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SOLO GLI STATI.
Deve esserci:
1. LA CONTROVERSIA GIURIDICA
2. ESISTENZA DI UN TITOLO DI GIURISDIZIONE
(manifestazione espressa delle parti a voler sottoporre la questione alla corte)
che può essere:
i. Un compromesso/accordo delle parti per sottoporre la controversia.
ii. Una clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria(paesi che hanno
sottoscritto il trattato, trovano tra le clausole questa che, come quella nei
trattati, li vincola a sottoporre il contenzioso solo alla corte di giustizia.
iii. Accettazione della competenza della corte in forma tacita: se una parte
viene coinvolta in un contenzioso ma non ha mai manifestato la propria
volontà di rivolgersi alla corte e, a seguito delle iniziative della controparte,
questa parte a sua volta partecipa e si costituisce davanti alla corte anche
senza aver espresso precedentemente, sorge automaticamente l accettazione.
̶ Il procedimento è avviato tramite notifica.
̶ La corte di giustizia si esprime tramite sentenza che deve essere :
MOTIVATA riporta le decisioni dei giudici.
INDICARE IL VOTO DEI GIUDICI minoranze, maggioranze o unanimità
DEFINITIVA E INAPPELLABILE ha valore di giudicato fa stato
VINCOLANTE PER LE PARTI in causa
OBBLIGATORIA devono rispettarne la validità.
La sentenza ha ora efficacia.
INADEMPIMENTO DELLA SENTENZA : Lo stato viene chiamato per imporre
in modo coercitivo la sentenza in oggetto.
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DISCIPLINA NORMATIVA DELLA FORZA
NELL’AMBITO INTERNAZIONALE
Premessa:
Il Divieto dell uso della forza armata è previsto negli articoli principali dello statuto
dell Onu, la guerra non è uno strumento riconosciuto dalla comunità internazionale.
La disciplina dell uso della forza militare si è sviluppata andando gradualmente ad eliminare
e codificare i pochi casi (Responsability to protect è uno di quei casi).
Per poter comprendere e applicare le norme che legittimano l uso della forza armata,
dobbiamo prima conoscere la casistica che contempla le violazioni al diritto internazionale.
Il ricorso all uso della forza armata è ammesso ma è regolamentato dalla
Risoluzione 3314 delle Nazioni Unite che stabilisce cosa significa aggressione
e giustifica una reazione militare armata :
̶> Invasione o attacco di un territorio di uno stato da parte delle forze
armate di un altro stato o un occupazione, anche temporanea, di un altro
stato.
(Last : Iraq-Qwait, Saddam invade il Qwait nel 1991)
̶> Bombardamento o utilizzo di armi contro il territorio di un altro stato.
(Last : Kim-Jong-Un ha lanciato un missile nel mare giapponese, se il
presidente Akihito avesse voluto, avrebbe potuto far valere il diritto di difesa
in caso di aggressione).
̶> Blocco navale dei porti o delle coste di uno stato.
(Nella prima guerra mondiale il blocco navale è stato centrale nel chiudere
l accesso alle coste Germaniche, soffrirono la carestia sia gli stati coinvolti sia
gli stati neutrali)
̶> Attacco alle forze armate di uno stato o ad una base armata.
̶> Utilizzo delle forze armate stanziate in uno stato, con il loro consenso e
quello dello stato ospitante, per aggredire un terzo stato.
̶>Utilizzo da parte di uno stato di bande armate irregolari al fine di
occupare un altro stato.
Distinzione tra forza internazionale ovvero la violenza bellica di qualsiasi tipo a patto che implichi
operazioni militari e forza interna che indica il potere del governo esplicato sugli individui.
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La minaccia dell uso della forza armata nei confronti di un altro stato o di un
popolo è considerata una violazione:
- L acquisto di una porzione di territorio in seguito alla minaccia non viene
riconosciuto.
- L uso della forza armata in funzione preventiva è vietato.
- L uso della forza contro una aggressione armata di carattere indiretto, non
è ammessa, l eventuale assistenza data a gruppi in lotta contro lo stato non
legittima l uso della forza.
- Il ricorso alla rappresaglia armata, non è vietata indiscriminatamente MA
se è diretta, generalizzata e viola norme precise.
I casi che ammettono LA MINACCIA dell uso della forza armata sono previsti nello statuto
Onu art. 6/7 (L intervento armato può essere legittimato solo al fine del perseguimento
della Pace, Sicurezza internazionale, Diritti Umani ). ̶> Articolo 24 dello
statuto delle nazioni
unite :
Il consiglio di sicurezza
ha il dovere e la
responsabilità di
garantire la pace e la
sicurezza.
Capitolo 7 dello statuto ONU agli aricoli 39/40/41/42 stabilisce i
provvedimenti a disposizione del consiglio:
- Misure di accertamento
- Misure provvisorie
- Misure non implicanti l uso della forza
- Misure implicanti l uso della forza
Pagina 24 di 40 ̶> Articolo 39 base che
stabilisce l accertamento.
Il consiglio può poi invitare le
parti a rispettare le misure
provvisorie stabilite.
