più
ripescare la questione di competenza, in quanto la sentenza di primo grado sul punto della
competenza è passata in giudicato)
DIFFERENZE TRA impugnazione ordinaria E regolamento di competenza.
Impugnazione ordinaria: - il termine è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza
o, in mancanza 6 mesi dalla sua pubblicazione.
- per il ricorso ordinario è necessario conferire mandato
speciale ad un legale iscritto in un albo speciale.
regolamento di competenza: - il termine per proporre il regolamento è di 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento da
impugnare. - Il regolamento può essere proposto, senza
necessità di ulteriore mandato, dallo stesso legale che ha
rappresentato la parte di fronte al giudice che ha emesso la
sentenza impugnata quindi anche di fronte ad un difensore non
iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori .
Dati gli elementi comuni fra istanza di regolamento e ricorso ordinario, è
possibile che fra tali due atti si verifichi una conversione: l’istanza di
regolamento, erroneamente proposta (ad es perché la questione decisa con
la sentenza che si impugna non è di competenza, ma di altro genere) può
convertirsi in ricorso ordinario; il ricorso ordinario erroneamente proposto (ad
es perché si impugna solo la questione di competenza) può convertirsi in
istanza di regolamento.
Il fenomeno della conversione è possibile quando l’atto errato ha tutti i
requisiti dell’atto giusto.
PROCEDIMENTO:
il regolamento si propone alla Corte di Cassazione, in un termine peculiare,
cioè che non vale per gli altri mezzi d’impugnazione: 30 giorni dalla
comunicazione dal provvedimento che ha pronunciato sulla
competenza o dalla notificazione della impugnazione ordinaria della
controparte nei casi di soccombenza virtuale sulla competenza: ciò
perché in caso di soccombenza virtuale , il potere di proporre il regolamento
nasce nel momento in cui la controparte impugna il merito, e quindi anche i
termini decorrono da questo momento.
La comunicazione del provvedimento consiste nell’avviso che il cancelliere fa,
ai legali delle parti, dell’avvenuta pubblicazione (deposito in cancelleria) della
sentenza o dell’ordinanza da parte del giudice.
Il ricorso è notificato alla o alle controparti, e depositato nella cancelleria della
Corte, alla quale il cancelliere del giudice a quo rimette il fascicolo. Le altre
parti possono costituirsi di fronte alla Corte depositando i loro atti, dopo di che
la Corte decide in camera di consiglio, sulla base degli scritti difensivi delle
parti e statuisce sulla competenza indicando quale è il giudice competente.
Si forma così il giudicato sulla questione di competenza. La corte “statuisce
sulla competenza” indicando il giudice competente. La pronuncia della corte è
vincolante per tutti i giudici dell’ordinamento. Il giudice dichiarato come
competente non può ribellarsi. La questione della competenza è chiusa.
Naturalmente, se la Cassazione afferma la competenza del giudice adito, il
processo va avanti davanti a quel giudice, e gli atti compiuti sono ovviamente
validi.
Ma se la Cassazione dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo si
azzera e deve essere ricominciato da capo innanzi al giudice indicato dalla
Cassazione come competente.
Però il processo non viene necessariamente iniziato ex novo; esso può
essere trasferito innanzi al giudice competente con un atto di riassunzione
(art 50 c.p.c.).
La riassunzione della causa sana il vizio di incompetenza. La sanatoria ha
efficacia retroattiva per quanto riguarda gli effetti della domanda che si
producono dal momento in cui la domanda è stata proposta al giudice
incompetente.
Ma gli atti compiuti durante la fase di trattazione (es: prove raccolte dal
giudice incompetente), cioè quegli atti compiuti medio tempore, prima che
avvenga la sanatoria, non possono essere utilizzati dal giudice competente
innanzi al quale la causa è riassunta.
La riassunzione deve essere fatta entro 6 mesi dalla comunicazione del
provvedimento della corte, altrimenti il processo si estingue (anche se
l’ordinanza della corte sopravvive all’estinzione e i provvedimenti della
Cassazione sulla competenza rimangono vincolanti per l’ipotesi in cui, estinto
il processo, la domanda sia riproposta).
Se la domanda è riproposta (necessariamente al giudice indicato competente
dalla Corte di Cassazione, gli effetti decorrono dalla riassunzione.
CARATTERISTICHE atto di riassunzione:
- non contiene una domanda
- non vi è necessità di una nuova procura legale