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“Jus quia iustum” > il diritto perché è giusto?

“Jus quia iussum” > o il diritto perché è un ordine?

> la legge è una norma che va rispettata perché è giusta (il diritto è una riflessione sulla legittimità

etica di una norma > una norma è tale se è giusta) o perché è semplicemente un ordine?

> la legge va applicata indipendentemente dal fatto che sia giusta o meno?

4 obiettivi dell’articolo 1 dello statuto delle Nazioni Unite

Garantire la pace, la sicurezza (elementi di carattere militare), diritti umani e la cooperazione

internazionale > finalità giuridiche di tutti i trattati internazionali delle organizzazioni internazionali

(NATO, ONU, ecc.) per garantire RI improntate ad una logica non bellicosa e conflittuale -in cui ogni

singolo Stato mira a imporre la sua volontà (normativa, politica, militare)- ma ad una visione

multilaterale, inclusiva, liberale in cui la pluralità della comunità mira a trovare una piattaforma

giuridica condivisa secondo i principi liberali del primato dello stato di diritto e della democrazia in

grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.

Negli articoli 16 e 22 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo si afferma il primato dello

Stato di diritto (rule of law) > primato della legge anche sullo Stato. Lo Stato (parlamento, governo,

magistratura) quindi è il primo a dover rispettare la legge, oltre ai cittadini. Lo Stato deve rispettare i

diritti dei cittadini e riconoscerne la preesistenza nei confronti di ogni persona per il solo fatto che è

un essere umano, senza discriminazione di etnia, religione, ideologia, sesso VS potere attraverso la

legge > lo Stato non è sottomesso alla legge, ma la crea lui (es: regimi nazionalsocialisti)

e della democrazia > l’unico sistema politico che può garantire i diritti della persona è la democrazia

perché riconosce la piena uguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza

a un partito, un’etnia, ecc.

Introduzione

Il diritto internazionale è il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti tra i soggetti

della comunità internazionale. Il complesso di norme e principi è l’insieme di tutte le regole di

condotta di diritto scritto o pattizio e diritto orale o consuetudinario che si ritiene vincolante

ovverosia obbligatorio ovverosia cogente per i soggetti della comunità internazionale.

Cogente = obbligatorio da rispettare a pena di sanzioni

I soggetti della comunità internazionale sono gli Stati e le organizzazioni internazionali

(sovrannazionali) con l’eccezione di alcuni casi rari e specifici. Essi sono gli unici destinatari del diritto

internazionale.

Il diritto internazionale presenta 3 principi generali che trasversalmente incidono tutta la

normazione dello stesso:

1. Pariteticità = formale, giuridica, tra tutti i soggetti della comunità internazionale > assoluta

uguaglianza giuridica senza alcuna distinzione o discriminazione per peso demografico,

economico, militare. Pari diritti e doveri, giuridicamente uguali = piena uguaglianza tra gli

Stati

2. Autolimitazione della sovranità = nell’ipotesi di violazione di una delle norme non esiste un

soggetto terzo che ne imponga il rispetto e le sanzioni. In questo caso la tutela

giurisdizionale o giudiziaria è sempre rimessa alla volontà dei soggetti della comunità

internazionale.

Nell’esercizio della propria sovranità, gli Stati, attraverso trattati internazionali e

organizzazioni, accettano di poter essere eventualmente sottoposti a responsabilità e

giudizio nella misura in cui vi sia l’applicazione di questo principio > scelta effettuata nella

consapevolezza della cooperazione (per cui si accetta un’autolimitazione della propria

sovranità)

Mira a superare il primato assoluto della sovranità dello stato e limitarla

Par in parem non habet iudicium > principio che lo sintetizza

Es: la magistratura dello stato ucraino, che avrebbe le ragioni per giustiziare la Russia, deve

rimettersi, in virtù di questo principio, al consenso della comunità internazionale attraverso

gli organi di giustizia ad hoc costituiti che prevedono la perseguibilità del soggetto (Russia).

Quindi come si ovvia all’eventuale violazione di norme? Attraverso il consenso dei membri

della comunità internazionale ad autolimitare la propria sovranità per sottoporre l’eventuale

violazione a giudizio della comunità internazionale. Sono gli Stati stessi e le organizzazioni ad

autolimitarsi riconoscendo alla comunità internazionale il compito di reprimere le violazioni

del diritto. Nel caso concreto accade che alla pluralità dei corpi giudiziari, come la corte

penale internazionale, viene delegato dagli Stati il compito di sanzionare penalmente i

responsabili delle violazioni delle norme.

