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21.1. IL CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO.
Il bilancio d’esercizio rappresenta:
1) Le modalità di determinazione del reddito prodotto;
2) La consistenza del patrimonio di funzionamento;
3) La situazione finanziaria aziendale in termini di saldi finali e di flussi di periodo.
Il codice civile con l’art.2423 ha stabilito che il bilancio deve essere costituito da quattro documenti:
- Lo stato patrimoniale;
- Il conto economico;
- Il rendiconto finanziario;
- La nota integrativa.
21.2 NORME COMUNI SULLA STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
1) struttura rigida del bilancio
Le voci previste dal codice civile per lo stato patrimoniale e per il conto economico devono essere iscritte
separatamente e nell’ordine indicato. La scrittura precedente invece prescriveva una scrittura minimale costituita da
un’elencazione minima di voci di bilancio da utilizzare che potevano essere ampliate in base alle specifiche necessità
informative dell’azienda.
La struttura del codice civile non si applica a quelle azienda i cui bilanci sono regolati da norme speciali ( es. banche,
società finanziarie, assicurazioni).
2) Scomposizione delle voci
Le voci più sintetiche contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico sono precedute da lettere maiuscole
dell’alfabeto (macroclassi) e da numeri romani (classi).
Per le voci più analitiche precedute da numeri arabi (conti) o da lettere dell’alfabeto maiuscolo (sottoconti), la norma
consente che esse possano essere ulteriormente suddivise, senza eliminare la voce complessiva e l’importo
corrispondente.
3) Raggruppamento delle voci
La regola del codice civile prevede che le voci in stato patrimoniale e in conto economico non possono essere
raggruppate tra loro. Solo per le voci precedute da numeri arabi è ammesso il raggruppamento, in presenza di un
importo irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale o quando ciò favorisca la
chiarezza del bilancio.
4) aggiunta di nuove voci
Devono essere aggiunte altre voci quando il loro contenuto non sia previsto nelle voci preesistenti.
5) adattamento delle voci
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adottate quando lo esige la particolare natura dell’attività esercitata.
6) comparazione con i dati dell’esercizio precedente
Per ogni voce in SP e CE deve essere indicato l’importo della stessa voce dell’esercizio precedente. Il bilancio si presenta
pertanto a stati comparati. Nel caso in cui le voci non siano comparabili, vanno adattate quelle dell’esercizio precedente.
7) divieto al compenso di partite
Di regola sono vietati i compensi di partire ossia la somma algebrica di valori che devono essere rilevati distintamente
in voci dell’attivo o del passivo dello SP oppure in ricavi o costi del CE.
Il caso più rilevante di eccezione al divieto di compenso è costituito dall’obbligo di iscrivere le voci dell’attivo al netto
delle eventuali rispettive rettifiche (ammortamenti e svalutazioni).
8) indicazione delle voci con saldo pari a zero
La questione delle voci con saldo pari a zero non è espressamente regolata dal codice civile.
“Non si indica una voce dello stato patrimoniale o del conto profitti e perdite che non comporta alcun numero, salvo
che esista una voce corrispondente dell’esercizio precedente”.
Malgrado l’assenza di una norma esplicita a riguardo, si ritiene che la relativa voce possa essere omessa dal bilancio,
purchè si tratti di una voce preceduta da numeri arabi o da lettere dell’alfabeto minuscole.
Per le voci più sintetiche (precedute da lettere dell’alfabeto maiuscole o da numeri romani) si ritiene invece sempre
dovuta la loro indicazione, anche in presenza di un saldo pari a zero in entrambe le annualità.
21.3 LO STATO PATRIMONIALE
21.3.1 NOZIONE
Lo stato patrimoniale è il documento contabile che espone la situazione del patrimonio di funzionamento dell’azienda
riferito alla data di chiusura del periodo amministrativo. Lo SP rappresenta anche le fonti di finanziamento e gli impieghi
aziendali in essere in un dato istante.
21.3.2 LA FORMA
La forma di un documento di bilancio riguarda il tipo di prospetto impiegato nella sua redazione.
Con la forma a sezioni divise contrapposte si evidenziano distintamente gli impieghi (attività) e le fonti ( passività e
patrimonio netto).
21.3.3 IL CONTENUTO
Il contenuto di un bilancio riguarda le voci in esso indicate. Vedi p.417 schema.
Lo schema descritto prevede quattro livelli di voci:
A) Le macroclassi: le voci più sintetiche del prospetto;
I) (numero romano) le classi;
1) I conti
a) I sottoconti: le voci più analitiche del prospetto.
Mentre i primi due livelli non possono essere mai modificati, gli altri due livelli devono essere adeguati alla particolare
natura dell’azienda.
21.3.4 IL CRITERIO CLASSIFICATORIO DELLE VOCI
Le voci nello SP vengono classificate secondo un criterio misto di tipo destinativo-soggettivo e finanziario.
a) Classificazione voci dell’attivo per destinazione
Per quanto riguarda le voci dell’attivo, la distinzione tra immobilizzazioni ed attivo circolante viene
prevalentemente eseguita sulla base della destinazione delle attività.
