SEZIONE III: CAPITOLO 6
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione.
Si differenzia dal regolamento preventivo di giurisdizione che serve a far anticipare dalla
prestazione dalla sezione unite la questione pregiudiziale di giurisdizione.
Invece il regolamento di competenza è un mezzo di critica alla soluzione che il giudice di merito
abbia dato alla questione di competenza.
Stiamo parlando di un autentico mezzo di impugnazione e come tale censito nell'elenco dei
mezzi di impugnazione di cui all’art 323 del codice.
Come si impugnano le sentenze nel nostro paese?
Con uno dei mezzi di impugnazione previsti dall’art 323 nei quali subito viene censito il
regolamento di competenza.
Naturalmente anche qui lo scopo del regolamento è sollecitare la pronuncia da parte della
corte regolatrice, cioè della Cassazione.
Dobbiamo fare subito due precisazioni che attengono all’ambito di applicazione di questo
mezzo di impugnazione.
1. La prima limitazione è questa: non sono impugnabili con regolamento di competenza le
pronunce rese dal giudice di pace. Le decisioni del giudice di pace non si impugnano
mai con il regolamento di competenza. E’ una esclusione sancita dall’art 46 del codice.
Perchè secondo voi c’è questa esclusione? Perché non si vuole che la corte di
Cassazione possa risolvere questioni dei giudici di pace? Se tutte le pronunce sulla
competenza rese da questi piccoli organi di primo grado fossero impugnate con
regolamento di competenza la corte di cassazione si troverebbe a pronunciare solo
regolamento di competenza. Tenuto soprattutto presente che il giudice di pace si
troverà a risolvere questioni oltre che di competenza sulla domanda anche di
competenza per ragione di connessione su più domande. Noi conosciamo casi, abbiamo
studiato casi in cui il giudice adito la domanda principale potrebbe non essere
competente su una causa connessa che si aggiunge nel processo. Il caso della domanda
incidentale art 34. Il giudice di pace di primo grado si spoglia della causa che dovrà
essere riassunta davanti un altro giudice di primo grado competente per valore. Questa
decisione sulla competenza è una decisione che per scelta legislativa non è impugnabile
con il regolamento di competenza. Che cosa faranno le parti se ritengono che è
sbagliato? Faranno un appello, cioè un altro mezzo di impugnazione ordinario. Stessa
cosa sull’art 35 e 36. Vi ricordate l’art 35: eccezione di compensazione. Il convenuto
eccepisce in giudizio l’esistenza di un suo diritto di credito. Se quel credito è contestato
il giudice deve decidere con efficacia giudicata sull’esistenza del controcredito. Se il
controcredito eccede la competenza per valore del giudice di pace adito con la domanda
principale. Dovrà rimettere la causa riconvenzionale al giudice, ma l’art 35 prevede che
io possa fare anche un’altra cosa oltre che rimettere la causa. Se la domanda principale
è un dato non controverso può decidere direttamente su di essa.
2. ART 39, 40, 295. Questo mezzo di impugnazione può essere esperito contro le decisioni
sulla competenza assunte dal tribunale ma anche contro le decisioni in materia di
litispendenza, continenza, connessione e sospensione del processo. La decisione che
dichiara litispendenza e che chiude quel processo è una decisione che è impugnabile
con regolamento di competenza in Cassazione. La stessa cosa vale per le pronunce sulla
continenza. Il giudice adito per ultimo verifica se il giudice adito per primo sia
competente a conoscere anche la domanda più ampia e se lo è dichiara la continenza,
cioè si spoglia della causa pendente davanti a sé perchè questa causa sia rimessa al
primo giudice. Anche che le decisioni dichiarative della continenza sono impugnabili con
regolamento di competenza. Può accadere talora che il giudice sospenda il processo di
merito pendente davanti al giudice. L’art 295: sospensione del processo. Questa
ordinanza di sospensione del processo, ci dice la legge, è impugnabile se sbagliata con
regolamento di competenza.
La legge distingue tra regolamento di competenza necessario e regolamento di
competenza facoltativo.
E’ una distinzione che emerge proprio a livello positivo dagli articoli 42 e 43 del codice. Perchè
esiste questa diversa disciplina? Perché le questioni pregiudiziali, le questioni di competenza, di
giurisdizione, non è affatto detto che
debbano essere decise per prime e subito all’inizio del processo. Il giudice adito con la
domanda giudiziale può riservarsi e decidere tutte le questioni di rito e di merito anche alla fine
dell’intero processo. Una volta che nel processo intermedio vigeva uno stretto principio di
successione logica tra le questioni. Avevamo un processo che durava ventenni perchè il giudice
era obbligato a pronunciare l’ordine di sequenza logica su ogni singola questione. C’era una
sentenza sulla giurisdizione, una sentenza sulla competenza e poi finalmente si arrivava alla
sentenza sul merito. Questo modo di procedere era sicuramente diseconomico.
