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CONTENUTO E DEFINIZIONI
La classificazione civilistica e le condizioni per l’iscrizione in stato
patrimoniale
Le immobilizzazioni solo «elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente». Il Codice Civile include nella sottoclasse «I - Immobilizzazioni
immateriali»:
1. costi di impianto e di ampliamento;
2. costi di sviluppo;
3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. avviamento;
6. immobilizzazioni in corso e acconti;
7. altre.
I costi di sviluppo e i costi di impianto e di ampliamento possono essere iscritti
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e
di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni mentre i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi in
cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di
sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Analogamente, l'art. 2426, n. 6, stabilisce che l'avviamento può essere iscritto nei
limiti del costo per esso sostenuto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, e deve essere ammortizzato
secondo la sua vita utile; nei casi in cui non è possibile stimarne attendibilmente la
vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota
Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.
Tutte queste disposizioni sono ispirate al principio della prudenza, onde evitare
comportamenti eccessivamente disinvolti su poste la cui utilità futura è comunque
oggetto di decisioni discrezionali e difficilmente verificabili.
L'art. 2427, n. 3, richiede poi che la Nota Integrativa contenga la descrizione della
composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo»,
nonché le ragioni della iscrizione (motivi che hanno indotto gli amministratori a
capitalizzare) ed i rispettivi criteri di ammortamento. Nella Nota Integrativa è fornita
23
anche una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento scelto dalla
società.
Beni immateriali e oneri pluriennali
L’OIC 24 compie la fondamentale distinzione tra beni immateriali in senso proprio e
oneri pluriennali.
I beni immateriali consistono nei brevetti e nei diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno, nei marchi, nelle concessioni, nelle licenze. Rappresentano, di norma,
diritti giuridicamente tutelati.
Gli oneri pluriennali invece consistono in costi riferiti ad elementi aventi utilità
pluriennale che non si concretizzano nei beni suddetti, come i costi di impianto e di
ampliamento, i costi di sviluppo, gli altri oneri pluriennali.
Rappresenta invece categoria autonoma l'avviamento, come pure i costi sostenuti
per lo sviluppo.
Per i beni immateriali vi è l’obbligo di iscrizione nell'attivo patrimoniale se sono
soddisfatti i requisiti della autonoma identificazione e della attendibile misurabilità dei
costi sostenuti per la loro acquisizione.
Al contrario, la capitalizzazione degli oneri pluriennali è subordinata al requisito della
dimostrazione della loro utilità pluriennale che prospetti il recupero dei costi
capitalizzati tramite i ricavi futuri.
ASPETTI GENERALI DI VALUTAZIONE
Il valore originario
Le immobilizzazioni immateriali devono essere inizialmente registrate al costo
sostenuto per la loro acquisizione:
- qualora le immobilizzazioni immateriali derivino da operazioni di acquisizione
esterna, si tratterà di calcolare un costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri
accessori;
- nel caso di produzione interna, si tratterà di includere tutti i costi diretti e la quota
ragionevolmente imputabile di costi indiretti.
Nel caso in cui la produzione interna non fosse completata, si dovrà utilizzare il
conto riferito alle «immobilizzazioni immateriali in corso di ottenimento».
Qualora la società riceva contributi pubblici per la realizzazione delle
immobilizzazioni immateriali sono rilevati come ricavi a Conto Economico con un
criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione
immateriale.
Il limite del valore recuperabile
Il valore contabile dell’immobilizzazione immateriale non può superare il suo valore
recuperabile, definito come il maggiore tra il fair value, derivante da una eventuale
alienazione ed il suo valore d'uso, determinato come il valore attuale dei flussi netti
di cassa generati dall'impiego del bene.
Qualora l'immobilizzazione immateriale presenti un valore contabile superiore al suo
valore recuperabile, essa dovrà essere svalutata.
Gli ammortamenti 24
Le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere
«sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione».
L'ammortamento consiste nella ripartizione del costo nei vari esercizi ai quali
l'immobilizzazione offre un contributo ai processi produttivi.
L'ammortamento deve essere «sistematico», cioè compiuto in ogni esercizio sulla
base di un piano. Prende inizio dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile
per l'uso (anche se concretamente non utilizzata). Per il suo calcolo occorrono tre
elementi:
1. il valore da ammortizzare, costituito dalla differenza tra costo originario e valore
residuo al termine della vita utile del bene. Quest'ultimo termine generalmente è
considerato nullo, per l'incertezza in merito alla sua determinazione;
2. la vita utile, basata sulle prospettive temporali di utilizzo dell'elemento
considerato. Per quanto riguarda i beni immateriali (diritti di brevetto, marchi,
diritti di licenza), la vita utile è spesso paragonata al periodo che la legge o il
contratto stabiliscono come intervallo nel quale l'azienda può sfruttare in
esclusiva il bene. Nel caso di alcuni oneri pluriennali, invece, la legge stabilisce
per i costi di impianto e ampliamento una durata convenzionale massima pari a
cinque esercizi. Per i costi di sviluppo e l'avviamento, invece, la vita utile dipende
dalle valutazioni dell'azienda.