3. Autotutela o legittima difesa = il rispetto delle norme e principi del diritto internazionale è

ancora oggi affidato all’istituto giuridico dell’autotutela.

Articolo 51 statuto delle Nazioni Unite cap. 7 > principio della legittima difesa > di fronte ad

eventuali violazioni del diritto internazionale (aggressione ingiustificata), indipendentemente

dai primi 2 principi citati, è riconosciuto il diritto al ricorso della legittima difesa da parte dei

membri della comunità internazionale > lo stato ha piena legittimità a esercitare la legittima

difesa, quindi l’uso legittimo e giustificato dell’uso della forza armata/ di fronte ad

un’eventuale violazione di norme, il soggetto che ne è vittima ha il diritto di ricorrere all’uso

della forza per tutelare i propri diritti. Come autotutela per far cessare la violazione è

riconosciuto il ricorso alla legittima difesa, ricorso alla violenza armata e intervento di altri

soggetti a soccorso e sostegno.

Soggetti istituzionali della comunità internazionale:

perché sono idonei (devono quindi avere dei requisiti per essere qualificati come tali) ad essere

titolari di diritti e di doveri che derivano dalle norme del diritto internazionale

= unici che hanno idoneità giuridica ad essere titolari di diritti e doveri derivati dalle norme del

diritto internazionale. Quindi sono gli unici che hanno dei requisiti specifici in virtù dei quali sono

titolari di diritti e doveri derivati dalle norme del diritto internazionale.

1. Lo Stato

Quali sono i requisiti della soggettività giuridica/ personalità giuridica (proprio perché è titolare dei

requisiti necessari) dello Stato?

- L’effettività o sovranità interna: intesa come la capacità effettiva (= reale) dello Stato stesso

di esercitare la propria sovranità (o il proprio potere sovrano) su una data comunità o

popolo (composto da cittadini) su un determinato territorio (che si sviluppa a livello

terrestre -confini-, aereo e marittimo -proiezione sulle acque interne o nazionali-)

Potere sovrano = consiste nell’esercizio reale del potere politico decisionale > ovvero nell’

effettiva capacità di esercitare la funzione legislativa (fare leggi -parlamento-), funzione

esecutiva (amministrativa di -governo- > governare, applicare le leggi), funzione

giurisdizionale o giudiziaria (perseguire chi viola le leggi attraverso sanzioni emanate dalla -

magistratura-)

- L’indipendenza o sovranità esterna: consiste nella sostanziale (= reale) indipendenza

giuridica di quello stato da ogni altro stato

Indipendenza giuridica = capacità di quello stato di esercitare il proprio potere sovrano senza

dipendere dalle ingerenze o dalla volontà politica esterna di uno stato terzo

L’articolo 2 (paragrafi 3-4-7) dello statuto delle Nazioni Unite sancisce il principio del divieto

di ingerenza negli affari interni di uno stato > ogni membro della comunità internazionale

non può ingerirsi negli affari interni di uno stato = deve quindi garantire l’indipendenza

attraverso il pieno esercizio dell’effettività da parte di quello stato

+ Nel caso in cui uno stato non sia in grado di dimostrare la propria effettività o

indipendenza, che ne è di quello stato? Es: la Repubblica Turca di Cipro del Nord non è

riconosciuta giuridicamente dalla comunità internazionale perché non vanta questi requisiti.

Infatti, è solo una proiezione della volontà politica del governo turco: non ha una volontà

politica indipendente e militarmente ed economicamente si regge attraverso risorse che

giungono all’isola. Non ha una propria sovranità, non è indipendente, perché dipende dalla

Turchia. È uno stato fantoccio > il mancato riconoscimento impedisce l’allacciamento di

rapporti diplomatici

(anche la Germania l’ha fatto nella WWII: la Repubblica di Slovacchia; il regno di Croazia

dopo la dissoluzione della Jugoslavia)

