11 Febbraio 2005
IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
Uno dei primi problemi che si pone quando si istaura un
Potere di ius
dicere procedimento è proprio quello della esistenza o meno del potere di ius
dicere in capo al giudice al quale chiedo tutela. Se il giudice sia dotato o
meno di questo potere giurisdizionale è questione fondamentale e
pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione proprio perché la dove, in
relazione ad una specifica controversia, il giudice, innanzi al quale
questa è posta, non abbia il potere di giudicare di conseguenza
qualunque atto che questi ponga in essere non dovendo essere emesso
potrebbero venir meno completamente.
Il difetto di giurisdizione è quindi un difetto gravissimo ed è
Difetto di talmente importante che ci sia il potere di ius dicere in capo al giudice,
giurisdizione che questo difetto è un difetto assoluto, ossia rilevabile in ogni stato e
Difetto assoluto grado del giudizio, l’eventuale vizio è un vizio che si ripercuote sia sul
rilevabile in ogni procedimento che sull’eventuale sentenza. La dove si scopra, anche in
stato e grado terzo grado, dinanzi alla suprema Corte di Cassazione, che il giudice non
aveva giurisdizione su quella specifica controversia sulla quale invece ha
giudicato, viene meno tutto il procedimento con delle conseguenze in
Il regolamento di materia di diseconomia processuale gravissime.
giurisdizione come Ecco quindi che il legislatore è venuto a prevedere il regolamento
strumento
preventivo di giurisdizione, ossia uno strumento preventivo attraverso il quale
eliminare sin da subito qualunque dubbio in merito all’esistenza o meno
della giurisdizione del giudice adito. Uno strumento per risolvere
qualunque dubbio in modo assolutamente autorevole perché la
competenza a giudicare e data alla Corte di Cassazione e addirittura alle
sezioni unite della Corte di Cassazione.
Quindi IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE È UNO
STRUMENTO IMMEDIATO PREVISTO PER FUGARE
Giurisdizione di IMMEDIATAMENTE QUALUNQUE DUBBIO IN MERITO
tipo generale ALL’ESISTENZA O MENO DELLA GIURISDIZIONE.
La giurisdizione del giudice civile ordinario viene detta
giurisdizione di tipo generale, perché il giudice ordinario conosce di
Limiti della
giurisdizione una generalità di rapporti in relazione a tutti i soggetti dell’ordinamento.
generale del La giurisdizione del giudice civile pur se a carattere generale ha però dei
giudice civile limiti. Limiti che lo stesso ordinamento gli pone attraverso la previsione
ordinario di giudici speciali in relazione a situazioni speciali, oppure limiti esterni
dati dalla presenza di altri ordinamenti e quindi il limite della presenza
della giurisdizione di giudici stranieri. 1
Soggetti stranieri Quindi il giudice civile ordinario ha si una giurisdizione generale a
giudicare in una generalità di rapporti fra tutti i soggetti, ma questa
Fattispecie speciali giurisdizione trova un limite nella presenza di soggetti che sono soggetti
ad altro ordinamento (gli stranieri) o comunque nella presenza di
fattispecie speciali che lo stesso ordinamento sottopone alla
giurisdizione di giudici speciali.
RILEVABILITÀ DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE (art. 37)
Il difetto di giurisdizione è un difetto assoluto rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento ed è individuato dall’art. 37 c.p.c.
Casi di difetto di
giurisdizione ART 37 c.p.c.
Art. 37 c.p.c. “IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O
DEI GIUDICI SPECIALI È RILEVATO ANCHE D’UFFICIO, IN
Abrogazione 2° QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO” .
comma n.b. Il 2°comma dell’art. 37 prima di essere abrogato dalla legge
art. 37 n.218/95 prevedeva il difetto di giurisdizione rispetto allo straniero, ma
nonostante l’abrogazione si ritiene pacificamente in giurisprudenza che
Rinvio non il regolamento di giurisdizione si possa applicare anche nel caso in cui
assoluto dell’art.
41 all’art. 37 e il difetto di giurisdizione che venga sollevato è quello rispetto al giudice
conseguente sua straniero.
applicabilità allo
straniero Quindi anche se il 2° comma dell’art. 37 non esiste più, poiché il rinvio
che l’art. 41 fa all’art 37 non è assoluto, ciò determina l’applicazione
dell’art. 41 anche nel caso in cui il difetto si ponga nei confronti del
Conflitto tra
attribuzioni giudice straniero.
Dobbiamo distinguere bene l’ipotesi di carenza di giurisdizione
per la presenza dei poteri della Pubblica amministrazione, in questo
caso non c’è conflitto tra giurisdizioni, ma conflitto tra attribuzioni,
(ad es. si avrà un difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso in
cui si porti a giudizio del giudice civile l’emissione di un provvedimento
amministrativo, si chieda al giudice civile l’emissione di un
provvedimento amministrativo, questo caso è di competenza del potere
amministrativo, qui c’è un conflitto tra poteri dello Stato).
PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
(art. 41)
Lo strumento previsto per fugare immediatamente qualunque
dubbio sul potere di ius dicere è il regolamento di giurisdizione
disciplinato dall’art. 41 2
Regolamento di L’ART. 41
giurisdizione
Art 41 “FINCHÉ LA CAUSA NON SIA DECISA NEL MERITO IN PRIMO
GRADO, CIASCUNA PARTE PUÒ CHIEDERE ALLE SEZIONI
UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE RISOLVANO LE
QUESTIONI DI GIURISDIZIONE DI CUI ALL’ART. 37.
L’ISTANZ
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Diritto processuale civile: Il regolamento di giurisdizione