Nell’ambito della classificazione per destinazione, è presente una ulteriore distinzione di tipo finanziario, che
suddivide alcuni elementi dell’attivo in base alla loro epoca di riscossione.
b) Classificazione voci del passato (soggettivo per soggetti da cui provengono le fonti di finanziamento).
In base al soggetto di provenienza le fonti si distinguono tra fonti proprie e fonti di terzi.
Le fonti proprie nella voze “Patrimonio netto” sono date dai conferimenti dell’imprenditore, o dei soci, delle
varie categorie di utili non distribuiti e dalle riserve di rivalutazione.
Le fonti di terzi, presenti nelle altre voci del passivo di stato patrimoniale, sono date dai finanziamenti diretti
ed indiretti ricevuti da terzi.
Nell’ambito della classificazione per provenienza, è riscontrabile una ulteriore distinzione di tipo finanziario,
che suddivide gran parte delle passività aziendali in base alla loro epoca di pagamento.
21.3.5 DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Esistono singole voci all’interno dello stato patrimoniale:
1) Le attività iscritte al netto delle rettifiche
Le attività aziendali vanno iscritte nello stato patrimoniale al netto di eventuali rettifiche di valore ( fondi
ammortamento, fondi svalutazione crediti che non risultano presenti nel passivo.
2) La distinzione dei crediti in base all’epoca di riscossione
I crediti vanno riportati nello stato patrimoniale con separata indicazione degli importi esigibili entro oppure
oltre l’esercizio successivo.
3) La distinzione dei debiti in base all’epoca di pagamento
I debiti vanno riportati nello SP con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
4) Le due tipologie di crediti aziendali
I crediti aziendali possono essere distinti in:
- Crediti di finanziamento, connessi a somme di denaro erogate dall’azienda a favore di terzi, con
obbligo di rimborso;
- Crediti di funzionamento, dilazioni di pagamento accordate dall’azienda a favore di propri clienti in
seguito alla cessione di beni e servizi.
Mentre i crediti di finanziamento vanno collocati nello SP tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti di
funzionamento vanno esposti nell’attivo circolante.
5) Gli acconti e fornitori
Pur avendo la natura contabile di crediti vanno inseriti nello stato patrimoniale civilistico:
- Tra le immobilizzazioni immateriali se ha natura immateriale ( es. diritti di brevetto);
- Tra le immobilizzazioni materiali se ha natura materiale ( es. fabbricati, impianti);
- Tra le rimanenze dell’attivo circolante se il bene è destinato ad un unico ciclo produttivo ( es. merci,
materie prime).
6) I fondi rischi e oneri
I fondi rischio ed oneri sono destinati solo a coprire perdite o debiti.
7) Il trattamento di fine rapporto subordinato
Ha una natura finanziaria assimilata.
8) I ratei e i risconti
Nella voce ratei attivi devono essere iscritti i ricavi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.
Nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza
di esercizi successivi.
Nella voce ratei passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.
Nella voce risconti passivi devono essere iscritti i ricavi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di
competenza di esercizi successivi.
9) Le partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese (non inferiore al 20% per le soc. non quotate e 10% soc. quotate) si
presumono immobilizzazioni finanziarie.
10) I conti d’ordine
Vanno indicati nella nota integrativa.
11) Le attività oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine
Le attività (ad esempio dei titoli) oggetto di contratti di compravendita che prevedono a carico dell’acquirente
l’obbligo della loro restituzione a termine, vanno iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
12) Le azioni proprie possedute dalla società
Le azioni proprie devono essere esposte nel patrimonio netto in una specifica voce avente segno negativo ( la
riserva negativa per azioni proprie in portafoglio).
21.4 IL CONTO ECONOMICO
21.4.1 NOZIONE
Il conto economico è il documento contabile che esprime il processo di formazione e l’entità del reddito aziendale
prodotto, riferito all’intero periodo in chiusura.
Tale documento giustifica, attraverso l’esposizione dei flussi economici positivi (ricavi) e dei flussi economici negativi
(costi), il mutamento intervenuto nel capitale aziendale di funzionamento.
21.4.2 LA FORMA
Al contrario dello stato patrimoniale, nel conto economico è stata preferita la forma scalare per la possibilità di esporre
risultati parziali progressivi.
21.4.3 IL CONTENUTO
Lo schema di pag 428 prevede tre livelli di voci:
A) Le macroclassi, le voci più sintetiche del prospetto;
1) I conti
a) I sottoconti, le voci più analitiche del prospetto.
21.4.4 IL CRITERIO CLASSIFICATORIO DELLE VOCI
Le voci nel conto economico seguono un criterio classificatorio per natura economica, i costi per natura vengono esposti
secondo la causa delle variazioni finanziarie passive che li misurano.
21.4.5 DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
1) determinazione di risultati intermedi
Il conto economico civilistico consente di determinare i seguenti risultati intermedi:
a) Differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione (A-B); tale differenza considera: