“Jus quia iustum” > il diritto perché è giusto?
“Jus quia iussum” > o il diritto perché è un ordine?
> la legge è una norma che va rispettata perché è giusta (il diritto è una riflessione sulla legittimità
etica di una norma > una norma è tale se è giusta) o perché è semplicemente un ordine?
> la legge va applicata indipendentemente dal fatto che sia giusta o meno?
4 obiettivi dell’articolo 1 dello statuto delle Nazioni Unite
Garantire la pace, la sicurezza (elementi di carattere militare), diritti umani e la cooperazione
internazionale > finalità giuridiche di tutti i trattati internazionali delle organizzazioni internazionali
(NATO, ONU, ecc.) per garantire RI improntate ad una logica non bellicosa e conflittuale -in cui ogni
singolo Stato mira a imporre la sua volontà (normativa, politica, militare)- ma ad una visione
multilaterale, inclusiva, liberale in cui la pluralità della comunità mira a trovare una piattaforma
giuridica condivisa secondo i principi liberali del primato dello stato di diritto e della democrazia in
grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
Negli articoli 16 e 22 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo si afferma il primato dello
Stato di diritto (rule of law) > primato della legge anche sullo Stato. Lo Stato (parlamento, governo,
magistratura) quindi è il primo a dover rispettare la legge, oltre ai cittadini. Lo Stato deve rispettare i
diritti dei cittadini e riconoscerne la preesistenza nei confronti di ogni persona per il solo fatto che è
un essere umano, senza discriminazione di etnia, religione, ideologia, sesso VS potere attraverso la
legge > lo Stato non è sottomesso alla legge, ma la crea lui (es: regimi nazionalsocialisti)
e della democrazia > l’unico sistema politico che può garantire i diritti della persona è la democrazia
perché riconosce la piena uguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza
a un partito, un’etnia, ecc.
Introduzione
Il diritto internazionale è il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti tra i soggetti
della comunità internazionale. Il complesso di norme e principi è l’insieme di tutte le regole di
condotta di diritto scritto o pattizio e diritto orale o consuetudinario che si ritiene vincolante
ovverosia obbligatorio ovverosia cogente per i soggetti della comunità internazionale.
Cogente = obbligatorio da rispettare a pena di sanzioni
I soggetti della comunità internazionale sono gli Stati e le organizzazioni internazionali
(sovrannazionali) con l’eccezione di alcuni casi rari e specifici. Essi sono gli unici destinatari del diritto
internazionale.
Il diritto internazionale presenta 3 principi generali che trasversalmente incidono tutta la
normazione dello stesso:
1. Pariteticità = formale, giuridica, tra tutti i soggetti della comunità internazionale > assoluta
uguaglianza giuridica senza alcuna distinzione o discriminazione per peso demografico,
economico, militare. Pari diritti e doveri, giuridicamente uguali = piena uguaglianza tra gli
Stati
2. Autolimitazione della sovranità = nell’ipotesi di violazione di una delle norme non esiste un
soggetto terzo che ne imponga il rispetto e le sanzioni. In questo caso la tutela
giurisdizionale o giudiziaria è sempre rimessa alla volontà dei soggetti della comunità
internazionale.
Nell’esercizio della propria sovranità, gli Stati, attraverso trattati internazionali e
organizzazioni, accettano di poter essere eventualmente sottoposti a responsabilità e
giudizio nella misura in cui vi sia l’applicazione di questo principio > scelta effettuata nella
consapevolezza della cooperazione (per cui si accetta un’autolimitazione della propria
sovranità)
Mira a superare il primato assoluto della sovranità dello stato e limitarla
Par in parem non habet iudicium > principio che lo sintetizza
Es: la magistratura dello stato ucraino, che avrebbe le ragioni per giustiziare la Russia, deve
rimettersi, in virtù di questo principio, al consenso della comunità internazionale attraverso
gli organi di giustizia ad hoc costituiti che prevedono la perseguibilità del soggetto (Russia).
Quindi come si ovvia all’eventuale violazione di norme? Attraverso il consenso dei membri
della comunità internazionale ad autolimitare la propria sovranità per sottoporre l’eventuale
violazione a giudizio della comunità internazionale. Sono gli Stati stessi e le organizzazioni ad
autolimitarsi riconoscendo alla comunità internazionale il compito di reprimere le violazioni
del diritto. Nel caso concreto accade che alla pluralità dei corpi giudiziari, come la corte
penale internazionale, viene delegato dagli Stati il compito di sanzionare penalmente i
responsabili delle violazioni delle norme.
