Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 52
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 1 Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi del corso di Regimi internazionali Pag. 51
1 su 52
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ALTRE CONVENZIONI E TRATTATI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

1948, Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio

Durante il processo di Norimberga il capo di imputazione per il crimine di genocidio NON è

presente, perché nel 1946 non esisteva, non era ancora stato definito giuridicamente. Attraverso

la Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, il genocidio diventa

un crimine contro l’umanità. ‘30,

Il giurista statunitense Lemkin negli anni tra la prima e la Seconda guerra mondiale, dedica

ai suoi studi al caso della persecuzione della comunità armena. Sotto il profilo storico, la prima

fattispecie di genocidio che viene ad essere qualificata tale è il crimine perpetrato dal governo

ottomano nei confronti dei cittadini turchi di gruppo etnico, armeno, religione cristiana. Gli studi

del giurista vengono trasfusi, trasfusi nella CPPCG che entrerà in vigore nel 1951. Attraverso

questa convenzione, Il genocidio diventa una fattispecie di crimine penale internazionale

autonoma e distinta dai crimini contro l'umanità.

Art.1 Il genocidio è un crimine penale internazionale sia che venga commesso in tempo di pace

sia che venga commesso in tempo di guerra, e le parti si impegnano a prevenire ed a punire. I

32

responsabili che commettono il genocidio saranno puniti, sia che rivestano la qualità di

governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati*

*Per i crimini di guerra, ad esempio, sono perseguibili solo i membri delle forze armate. Il

principio di immunità funzionale dei corpi dello stato contempla eccezioni per le quali nemmeno

l’incarico di pubblico servizio esenta il soggetto da una responsabilità penale. Questo è il caso

ristretto di crimini penali internazionali come ad esempio il genocidio.

Art.2 Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuna delle condotte seguenti,

con l’intenzione

commesse (premeditazione) di distruggere (eliminare fisicamente, uccidere), in

tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, linguistico o religioso:

- uccisione di membri del gruppo;

all’integrità

- lesioni gravi o gravissime fisica o mentale di membri del gruppo;

- la sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua

distruzione fisica, totale o parziale;

misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;

-

- deportazione forzata e smembramento dei gruppi familiari per impedire la continuità della

razza;

- trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro

Art.3 si occupa della competenza a procedere giuridicamente contro i responsabili dei crimini di

genocidio. Questo, spetta

1. ai tribunali dello stato sul cui territorio si è verificato il crimine di genocidio

2. alle corti penali internazionali competenti in materia a cui lo stato sul cui territorio si è

verificato il crimine di genocidio riconoscano autorità (tutti gli stati chje hanno sottoscritto

trattati istitutivi della corte penale internazionale),

ad ogni soggetto giuridico di diritto internazionale in quanto competenza universale

3. dottrinaria (non riconosciuta a livello pattizio) per tutte le cross violation (crimini penali

internazionali) che afferma “per le tipologie di crimini più gravi, ogni soggetto giuridico

internazionale è competente a perseguire tale condotta”→ norma di diritto consuetudinario

1965 (1973*), Convenzione per la Eliminazione di ogni forma di discriminazione

razziale

Questa convenzione si inserisce nel processo di decolonizzazione che negli anni ’60 si avvia a

del progressivo abbandono della

livello normativo nei continenti africano ed asiatico. Nell’ambito

legittimazione dello strumento della colonia ne deriva anche lo sviluppo di normative miranti a

punire e reprimere forme di discriminazione razziale.

termini giuridici, il termine ‘razza’ ha piena legittimità

In ed indica il complesso degli elementi

somatici identificativi di un gruppo sociale.

Art.1: l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni forma di distinzione,

restrizione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore, la discendenza o l'origine

nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il

riconoscimento, il godimento o l'esercizio, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

estende la discriminazione razziale all’apartheid

*La convenzione del 1973 (in quanto conseguenza

dello stato discriminatorio sottoforma di applicazione nella prassi di pratiche di convivenza civile che

escludono l’eguaglianza tra gruppi distinti in nome di un concetto di discriminazione razziale)

Gli Stati parti condannano la discriminazione razziale in tutte le sue forme e si

Articolo 2:

impegnano a recepire nel proprio ordinamento interno atti o pratiche contro la discriminazione

razziale, agendo in conformità a tale obbligo;

Art.4: Gli Stati condannano la propaganda e tutte le organizzazioni che si basano su idee o

teorie di superiorità di una razza o di un gruppo di persone di un colore o di un'origine etnica, o

che tentano di giustificare o promuovere l'odio razziale e la discriminazione in qualsiasi forma,

e si impegnano ad adottare misure immediate e positive volte a sradicare ogni incitamento

1951 (1967*), Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, richiedente asilo

e apolide

I flussi migratori incontrollati verso i paesi europei provenienti da aree di profondo disagio sociale

determinato da cause svaniate, hanno posto il problema della gestione di questi.

La convenzione non disciplina e non prende in considerazione la materia dei migranti economici.