➢ La mancanza di indipendenza è determinata dal verificarsi della mancanza di effettiva

capacità di indipendenza da stati terzi

La mancanza di questi due principi in virtù di uno dei 3 principi generali del diritto internazionale non

permette alla comunità internazionale (e quindi agli stati) di negare l’esistenza di quella entità o di

quello stato > ma permette di negarne il riconoscimento

Es: poco più della maggioranza degli stati della comunità internazionale riconosce l’indipendenza del

Kosovo per i motivi dei principi di integrità territoriale

Questi 2 principi sono requisiti necessari ai fini del riconoscimento che è quell’atto giuridico con cui

uno stato, un’organizzazione internazionale allacciano rapporti diplomatici con quello stato e

permettono quindi l’avvio di RI tra quegli stati > la possibilità per uno stato o di un’organizzazione di

essere soggetto della comunità internazionale è vincolata al riconoscimento che è un atto giuridico

dichiarativo e non costitutivo

Dichiarativo = prende atto di una realtà, di un dato di fatto, ma non costituisce quella realtà (fino agli

anni ’70 la RPC non era riconosciuta, ma questo non le ha impedito di esistere, svilupparsi, avere le

proprie forze armate, diventare una potenza economica, ecc.)

Costitutivo = che fa esistere quella realtà

➢ Il riconoscimento è l’atto giuridico fondamentale ai fini dell’instaurazione di rapporti

diplomatici di stati e comunità internazionale (non possono sviluppare trattati, ecc.), ma

questi paesi possono continuare ad esistere pur isolati dalla comunità internazionale (anche

se hanno chiaramente un interesse ad essere riconosciuti)

Elementi che caratterizzano lo stato sotto il profilo giuridico e che deve possedere ai fini di esercitare

la sovranità interna ed esterna:

1. Territorio >

spazio terrestre = spazio delimitato dal confine delle terre emerse lungo un determinato

arco di spazio/ terreno (comprende anche le acque interne > laghi e fiumi)

aereo = si sviluppa teoricamente all’infinito in verticale sopra lo spazio terrestre e marittimo

entro l’ambito dell’atmosfera > qualunque vettore ha il dovere di richiedere il diritto di

accesso all’interno degli spazi aerei dei singoli stati, attraverso la serie di trattati

internazionali che vincolano la navigazione civile, commerciale e soprattutto militare. I

vettori che si avvicinano senza aver comunicato le proprie coordinate e i propri piani sono

sottoposti a un’attività di controllo, monitoraggio ed eventualmente ingaggio

(=combattimento) laddove non si facciano riconoscere. Spazio di identificazione aerea =

spazio immediatamente precedente allo spazio aereo sovrano di uno stato, cioè alla

verticale sul territorio e sul mare, entro cui, in virtù degli accordi internazionali, ogni vettore

deve farsi riconoscere e chiedere l’autorizzazione al transito (la Cina viola lo spazio di

identificazione aerea di Taiwan, non lo spazio sovrano)

e marino (/marittimo) = porzione di territorio sovrano che si espande fino alle cosiddette

acque territoriali o nazionali (confine con le acque internazionali) > raggio di estensione = 12

miglia marittime (diritto consuetudinario e poi convenzione di Montego Bay) + salvo diversi

accordi stipulati tra gli stati. + vi sono spazi marittimi qualificati come area internazionale ma

che in virtù della loro proiezione sulla piattaforma continentale sottomarina = fondali

possono essere reclamati come area di interesse economico esclusivo da parte di uno stato

> non fa parte delle acque nazionali e può essere fatto valere solo nella misura in cui trattati

internazionali ad hoc (bilaterali o multilaterali) riconoscono un diritto di fruizione a riguardo.

Ogni stato ha interessi a sfruttare le risorse energetiche sottomarine (combustibili fossili),

ma anche ittiche

entro il quale lo stato esercita la sua sovranità (funzione legislativa, amministrativa,

giudiziaria > potere politico decisionale per eccellenza).

➢ Domanda: che cos’è la sovranità? la sovranità è l’esercizio del potere politico decisionale per

eccellenza che si articola nelle 3 funzioni: legislativa, amministrativa, giudiziaria

Nel corso della storia possono verificarsi delle mutazioni territoriali:

- Trasferimento (o cessione) > volontario trasferimento di una porzione di territorio da parte

di uno stato sovrano a favore di un altro stato (ipotesi pacifica = lo stato delibera di cederlo)

Il principio che trova applicazione è quello della mobilità delle frontiere

Es: cessione da parte dell’impero zarista della regione dell’Alaska agli USA; cessione di Hong

Kong dal Regno Unito alla RPC

- Unificazione o fusione = estinzione di stati preesistenti e nascita di un nuovo stato

Due stati che esistono deliberano di cessare la loro esistenza sovrana e di costituirsi in un

nuovo stato che assorbe i territori di entrambi gli stati

Es: Yemen del Nord e del Sud che si sono unificati negli anni ‘90

- Dissoluzione o smembramento = uno stato cessa di esistere come soggetto di diritto

internazionale e sul suo territorio vengono a costituirsi due o più stati indipendenti

Uno dei casi più frequenti

Es: impero austroungarico, URSS, Jugoslavia

- Incorporazione (o annessione) = uno stato incorpora nel proprio territorio un altro stato che

cessa di esistere come soggetto sovrano del diritto internazionale

Es: Germania > repubblica federale tedesca + repubblica democratica tedesca DDR che si è

estinta come stato sovrano ed è stata annessa <

- Separazione (o secessione) = una porzione di territorio di uno stato sovrano si distacca e si

costituisce in un nuovo stato (dichiara quindi la propria indipendenza) senza determinare

l’estinzione dello stato precedente

Es: formazione degli USA

2. Popolo > connotazione strumentale dal punto di vista giuridico > è valutato solo come uno

degli strumenti costitutivi di uno stato

Insieme degli individui che vive stabilmente su un determinato territorio di uno stato

sovrano, sotto la sovranità di quello stato, retto dall’ordinamento giuridico di quello stato =

cittadini

La declinazione giuridica del concetto di popolo si traduce nel concetto di cittadinanza (non

importano gli elementi culturali, etnici, religiosi, ecc.) > colui che sia immigrato non è

membro del popolo fintanto che non acquisisce la cittadinanza, e solo così potrà godere a

tutti gli effetti dei diritti e dovrà sottostare ai doveri della costituzione/legge. La cittadinanza

è uno status giuridico -situazione di fatto riconosciuta dal diritto- (che viene concesso

laddove il soggetto dimostra di avere una serie di requisiti), non un diritto > l’acquisizione

della cittadinanza permette a tutti agli effetti al soggetto di fare parte del popolo

Criteri:

- Ius sanguinis > principio più consolidato applicato nella maggior parte dei paesi occidentali +

introdotto sostanzialmente con la Rivoluzione Francese = diritto di sangue (si base

sull’elemento identitario)

È cittadino di uno stato chi nasce da padre e/o madre cittadini di quello stato.

Si può acquisire la doppia cittadinanza quando si nasce da genitori che hanno due

cittadinanze diverse

- Ius soli > prevede che è cittadino di un determinato stato chiunque nasca sul territorio di un

determinato stato

Trova una tipica applicazione non in Occidente (in cui si ha una tradizione secolare di identità

sul territorio) o in Asia, ma nei paesi di recente costituzione perché nati e costituitesi da

fenomeni di massa di enormi migrazioni (in quanto non c’è una grande identità etnica che

prevale). Più grande esempio: Stati Uniti > la molteplicità delle ondate di migrazioni ha

determinato una pluralità di gruppi etnici, linguistici, religiosi, tale da impedire

l’identificazione di un primato in termini di identità popolare > questo determina la

deliberazione a favore dello ius soli + anche paesi latino-americani

➢ Istituto che trova attuazione in tutti quei paesi che si sono costituiti attraverso processi

migratori, e poca applicazione in quei paesi di forte identità nazionale

Anche questi paesi (forte identità) concedono la possibilità di acquisire la cittadinanza a

determinate condizioni di legge:

• naturalizzazione > il cittadino straniero sposa un cittadino del paese in questione

• il cittadino straniero deve risiedere stabilmente per un determinato lasso di tempo

sul territorio di quello stato

• possibilità per i soggetti minorenni figli di cittadini stranieri che siano nati sul

territorio in oggetto al compimento della maggiore età

3. Governo o sovranità > non in relazione agli altri stati, ma in seno allo stato stesso

Principio per cui un’autorità politica non riconosce soggetti superiori a se stesso

Potere politico per eccellenza, decisionale, che non ha poteri s

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gibellialice di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Galantini Luca.
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