3. Autotutela o legittima difesa = il rispetto delle norme e principi del diritto internazionale è
ancora oggi affidato all’istituto giuridico dell’autotutela.
Articolo 51 statuto delle Nazioni Unite cap. 7 > principio della legittima difesa > di fronte ad
eventuali violazioni del diritto internazionale (aggressione ingiustificata), indipendentemente
dai primi 2 principi citati, è riconosciuto il diritto al ricorso della legittima difesa da parte dei
membri della comunità internazionale > lo stato ha piena legittimità a esercitare la legittima
difesa, quindi l’uso legittimo e giustificato dell’uso della forza armata/ di fronte ad
un’eventuale violazione di norme, il soggetto che ne è vittima ha il diritto di ricorrere all’uso
della forza per tutelare i propri diritti. Come autotutela per far cessare la violazione è
riconosciuto il ricorso alla legittima difesa, ricorso alla violenza armata e intervento di altri
soggetti a soccorso e sostegno.
Soggetti istituzionali della comunità internazionale:
perché sono idonei (devono quindi avere dei requisiti per essere qualificati come tali) ad essere
titolari di diritti e di doveri che derivano dalle norme del diritto internazionale
= unici che hanno idoneità giuridica ad essere titolari di diritti e doveri derivati dalle norme del
diritto internazionale. Quindi sono gli unici che hanno dei requisiti specifici in virtù dei quali sono
titolari di diritti e doveri derivati dalle norme del diritto internazionale.
1. Lo Stato
Quali sono i requisiti della soggettività giuridica/ personalità giuridica (proprio perché è titolare dei
requisiti necessari) dello Stato?
- L’effettività o sovranità interna: intesa come la capacità effettiva (= reale) dello Stato stesso
di esercitare la propria sovranità (o il proprio potere sovrano) su una data comunità o
popolo (composto da cittadini) su un determinato territorio (che si sviluppa a livello
terrestre -confini-, aereo e marittimo -proiezione sulle acque interne o nazionali-)
Potere sovrano = consiste nell’esercizio reale del potere politico decisionale > ovvero nell’
effettiva capacità di esercitare la funzione legislativa (fare leggi -parlamento-), funzione
esecutiva (amministrativa di -governo- > governare, applicare le leggi), funzione
giurisdizionale o giudiziaria (perseguire chi viola le leggi attraverso sanzioni emanate dalla -
magistratura-)
- L’indipendenza o sovranità esterna: consiste nella sostanziale (= reale) indipendenza
giuridica di quello stato da ogni altro stato
Indipendenza giuridica = capacità di quello stato di esercitare il proprio potere sovrano senza
dipendere dalle ingerenze o dalla volontà politica esterna di uno stato terzo
L’articolo 2 (paragrafi 3-4-7) dello statuto delle Nazioni Unite sancisce il principio del divieto
di ingerenza negli affari interni di uno stato > ogni membro della comunità internazionale
non può ingerirsi negli affari interni di uno stato = deve quindi garantire l’indipendenza
attraverso il pieno esercizio dell’effettività da parte di quello stato
+ Nel caso in cui uno stato non sia in grado di dimostrare la propria effettività o
indipendenza, che ne è di quello stato? Es: la Repubblica Turca di Cipro del Nord non è
riconosciuta giuridicamente dalla comunità internazionale perché non vanta questi requisiti.