Per migranti clandestini si intende coloro che per esigenze economiche si spostano su territori

di altri stati senza la debita autorizzazione degli stati in oggetto. Il fenomeno della migrazione

economica è governato dalla legislazione interna di ogni paese, in diritto internazionale non

È̀

esiste un diritto alla emigrazione, mentre esiste il diritto alla libera circolazione. necessario

operare un distinguo tra quelle che sono le categorie di soggetti migranti che emigrano da un

loro paese per ragioni di carattere squisitamente economico, cioè di disagio economico sociale

da coloro che viceversa fuggono dal loro stato di appartenenza per ragioni di persecuzione alla

propria persona o ai propri cari nell’ambito dei conflitti armati. Il fenomeno della migrazione non

regolare incarna il reato dell’immigrazione clandestina che può essere un illecito civile o penale.

Viceversa, i rifugiati hanno diritto a ricevere accoglienza sul territorio di altri stati secondo il diritto

internazionale.

La convenzione viene adottata nel 1951 ed entra in vigore nel 1954. Nasce su promozione delle

Nazioni Unite a seguito del disastro causato dalla Seconda guerra mondiale, le gravissime ferite

degli stati, le deportazioni di migliaia di cittadini da una parte all’altra

inferte alla sovranità

dell’Europa, lo stesso spostamento di masse di cittadini sfollati a seguito dei conflitti armati il

riassetto delle frontiere, aveva determinato la presenza di cittadini europei che attendevano di

poter nei loro stati di appartenenza, non avevano più uno stato di appartenenza e quindi non

avevano più una cittadinanza (apolidi), o che addirittura si rifiutavano di rientrare nel proprio

stato per il timore giustificato di essere oggetto di persecuzioni di carattere politico.

Prima del protocollo aggiuntivo del 1967, la convenzione faceva riferimento solo agli eventi

accaduti entro il gennaio del 1951. Con il protocollo aggiuntivo decade tale limite temporale e la

possibilita di poter applicare la disciplina avviene indifferentemente per ognuna delle situazioni

che seguono:

Chi è il rifugiato? Qualsiasi cittadino

1. che non si trovi sul territorio del proprio Stato,

2. che si sia allontanato dal territorio del proprio Stato, perché ha ragionevole motivo di

temere per la propria incolumità fisica, per i propri diritti fondamentali o della propria

famiglia, in virtù di convincimenti religiosi, politici, razziali, di appartenenza a gruppi

etnici, linguistici, religiosi, in virtù della sua manifestazione di pensiero o di opinione,

dell’esercizio dei diritti fondamentali

quindi in buona sostanza in virtù

3. il cui stato di appartenenza non voglia o non sia in grado di tutelare i suoi diritti fondamentali.

Il cittadino che ritenga che sussista la serie delle clausole di inclusione, ha il dovere di

presentarsi immediatamente agli uffici e agli organi competenti della pubblica amministrazione

del paese a cui si rivolge per presentare la sua richiesta di asilo. La procedura per concedere al

cittadino lo status di rifugiato si chiama procedura di richiesta d’asilo.

Nel momento in cui il richiedente presenta la domanda, il paese ospitante dovrà verificare la

sussistenza delle condizioni sopraelencate.

Lo status di rifugiato a differenza di quello di richiedente asilo non viene concesso

automaticamente perché lo stato ospitante deve verificare la veridicità delle condizioni affermate

dal richiedente. l’autorita giudiziaria debba svolgere una procedura investigativa

Ciò significa che del vissuto del

richiedente asilo ed acquisire tutti i dati possibili al fine di accertare:

l’effettiva presenza di

- motivazioni per cui temere per la propria incolumità fisica, per i

propri diritti fondamentali o della propria famiglia

l’effettiva mancanza di volontà dello stato di cittadinanza di garantire la tutela dello stesso

-

È fondamentale verificare l’identità della persona (nome, data di nascita, luogo, residenza,

occupazione, ecc.)

Spesso il richiedente asilo è un terrorista, un criminale, un migrante economico che cerca di

ottenere lo status di rifugiato al fine di godere di serie di misure di assistenza e protezione che

altrimenti non potrebbe vedersi garantiti.

34 il paese d’accoglienza ha il dovere

Per permettere al cittadino rifugiato una corretta integrazione,

di fornire i mezzi fino a che lo stato di appartenenza del cittadino non sia in grado di ripristinare

lo stato di diritto (garanzia dei diritti fondamentali) o quanto meno un sistema democratico o che

non compia discriminazioni.

I paesi occidentali si fanno un carico enorme in termini economico-sociali delle modalità di

assistenza nei confronti dei rifugiati (corsi di formazione, istruzione, protezione,). Quindi i paesi

ospitanti hanno degli oneri enormi, quasi tutti a carico del paese dell'Europa occidentale.

che vieta l’espulsione

Artt. 32, 33: è prevista una norma del rifugiato. È previsto il divieto di

espulsione dal territorio ospitante, ad eccezione delle ipotesi in cui il ri

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carolbbindi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Regimi internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Galantini Luca.