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Estratto del documento

SOLO GLI STATI.

Deve esserci:

1. LA CONTROVERSIA GIURIDICA

2. ESISTENZA DI UN TITOLO DI GIURISDIZIONE

(manifestazione espressa delle parti a voler sottoporre la questione alla corte)

che può essere:

i. Un compromesso/accordo delle parti per sottoporre la controversia.

ii. Una clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria(paesi che hanno

sottoscritto il trattato, trovano tra le clausole questa che, come quella nei

trattati, li vincola a sottoporre il contenzioso solo alla corte di giustizia.

iii. Accettazione della competenza della corte in forma tacita: se una parte

viene coinvolta in un contenzioso ma non ha mai manifestato la propria

volontà di rivolgersi alla corte e, a seguito delle iniziative della controparte,

questa parte a sua volta partecipa e si costituisce davanti alla corte anche

senza aver espresso precedentemente, sorge automaticamente l accettazione.

̶ Il procedimento è avviato tramite notifica.

̶ La corte di giustizia si esprime tramite sentenza che deve essere :

MOTIVATA riporta le decisioni dei giudici.

INDICARE IL VOTO DEI GIUDICI minoranze, maggioranze o unanimità

DEFINITIVA E INAPPELLABILE ha valore di giudicato fa stato

VINCOLANTE PER LE PARTI in causa

OBBLIGATORIA devono rispettarne la validità.

La sentenza ha ora efficacia.

INADEMPIMENTO DELLA SENTENZA : Lo stato viene chiamato per imporre

in modo coercitivo la sentenza in oggetto.

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DISCIPLINA NORMATIVA DELLA FORZA

NELL’AMBITO INTERNAZIONALE

Premessa:

Il Divieto dell uso della forza armata è previsto negli articoli principali dello statuto

dell Onu, la guerra non è uno strumento riconosciuto dalla comunità internazionale.

La disciplina dell uso della forza militare si è sviluppata andando gradualmente ad eliminare

e codificare i pochi casi (Responsability to protect è uno di quei casi).

Per poter comprendere e applicare le norme che legittimano l uso della forza armata,

dobbiamo prima conoscere la casistica che contempla le violazioni al diritto internazionale.

Il ricorso all uso della forza armata è ammesso ma è regolamentato dalla

Risoluzione 3314 delle Nazioni Unite che stabilisce cosa significa aggressione

e giustifica una reazione militare armata :

̶> Invasione o attacco di un territorio di uno stato da parte delle forze

armate di un altro stato o un occupazione, anche temporanea, di un altro

stato.

(Last : Iraq-Qwait, Saddam invade il Qwait nel 1991)

̶> Bombardamento o utilizzo di armi contro il territorio di un altro stato.

(Last : Kim-Jong-Un ha lanciato un missile nel mare giapponese, se il

presidente Akihito avesse voluto, avrebbe potuto far valere il diritto di difesa

in caso di aggressione).

̶> Blocco navale dei porti o delle coste di uno stato.

(Nella prima guerra mondiale il blocco navale è stato centrale nel chiudere

l accesso alle coste Germaniche, soffrirono la carestia sia gli stati coinvolti sia

gli stati neutrali)

̶> Attacco alle forze armate di uno stato o ad una base armata.

̶> Utilizzo delle forze armate stanziate in uno stato, con il loro consenso e

quello dello stato ospitante, per aggredire un terzo stato.

̶>Utilizzo da parte di uno stato di bande armate irregolari al fine di

occupare un altro stato.

Distinzione tra forza internazionale ovvero la violenza bellica di qualsiasi tipo a patto che implichi

operazioni militari e forza interna che indica il potere del governo esplicato sugli individui.

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La minaccia dell uso della forza armata nei confronti di un altro stato o di un

popolo è considerata una violazione:

- L acquisto di una porzione di territorio in seguito alla minaccia non viene

riconosciuto.

- L uso della forza armata in funzione preventiva è vietato.

- L uso della forza contro una aggressione armata di carattere indiretto, non

è ammessa, l eventuale assistenza data a gruppi in lotta contro lo stato non

legittima l uso della forza.

- Il ricorso alla rappresaglia armata, non è vietata indiscriminatamente MA

se è diretta, generalizzata e viola norme precise.

I casi che ammettono LA MINACCIA dell uso della forza armata sono previsti nello statuto

Onu art. 6/7 (L intervento armato può essere legittimato solo al fine del perseguimento

della Pace, Sicurezza internazionale, Diritti Umani ). ̶> Articolo 24 dello

statuto delle nazioni

unite :

Il consiglio di sicurezza

ha il dovere e la

responsabilità di

garantire la pace e la

sicurezza.

Capitolo 7 dello statuto ONU agli aricoli 39/40/41/42 stabilisce i

provvedimenti a disposizione del consiglio:

- Misure di accertamento

- Misure provvisorie

- Misure non implicanti l uso della forza

- Misure implicanti l uso della forza

Pagina 24 di 40 ̶> Articolo 39 base che

stabilisce l accertamento.

Il consiglio può poi invitare le

parti a rispettare le misure

provvisorie stabilite.