Infatti, è solo una proiezione della volontà politica del governo turco: non ha una volontà
politica indipendente e militarmente ed economicamente si regge attraverso risorse che
giungono all’isola. Non ha una propria sovranità, non è indipendente, perché dipende dalla
Turchia. È uno stato fantoccio > il mancato riconoscimento impedisce l’allacciamento di
rapporti diplomatici
(anche la Germania l’ha fatto nella WWII: la Repubblica di Slovacchia; il regno di Croazia
dopo la dissoluzione della Jugoslavia)
➢ La mancanza di indipendenza è determinata dal verificarsi della mancanza di effettiva
capacità di indipendenza da stati terzi
La mancanza di questi due principi in virtù di uno dei 3 principi generali del diritto internazionale non
permette alla comunità internazionale (e quindi agli stati) di negare l’esistenza di quella entità o di
quello stato > ma permette di negarne il riconoscimento
Es: poco più della maggioranza degli stati della comunità internazionale riconosce l’indipendenza del
Kosovo per i motivi dei principi di integrità territoriale
Questi 2 principi sono requisiti necessari ai fini del riconoscimento che è quell’atto giuridico con cui
uno stato, un’organizzazione internazionale allacciano rapporti diplomatici con quello stato e
permettono quindi l’avvio di RI tra quegli stati > la possibilità per uno stato o di un’organizzazione di
essere soggetto della comunità internazionale è vincolata al riconoscimento che è un atto giuridico
dichiarativo e non costitutivo
Dichiarativo = prende atto di una realtà, di un dato di fatto, ma non costituisce quella realtà (fino agli
anni ’70 la RPC non era riconosciuta, ma questo non le ha impedito di esistere, svilupparsi, avere le
proprie forze armate, diventare una potenza economica, ecc.)
Costitutivo = che fa esistere quella realtà
➢ Il riconoscimento è l’atto giuridico fondamentale ai fini dell’instaurazione di rapporti
diplomatici di stati e comunità internazionale (non possono sviluppare trattati, ecc.), ma
questi paesi possono continuare ad esistere pur isolati dalla comunità internazionale (anche
se hanno chiaramente un interesse ad essere riconosciuti)
Elementi che caratterizzano lo stato sotto il profilo giuridico e che deve possedere ai fini di esercitare
la sovranità interna ed esterna:
1. Territorio >
spazio terrestre = spazio delimitato dal confine delle terre emerse lungo un determinato
arco di spazio/ terreno (comprende anche le acque interne > laghi e fiumi)
aereo = si sviluppa teoricamente all’infinito in verticale sopra lo spazio terrestre e marittimo
entro l’ambito dell’atmosfera > qualunque vettore ha il dovere di richiedere il diritto di
accesso all’interno degli spazi aerei dei singoli stati, attraverso la serie di trattati
internazionali che vincolano la navigazione civile, commerciale e soprattutto militare. I
vettori che si avvicinano senza aver comunicato le proprie coordinate e i propri piani sono
sottoposti a un’attività di controllo, monitoraggio ed eventualmente ingaggio
(=combattimento) laddove non si facciano riconoscere. Spazio di identificazione aerea =
spazio immediatamente precedente allo spazio aereo sovrano di uno stato, cioè alla
verticale sul territorio e sul mare, entro cui, in virtù degli accordi internazionali, ogni vettore
deve farsi riconoscere e chiedere l’autorizzazione al transito (la Cina viola lo spazio di
identificazione aerea di Taiwan, non lo spazio sovrano)
e marino (/marittimo) = porzione di territorio sovrano che si espande fino alle cosiddette
acque territoriali o nazionali (confine con le acque internazionali) > raggio di estensione = 12
miglia marittime (diritto consuetudinario e poi convenzione di Montego Bay) + salvo diversi
accordi stipulati tra gli stati. + vi sono spazi marittimi qualificati come area internazionale ma
che in virtù della loro proiezione sulla piattaforma continentale sottomarina = fondali
possono essere reclamati come area di interesse economico esclusivo da parte di uno stato
> non fa parte delle acque nazionali e può essere fatto valere solo nella misura in cui trattati
internazionali ad hoc (bilaterali o multilaterali) riconoscono un diritto di fruizione a riguardo.
Ogni stato ha interessi a sfruttare le risorse energetiche sottomarine (combustibili fossili),
ma anche ittiche
entro il quale lo stato esercita la sua sovranità (funzione legislativa, amministrativa,
giudiziaria > potere politico decisionale per eccellenza).
