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Il Consiglio delle Nazioni Unite
Il Consiglio delle Nazioni Unite è riunito in seduta permanente, con una delegazione di personale diplomatico dei paesi sempre presente, al fine di riunirsi nell'eventualità di riunirsi contro l'Assemblea generale. Il Consiglio si riunisce sulla base di sessioni e prende decisioni relative alla procedura della gestione di determinate questioni, senza entrare nel merito. Per tali decisioni è sufficiente la maggioranza qualificata di 9 membri del Consiglio, indipendentemente dal fatto che siano permanenti o non permanenti.
Le risoluzioni di carattere non procedurale sono le più importanti. Riguardano il merito e il contenuto della questione, costituendo il fulcro del processo decisionale che può sfociare in una risoluzione. Per tali risoluzioni è necessaria la maggioranza qualificata di 9 membri su 15, ma tutti i membri permanenti devono essere favorevoli.
La Corte internazionale di giustizia è l'organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. È un tribunale internazionale che si occupa di questioni legali tra gli Stati membri.
èl’unica corte internazionale) che ha il compito di risolvere le controversie giuridiche sottoposte alla corte dagli stati membri delle NU > agisce solo su istanza/ iniziativa di parte. Non procede d’ufficio = non si pronuncia, non instaura un processo di sua spontanea volontà.
Si pronuncia (su preventivo accordo tra gli stati in contenzioso) su tutti i settori disciplinari di cui sono competenti le NU, fatta eccezione per il settore dei crimini penali internazionali = crimini di guerra, contro l’umanità, la pace, genocidio che sono di competenza esclusiva della Corte penale internazionale o dei tribunali internazionali ad hoc costituiti - con competenze specifiche, non indifferenziate.
Composta da 15 giudici (magistrati, docenti universitari) e restano in carica 9 anni. Devono rappresentare a rotazione tutte le aree geografiche territoriali delle NU- Segretariato generale > presieduto dal segretario generale (soggetto che ha compito di rappresentanza).
esterni delle NU in tutte le RI tra stati e organizzazioni internazionali). Ha compiti esecutivi, amministrativi, diplomatici di rappresentanza delle NU. Esercita un'attività di soft power = capacità persuasiva, negoziale che si traduce nella possibilità di raggiungere obiettivi fondamentali ai fini dell'articolo 1. - Consiglio economico e sociale (ECOSOC) > organo esecutivo del consiglio di sicurezza. Il suo scopo è coordinare le finalità sociopolitico-economiche delle NU. - Articolo 70 > ha il compito di coordinamento di tutti gli organismi che fanno parte delle NU. È chiamato ad agire nella traduzione operativa delle deliberazioni dei vari organismi. Ha attività di raccordo, coordinamento ed esecutiva dei vari organismi. - Consiglio di amministrazione fiduciaria > è ancora attivo, nonostante non sia operativo. Sostituiva il comitato per mandato della SDN. Aveva il compito di gestire i processi esterni delle NU.didecolonizzazione > sostituire gli stati sovrani nei processi di acquisizione di indipendenza delle colonie e ha continuato a svolgere quest’attività con riferimento all’amministrazione fiduciaria, cioè al mandato attribuitogli dalle NU, in tutte le fasi di crisi degli stati sovrani successive al processo di decolonizzazione
Accanto a questi organi con una competenza generale, si trovano gli organi complementari o sussidiari, che svolgono una funzione complementare, di ausilio, supplementare. Es: UNICEF, FAO, UNDP (agenzia per i programmi di cooperazione e sviluppo)
Soggetti che eccezionalmente possono vantare la personalità giuridica internazionale
❖ Popoli
Principio dell’autodeterminazione dei popoli, citato negli articoli 1 (indica i fini generali dell’ONU) e 55 (concorre a indirizzare i principi di cooperazione tra stati e sviluppo e mantenimento della pace e della sicurezza) dello Statuto delle NU, composto da stati e che prevede
espressamente che il popolo possa avere personalità giuridica. Se è vero che, come principio generale, il popolo non ha personalità giuridica, è anche vero che il concetto assume rilevanza giuridica in una determinata condizione. Il principio afferma che consiste nel diritto di ogni popolo sottoposto a dominio coloniale o straniero di determinare (scegliere) autonomamente la propria organizzazione politica, indipendenza, il proprio status nei rapporti con gli altri stati, costituendosi in stato o entrando a far parte di un altro stato indipendente. Riconosce che qualunque popolo ha il pieno ed assoluto diritto di autodeterminarsi, cioè di costituirsi nella forma istituzionale politica che ritiene più opportuna. Lo sviluppo di questo principio ha un suo excursus storico-politico ben preciso e trova attuazione in primo luogo alla fase della decolonizzazione (popoli africani, asiatici, colonie dell'America centrale, ecc.) riferimento a.tutti quei territori su cui vi erano popoli sottoposti a regimi coloniali di potenze straniere senza avere la loro sovranità tradotta in una forma autonoma di indipendenza statuale. Si amplia ulteriormente con l'adozione nel 1966 da parte delle NU dei patti sui diritti civili e politici, e dei patti sui diritti economici e sociali, due trattati internazionali di attuazione cogente dei principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (che invece non ha carattere cogente, ma dichiarativo. Ha enorme peso a livello di soft power, ma non a livello giuridico) che ribadiscono il principio per cui i popoli non autonomi sotto tutela di altri stati stranieri hanno il diritto di pervenire all'indipendenza e di perseguire il proprio sviluppo politico. Autodeterminarsi giuridicamente come stato, come struttura politica. Il suo sviluppo non cessa una volta risolta la questione coloniale. La prassi successiva del diritto ha esteso il principio anche ad.altre realtà: popoli sottoposti a discriminazione razziale o apartheid. Caso di Sudafrica e Rhodesia > negazione di una pari uguaglianza giuridico-formale tra la popolazione di gruppo etnico bianco coloniale (coloni olandesi, fiamminghi = boeri) e la popolazione colonizzata ipotesi di popoli sottoposti ad un'occupazione straniera (ad oggi è la casistica esclusiva in cui trova applicazione) > i casi ad oggi sono differenti. Es: Palestina > nel 1948 le NU riconobbero l'esistenza sul territorio della Palestina, che per secoli aveva fatto parte del territorio ottomano e che poi fu attribuito a mandato, di due stati distinti: uno costituito dalla popolazione araba palestinese e uno dalla popolazione ebraica. Si sono succedute una serie di guerre tra le due parti. Lo stato di Israele, aggredito illecitamente secondo il diritto internazionale dallo stato arabo, ha sviluppato una dottrina politico-militare di espansione/ occupazione permanente di territori chesecondo la risoluzione spettavano allo stato palestinese. Sotto il profilo giuridico la proiezione delle forze armate israeliane sui territori che erano stati attribuiti dalla risoluzione al futuro e mai costituito stato palestinese costituisce un caso di occupazione. Inoltre, vi è la presenza di un'amministrazione israeliana che concede una limitata sovranità interna sui territori arabi occupati. La popolazione palestinese è assoggettata (al livello politico e militare) al regime israeliano pur avendo diritto ad autodeterminarsi (= costituirsi in stato sovrano). Come rispondere a livello giuridico? Se un popolo, che non è una questione giuridica (ma linguistica, sociale, religiosa, etnica, culturale), si trova in questa determinata condizione acquisisce una personalità giuridica. Per farlo è necessaria la presenza di un'istituzione, il popolo deve sfociare in un interlocutore. I movimenti di liberazione nazionale, che incarnano la volontà del popolo palestinese, possono essere considerati come tale interlocutore.giuridicamente un popolo sottoposto ad occupazione straniera. In questo caso è la ANP (autorità nazionale palestinese), cioè un embrione di governo rappresentativo del popolo palestinese nell'area della West Bank in Cisgiordania, incarnata da Abu Mazen, che incarna la volontà del popolo palestinese che vive nei territori arabi occupati nel percorso di acquisizione dell'indipendenza e sovranità statuale. Ad esempio, il Fronte Polisario è un movimento politico che rappresenta il cosiddetto popolo saharawi che risiede nel Sahara sudoccidentale (e Africa nordoccidentale), ex colonia spagnola, e che aspira alla propria identità e indipendenza statuale (non appena la Spagna ha rinunciato alle sue colonie) e che è sottoposto invece ad occupazione e conflitto tra i due stati sovrani del Regno del Marocco e della Mauritania. Dagli anni '70 ad oggi è in atto un conflitto tra il Fronte Polisario e le forze marocchine e mauritane.Pretendono di occupare il territorio > la questione è stata sottoposta al Consiglio di Sicurezza delle NU. Si pone anche in questioni più recenti come quella della Crimea o dei territori della ex-Jugoslavia, che hanno sempre affermato il loro diritto all’indipendenza. Vi sono dei limiti però all’applicazione del principio:
- Non ha efficacia retroattiva = principio di irretroattività (non trova attuazione per tutti i casi e le vicende che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della norma stessa > in questo caso dello Statuto delle NU). Es: quando alcune repubbliche federate dell’URSS hanno dichiarato la propria indipendenza non hanno potuto invocare il principio di autodeterminazione dei popoli, perché l’invasione si era verificata prima dell’entrata in vigore dello Statuto (1942 VS 1948).
- Non può violare o scontrarsi con il principio fondamentale dell’Articolo 2 dello Statuto (paragrafi)
- Il principio di integrità territoriale degli stati (divieto assoluto di violare l'integrità dei confini) > non trova attuazione nei confronti delle cosiddette minoranze presenti all'interno di uno stato.
- Le minoranze sono tutelate dai sistemi democratici (es: in Italia tutela delle minoranze francofone, catalane, albanesi, germaniche, croate, slovene) e previste dal diritto (diritto delle minoranze ad esistere) > sono gruppi di cittadini che presentano caratteristiche linguistiche, etniche, religiose, storiche, culturali, identitarie distinte da quelle della maggioranza dello stato di appartenenza.
- Non può essere causa di indipendenza o secessione. Es: Crimea. A prescindere dall'occupazione militare, la Crimea è una delle repubbliche federate dell'Ucraina, ma la costituzione della repubblica Ucraina non prevede il diritto di secessione delle minoranze > il fatto che la popolazione della Crimea sia principalmente russofona e quindi una minoranza non giustifica la sua indipendenza o secessione.