(Minaccia di aggressione,
osservatori ONU verificano lo
spostamento di sfollati con
armi nei centri abitati e nei
confini, stabiliscono una
soluzione provvisoria).
Articolo 41, se di fronte alle
raccomandazioni, gli stati
rimangono inerti si può
decidere di optare per decisioni
che non prevedono l uso della
forza ma sono comunque
VINCOLANTI :
- Sanzioni economiche
(embargo economico che, anche
se è equiparato all uso della
forza armata, è lecito)
- Divieto di traffico aereo
- Blocco navale
- Condanna morale
(attribuisce una responsabilità
penale è presupposto giuridico
per l istituzione di un tribunale
ad Hoc).
Se queste soluzioni non funzionano, l articolo 42 stabilisce che si
intraprendano azioni di POLIZIA INTERNAZIONALE, non guerra, ma atti
qualificati come legittimi al fine di ripristinare la pace o mantenerla sulla
base di accordi pregressi, tramite forze armate.
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Chi interviene se è necessario?
La normativa dello statuto Onu 47 stabilisce che gli stati membri, che fanno
parte delle nazioni unite, hanno l obbligo di mettere a disposizione le forze
armate necessarie all azione per la creazione di una forza armata
internazionale sotto l autorità diretta del consiglio di sicurezza attraverso
la creazione di uno stato maggiore autonomo alle dirette dipendenze del
consiglio di sicurezza.
̶> Mai attuato, non abbiamo un esercito formato dai singoli paesi membri al
diretto comando di un organismo autonomo perchè gli stati non sono disposti
a cedere parte della loro sovranità (Forze militari, armamenti, intelligence,
tecnologie).
La soluzione del consiglio di sicurezza transita attraverso lo strumento della
delega dell uso della forza (armata) agli stati membri delle nazioni unite.
Con la delega si attribuisce ai membri delle nazioni unite, che sono tenuti a
rispettare lo statuto, il controllo politico-militare e decisionale sull attuazione
di politiche di peace keeping ed enforcement. Giuridicamente la delega non è
del tutto limpida, spesso durante le missioni si sono scoperti interessi, manca
una norma che disciplini.
Le deleghe si occupano anche di R2P, risoluzione 377 dell assemblea
generale è una risoluzione controversa che ha aperto una forte disputa
diplomatica tra consiglio di sicurezza e assemblea generale :
-Uniting for Peace-
Stabilisce che, se il Consiglio di sicurezza, in mancanza di unanimità dei
membri permanenti, non dovesse adempiere al suo compito primario di
mantenere la pace e la sicurezza internazionali, qualora si profilasse una
qualsiasi minaccia per la pace, violazione della pace o atto di aggressione,
l'Assemblea generale dovrà occuparsi immediatamente della questione e
indirizzare le opportune raccomandazioni ai Membri per deliberare misure
collettive da adottare, incluso, se necessario, nel caso di una violazione della
pace o di atti di aggressione, l'uso di forze armate, per mantenere o
ripristinare la pace e la sicurezza internazionali.
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Difesa o attacco?
Articolo 51 ribadisce il diritto naturale alla autodifesa/difesa di qualsiasi
stato in forma autonoma o collettiva.
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di
autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco
armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di
Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la
sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo
diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio
di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito
spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di
intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria
per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
LEGITTIMA DIFESA E TERRORISMO -problema-
Il terrorismo difficilmente è riconducibile ad uno stato sovrano, si tratta di
organizzazioni che non hanno personalità giuridica e non possono quindi
essere incriminate.
(99 Decisione dell amministrazione Bush, Convenzione di New York)
Nega l accesso e l attacco alle basi terroristiche fatta eccezione per il
riconoscimento palese della responsabilità, non prevenendo o intervenendo
(se gli stati non hanno intrapreso nessuna azione, Pakistan ospita bande
terroristiche, Sudan, Libia..)
Il diritto internazionale esclude la legittima difesa preventiva, dev essere solo
una risposta ad un attacco in atto e non minacciato (soglia del rischio di
guerra molto alta).
Intervento militare richiesto ad uno stato
Riconosciuto se effettuato su richiesta e con il consenso dello stato aggredito,
attivazione dei canali diplomatici (Yemen in crisi civile per la sua democrazia,
ha chiesto l intervento dell Arabia Saudita).
Intervento a protezione dei cittadini all estero
Prevede l ipotesi che uno stato intervenga militarmente nel territorio di un
altro stato senza la necessità di consenso e con le proprie forze armate per
salvare cittadini di cui sono a rischio i diritti fondamentali come la vita.
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Il caso più importante è la R2P (1950), se si verificano gravi violazioni dei
diritti umani insieme alla mancanza di effettività nell esercizio della sovranità
dello stato, si affermerebbe una responsabilità da parte dell Assemblea
Generale al fine di porre termine a tali violazioni, (non è una norma ma solo
una giustifica)
Affiancato all assemblea c è il Diritto Umanitario che prevede il dovere di
ogni stato di garantire la protezione dei diritti fondamentali dei propri
cittadini, riconosciuto nella sovranità effettiva (esecutiva, giudiziaria,
legislativa..).
Nel momento in cui, uno stato fallito non