3. Il criterio di ripartizione del valore indica quello a quote costanti. In talune
circostanze il documento suggerisce il metodo a quote decrescenti.
Nel caso di modifiche successive al valore da ammortizzare (derivante da incrementi
per rivalutazioni o riduzioni per svalutazioni) e alla vita utile, si dovrà rideterminare la
quota di ammortamento ripartendo il valore residuo da ammortizzare sugli anni di
vita utile residua.
La quota di ammortamento è riepilogata in Conto Economico nella voce B.10.a),
mentre il fondo ammortamento accreditato in contropartita è inserito nello Stato
Patrimoniale a diretta rettifica della immobilizzazione cui si riferisce.
Le rivalutazioni
Il dettato civilistico consente la possibilità di compiere rivalutazioni del cespite solo
se ciò è permesso da leggi speciali e nei limiti da queste stabiliti.
Pertanto non è consentita nessuna discrezionalità nell'operare rivalutazioni
«monetarie» o rivalutazioni «economiche» dei beni. In ogni caso, quand'anche leggi
speciali lo consentissero, le rivalutazioni non possono determinare ricavi da inviare a
Conto Economico, ma possono solo comportare aumenti di speciali riserve del netto
che confluiscono nella voce A.III del passivo dello Stato Patrimoniale.
La legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede la possibilità di rivalutare i beni
ammortizzabili e le partecipazioni immobilizzate in controllate e collegate esistenti in
bilancio al 31 dicembre 2019 senza dover necessariamente affrancare fiscalmente i
saldi derivanti, permettendo quindi una rivalutazione solo ai fini del bilancio civilistico.
Qualora la società si intendesse avvalere del riconoscimento fiscale di dette
rivalutazioni dovrà pagare una imposta sostitutiva del solo 3%.
Questa disposizione rientra nella normativa emergenziale indotta dal COVID 19 25
Le svalutazioni per perdita durevole e le rivalutazioni di ripristino
Il codice civile prescrive che le immobilizzazioni devono essere svalutate in caso di
perdita durevole emergente alla data di chiusura dell'esercizio. La svalutazione per
perdita durevole consegue infatti alla presa d'atto che parte del valore contabile del
bene non sarà recuperabile tramite futuri ricavi.
Il valore al quale l'immobilizzazione è iscritta in contabilità non può superare il valore
recuperabile che consiste nel maggiore tra il valore d'uso ed il suo fair value al netto
dei costi di vendita.
Il fair value al netto dei costi di vendita è il prezzo di vendita di un'attività in una
transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione dal quale sono
sottratti i costi stimati necessari per la vendita.
Il valore d’uso é il valore attuale dei flussi di cassa attesi durante la vita utile
dall'impiego della risorsa nei processi produttivi interni.
Qualora il valore iscritto in contabilità risultasse superiore al limite così definito,
l'azienda dovrà svalutare l'immobilizzazione con relativo addebito al Conto
Economico dell'esercizio (voce B.10.c, altre svalutazioni delle immobilizzazioni),
mentre il fondo svalutazione sarà collocato in Stato Patrimoniale a diretta detrazione
della voce a cui si riferisce. La svalutazione implica negli esercizi successivi la
riduzione del valore sul quale calcolare gli ammortamenti.
Rivalutazione di ripristino
Una volta compiuta la svalutazione, se le cause che l'avevano determinata non
sussistono più, il Codice Civile stabilisce che si deve stanziare una rivalutazione al
Conto Economico.
L’eventuale rivalutazione di ripristino sarà collocata nella voce A.5 del Conto
Economico.
LE SINGOLE TIPOLOGIE
Costi di impianto e di ampliamento
Rientrano in tale nozione:
- i costi pre-operativi sia di tipo legale (costi per l'atto costitutivo, tasse, ecc.) sia di
tipo più prettamente operativo (costi per iniziali ricerche di mercato,
addestramento iniziale del personale, ecc.);
- i costi relativi ad ampliamenti successivi (ad esempio costi per aumenti del
capitale sociale.
La loro capitalizzazione soggiace alla continua verifica della loro uti