➢ Domanda: che cos’è la sovranità? la sovranità è l’esercizio del potere politico decisionale per
eccellenza che si articola nelle 3 funzioni: legislativa, amministrativa, giudiziaria
Nel corso della storia possono verificarsi delle mutazioni territoriali:
- Trasferimento (o cessione) > volontario trasferimento di una porzione di territorio da parte
di uno stato sovrano a favore di un altro stato (ipotesi pacifica = lo stato delibera di cederlo)
Il principio che trova applicazione è quello della mobilità delle frontiere
Es: cessione da parte dell’impero zarista della regione dell’Alaska agli USA; cessione di Hong
Kong dal Regno Unito alla RPC
- Unificazione o fusione = estinzione di stati preesistenti e nascita di un nuovo stato
Due stati che esistono deliberano di cessare la loro esistenza sovrana e di costituirsi in un
nuovo stato che assorbe i territori di entrambi gli stati
Es: Yemen del Nord e del Sud che si sono unificati negli anni ‘90
- Dissoluzione o smembramento = uno stato cessa di esistere come soggetto di diritto
internazionale e sul suo territorio vengono a costituirsi due o più stati indipendenti
Uno dei casi più frequenti
Es: impero austroungarico, URSS, Jugoslavia
- Incorporazione (o annessione) = uno stato incorpora nel proprio territorio un altro stato che
cessa di esistere come soggetto sovrano del diritto internazionale
Es: Germania > repubblica federale tedesca + repubblica democratica tedesca DDR che si è
estinta come stato sovrano ed è stata annessa <
- Separazione (o secessione) = una porzione di territorio di uno stato sovrano si distacca e si
costituisce in un nuovo stato (dichiara quindi la propria indipendenza) senza determinare
l’estinzione dello stato precedente
Es: formazione degli USA
2. Popolo > connotazione strumentale dal punto di vista giuridico > è valutato solo come uno
degli strumenti costitutivi di uno stato
Insieme degli individui che vive stabilmente su un determinato territorio di uno stato
sovrano, sotto la sovranità di quello stato, retto dall’ordinamento giuridico di quello stato =
cittadini
La declinazione giuridica del concetto di popolo si traduce nel concetto di cittadinanza (non
importano gli elementi culturali, etnici, religiosi, ecc.) > colui che sia immigrato non è
membro del popolo fintanto che non acquisisce la cittadinanza, e solo così potrà godere a
tutti gli effetti dei diritti e dovrà sottostare ai doveri della costituzione/legge. La cittadinanza
è uno status giuridico -situazione di fatto riconosciuta dal diritto- (che viene concesso
laddove il soggetto dimostra di avere una serie di requisiti), non un diritto > l’acquisizione
della cittadinanza permette a tutti agli effetti al soggetto di fare parte del popolo
Criteri:
- Ius sanguinis > principio più consolidato applicato nella maggior parte dei paesi occidentali +
introdotto sostanzialmente con la Rivoluzione Francese = diritto di sangue (si base
sull’elemento identitario)
È cittadino di uno stato chi nasce da padre e/o madre cittadini di quello stato.
Si può acquisire la doppia cittadinanza quando si nasce da genitori che hanno due
cittadinanze diverse
- Ius soli > prevede che è cittadino di un determinato stato chiunque nasca sul territorio di un
determinato stato
Trova una tipica applicazione non in Occidente (in cui si ha una tradizione secolare di identità
sul territorio) o in Asia, ma nei paesi di recente costituzione perché nati e costituitesi da
fenomeni di massa di enormi migrazioni (in quanto non c’è una grande identità etnica che
prevale). Più grande esempio: Stati Uniti > la molteplicità delle ondate di migrazioni ha
determinato una pluralità di gruppi etnici, linguistici, religiosi, tale da impedire
l’identificazione di un primato in termini di identità popolare > questo determina la
deliberazione a favore dello ius soli + anche paesi latino-americani
➢ Istituto che trova attuazione in tutti quei paesi che si sono costituiti attraverso processi
migratori, e poca applicazione in quei paesi di forte identità nazionale
Anche questi paesi (forte identità) concedono la possibilità di acquisire la cittadinanza a
determinate condizioni di legge:
• naturalizzazione > il cittadino straniero sposa un cittadino del paese in questione
• il cittadino straniero deve risiedere stabilmente per un determinato lasso di tempo
sul territorio di quello stato
• possibilità per i soggetti minorenni figli di cittadini stranieri che siano nati sul
territorio in oggetto al compimento della maggiore età
3. Governo o sovranità > non in relazione agli altri stati, ma in seno allo stato stesso
Principio per cui un’autorità politica non riconosce soggetti superiori a se stesso
Potere politico per eccellenza, decisionale, che non ha poteri s
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti completi del corso di Regimi internazionali
-
Appunti interamente sostitutivi di Regimi internazionali
-
Appunti Relazioni internazionali
-
Appunti Relazioni internazionali