Il nostro codice 1940 moderno ci dice se il giudice se vede una questione pregiudiziale che può
definire la causa la decide subito con una sentenza. Può anche darsi che il giudice adito per la
domanda di merito fin da subito rilevi la carenza. Per
esempio il difetto di giurisdizione. Se lui ritiene che quella questione possa essere risolta
facilmente, possa chiudere la causa ecco che la legge gli consente di rimettere subito la causa
su quella questione senza attendere e costringere le parti a compiere tutti gli atti del processo.
Questo ce lo dice art 187 del codice:
187 - Provvedimenti del giudice istruttore.
1. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza
bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
2. Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito
avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
3. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla
competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al
merito.
4. Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini
di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono
assegnati dal
giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.
5. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo ma lo stesso giudizio può anche
disporre che tutte queste questioni siano decise unicamente.
Sostanzialmente si possono verificare due casi.
1. Il primo caso è quello in cui abbiamo il provvedimento del giudice che si limita a
decidere sulla questione di competenza. L’ipotesi è questa: nel processo di merito il
convenuto ha eccepito l'incompetenza del giudice adito e ha sollevato le competenze.
Decidiamo subito la questione e il giudice si ritira in camera di consiglio, studia la
questione, e vede che l'eccezione di incompetenza era infondata. Abbiamo un
provvedimento giudiziale che si limita a decidere un'unica questione quella di
competenza. Il processo va avanti. Oppure un altro caso il giudice dà le difese al
convenuto, si accorge che pende davanti a un altro giudice lo stesso processo e a
questo punto che fa? Decide la questione di litispendenza e avremo un provvedimento
che si limita a risolvere solo quella questione. Rientriamo nell’ambito delle questioni
impugnabili con regolamenti di competenza. Se il provvedimento è limitato a un'unica
questione di competenza cosa ci dice la legge? Quella pronuncia può essere impugnata
esclusivamente con regolamento di competenza che la legge chiama necessario. Art 42
regolamento di competenza necessario proprio perché esso è l’unico mezzo di
impugnazione esperibile, non ce ne sono altri possibili. La necessità attiene al fatto che
è l‘unico rimedio utile.
2. Può anche essere il caso numero due che il giudice anziché pronunciarsi subito solo
sulla questione di competenza decida anche su altro. Il giudice dice seguendo l’art 137
deciderò questa questione pregiudiziale di competenza insieme a tutto il resto, e
dunque insieme al merito. In questo secondo caso avremo una sentenza che
naturalmente si pronuncia sulla fondatezza o infondatezza della domanda giudiziale e
insieme risolve la questione pregiudiziale di competenza. Regolamento facoltativo di
competenza. L’ordinamento dice che di fronte alla sentenza di merito che decide su
tutto, sia sulla questione di competenza sia sulla questione di fondatezza o
infondatezza, cioè dice se il diritto soggettivo esiste o non esiste, potrebbe benissimo
essere che le parti si limitino a proporre l’appello. In questa seconda ipotesi, sentenza
con contenuto composito complesso c’è un concorso possibile di mezzi di impugnazione
perché la soluzione data alla questione di competenza può essere fatta oggetto di
critica sia con il regolamento di competenza sia con mezzo di impugnazione più
generale e ampio che è l’appello.
La proposizione del regolamento di competenza ha un effetto sospensivo automatico sul
processo di merito. Finché la cassazione non ha deciso se il giudice è competente o meno
nessun atto del processo può essere compiuto, salvo la tutela cautelare per esempio.
Analogo è il regolamento di giurisdizione, anche lì c’è un effetto sospensivo per evitare abusi.
La sospensione del processo non è ex lege, è subordinata al giudice di merito che deve fare
una prognosi, verificare che il regolamento di giurisdizione sia manifestamente fondato o
infondato.
Nel regolamento di competenza invece è già decisa la questione di competenza che viene
impugnata e la sospensione del processo che ne consegue è automatica.
Possibile concorso tra regolamento di competenza e appello nel caso in cui con la stessa
sentenza il giudice abbia deciso sia sulla questione pregiudizi
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Diritto processuale civile - Regolamento di giurisdizione
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Regolamento di Competenza, Fine competenza
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Regolamento di competenza
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Regolamento di competenza