(Minaccia di aggressione,

osservatori ONU verificano lo

spostamento di sfollati con

armi nei centri abitati e nei

confini, stabiliscono una

soluzione provvisoria).

Articolo 41, se di fronte alle

raccomandazioni, gli stati

rimangono inerti si può

decidere di optare per decisioni

che non prevedono l uso della

forza ma sono comunque

VINCOLANTI :

- Sanzioni economiche

(embargo economico che, anche

se è equiparato all uso della

forza armata, è lecito)

- Divieto di traffico aereo

- Blocco navale

- Condanna morale

(attribuisce una responsabilità

penale è presupposto giuridico

per l istituzione di un tribunale

ad Hoc).

Se queste soluzioni non funzionano, l articolo 42 stabilisce che si

intraprendano azioni di POLIZIA INTERNAZIONALE, non guerra, ma atti

qualificati come legittimi al fine di ripristinare la pace o mantenerla sulla

base di accordi pregressi, tramite forze armate.

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Chi interviene se è necessario?

La normativa dello statuto Onu 47 stabilisce che gli stati membri, che fanno

parte delle nazioni unite, hanno l obbligo di mettere a disposizione le forze

armate necessarie all azione per la creazione di una forza armata

internazionale sotto l autorità diretta del consiglio di sicurezza attraverso

la creazione di uno stato maggiore autonomo alle dirette dipendenze del

consiglio di sicurezza.

̶> Mai attuato, non abbiamo un esercito formato dai singoli paesi membri al

diretto comando di un organismo autonomo perchè gli stati non sono disposti

a cedere parte della loro sovranità (Forze militari, armamenti, intelligence,

tecnologie).

La soluzione del consiglio di sicurezza transita attraverso lo strumento della

delega dell uso della forza (armata) agli stati membri delle nazioni unite.

Con la delega si attribuisce ai membri delle nazioni unite, che sono tenuti a

rispettare lo statuto, il controllo politico-militare e decisionale sull attuazione

di politiche di peace keeping ed enforcement. Giuridicamente la delega non è

del tutto limpida, spesso durante le missioni si sono scoperti interessi, manca

una norma che disciplini.

Le deleghe si occupano anche di R2P, risoluzione 377 dell assemblea

generale è una risoluzione controversa che ha aperto una forte disputa

diplomatica tra consiglio di sicurezza e assemblea generale :

-Uniting for Peace-

Stabilisce che, se il Consiglio di sicurezza, in mancanza di unanimità dei

membri permanenti, non dovesse adempiere al suo compito primario di

mantenere la pace e la sicurezza internazionali, qualora si profilasse una

qualsiasi minaccia per la pace, violazione della pace o atto di aggressione,

l'Assemblea generale dovrà occuparsi immediatamente della questione e

indirizzare le opportune raccomandazioni ai Membri per deliberare misure

collettive da adottare, incluso, se necessario, nel caso di una violazione della

pace o di atti di aggressione, l'uso di forze armate, per mantenere o

ripristinare la pace e la sicurezza internazionali.

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Difesa o attacco?

Articolo 51 ribadisce il diritto naturale alla autodifesa/difesa di qualsiasi

stato in forma autonoma o collettiva.

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di

autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco

armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di

Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la

sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo

diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio

di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito

spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di

intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria

per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

LEGITTIMA DIFESA E TERRORISMO -problema-

Il terrorismo difficilmente è riconducibile ad uno stato sovrano, si tratta di

organizzazioni che non hanno personalità giuridica e non possono quindi

essere incriminate.

(99 Decisione dell amministrazione Bush, Convenzione di New York)

Nega l accesso e l attacco alle basi terroristiche fatta eccezione per il

riconoscimento palese della responsabilità, non prevenendo o intervenendo

(se gli stati non hanno intrapreso nessuna azione, Pakistan ospita bande

terroristiche, Sudan, Libia..)

Il diritto internazionale esclude la legittima difesa preventiva, dev essere solo

una risposta ad un attacco in atto e non minacciato (soglia del rischio di

guerra molto alta).

Intervento militare richiesto ad uno stato

Riconosciuto se effettuato su richiesta e con il consenso dello stato aggredito,

attivazione dei canali diplomatici (Yemen in crisi civile per la sua democrazia,

ha chiesto l intervento dell Arabia Saudita).

Intervento a protezione dei cittadini all estero

Prevede l ipotesi che uno stato intervenga militarmente nel territorio di un

altro stato senza la necessità di consenso e con le proprie forze armate per

salvare cittadini di cui sono a rischio i diritti fondamentali come la vita.

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Il caso più importante è la R2P (1950), se si verificano gravi violazioni dei

diritti umani insieme alla mancanza di effettività nell esercizio della sovranità

dello stato, si affermerebbe una responsabilità da parte dell Assemblea

Generale al fine di porre termine a tali violazioni, (non è una norma ma solo

una giustifica)

Affiancato all assemblea c è il Diritto Umanitario che prevede il dovere di

ogni stato di garantire la protezione dei diritti fondamentali dei propri

cittadini, riconosciuto nella sovranità effettiva (esecutiva, giudiziaria,

legislativa..).

Nel momento in cui, uno stato fallito non

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mariaff di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Regimi internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Galantini Luca.